Sentenza 16 aprile 2013
Massime • 5
L'esistenza di un'associazione per delinquere di tipo mafioso può essere desunta, oltre che da prove dirette, anche da indizi precisi e concordanti tra i quali rientrano le specifiche modalità dei reati fine e la stessa causale dei comportamenti delittuosi, quali indici del metodo seguito dai componenti per la realizzazione del programma associativo, che si caratterizza, dal lato attivo, per l'utilizzazione da parte degli associati della forza intimidatrice nascente dallo stesso vincolo associativo e, dal lato passivo, per la condizione di assoggettamento che ne deriva, tanto all'esterno quanto all'interno dell'associazione. (Nella specie, la Corte ha valorizzato le numerose estorsioni perpetrate, le usure, il favoreggiamento della latitanza dei capi di una cosca della "ndrangheta" calabrese, quali momenti espressivi sintomatici dell'esistenza di una associazione di tipo mafioso operante in Lombardia).
Nel giudizio abbreviato sono deducibili e rilevabili solo le nullità di carattere assoluto e le inutilizzabilità cosiddette patologiche, talchè risulta irrilevante l'omissione dell'avviso di deposito degli atti concernenti intercettazioni telefoniche in favore di uno dei difensori dell'imputato, non essendo compresa la disposizione che lo prescrive (comma quarto dell'art. 268) tra le norme la cui violazione comporta il divieto di utilizzazione, posto dal primo comma dell'art. 271 cod. proc. pen.
L'omesso espletamento dell'interrogatorio a seguito dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., benché sollecitato dall'imputato, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che non può essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante della nullità ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen.
La richiesta di proroga delle intercettazioni da parte del pubblico ministero deve essere formulata entro un termine che corrisponda, come "dies a quo", con quello successivo alla proroga già concessa e in corso e, come "dies ad quem", con la scadenza del periodo autorizzato.
Ciascuna entità associativa di stampo mafioso, al di là del "nomen" più o meno tradizionale, vive di regole proprie ed assume altresì connotati strutturali, dimensioni operative ed articolazioni territoriali che vanno analizzati caso per caso, senza che i relativi modelli debbano essere necessariamente riconducibili ad una sorta di unità ideale, con la conseguenza che, a ciascun fenomeno associativo, potranno annettersi caratteristiche peculiari e ritenersi applicabili "massime di esperienza", non necessariamente trasferibili rispetto a sodalizi mafiosi di diversa matrice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/04/2013, n. 19483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19483 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIANDANESE AN - Presidente - del 16/04/2013
Dott. MACCHIA Alberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 1049
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 52010/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL AR N. IL 22/11/1955;
IA NI N. IL 28/02/1967;
DE AS MA N. IL 27/07/1968;
OS IO N. IL 06/08/1967;
LI DE N. IL 04/07/1971;
NO FA N. IL 05/07/1967;
LA GI N. IL 20/04/1973;
US UI N. IL 02/01/1977;
EN QU N. IL 12/11/1968;
PO NZ N. IL 15/12/1962;
RO NE N. IL 24/08/1974;
HI AB N. IL 08/04/1962;
avverso la sentenza n. 1429/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del 15/06/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/04/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ANIELLO R., che ha concluso per il rigetto dei ricorsi di DE AS MA, FI EM, CU IG, NZ PA, LI VI, OC NO e HI AB e l'inammissibilità dei ricorsi di LL CA, IO CO, AN FA e LA IO, annullamento con rinvio limitatamente al capo 24) e al trattamento sanzionatorio e rigetto nel resto del ricorso di SP NI.;
Uditi i difensori avv. Marcello Melandri per LL, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
avv. Michele D'agostino per De TR, SP, LI VI, IO, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi;
avv. Cesare Placanica per NZ PA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
avv. NI Foti per HI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
avv. Sergio Rotundo per CU, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
avv. Gianni Aricò per LI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
avv. Lodovico Mangiarotti per LI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 15 giugno 2012, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato dal Tribunale di Busto Arsizio, ha:
assolto PO VI dal reato di cui al capo 32) per non aver commesso il fatto e rideterminato la pena al medesimo inflitta in ordine ai restanti reati in anni otto, mesi dieci e giorni venti di reclusione;
assolto DE AS EL dal reato di cui al capo 25) per non aver commesso il fatto e rideterminato la pena al medesimo inflitta in ordine ai restanti reati in anni sei e mesi otto di reclusione;
dichiarato OS NI colpevole, in accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero, dei reati di estorsione di cui ai capi 25) e 32) e, ritenuta la continuazione fra tutti i reati al medesimo ascritti, lo ha condannato alla pena di anni otto e mesi otto di reclusione;
dichiarato non doversi procedere nei confronti di FI DE e HI AB in ordine al reato di cui al capo 27), come riqualificato dal giudice di primo grado, in quanto l'azione penale non poteva essere esercitata per mancanza di querela, ed ha rideterminato la pena inflitta per i residui reati per il FI in anni nove, mesi undici e giorni dieci di reclusione e per lo HI in anni otto, mesi undici e giorni dieci di reclusione;
ritenuta la continuazione tra i reati ascritti in questo giudizio a EN PA ed il reato di estorsione per cui il predetto è stato condannato con sentenza della Corte di appello di Milano dell'11 marzo 2009, divenuta irrevocabile l'11 dicembre 2009, ritenuti più gravi i fatti ascritti al predetto nel presente giudizio, ha aumentato la pena per effetto della continuazione, determinandola complessivamente in anni otto di reclusione;
ritenuta la continuazione tra i reati ascritti in questo giudizio a RO NO ed il reato di cui alla sentenza di applicazione della pena a norma dell'art. 444 c.p.p. emessa dal Tribunale di Milano il 28 luglio 2008, divenuta irrevocabile il 1^ ottobre 2008, ritenuti più gravi i fatti ascritti al medesimo nel presente giudizio, ha aumentato la pena per effetto della continuazione, determinandola complessivamente in anni cinque e mesi otto di reclusione;
confermato la condanna di AL CA alla pena di anni quattro di reclusione;
confermato la condanna di IA CO alla pena di anni cinque di reclusione;
confermato la condanna di NO FA alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione;
confermato la condanna di LA IO alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa;
confermato la condanna di US IG alla pena di anni otto e mesi quattro di reclusione.
Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati predetti.
Nel ricorso proposto da AL CA si rinnovano le medesime censure già proposte in appello in ordine alla mancanza dell'elemento soggettivo del contestato delitto di ricettazione, in considerazione del fatto che l'imputato era vittima di usura e per tale ragione coartato nella volontà, come d'altra parte posto in risalto nella stessa sentenza di primo grado. Si lamenta, poi, vizio di motivazione, in quanto la sentenza impugnata avrebbe valorizzato soltanto alcune telefonate intercettate senza apprezzarne altre attestanti le pressioni subite dall'imputato.
Nel ricorso proposto nell'interesse di IA CO si lamenta vizio di motivazione sul rilievo che i giudici dell'appello si sarebbero limitati a riportarsi acriticamente alla decisione di primo grado.
Nel ricorso proposto nell'interesse di DE AS EL, si rinnova nel primo motivo la eccezione relative alle intercettazioni, deducendosi che il decreto di proroga emesso il 21 novembre 2007 sarebbe privo di motivazione. Si censura, poi, la sussistenza della contestata fattispecie associativa, osservandosi che, ove la consorteria mafiosa operi al di fuori del suo territorio di elezione, non basta il richiamo alla fama di alcuni suoi componenti. Quanto al cosiddetto locale di Legnano - Lonate Pozzolo, sarebbero stati evocati solo vincoli di natura parentale rispetto al cosiddetto locale di Ciro Marina, prescindendo dalla ricerca di un vincolo di sodalità tra gli associati. La natura dei reati fine svelerebbe l'assenza del clima generalizzato di intimidazione, sicché si sarebbe operato sulla base di un improponibile trasposizione degli elementi tipici della cosca calabrese con i fatti oggetto di imputazione. L'assenza di denunce dimostrerebbe, d'altra parte, la mancanza di un clima di intimidazione.
In ordine alle intercettazioni, si deduce che le identificazioni delle persone cui i colloquianti hanno fatto riferimento sono state effettuate sulla base del semplice nome di battesimo e si contesta, a tale riguardo, la circostanza che siano stati utilizzati i brogliacci anziché procedere alla perizia di trascrizione che avrebbe consentito maggiore chiarezza nei riferimenti. Ciò avrebbe infirmato anche la identificazione del DE AS come la persona cui si riferivano i colloquianti, evidenziandosi come le motivazioni spese sul punto nella sentenza impugnata si sarebbe fondate su elementi di tipo congetturale. Errata sarebbe poi la interpretazione delle intercettazioni effettuata dai giudici a quibus, posto che da ipotesi di false fatturazioni si sarebbe dedotto un ruolo indimostrato svolto dall'imputato per il sodalizio, così come indimostrata sarebbe stata l'esistenza della cassa della organizzazione, sotto forma della cosiddetta "bacinella". Non senza sottolineare, a quest'ultimo riguardo, il fatto che nei confronti dell'imputato non è stato elevato alcun addebito di riciclaggio o di reimpiego del denaro di provenienza illecita. Il coinvolgimento dell'imputato in vicende illecite non emergerebbe neppure dalle dichiarazioni di TI ST e di LL CA, così come da quelle di D'ON AN;
HI IO si è poi limitato a fare riferimento ad una sola vicenda di emissione di una fattura falsa. La Corte territoriale, dunque, conclude il ricorrente, avrebbe nella sostanza immotivatamente disatteso tutti gli elementi favorevoli posti in risalto nei motivi di appello e che vengono sinteticamente rievocati. Nel ricorso proposto nell'interesse di OS NI e di PO VI si rinnova genericamente la eccezione relativa alla inutilizzabilità delle intercettazioni, sul rilievo della assenza di motivazione dei decreti di proroga. Quanto al reato associativo, si svolgono deduzioni identiche rispetto a quelle poste a fondamento dei corrispondenti motivi rassegnati dallo stesso difensore nei confronti del DE AS. In merito alle singole posizioni, si osserva che, in riferimento al PO, la sentenza impugnata si sarebbe fondata non sul ruolo ricoperto e sulla attività svolta dall'imputato, ma sui legami parentali con FA SI, condannato per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.. Si esaminano, al riguardo, le dichiarazioni rese dai collaboratori ES, OL, ER e ER e se ne evidenzia la relativa inconferenza, lacunosità ed inattendibilità. A proposito dell'OS si deduce che lo stesso, nell'episodio AN RB, avrebbe agito nell'esclusivo interesse del NZ e non per l'associazione, sicché doveva escludersi l'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art.
