Articolo 507 del Codice di procedura civile
Articolo 484Articolo 445 bis
Versione
21 aprile 1942
Art. 507.
(Forma dell'assegnazione).

L'assegnazione si fa mediante ordinanza del giudice dell'esecuzione contenente l'indicazione dell'assegnatario, del creditore pignorante, di quelli intervenuti, del debitore, ed eventualmente del terzo proprietario, del bene assegnato e del prezzo di assegnazione.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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