7. Le rapine, giudicate in separati procedimenti, sarebbero state commesse con persone estranee al sodalizio, sicché sarebbe scorretto fare riferimento a tali vicende come collegate alla associazione, sottolineandosi anche come l'imputato sia rimasto quasi sempre escluso dagli incontri tra i presunti sodali.
Quanto ai reati fine, si ripropongono, poi, nella sostanza, le censure già dedotte in appello. A proposito dell'attentato alla AN RB, si ribadisce che la persona offesa ha descritto l'autore del fatto come persona molto robusta e si sottolinea che l'imputato conosceva bene AN LA, che era il vero obiettivo dell'attentato e si rievoca sul punto la conversazione intercettata tra l'OS e ON IO, ribadendosi che, tenuto conto delle motivazioni del gesto, doveva escludersi l'aggravante della agevolazione del sodalizio mafioso. In merito, poi, alla tentata rapina di cui al capo 43), la Corte avrebbe eluso le obiezioni dedotte dalla difesa, in particolare a proposito della descrizione offerta da una impiegata della banca circa le fattezze fisiche del rapinatore, e si deduce la insussistenza della aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art.
7. Sarebbe inoltre privo di motivazione l'aumento di pena per le estorsioni di cui ai capi 25) e 32) per i quali è stata pronunciata condanna in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, e si deduce, quanto al reato di cui al capo 25) relativamente alla posizione del PO, che sarebbe stata utilizzata una dichiarazione del OL riferita ai carabinieri e che il medesimo non avrebbe mai voluto sottoscrivere, deducendosi, altresì, che la intercettazione nella quale si sentono voci fuori campo attribuite al PO e al DE AS non comparirebbero nella perizia sulle telefonate disposta dal Tribunale e acquisita agli atti.
Avuto riguardo, poi, alla truffa di cui al capo 26), la posizione dell'imputato sarebbe del tutto defilata e non emergerebbe uno suo ruolo attivo. Lo stesso sarebbe a dirsi anche in ordine al reato di cui al capo 36), posto che l'imputato sarebbe uscito di scena nel momento in cui il AT era entrato in contatto con il FI, mentre sarebbe del tutto illogica la diversa ricostruzione dei fatti offerta sul punto dai giudici del merito. Si contesta, infine, la sussistenza della aggravante della associazione armata, posto che la disponibilità di armi non è risultata, sul piano probatorio, correlata ad esigenze di carattere associativo.
Nel ricorso proposto nell'interesse di FI DE si ripropone, nel primo motivo, la eccezione relativa alle intercettazioni, già devoluta nei precedenti gradi e disattesa dai giudici del merito. In particolare, si osserva che, essendo stata respinta la richiesta di proroga con decreto del 10 agosto 2006, le successive intercettazioni effettuate dal 20 agosto dovevano ritenersi inutilizzabili, così come devono ritenersi illegittimi il successivo decreto di proroga del 5 settembre e la prosecuzione della attività captativa. Ciò in quanto il provvedimento di proroga non può essere valutato quale nuova ed autonoma autorizzazione alla effettuazione delle operazioni di intercettazione, mentre i rilievi posti a fondamento della decisione reiettiva della eccezione, da parte della Corte territoriale, risulterebbero nella specie inconferenti. Si sottolinea, poi, come la sentenza impugnata non abbia posto in luce l'esistenza di un clima generalizzato di assoggettamento determinato dalla attività del sodalizio in quanto tale: evenienza, questa, che comprometterebbe anche la sussistenza della aggravante speciale prevista dal D.L. n. 152 del 1991, art.
7. A proposito, poi, della estorsione in danno di OL NN di cui al capo 25), nel ribadire la inutilizzabilità delle intercettazioni, si sottolinea come i giudici dell'appello abbiano ricostruito i rapporti tra l'imputato e la persona offesa in termini diversi da quelli che compaiono nella sentenza di primo grado. In particolare, si sarebbero accomunati momenti e vicende diverse, quali l'originario prestito ed il successivo acquisto della mansarda, così come, la vicenda dell'"inseguimento" del OL si sarebbe iscritta in un diverso contesto e si era verificata in un momento in cui i rapporti con l'imputato, in relazione ai fatti contestati, si erano esauriti. I fatti, poi, escluderebbero la possibilità di ravvisare il contestato concorso tra l'usura e l'estorsione. A proposito della truffa di cui al capo 26), la vicenda, per come emergerebbe dalle intercettazioni, sarebbe più complessa di quanto ipotizzato e suscettibile di diverse interpretazioni. Lo stesso sarebbe a dirsi per ciò che concerne l'usura ed estorsione in danno di IA SP di cui al capo 30), posto che dalle intercettazioni emergerebbero aspetti e riferimenti a somme in contrasto con la ricostruzione offerta dalla sentenza di appello, mentre non sussisterebbero minacce nel periodo in cui vi sarebbero stati rapporti diretti tra l'imputato e la persona offesa. Quanto al reato di estorsione ed usura in danno di ZI ZZ e MA ZA di cui al capo 32), si evidenzia come le minacce risultanti dalle intercettazioni - peraltro inutilizzabili - sarebbero successive alla data di commissione del reato, mentre per ciò che concerne l'usura, dalle intercettazioni emergerebbero rapporti economici la cui quantificazione sarebbe oltremodo confusa. In ordine al reato di usura di cui al capo 34), si contesta che si siano superati i limiti del tasso soglia previsto per l'epoca del prestito, in quanto sarebbe erronea la indicazione del tasso del 30% annuo valutato dai giudici dell'appello, dal momento che i mesi previsti per il rimborso non erano quattro ma sei. Quanto alla vicenda di usura ai danni di AB AT, si osserva come la stessa sia una frazione di un più complesso rapporto economico di cui mancano gli elementi per poter ritenere integrata la contestazione di usura di cui al capo 36), mentre, in ordine al reato di cui al capo 37), non sussisterebbe prova di un diretto coinvolgimento dell'imputato, visto che i rapporti si sono intessuti solo tra la parte offesa SP IT e la LE SO NE. Si esclude, poi, la responsabilità dell'imputato in riferimento ai reati di cui al capo 39), in quanto fondati solo su intercettazioni inutilizzabili, mentre non sussisterebbero gli estremi della coazione in ordine alla estorsione ai danni di ST TI di cui al capo 45).
A proposito, infine, della estorsione ai danni di D'OT AN e ST TI di cui al capo 46), dopo ampia rievocazione dei fatti di causa, si contesta la correttezza della ricostruzione effettuata dai giudici del merito e si osserva che, al più, nei fatti doveva ravvisarsi il reato di truffa con incusso timore. Nel ricorso proposto da NO FA, si deduce vizio di motivazione, in quanto la sentenza impugnata non offrirebbe adeguata contezza delle ragioni per le quali è stato reputato sussistente un suo contributo causale nei fatti di cui al capo 24) e si lamenta uguale vizio in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio.
Per LA IO si lamenta che i giudici dell'appello abbiano disatteso la eccezione di genericità della imputazione associativa sul rilievo che l'imputato era stato assolto da tale addebito e si rinnova la eccezione concernente il mancato avviso di deposito delle intercettazioni telefoniche. Si lamenta, infine, violazione di legge in riferimento alla ritenuta responsabilità nel concorso in estorsione, non avendo la Corte territoriale adeguatamente valutato le circostanze di fatto evidenziate dalla difesa in ordine al contrasto sorto tra FI RI e DR VA - vicenda che viene diffusamente ripercorsa dal ricorrente - osservando conclusivamente come, al più, i fatti potevano inquadrarsi nella ipotesi dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, tenuto conto della natura della vicenda per come processualmente accertata. Nel ricorso proposto nell'interesse di US IG si rinnovano le eccezioni di inutilizzabilità delle intercettazioni in riferimento alla mancata concessione della proroga del 10 agosto 2006 e si contesta la correttezza della motivazione offerta sul punto dai giudici a quibus, posto che la successiva proroga non poteva equivalere ad una nuova autorizzazione. Si deduce anche la mancanza di motivazione dei provvedimenti in questione. Si lamenta, poi, che la Corte non abbia adeguatamente scrutinato le censure relative al fatto che la valutazione delle sentenze irrevocabili acquisite doveva essere effettuata in presenza di riscontri e non limitarsi a recepire quelle pronunce per ritenere provata l'esistenza di una associazione mafiosa consistente nel cosiddetto locale di Legnano. Viene ulteriormente riproposta la eccezione di inutilizzabilità degli atti compiuti dopo il superamento del termine delle indagini, in quanto dovevano essere espunti tutti gli atti compiuti dopo il settembre 2007 e si deduce che la Corte territoriale avrebbe indebitamente sottovalutato le memorie difensive riguardanti i singoli addebiti, omettendo di motivare in ordine ai rilievi ivi svolti. Sussisterebbe, inoltre, vuoto motivazionale in ordine al reato associativo, tenuto conto delle assoluzioni per taluni reati fine, dello scarso peso dato all'imputato in alcune conversazioni intercettate e del breve periodo di dimora in Lombardia. Sicché, si osserva, la responsabilità si sarebbe fondata solo sui rapporti parentali con i FA.
Non sussisterebbero elementi di un qualche significato per asseverare, sul piano tanto soggettivo che oggettivo, la responsabilità dell'imputato in ordine alla confusa vicenda di truffa di cui al capo 26), e difetterebbe la motivazione per ciò che concerne l'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art.
7. Quanto al reato di cui al capo 36), si contesta il giudizio di responsabilità, sul rilievo che le condotte dovevano ritenersi assorbite nella imputazione di cui al capo 47), per la quale è intervenuta pronuncia di assoluzione, rievocandosi, a tale riguardo, le dichiarazioni della parte offesa, l'attività svolta all'epoca dall'imputato e il contesto in cui si erano snodati i rapporti tra il US e il TI AB. Sussisterebbe, poi, omessa motivazione in ordine all'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art.
7. Nel ricorso proposto nell'interesse di EN PA si rinnova la eccezione di mancanza di motivazione dei decreti di proroga delle intercettazioni, contestandosi la fondatezza dei rilievi svolti al riguardo nella sentenza impugnata. Non sussisterebbero, poi, quanto alla contestazione relativa al reato di cui all'art. 416 bis c.p., gli elementi caratterizzanti il vincolo associativo di stampo mafioso, non essendo stata provata la condizione di assoggettamento territoriale conseguente all'agire di tipo mafioso e si lamenta che, a tale proposito, la Corte territoriale avrebbe svalutato i rilievi critici posti a fondamento dell'atto di appello. In particolare, i giudici dell'appello si sarebbero limitati ad affermare semplicisticamente l'appartenenza al "locale" senza curarsi di dimostrare la compenetrazione dell'imputato nel sodalizio attraverso uno specifico ruolo. Sono gli stessi giudici del merito, d'altra parte, ad escludere che il EN fosse stato sottoposto ad una formale affiliazione, senza evidenziare gli elementi dai quali trarre il convincimento che l'imputato fosse addetto al "braccio armato" della organizzazione, tant'è che per l'unico episodio specifico - il ferimento di RB AN - era stata esclusa l'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 rendendo dunque illogica la motivazione sul punto.
Nell'interesse di RO NO si deduce carenza di motivazione, in quanto la responsabilità sarebbe stata tratta dalla presunta partecipazione ad un summit sulla base di una intercettazione, la cui natura sarebbe stata per di più svalutata in sede di proscioglimento di altri indagati in sede di udienza preliminare, qualificando tali incontri come riunioni conviviali. Si ribadiscono, poi, le deduzioni svolte nell'atto di appello - che viene allegato - a proposito di talune intercettazioni e del carattere non univoco delle relative risultanze. Gli unici due episodi specifici utilizzati come prova della partecipazione al sodalizio - il porto di pistola e il danneggiamento dell'auto del liccati - sarebbero avvenuti a brevissima distanza di tempo l'uno dall'altro e, dunque, non sarebbero significativi sul piano della stabilità del vincolo.
Nel ricorso proposto nell'interesse di HI AB si rinnova la eccezione di nullità per violazione dell'art. 415 bis c.p.p. per omesso interrogatorio dell'imputato dal medesimo sollecitato, contestandosi la fondatezza dei rilievi svolti sul punto dalla Corte territoriale, la quale ha fatto leva sul fatto che il vizio sarebbe stato sanato dalla scelta del giudizio abbreviato. Si lamenta, poi, che la Corte territoriale si sarebbe limitata a riportarsi alla sentenza di primo grado in ordine alla sussistenza del sodalizio mafioso, trascurando di valutare le censure a tal proposito svolte nei motivi di appello, tanto sul piano della struttura associativa che sul versante degli effetti "esterni" del sodalizio, non essendo stata dimostrata la riconducibilità dei singoli episodi oggetto di imputazione ad un contesto di assoggettamento e di intimidazione riferibile ad un gruppo organizzato mafioso. La Corte, infatti, avrebbe contraddittoriamente valutato le dichiarazioni delle vittime come affidabili, salvo, poi, a giustificarne le reticenze in forza del supposto clima di intimidazione. Quanto alla posizione dell'imputato, la sua responsabilità sarebbe stata tratta da intercettazioni che si rivelano, in realtà, un monologo del FI, rispetto al quale l'imputato stesso avrebbe assunto un atteggiamento passivo. Le doglianze espresse nell'atto di appello circa la mancanza di prova in ordine alla consapevolezza dello HI in merito alla sussistenza ed alla natura del sodalizio ed al suo ruolo di mero outsider, sarebbero rimaste, dunque, senza appagante risposta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Fra le varie questioni processuali devolute da molti dei ricorrenti, le principali - anche perché di carattere assorbente e pregiudiziale - ruotano attorno alla regolarità delle intercettazioni telefoniche, giacché vengono in discorso, da un lato, la congruenza motivazionale dei provvedimenti autorizzatori, e, dall'altro, la specifica validità di un provvedimento di proroga, succeduto a provvedimento del giudice che aveva negato la richiesta di proroga avanzata con eccessivo "anticipo" dal pubblico ministero rispetto alla data di scadenza della precedente autorizzazione.
Le doglianze che si riferiscono alla presunta mancanza di motivazione dei provvedimenti di proroga, oltre che generiche, in quanto globalmente riferite alla integralità dei provvedimenti, sono articolate in forza di un unico rilievo, rappresentato dalla circostanza che i provvedimenti in questione finirebbero per trovare una "giustificazione", sul piano della verifica della sussistenza dei presupposti di legge, in virtù di una semplice relatio alle varie informative poste a base della richiesta di proroga: informative, peraltro, del cui concreto tenore i ricorrenti hanno omesso di svolgere una qualche disamina, atta a suffragarne la eventuale carenza "strutturale" o di elementi di carattere storico-fattuale, tali da inibire, ex se, un apprezzamento in termini di permanenza dei presupposti di assoluta indispensabilità ai fini della prosecuzione delle indagini, per le intercettazioni "ordinarie", o di semplice necessità ai medesimi fini ove si tratti, come nella specie, di intercettazioni concernenti indagini relative ad un delitto di criminalità organizzata, a norma del D.L. n. 152 del 1991, art. 13. A far tempo dalla nota sentenza Primavera delle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell'affermare che la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) - faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
2) - fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3) - l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione. (Fattispecie concernente provvedimenti di autorizzazione all'intercettazione di conversazioni e di proroga delle originarie autorizzazioni, in relazione ai quali la S.C. ha affermato che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione, è sufficiente che dalla lettura del provvedimento si possa dedurre l'"iter" cognitivo e valutativo seguito dal giudice e se ne possano conoscere i risultati, che devono essere conformi alle prescrizioni di legge, con la precisazione ulteriore, per i provvedimenti di proroga, che essi possono scontare un minore impegno motivazionale quanto ai presupposti, se accertati come ancora sussistenti, ma devono ugualmente dar conto della ragione di persistenza dell'esigenza captativa). (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000 - dep. 21/09/2000, Primavera e altri, Rv. 216664).
Più di recente, si è puntualizzato, nella medesima linea, che, in tema di intercettazioni, l'onere di motivazione dei decreti, sia di convalida di quelli emessi in via di urgenza dal P.M., sia di proroga, è assolto anche per relationem, mediante il richiamo al provvedimento del pubblico ministero e alle note di polizia, con implicito giudizio di adesione ad essi, essendo preclusa al giudice l'integrazione di una motivazione mancante - intesa questa anche come motivazione solo apparente perché meramente riproduttiva del dato normativo - ma non quella di una motivazione incompleta, insufficiente o inadeguata, emendabile dal giudice al quale la doglianza venga prospettata, sia esso quello di merito, che deve utilizzare gli esiti delle intercettazioni, o quello dell'impugnazione, nella fase di merito o in quella di legittimità. (Sez. 1^, n. 9764 del 10/02/2010 - dep. 11/03/2010, Femia, Rv. 246518).
Sul versante, quindi, del sindacato giurisdizionale circa la sussistenza dei presupposti di legge per la prosecuzione di una attività di indagine costituzionalmente "cautelata" - ma nei limiti e nelle forme previste dalla normativa di settore - non sono richieste formule "sacramentali" atte a disvelare il "lavorio logico- giuridico" posto a base della necessaria motivazione del provvedimento, bastando a tal fine l'enunciato dichiarativo che faccia leva - recependone la congruità esplicativa - sulle "ragioni" poste a fondamento della richiesta di proroga e delle informative di polizia sulle quali la stessa si sostanzia.
In ipotesi, dunque, di provvedimento di proroga motivato per relationem, è, quindi, soltanto la dimostrata inidoneità (argomentativa, narrativa, storico-enunciativa, e quant'altro) dell'atto "fonte" a rendere "inspiegato" (e quindi non motivato) l'atto giuridizionale che ad esso rinvii, giacché se il provvedimento positivamente aderisce alla richiesta a sua volta motivata, non ha alcuna necessità di esibire una motivazione "propria" che sarebbe sterilmente riproduttiva di quella posta a base dell'atto richiamato. L'esigenza, pertanto, di sottoporre ad "adeguato vaglio critico le risultanze delle informative redatte dalla polizia giudiziaria" (Cass., Sez. 6^, n. 1625 del 6 dicembre 2002, Moxhaku), non richiede - come erroneamente mostrano di ritenere i ricorrenti - uno specifico ed autonomo sviluppo argomentativo, trattandosi di un apprezzamento ontologicamente assorbito - e quindi implicitamente insito - nella decisione "adesiva" del giudice che, dunque, nulla deve "attestare" o "dimostrare" al riguardo. Altro aspetto sul quale si sono concentrate le censure, in particolare del FI e del US, ha riguardato una interruzione nella sequenza delle proroghe di autorizzazione alla intercettazione relativa alle conversazioni su alcune utenze telefoniche in uso al FI. Viene infatti prospettato dai difensori di quest'ultimo - i quali hanno puntualmente allegato al ricorso copia dei relativi atti - che, essendo i precedenti decreti autorizzativi delle intercettazioni in scadenza alla data del 20 agosto 2006, il pubblico ministero formulava richiesta di proroga con nota del 9 agosto 2006, allegando gli atti pertinenti e dai quali risultavano i presupposti per la prosecuzione della attività di intercettazione. Investito da tale richiesta, il locale Giudice per le indagini preliminari, con provvedimento del 10 agosto 2006, rigettava la richiesta disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero. Il provvedimento reiettivo, si legge nella copia dell'atto, era motivato dal fatto che "tenuto conto dell'ampio anticipo della richiesta in relazione alle prossime scadenze, una valutazione della sussistenza dei presupposti per autorizzare la proroga è prematura, dovendosi tenere conto, nell'autorizzare o meno la proroga, delle risultanze delle intercettazioni emerse nell'arco temporale della precedente autorizzazione (40 giorni) o proroga (20 giorni) e sin a data prossima (e non remota, come nel caso in esame) alla relativa scadenza"; ciò in quanto - si osserva nel provvedimento di che trattasi - "diversamente operando, verrebbero ad essere autorizzate, di fatto, intercettazioni per una durata ben superiore a quella consentita in violazione, quindi, del principio per cui la valutazione dei presupposti per autorizzare la proroga deve essere effettuata nella imminenza della scadenza". Soltanto in data 4 settembre 2006, il locale pubblico ministero si avvedeva che la proroga non era stata concessa e formulava una nuova richiesta, che, stavolta, veniva accolta dal Giudice per le indagini preliminari con provvedimento del 5 settembre 2006.
La tesi, tanto del Tribunale che della Corte di appello, secondo la quale con quest'ultima proroga avrebbe preso avvio una nuova legittima serie di intercettazioni, potendo quel provvedimento valere come nuova autorizzazione, è stata vivacemente contestata dai ricorrenti, sul rilievo che quell'atto non avrebbe avuto i requisiti, ne di forma ne' di sostanza, per valere come "nuova" autorizzazione, con la conseguenza che tutte le intercettazioni successive alla scadenza del termine del 20 agosto sarebbero inutilizzabili. La eccezione, nuovamente proposta, non è fondata. Non riveste in questa sede rilevanza alcuna la, per la verità assai discutibile, ratto posta a base del singolare provvedimento reiettivo del Giudice per le indagini preliminari, dal momento che l'ordinamento non prescrive affatto un certo "termine" (più o meno "tempestivo" o "anticipato") entro il quale il pubblico ministero è chiamato a formulare la richiesta di proroga, posto che, nulla avendo prescritto in proposito il legislatore, la richiesta deve comunque essere formulata entro un termine che corrisponda, come dies a quo, con quello successivo alla proroga già concessa e in corso, e, come dies ad quem, con la scadenza del periodo autorizzato. Qualsiasi altra "imposizione" è, dunque, palesemente fuori dal sistema e, come tale, arbitraria. Sotto altro profilo, è del tutto improprio ritenere (come si deduce nel provvedimento in questione) che, diversamente opinando, si autorizzerebbero intercettazioni per durata superiore a quella consentita, in quanto è del tutto evidente che la proroga della intercettazione non può che operare a decorrere dalla scadenza della precedente proroga, a prescindere dal "momento" in cui essa è intervenuta. Dunque, la decisione reiettiva del 10 agosto 2006 assume i connotati di un atto del tutto "neutro", che non esplica altri effetti che non siano quelli riconducibili ad una mancata proroga, senza che siano quindi in alcun modo intaccati tanto i presupposti per la concessione della proroga, quanto, ed a fortiori, le condizioni di legittimità della intera sequenza dei provvedimenti di intercettazione snodatasi sino alla scadenza delle intercettazioni "non prorogate".
Ebbene, in tale prospettiva, correttamente i giudici del merito hanno rievocato la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la proroga tardiva dell'autorizzazione alle operazioni di intercettazione non può legittimare a posteriori le captazioni medio tempore eseguite, delle quali non è dunque consentita l'utilizzazione probatoria - circostanza, questa, non controversa nella vicenda di specie - ma, da un lato, non preclude che il contenuto di quelle intercettazioni, ancorché non utilizzabile, possa costituire notitia criminis validamente posta a fondamento di attività di indagine e della autorizzazione allo svolgimento di ulteriori intercettazioni (Cass., Sez. 5^, n. 12252 del 23 febbraio 2012, Bortolato), e, dall'altro, ben può valere per il futuro, operando come una nuova autorizzazione (Cass., Sez. 1^, n. 15818 del 29 marzo 2011, LI, pronunciata a proposito della medesima eccezione sollevata dalla difesa del LI in sede di incidente cautelare de libertate;
Cass., Sez. 2^, n. 5061 del 15 dicembre 2005, Tornanbè; Cass., Sez. 1^, n. 3323 del 29 aprile 1999, Trolio).
Per altro verso, a proposito della "fenomenologia" della inutilizzabilità, "da taluno descritta, rievocando categorie di sapore civilistico, come un difetto funzionale della "causa" dell'atto probatorio, vale a dire come una inidoneità dell'atto stesso a svolgere la funzione che l'ordinamento processuale gli assegna" (Cass., Sez. Un., n. 13426 del 25 marzo 2010, Cagnazzo), è evidente come ad un siffatto "vizio" non possano assegnarsi effetti processuali diversi ed ulteriori rispetto a quello ontologicamente demolitorio di qualsiasi risalto probatorio;
senza che - pertanto - da quel difetto possano inferirsene effetti di "contaminazione" rispetto ad altri atti che, in ipotesi, da quello "probatoriamente inutilizzabile" pur vengano a dipendere. L'atto inutilizzabile è "fenomeno" affatto diverso dall'atto nullo, sicché ben si spiega la ragione per la quale la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente avuto modo di affermare che il principio secondo cui la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi, che dipendono da quello dichiarato nullo, non trova applicazione in materia di inutilizzabilità, riguardando quest'ultima solo le prove illegittimamente acquisite e non altre la cui acquisizione sia avvenuta in modo autonomo e nelle forme consentite, (cfr., fra le tante e da ultimo, Sez. 2^, n. 44877 del 29/11/2011 - dep. 02/12/2011, Berardinetti, Rv. 251361).
Ne consegue, dunque, che l'"intervallo" nella sequenza delle proroghe, se sterilizza la utilizzabilità delle intercettazioni captate nel periodo privo di strumento autorizzatorio, non si riflette sulla legittimità del periodo successivo, rispetto al quale sussista, come nella specie, la copertura giurisdizionale dei provvedimenti che hanno riconosciuto la sussistenza, in concreto, dei presupposti per la prosecuzione delle operazioni e che, dunque, tanto sotto il profilo formale (riconoscimento della perdurante sussistenza del presupposto indiziario in ordine al delitto di criminalità organizzata e della necessità di utilizzare ancora quello specifico mezzo di ricerca della prova), che sul versante delle garanzie sostanziali (riconoscimento della base fattuale su cui si è motivatamente soffermato lo scrutinio del giudice), abbiano soddisfatto tutti i presupposti di legge.
Le notevoli peculiarità che caratterizzano il caso di specie, d'altra parte, evidenziano come la "parentesi" causata dal singolare provvedimento di rigetto di cui si è detto, non vale affatto a rescindere il continuum che ha caratterizzato la perdurante valenza dei presupposti di legittimità della attività di intercettazione, cosicché la proroga del 5 settembre 2006, recependo i risultati della pregressa attività ritualmente assentita, e motivando sulla necessità che le operazioni di intercettazione proseguano, ben può essere intesa - non tanto quale autorizzazione ex novo rispetto ad una sequenza esaurita - ma quale proroga "autonoma" di una attività legittimamente iniziata e solo per breve periodo "sospesa": con l'ovvia conseguenza che, a partire da quella data, riprende la sequenza "ordinaria" delle proroghe (attraverso un provvedimento che esaurientemente motiva circa il permanere di tutte le condizioni di legge), senza sostanziale soluzione di continuità rispetto all'originario provvedimento autorizzatorio, ferma restando, ovviamente, la inutilizzabilità delle captazioni riferite al periodo di "sospensione" di cui si è detto.
Palesemente inconsistenti si rivelano invece le censure relative alla utilizzazione dei cosiddetti "brogliacci" di ascolto. Al riguardo è infatti noto che la giurisprudenza di questa Corte è ormai da tempo consolidata nell'affermare che, in sede di giudizio abbreviato, il giudice può valutare le trascrizioni sommarie compiute dalla polizia giudiziaria circa il contenuto di conversazioni telefoniche oggetto di intercettazione (cosiddetti "brogliacci"), essendo utilizzabili ai fini della decisione tutti gli atti che siano stati legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero. (Sez. 6^, n. 16823 del 24/03/2010 - dep. 03/05/2010, Haj e altro, Rv. 247007; nello stesso senso Cass., Sez. 6^, n. 5362 del 26 novembre 2002, Brozzu;
Cass., Sez. 2^, n. 5787 del 16 aprile 1993, Croci). D'altra parte - e come è ovvio - la omissione delle operazioni di trascrizione delle intercettazioni non è prevista a pena di inutilizzabilità, posto che l'art. 271 c.p.p., non richiama l'art. 268, comma 7, dello stesso codice, la cui finalità è quella dell'inserimento delle trascrizioni nel fascicolo per il dibattimento, con i relativi riflessi in tema di utilizzabilità- inutilizzabilità cosiddetta "fisiologica", suscettibile, per di più, di accordi derogatori fra le parti, a norma dell'art. 431 c.p.p., comma 2, e art. 493 c.p.p., comma 3.
LA rinnova l'eccezione relativa al mancato avviso di deposito delle intercettazioni telefoniche, sul rilievo che "le nullità o inutilizzabilità che vengono dedotte tempestivamente dalla difesa non possono e non devono essere ritenute assorbite o superate dalla scelta del rito, che se optato per l'abbreviato, sia esso "secco" o "condizionato", non assorbe od elimina l'eventuale nullità o inutilizzabilità di un atto anche se sotto il profilo omissivo". La legge non prevede - soggiunge il ricorrente - "che l'abbreviato sani ipso facto delle nullità, se sussistenti o delle inutilizzabilità, in quanto la scelta del rito deve prescindere dall'esistenza di vizi di forma o nullità di altro genere, prova ne è che la stessa norma regolatrice del giudizio abbreviato, non assume in claris che eventuali nullità o inutilizzabilità possano e debbano essere sanate solo perché il rito prescelto si deve svolgere sulla cristallizzazione di tutti gli atti compiuti, siano essi formalmente regolari oppure no".
L'enunciato del ricorrente, però, incorre in un palese difetto di specificità, giacché non chiarisce in alcun modo se, nella stessa prospettiva coltivata, dal preteso vizio di omesso tempestivo deposito (non è noto, per di più - e il ricorrente non lo precisa - se nella specie fosse stato o meno autorizzato il ritardo del deposito delle intercettazioni fino alla chiusura delle indagini, a norma dell'art. 268 c.p.p., comma 5) sia sorta una nullità, e di quale natura, o una inutilizzabilità di atti probatori specificamente indicati. D'altra parte, la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v'è ragione di discostarsi, ha avuto modo di affermare - a proposito della stessa problematica qui agitata dalla difesa - che nel giudizio abbreviato sono deducibili e rilevabili solo le nullità di carattere assoluto e le inutilizzabilità cosiddette patologiche, di talché risulta irrilevante l'omissione dell'avviso di deposito degli atti concernenti intercettazioni telefoniche in favore di uno dei difensori dell'imputato, non essendo compresa la disposizione che lo prescrive (art. 268, comma 4) tra le norme la cui violazione comporta il divieto di utilizzazione posto dall'art. 271 c.p.p., comma 1. (Sez. 2^, n. 42559 del 08/10/2004 - dep. 29/10/2004, Calabrese, Rv. 230219). L'accettazione del giudizio allo stato degli atti evidentemente presuppone una valutazione di "idoneità" allo svolgimento della funzione difensiva che, evidentemente, permette di ritenere che gli atti funzionali a quell'esercizio abbiano raggiunto i propri effetti, con la conseguenza di rendere concettualmente operante un meccanismo di convalescenza delle nullità a regime intermedio o relative secondo il modello generale offerto dall'art. 183 del codice di rito. In una prospettiva non dissimile si colloca anche la doglianza, nuovamente articolata dalla difesa dello HI, in relazione alla violazione dell'art. 415 bis c.p.p., derivata dall'omesso espletamento dell'interrogatorio sollecitato al pubblico ministero a seguito dell'avviso della conclusione delle indagini. Sottolinea, infatti, il ricorrente, come nella specie non potrebbe correttamente evocarsi l'effetto sanante derivato dalla opzione per il giudizio abbreviato, in quanto questo si era celebrato in dibattimento a seguito delle contestazioni suppletive del pubblico ministero. L'assunto è peraltro privo di giuridico fondamento, in quanto la natura e la funzione del modello di giudizio prescelto, non mutano a seconda della sede o dello stadio processuale all'interno del quale viene ad iscriversi, giacché, ove così non fosse, ad ognuna fra le varie alternative di sede o stadio (udienza preliminare, a seguito di decreto di giudizio immediato o citazione diretta, in limine o a seguito delle contestazioni suppletive ecc.) dovrebbe corrispondere la previsione normativa di un quid che valga a rendere diversi fra loro i vari moduli procedimentali: cosa che, evidentemente, il legislatore non ha ritenuto di fare, con la conseguenza di non consentire i "distinguo" su cui si radica la critica impugnatoria prospettata dal ricorrente. Può, dunque, ancora una volta convenirsi con la giurisprudenza di questa Corte che, sul tema specifico, ha avuto modo di affermare che l'omesso espletamento dell'interrogatorio a seguito dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p., benché sollecitato dall'imputato, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che non può essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante della nullità ai sensi dell'art.183 c.p.p.. (Sez. 1^, n. 19948 del 05/05/2010 - dep. 26/05/2010,
Merafina, Rv. 247566. V. anche, nel medesimo senso, Cass., Sez. 6^, n. 44844 del 1^ ottobre 2007, Arosio). D'altra parte, poiché l'interrogatorio sollecitato a seguito della notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini è funzionale all'esigenza di assicurare la possibilità difensiva di ottenere una "rivalutazione" della scelta di agire del pubblico ministero - l'avviso di conclusione delle indagini presuppone, infatti, che il pubblico ministero a chiusura della fase investigativa non intenda formulare richiesta di archiviazione - è del tutto logico che l'omissione di tale "segmento difensivo", incida sulla validità dell'atto in cui si esprime l'esercizio della azione penale, e cioè la richiesta di rinvio a giudizio ex art. 416 c.p.p., comma 1. Ne deriva, quindi, che, ove l'interessato intenda fruire dell'epilogo regressivo che scaturisce da quel vizio (e, dunque, reintrodurre la sequenza procedimentale corretta per ottenere un provvedimento di archiviazione) non può che farlo valere in sede di giudizio ordinario;
ove, invece, opti per il giudizio abbreviato, l'ipotesi stessa di quell'epilogo regressivo non avrebbe alcun senso, avendo egli richiesto di essere giudicato allo stato degli atti. Non senza sottolineare, d'altra parte, come la giurisprudenza di questa Corte sia da tempo consolidata nell'affermare che nel giudizio abbreviato è ammissibile la richiesta dell'imputato di sottoporsi ad interrogatorio ai sensi dell'art. 421 c.p.p., comma 2, purché sia avanzata prima dell'inizio della discussione per non alterare le regole del contraddittorio in relazione agli elementi di difesa apportati dall'imputato stesso, sui quali deve essere ammessa la facoltà delle altre parti di prendere la parola. (Sez. 5^, n. 1937 del 15/12/2010 - dep. 21/01/2011, Dalti e altri, Rv. 249101. Nello stesso senso, Cass., Sez. 4^, n. 12245 del 15 gennaio 2007, Abaticchio;
Cass., Sez. 6^, n. 937 del 7 novembre 2001, Agosta). Escludendosi, dunque, anche per questa via, qualsiasi violazione "sostanziale" delle facoltà e dei diritti della difesa. Altro aspetto in larga misura comune alla maggior parte dei ricorsi, e che insistentemente riproduce doglianze e profili già ampiamente dibattuti nel grado di appello, ha riguardato la pretesa insussistenza dei caratteri tipici per ritenere nella specie integrata - al di là delle singole posizioni e delle questioni attinenti alla intraneità o meno di ciascuno e del ruolo ricoperto dai diversi imputati - la ritenuta fattispecie associativa di stampo mafioso, nella specie contestata sotto la peculiare forma di una (ormai non inconsueta) cosca "locale", dotata di autonomia operativa e gestionale delle vicende associative, ma pur sempre correlata ad altra "locale", stavolta operante e presente nel territorio calabrese, anche come fama e proiezione esterna;
"locale", quella descritta in rubrica, coagulatasi attorno a figure carismatiche imparentate con una nota "famiglia" di RÒ Marina, ed attiva nella zona di Legnano - Lonate Pozzolo, secondo le modalità tipiche mafiose dell'uso sistematico della violenza e della minaccia tale da generare un diffuso clima di assoggettamento e di omertà, testimoniato anche dalla induzione delle vittime a non denunciare i fatti patiti e a non fornire collaborazione alle autorità inquirenti.
Un clima, quello delineato, presente anche sul piano della struttura interna del sodalizio, caratterizzato dalla imposizione di regole stringenti ed inderogabili, quali il pagamento di un contributo per l'associazione, a valere sui ricavati tratti dalle operazioni illecite effettuate per conto del sodalizio stesso, che affluiva all'interno di una cassa comune, e diretto a garantire un sistema di mutuo sostentamento in caso di morte o di arresto. Il tutto, non senza diretti riverberi sul piano della rigorosa gerarchia e della necessità di operare al di fuori di qualsiasi estemporanea iniziativa personale.
Sostengono, dal canto loro, i ricorrenti, che i legami con la "locale" di RÒ Marina sarebbero stati di natura esclusivamente parentale;
che la pretesa associazione lombarda non avrebbe avuto una reale dimensione "esterna" tale da ingenerare un diffuso clima di assoggettamento e di omertà; che la "fama" della cosca calabrese RA - NC non sarebbe di per sè congruente rispetto alla intimidazione che avrebbe dovuto caratterizzare la presenza della "locale" di Legnano - Lonate Pozzolo;
che la stessa natura e modalità dei reati contestati nel procedimento dimostrerebbe l'assenza dei connotati tipici della "mafiosità"; che sul piano soggettivo, infine, mancherebbero elementi atti a denotare che gli associati fossero consapevoli del presunto clima di intimidazione e dei collegamenti con la cosca calabrese.
Si tratta di rilievi privi di consistenza, perché gli elementi posti in risalto dai giudici del gravame - attenti, non soltanto a scrutinare il complesso probatorio attraverso una critica disamina di ciascun componente e del quadro complessivo, ma anche a misurarne la relativa "tenuta" alla luce delle - ora ribadite - critiche messe in luce nei motivi di appello - si rivelano del tutto congrui agli effetti della motivata delibazione in punto di ritenuta sussistenza dei presupposti, soggettivi ed oggettivi, per ritenere nella specie senz'altro integrata la contestata associazione di stampo mafioso. Giustamente, infatti, nel porre in luce l'elevato contenuto "dimostrativo" che presentavano le numerose intercettazioni in cui si lumeggiavano, in termini più che mai espliciti, i connotati che caratterizzavano l'associazione - e che sono stati puntualmente e diffusamente descritti nella analitica rubrica, ove è stata posta in luce la natura, i fini, i metodi, ed i ruoli della associazione mafiosa - la sentenza impugnata ha posto nel dovuto risalto la "naturalezza" in cui i diversi colloqui intercettati avvenivano, a testimonianza, non solo e non tanto della intrinseca affidabilità dei contenuti delle varie conversazioni, quanto, soprattutto, della "serietà" del vincolo tra i sodali, tutti fortemente coesi e chiamati a rispettare senza tentennamenti la disciplina interna. Conversazioni che, fra l'altro, in modo chiaro ed univoco attestano l'esistenza di "regole", antiche, come quelle praticate a RÒ, fra le quali la "regola" di destinare parte dei proventi alla cassa comune;
l'organigramma interno ed il relativo assetto gerarchico, dai semplici "soldati" in su;
la necessità di rispettare "i codici d'onore"; l'uso della violenza, assentita dai capi, per regolamenti di conti e mantenimento del prestigio, tanto all'interno che all'esterno del gruppo.
A fronte di tutto ciò, le risultanze delle indagini hanno permesso di accertare - contrariamente a quanto deducono i ricorrenti, che peraltro si sono limitati sul punto a sviluppare censure di tipo meramente assertivo - che l'ambiente locale e, in particolare, le vittime dei singoli reati fine, ben avevano percepito la natura del vincolo che legava fra loro gli associati e, soprattutto, la caratura "mafiosa" tanto della struttura associativa che del relativo modo di essere, di esprimersi e di "apparire".
Pertinentemente evocano, infatti, i giudici a quibus, l'atteggiamento "rispettoso" serbato dalle parti offese, anche quando pativano le richieste sempre più pressanti ed esose, al punto da esibire note di "riconoscenza", in presenza di dilazioni accordate, ancorché ciò avvenisse a prezzo di un incremento degli interessi usurari già praticati. Ugualmente sintomatica è l'astensione delle vittime da ogni tipo di denuncia: ed anche nel caso di OL NN, malgrado le forti intimidazioni, questi si limitò "a dichiarazioni informali ai Carabinieri di Gallarate", quando ebbe a cercare protezione per sottrarsi ad un pericolo imminente, allorché venne inseguito da FI ed OS a bordo di una autovettura. Atteggiamento omertoso, quello evidenziato, che le vittime mantennero anche quando furono chiamate dalle forze dell'ordine per rendere sommarie informazioni sui fatti. È lo stesso OL, d'altra parte, ad aver ricordato come in passato, per risolvere un problema del figlio, aveva chiesto l'aiuto di PO VI, il quale, armato di pistola, unitamente ad altro personaggio, si era preso carico della situazione, andando a parlare con la persona che stava importunando suo figlio. E soggiungeva, nel frangente, "di essere a conoscenza della c.d. "legge calabra", in base alla quale, qualora una persona avesse l'intenzione di compiere dei reati in un determinato luogo doveva avere il preventivo consenso di LI VI, indicato quale "capo zona" del territorio di Legnano". Dunque, il "locale" operante nella zona era una realtà, non soltanto ben conosciuta nel territorio, ma anche "subita" dalla cittadinanza, la quale proprio per la caratura mafiosa del sodalizio, ne percepiva e subiva il potere di sopraffazione.
D'altra parte - hanno puntualizzato ancora i giudici dell'appello - la circostanza che i cittadini della zona non conoscessero i RO e le famiglie RA e NC, sarebbe contraddetta dal fatto che molte delle vittime degli episodi specifici ascritti al sodalizio provenivano, a loro volta, da RÒ Marina, ove frequentemente si recavano. Per altro verso, neppure trascurabili appaiono essere i contributi offerti dal collaboratore ES Angelo, il quale ha riferito di aver costituito il "locale" di Legnano negli anni 1985/1986, con il benestare del "locale" di RÒ Marina, puntualizzando che VI LI è il nipote di FA PE e FA SI per parte di madre e godeva della loro protezione e di quella di AL OL, capo del "locale" di RÒ: la cui natura di associazione di stampo mafioso è stata accertata con la sentenza irrevocabile che ha condannato il OL ed il FA SI per tale delitto.
Ugualmente significative sono le dichiarazioni rese da OL NI (v. sentenza di primo grado, pagg. 76 e segg.), il quale aveva maturato propositi omicidiari nei confronti del PO per una partita di eroina non pagata. Narra che, quando ormai si stava passando alla fase operativa, sopraggiunse casualmente LI NI. "Alla sua richiesta di dove fossimo diretti - ha puntualizzato la fonte - IM IA gli parlò delle nostre intenzioni e gli raccontò l'accaduto, riferendo l'affronto ricevuto da EN LI. Al che il LI NI ci fermò dicendoci che EN LI era suo figlioccio e che era il nipote di FA SE di RÒ per essere figlio di una sorella di quest'ultimo. NI LI disse che aveva aperto un locale di ndrangheta a Lonate Pozzolo e che aveva messo a capo di questo locale proprio EN LI. In tale occasione il LI NI ci disse che il LI e i IF lavoravano abitualmente con AC EP e AN VA.
Disse anche che sia i IF che il LI erano affiliati ai cirotani. Ci assicurò, quindi, che si sarebbe occupato della faccenda e che ci avrebbe fatto avere il prezzo dovuto per l'eroina che avevo consegnato. Cosa che effettivamente avvenne, perché IA NT mi disse che era stato pagato da LI NI".
Dunque, non soltanto resta asseverata la costituzione di un locale a Lonate Pozzolo, a capo del quale era stato collocato il LI, ma si ribadisce anche la correlazione - in termini di affiliazione - che quel locale manteneva con la cosca dei cirotani, al punto da generare i presupposti per una "doverosa" pax mafiosa, secondo le "regole" tipiche della ndrangheta.
La posizione ed il ruolo del PO, la sua presenza "mafiosa" nella zona di Legnano, i collegamenti con i cirotani, i collegamenti di cui lo stesso si avvaleva come copertura delle attività illecite, ed il "potere" che il medesimo esercitava per la sistemazione di eventuali problemi interni, sono, d'altra parte, ugualmente testimoniate dalle dichiarazioni rese da ER RO e da ER AN, dalle quali traspare in termini eloquenti come il PO e la sua famiglia fossero "conosciuti come persone mafiose di alto livello. E questo sia in Legnano che in Guardavalle che era la loro zona di origine" (v. sentenza di primo grado, pag. 85).
Un contesto di "notorietà", quindi, che elide totalmente quelle prospettive di mancanza di manifestazione esteriore dei connotati di mafiosità del sodalizio, sulle quali - come si è detto - si sono insistentemente concentrate le critiche dei ricorrenti. Per altro verso, va rammentato come l'associazione per delinquere di tipo mafioso si caratterizzi, rispetto alla associazione "comune" di cui all'art. 416 c.p., oltre che per il fine, comprensivo non soltanto della generica programmazione di una serie indeterminata di delitti, ma anche per la realizzazione di altre attività le cui connotazioni in termini di illiceità possono anche non essere tecnicamente inquadragli nello schema dei primi, quanto, soprattutto, per il metodo seguito dai suoi componenti per la realizzazione del programma associativo;
un metodo che si caratterizza, infatti, dal lato attivo, per l'utilizzazione da parte degli associati della forza intimidatrice nascente dallo stesso vincolo associativo, e, dal lato passivo, per la condizione di assoggettamento e di omertà che deriva quale conseguenza di tale forza intimidatrice, tanto all'esterno della associazione, quanto al suo interno.
La forza di intimidazione del vincolo associativo è, quindi, un elemento strutturale e non una semplice modalità della condotta associativa e deve presentarsi quale causa efficiente di quel clima di assoggettamento e di omertà che rappresenta, a sua volta, l'elemento agevolativo per la realizzazione del programma associativo. La forza di intimidazione del sodalizio, pertanto, può sussistere anche a prescindere dalla sua concreta utilizzazione, giacché ciò che conta è che il timore suscitato dalla associazione risulti idoneo di per sè a creare uno stato di sottomissione, come conseguenza di una "fama criminale" consolidatasi nel tempo. Da ciò si desume - al lume della ormai sedimentatasi giurisprudenza di questa Corte - la estrema varietà degli "indici" di riconoscimento della fattispecie, avuto riguardo alla peculiarità degli elementi descrittivi che finiscono per coinvolgere profili che, a tutta prima, paiono evocare connotazioni di sapore lato sensu sociologico. Ma sotto tale profilo, anche a prescindere dalla pur significativa disamina "ambientale" delle realtà locali penetrate dalla associazione mafiosa, ben possono evocarsi, quali sicuri "indici" del metodo praticato, proprio i "fatti" posti in luce dai giudici del merito, tanto sul versante delle caratteristiche "interne" del sodalizio, che del modo di agire e di "rappresentarsi" all'esterno, in perfetta sintonia con le caratteristiche ed i metodi della già nota cosca calabrese di RÒ, di cui il "locale" lombardo era una affiliazione, seppur dotata di ampi margini di autonomia operativa.
La sussistenza del delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso, infatti, può essere desunta, oltre che da prove dirette - puntualmente analizzate dalla sentenza impugnata - anche da indizi precisi e concordanti, tra i quali non possono non annoverarsi anche le specifiche modalità esecutive dei reati fine e la stessa causale dei comportamenti delittuosi, in quanto - come si è osservato - il movente ha non solo la capacità di esaltare gli elementi indiziari di tipo oggettivo, facendoli convergere in un quadro indiziario di riferimento, ma è esso stesso dotato dell'autonoma capacità di rilevare ciò che, senza la sua identificazione, resterebbe privo di significato.
Episodi come quello della AN RB, le numerose estorsioni, le usure, il favoreggiamento della latitanza dei capi della cosca di RÒ, sono, quindi, vicende coerentemente analizzate e valorizzate dai giudici del merito, alla stregua di altrettanti momenti "espressivi" non soltanto della esistenza della associazione, ma, soprattutto, del metodo mafioso che la stessa praticava, alla luce di una ormai più che trasparente "fama" che era riuscita a conseguire sul campo.
Non può neppure dubitarsi - e tale profilo, per la verità, è solo genericamente accennato da alcun ricorrenti - circa i connotati di stabilità del vincolo associativo, avuto riguardo alla diuturnitas dei rapporti intersoggettivi, dello snodarsi diacronico degli episodi specifici, del rigido inquadramento strutturale e della altrettanto rigorosa ripartizione dei ruoli, per come fedelmente testimoniato dalle più che trasparenti conversazioni intercettate, dalle quali emerge - come efficacemente sintetizzano i giudici dell'appello - "D AS, sempre vicino a PO, gestisce la cassa comune;
anche FI è molto vicino a PO e cura i "recuperi", avvalendosi del costante e sicuro aiuto di HI;
RO è anche il guardiaspalle di DE AS;
OS è l'uomo d'azione;
US cura, tra l'altro, i rapporti con i sodali di RÒ;
EN viene più volte menzionato come "uno dei nostri" su cui si può contare. Dunque - sottolinea conclusivamente la sentenza impugnata - al di là di riti di affiliazione, la prova della piena adesione e dell'inserimento organico di tutti gli imputati nella struttura consolidata del "locale" di Legnano - Lonate Pozzolo, emerge con ricchezza di particolari dalle numerosissime conversazioni, dalle modalità delle azioni come ampiamente esposto nella sentenza appellata e non trova smentita in alcuna delle risultanze processuali menzionate dagli appellanti o comunque acquisite agli atti".
Censure, quelle proposte in sede di appello ed ora in larghissima misura rievocate quali motivi di ricorso, che si rivelano sostanzialmente prive del carattere della specificità, posto che le deduzioni svolte al riguardo nella sentenza impugnata non hanno in realtà formato oggetto di una autonoma e argomentata critica impugnatoria. La giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai da tempo consolidata nell'affermare che deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), alla inammissibilità della impugnazione (Cass., Sez. 1^, 30 settembre 2004, Burzotta;
Cass., Sez. 6^, 8 ottobre 2002, Notaristefano;
Cass., Sez. 4^, 11 aprile 2001 Cass., Sez. 4^, 29 marzo 2000, Barone;
Cass., Sez. 4^, 18 settembre 1997, Ahmetovic). Erra, dunque, il DE AS nel ribadire che, nella specie, si sarebbe ritenuta provata l'esistenza della forza intimidatrice della consorteria mafiosa "basandosi solo sullo spessore criminale di alcuni suo componenti di spicco, perché al di fuori del territorio di origine in cui il fenomeno è sorto, il tessuto sociale è (o dovrebbe essere) meno permeabile alla forza di intimidazione del vincolo associativo". Così come si rivela del tutto assertivo l'assunto - fatto proprio anche da altri ricorrenti, quali, in particolare, il PO e l'OS - secondo il quale nella vicenda in esame il legame con la "casa madre" si sarebbe costruito "indipendentemente da una provata appartenenza o riconoscimento da parte dei vertici associativi", in quanto ci si sarebbe accontentati di una sorta di "proprietà transitiva" che trasferisce la mafiosità con il semplice legame parentale o di frequentazione tra soggetti" che notoriamente non rappresenterebbe una "regola di ndrangheta". Anche a voler prescindere dal fatto che il vincolo parentale si atteggia frequentemente come un coagulo di indiscutibile spessore proprio nella fenomenologia dei sodalizi mafiosi calabresi (e come le voci dei collaboratori, anche nell'ambito del presente procedimento, stanno univocamente ad attestare), è assorbente osservare che la smentita agli assunti dei ricorrenti giunge direttamente dagli stesi "chiari" discorsi che - con frequenza davvero rimarchevole e con assoluta univocità di riferimenti - si intessono tra gli stessi sodali e che costituiscono il frutto della attività di intercettazione. Una volta costituita la propaggine lombarda della cosca, e affidatane la direzione ad un uomo di mafia, i rapporti con la "casa madre" assumono connotazioni di totale indifferenza ai fini della qualificazione giuridica del sodalizio lombardo, giacché ciò che viene "esportato" non è certo un semplice vincolo parentale o di frequentazione, ma il ben più qualificante riferimento alle "regole" calabresi: vale a dire - e le conversazioni intercettate lo attestano a chiare note - proprio il metodo mafioso che impone il rispetto di persone e gerarchie, la pratica quotidiana della intimidazione (PO, nell'incontro-scontro di cui ha parlato OL e di cui si è già detto, si presenta armato con una pistola cal. 38 che esibisce, per attestare la "fermezza" del suo dire e far comprendere all'interlocutore l'assenza di margini di trattativa). Quanto, poi, alla penetrazione nel territorio, sono i singoli reati fine ad attestare come il "locale" di ndrangheta avesse ormai raggiunto un livello di efficace controllo di quella zona, proprio attraverso la "esibizione" di una capacità di intimidazione che proveniva dall'essere e dal manifestarsi come espressione della mafia calabrese: nulla, come chiaramente affermavano i vari FI ed altri, doveva o poteva muoversi sul terreno della illiceità nella specifica zona di influenza del sodalizio, senza che fosse stata comunque autorizzata dai vertici della cosca. La esperienza dei "locali" in terra lombarda non è dunque frutto - come erroneamente tentano di accreditare i ricorrenti - di semplici analisi sociologiche fondate sulla provenienza territoriale degli associati o sui collegamenti familiari con personaggi mafiosi operanti in Calabria: ma è un dato che nel processo appare essere incontrovertibilmente assistito, non soltanto dalle dichiarazioni di testimoni e collaboratori di giustizia, dalle intercettazioni telefoniche e dalle risultanze scaturite dalle indagini di polizia giudiziaria, ma anche - ed in termini di plastica evidenza - dalla stessa natura e modalità dei numerosi "episodi" che hanno costellato l'agire (e dell'essere, dunque, emblematicamente "presente" sul territorio) della cosca di Legnano - Lonate Pozzolo. Va da sè, d'altra parte, che la platea delle situazioni in cui può concretamente realizzarsi la fattispecie associativa delineata dall'art. 416 bis c.p., risente fortemente dei connotati - per così dire "storicizzati" - che ciascun "fenomeno" mafioso è in grado di esprimere. Non è dunque un caso, sotto questo specifico profilo, che lo stesso legislatore abbia nel tempo avvertito la necessità di estendere l'applicabilità della fattispecie anche al di là della originaria matrice "mafiosa" che ne aveva rappresentato l'occasio legis (al punto da strutturale la fattispecie sulla falsariga del tradizionale modo d'essere e di esprimersi della omonima organizzazione, denominata, appunto "mafia"), per attrarre nella relativa sfera precettiva anche "fenomenologie" criminali diverse, quali la camorra, la ndrangheta (D.L. 4 febbraio 2010, n. 4, art. 6, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 31 marzo 2010, n. 50),
e, in genere, tutte le altre organizzazioni, comunque localmente denominate (ad es. Sacra Corona Unita, Stidda, ecc.), fino ad assorbire nel genus anche le associazioni straniere (ad es. la cosiddetta mafia cinese, russa e simili) (D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 1, comma 1, lett. b bis), n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 125). Ciò sta dunque a significare che, agli effetti della integrazione del precetto, ciascuna realtà associativa, al di là del nomen, più o meno tradizionale, vive di "regole proprie", così come assume connotati strutturali, dimensioni operative e articolazioni territoriali che vanno analizzati caso per caso, senza che i relativi modelli debbano necessariamente essere riconducibili ad una sorta di unità "ideale"; con l'ovvia conseguenza che, a ciascun fenomeno associativo, potranno annettersi caratteristiche peculiari e ritenersi applicabili "massime di esperienza" non necessariamente trasferibili rispetto a sodalizi "mafiosi" di diversa matrice. E la presente vicenda processuale ne è fedele testimonianza, giacché da essa emerge plasticamente come, nella stessa "tradizione organizzativa" della ndrangheta, non possa intravedersi un'unica associazione articolata e presente in determinati territori, ma più "centrali operative" - i cosiddetti "locali" - ciascuno dei quali dotato di una propria autonomia, ma pur sempre collegato alla "famiglia" o ad altro "locale" da cui ha tratto origine, quasi come per gemmazione. Il che non è senza significato anche sul piano internazionale, come d'altra parte stanno a dimostrare note e gravi vicende (ad es. la strage di Duisburg), che hanno testimoniato della presenza di "locali" anche in altri Paesi. Può anzi sottolinearsi, a tale ultimo riguardo, che le Sezioni unite di questa Corte nella recente sentenza n. 18374/13 del 31 gennaio 2013, Adami ed altro, nell'affrontare il tema della compatibilità della aggravante della "transnazionalità" di cui alla L. 16 marzo 2006, n. 146, art. 4 con il reato associativo, hanno affermato il principio secondo il quale tale aggravante "è applicabile al reato associativo, sempreché il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con l'associazione stessa", chiarendo, a tale riguardo, che, ove "l'associazione per delinquere "basti a se stessa", nel senso che i relativi associati o parte di essi ed il programma criminoso posto a fulcro del sodalizio realizzino il fatto- reato a prescindere da qualsiasi tipo di contributo esterno, ben può immaginarsi che, a tale condotta, altra (e autonoma) se ne possa affiancare, al fine di estendere le potenzialità e l'agere del sodalizio in campo internazionale;
con la conseguenza che - hanno ancora precisato le Sezioni Unite di questa Corte - ove un siffatto contributo sia fornito da persone che in modo organizzato sono chiamate a prestare tale collaborazione, non potrà negarsi che il reato-base assuma dei connotati di intrinseca maggiore pericolosità, tale da giustificare l'applicazione della aggravante in questione. Il tutto, ovviamente - ha puntualizzato il Collegio allargato - a prescindere dalla circostanza che il contributo offerto dal "gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato" renda, poi, quello stesso gruppo partecipe o concorrente nel reato associativo "comune", posto che è proprio quel contributo a rappresentare il quid pluris che giustifica la ratio aggravatrice, che non può certo ritenersi assorbita dalle regole ordinarie sul concorso nei reati".
Principi, quelli testè ricordati, che ben si attagliano proprio alla logica dei "locali", autonomi ma interagenti con altri "locali" e con la "casa madre" calabrese, dando quindi luogo a quel fenomeno di "cerchi concentrici" di cui v'è espresso cenno nella richiamata pronuncia di questa Corte.
Del tutto inconsistenti si rivelano anche le censure, per di più formulate in termini di sostanziale genericità, mosse dal FI a proposito della asserita "inidoneità" degli elementi evocati dai giudici a quibus per qualificare la connotazione mafiosa del sodalizio: e ciò sull'asserito rilievo che "l'eventuale esistenza di una "cassa comune", la solidarietà nei confronti dei detenuti, una struttura gerarchica, rappresentano elementi comuni con tutte le altre forme associati ve previste dall'ordinamento (basterà infatti porre in evidenza come tutte le fattispecie associative prevedano ipotesi "verticistiche" accanto a quelle di semplice partecipazione per escludere - sostiene il ricorrente - che "la gerarchia" individuata dalla sentenza possa in qualche misura incidere sulla mafiosità dell'associazione de qua)". Trascura però il ricorrente di esaminare e, se del caso criticare, tutti i profili "esterni" rispetto a quelli di tipo strutturale od organico ed i diversi "indici" che permettono di individuare la metodologia operativa del sodalizio e, con essa, lo specifico atteggiarsi degli associati nei confronti della realtà territoriale:
e ciò, come puntualmente hanno fatto i giudici del merito, non sulla base di operazioni di carattere deduttivo, ancorate a ricostruzioni di tipo meramente logico, ma attraverso la disamina dei "discorsi" riconducibili agli associati e dei fatti concretamente posti in essere. Su tutto ciò si è misurata - come già si è accennato - la più che esauriente motivazione offerta dai giudici del doppio grado di merito, senza incorrere in quelle aporie o generalizzazioni, che, solo labilmente, il ricorrente ha ritenuto di evocare. Il che, evidentemente, vale a dissolvere anche le altrettanto generiche doglianze che il ricorso ha svolto in merito alla contestata sussistenza della aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 riferita ai reati-fine ascritti all'imputato.
Altri ricorsi si sono invece limitati a contestare la congruenza degli elementi dedotti a sostegno dei singoli ruoli partecipativi. Così il US lamenta che i giudici a quibus avrebbero trascurato di valutare che l'imputato era stato assolto da vari reati- fine;
che nel corso di alcune conversazioni intercettate FI aveva svalutato, parlando con altri, la persona del US;
lo stesso compariva in poche intercettazioni;
il US, infine, era da poco dimorante in terra lombarda.
I rilievi sono però privi di fondamento, in quanto la sentenza impugnata ha messo in luce la circostanza che il PP, pur manifestando mancanza di stima nei confronti del US, "riconosce l'importanza e l'elevata entità dei contributi economici da questi procurati alla consorteria"; il che svela come l'affectio societatis, non vada certo intesa come un "moto dell'anima", ma come una obiettiva convergenza di intenti, che evidentemente prescinde dalle personali simpatie o antipatie tra gli associati o dalla opinione che di ciascun associato possano nutrire i vertici del sodalizio. Per altro verso, sottolinea la sentenza impugnata, nessun rilievo è stato formulato dall'odierno ricorrente a proposito della accertata collaborazione tra il US ed il capo cosca OL AL, non giustificabile con legami familiari, neppure con riferimento alla posizione di socio assunta nell'autosalone Meli auto di RÒ.
Anche per EN PA, accanto ai rilievi di ordine generale circa la insussistenza del "locale" di Legnano - Lonate Pozzolo, di cui già si è detto, si contesta il ruolo partecipativo ed in particolare che lo stesso fosse addetto al "braccio armato" della associazione, visto che per l'episodio specifico che gli è stato ascritto - vale a dire l'attentato ai danni di AN RB - era stata esclusa nei suoi confronti l'aggravante di cui al D.L. n.152 del 1991, art.
7. La Corte ha invece giustamente valorizzato la circostanza che, seppure non vi fossero elementi sufficienti per affermare che l'attentato ai danni della AN RB fosse stato realizzato per agevolare il sodalizio, tuttavia costituiva elemento di univoco spessore il fatto che EN avesse potuto fruire dell'apporto e della copertura della stessa associazione: un aiuto che non venne fornito al quisque de populo per ragioni eccentriche rispetto alle finalità perseguite dal sodalizio, ma che si realizza nei confronti di chi era considerato per gli associati un "fratello" (v. la sentenza impugnata a pag. 122). Una prospettiva, questa, nella quale giustamente viene iscritto, quale definitivo tassello probatorio, il contenuto della conversazione tra il FI e lo HI nella quale il primo, "spiegandoci secondo la struttura, la gerarchia ed il proprio ruolo nella associazione, fa riferimento - a titolo esemplificativo - proprio al AC (il EN) - per affermare che se qualcuno ha qualcosa a che ridire a proposito di uno degli associati, si deve rivolgere a lui che poi dovrà rivolgersi ad EN (PO) per sistemare il problema. Conversazione, questa, che la natura dei fatti specifici contestati ed in particolare il grave attentato ai danni della AN RB, dimostrano essere del tutto genuina e priva di qualsiasi connotazione millantatoria. Il che, reciprocamente, rivela come la esclusione della aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 nei confronti del EN, animato da ragioni di vendetta per fatti personali, estranei agli scopi del sodalizio, non risulti in contraddizione con il suo ruolo associativo (l'associazione si è infatti "mossa" per vendicare un sodale), e con il mantenimento della aggravante stessa nei confronti di quanti - fra gli associati - materialmente agirono in quel frangente, stavolta per rispettare le "regole" del sodalizio. Quanto allo HI, infine, accanto alle censure comuni agli altri ricorrenti sulla esistenza in sè della associazione di stampo mafioso, si lamenta che nei confronti dell'imputato - per origine, precedenti e zone di vita non affine agli ambienti della mafia calabrese - le diverse conversazioni intercettate lo avrebbero visto muto ascoltatore di monologhi "esplicativi" del FI. L'assunto è, però, poco significativo, in quanto o si contesta la genuinità e la serietà dell'assunto dichiarativo - evenienza, questa, che non ricorre - o da quelle "spiegazioni" circa la natura, la struttura, le funzioni del sodalizio nonché il ruolo specifico assunto dall'imputato ("da adesso in avanti tu sei maggiorato come persona", gli dice chiaramente il FI) è legittimo trarre le persuasive - e motivate - conclusioni cui sono pervenuti i giudici del merito.
Scendendo all'esame dei motivi per così dire "individuali" che hanno caratterizzato i vari ricorsi, deve rilevarsi che le censure proposte dal DE AS a proposito della asserita incertezza di identificazione dei colloquianti, la quale avrebbe suggerito l'espletamento di una perizia fonica e di trascrizione, si rivelano non fondate, oltre che proposte sulla base di deduzioni in sè generiche. Questa Corte ha infatti reiteratamente avuto modo di affermare che, in tema di intercettazioni telefoniche, qualora sia contestata la identificazione delle persone colloquianti, il giudice non deve necessariamente disporre una perizia fonica - che, nella specie, neppure risulta essere stata sollecitata, al pari delle trascrizioni, in sede di giudizio abbreviato - ma può utilizzare ai fini della decisione le dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che hanno riferito sul riconoscimento delle voci di taluni imputati, così come, allo stesso scopo, ben può avvalersi di tutti gli altri elementi anche di ordine deduttivo, tratti dal contesto e dai riferimenti che compaiono nei colloqui sulla cui base pervenire alla identificazione dei soggetti. Di questi, infatti, non è necessaria la preventiva identificazione anagrafica, quando dal soprannome o appellativo usato sia possibile risalire ad una certa e determinata persona fisica, richiedendosi semplicemente un'attenta valutazione del contenuto e del tenore della comunicazione verbale intercorsa fra i soggetti intercettati, sulla base del complessivo quadro probatorio emerso in relazione alla persona inizialmente identificata solo con il soprannome o il nome di battesimo. Accertamento, questo, che se congruamente motivato, come nella specie (v. pag. 77 della sentenza impugnata), si sottrae al sindacato di legittimità (v., ad es., Cass., Sez. 6^ n. 18453 del 28 febbraio 2012, Cataldo;
Cass., Sez. 6^, n. 14556 del 25 marzo 2011, Belluso;
Cass., Sez. 6^, n. 17619 dell'8 gennaio 2008, Gionta). Le restanti doglianze del ricorrente si rivelano null'altro che una riedizione delle deduzioni già svolte in appello e si limitano nella sostanza a riproporre questioni di merito, puntualmente scandagliate dai giudici del gravame, la cui motivazione solo assertivamente viene sottoposta a critica. La posizione dell'imputato traspare infatti in termini del tutto univoci dalle conversazioni intercettate, le quali attestano lo specifico ruolo ricoperto in seno al sodalizio, quale gestore della cassa comune - denominata "bacinella" - e di attivo punto di riferimento per le operazioni finanziarie della associazione e per il reimpiego delle somme che provenivano al sodalizio quale illecito profitto, gestendo una serie di rapporti con compagini fittizie o amministrate da prestanomi. Il valore inequivoco delle intercettazioni, d'altra parte, ampiamente giustifica la ritenuta inconferenza del rilievo difensivo - ora riproposto nel ricorso - secondo il quale il DE AS risulterebbe estraneo alla associazione in quanto non menzionato dai collaboratori ES o da ER o da ST TI: non senza rilevare, a questo proposito, come fosse proprio lo specifico ruolo svolto dall'imputato a rendere più che mai verosimile la circostanza che la sua persona rimanesse nell'ombra nei rapporti "esterni" del sodalizio, proprio al fine di rendere più agevole l'attività di gestore del settore finanziario della associazione stessa. Il ricorso del DE AS deve pertanto essere respinto.
Deve essere respinto anche il ricorso rassegnato dallo stesso difensore nell'interesse di OS NI e PO VI. Accanto, infatti, alle questioni "comuni" relative alle intercettazioni ed alla natura del sodalizio, riferita alla contestata metodologia mafiosa ed alla sua "proiezione esterna", insistentemente evocata anche sotto il profilo della riqualificazione o del proscioglimento in relazione a diversi reati fine, si osserva, quanto al PO, che, alla luce anche della giurisprudenza di questa Corte, "non basta essere parenti di boss per venire condannati": ed è quanto sarebbe avvenuto nel caso di specie, giacché - osserva il ricorrente - la condanna per il reato associativo si sarebbe basata esclusivamente sui rapporti parentali che legavano l'imputato con FA SI, il quale fu condannato per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., nel procedimento in cui il PO fu invece assolto. Passa, poi, il ricorrente ad esaminare, svalutandole, le dichiarazioni rese dai vari collaboratori. ES sarebbe del tutto inattendibile e le sue dichiarazioni risulterebbero illogiche, imprecise e non riscontrate. OL TO sarebbe detenuto dal 1992 e collaboratore da 15 anni: sicché il medesimo non può riferire elementi utili circa una associazione assai più recente. Anche ER AN ed il marito ER RO riferiscono di fatti degli anni 90. Le telefonate intercettate, infine, non sarebbero di per sè sufficienti a sostenere l'esistenza e la partecipazione del PO come capo e promotore di una associazione a delinquere di stampo mafioso. Si tratta di rilievi, però, che si collocano su un versante prossimo alla inammissibilità, non soltanto perché si rivelano sostanzialmente reiterativi delle doglianze già dedotte e motivatamente disattese in appello - senza che le argomentate osservazioni dei giudici del gravame abbiano formato oggetto di una autonoma ed effettiva critica impugnatoria - ma anche - e forse soprattutto - perché orientate verso una revisione del merito, incompatibile con la presente sede di legittimità. Le sentenze di merito sono infatti più che esaurienti nel tratteggiare la posizione ed il ruolo del PO come indiscusso fondatore e capo della "locale" di Legnano, nata come propaggine della "locale" di RÒ. A tale fine, vengono evocate le intercettazioni dalle quali emerge la figura carismatica del leader al quale occorre rivolgersi nei momenti in cui possono sorgere problemi, e provvido nell'impartire direttive e far rispettare le "regole" del gruppo. Dalla attività di indagine è infatti univocamente emerso, come rammenta la stessa sentenza di primo grado, che è il PO a curare i rapporti con i gelesi che vogliono insediarsi a Legano;
è ancora lui che interviene autorevolmente per sedare contrasti, aiutare compaesani o punire appartenenti alla associazione che non rispettano le "regole". È ancora il PO a fare riferimento ad una riunione con i crotonesi a Legnano ma che poi non si era tenuta per il pericolo derivante dalle telecamere, a testimonianza di quanto delicato ne fosse l'oggetto e compromettente la natura stessa del convegno. Quanto, poi, alle voci dei collaboranti, i giudici del doppio grado di merito ne hanno sottoposto il contributo dichiarativo ad attenta disamina critica, non sottovalutandone il risalto, ma neppure attestandosi supinamente sul relativo apporto probatorio, posto che il corredo degli elementi raccolti nel corso delle indagini è risultato tale da assegnare a quelle fonti un ruolo più che altro di conferma delle restanti, autonome, acquisizioni.
Quanto ai reati specifici e alle questioni relative alle frasi fuori campo concernenti la vicenda di estorsione ed usura ai danni di OL NN di cui al capo 25), che la difesa contesta in riferimento alla relativa attribuibilità alla persona dell'imputato, la sentenza impugnata, sulla falsariga anche delle deduzioni già sviluppate sul punto nella decisione di primo grado, ha messo in luce la circostanza che i Carabinieri, che già conoscevano le voci degli imputati e che erano in grado di contestualizzare i colloqui, seguendo lo sviluppo delle indagini, hanno trascritto tutte le circostanze che hanno registrato e che hanno ritenuto utili ai fini degli sviluppi investigativi, provvedendo, dunque, a dare atto anche del contenuto delle voci captate fuori campo ed a procedere alla relativa individuazione. Che tali emergenze siano risultate nei brogliacci di ascolto (utilizzabili il sede di giudizio abbreviato) ma non nelle trascrizioni delle intercettazioni, non rappresenterebbe un elemento di contraddizione, giacché "i tecnici (che non hanno certo operato in veste di consulente tecnico) hanno eseguito strettamente il compito loro affidato, di trascrizione dei dialoghi oggetto della telefonata, trascurando le voci fuori campo". La voce attribuita al PO, poi, non è stata espressamente disconosciuta dall'imputato; ne' - hanno soggiunto i giudici a quibus - "è mai stata formalmente chiesta una perizia fonica, a fronte delle risultanze documentali, espressamente accettate dall'imputato con l'adesione al rito abbreviato". Lo specifico ruolo svolto nel frangente dall'imputato ed il costante controllo esercitato sulla intera dinamica dei fatti, giustificano la ritenuta inconferenza della obiezione difensiva circa il fatto che il PO non avrebbe materialmente partecipato all'inseguimento del OL ne' avrebbe direttamente proferito minacce, tenuto conto anche del ruolo rivestito e della ben conosciuta articolazione dei compiti tra quanti ebbero a contribuire alla realizzazione dei fatti contestati. Palesemente inammissibili sono le censure che il PO muove in ordine alla vicenda della truffa ai danni della gioielleria Oro Italia dei fratelli leo NC e leo RT di cui al capo 26), giacché, a fronte della esaustiva ricostruzione della vicenda offerta dai giudici dell'appello (pag. 92 e segg. della sentenza impugnata), ove il ruolo del PO è chiaramente delineato sulla scorta delle più che eloquenti conversazioni intercettate, il ricorrente si limita a prospettare una ricostruzione alternativa dei fatti (assenza di un ruolo attivo), peraltro pedissequa a quella già prospettata in appello e disattesa da quei giudici.
Alle medesime conclusioni occorre pervenire anche per ciò che concerne l'usura ai danni di AT AB di cui al capo 36), essendosi il ricorrente limitato a contestare la motivazione sviluppata su tale episodio nella sentenza impugnata senza prendere in alcuna considerazione gli specifici punti sui quali si è concertata l'attenzione dei giudici a quibus, in particolare laddove hanno fornito una - neppure contestata - lettura delle conversazioni intercettate per desumere, dalla relativa, coordinata evoluzione, il certo ruolo direttivo ricoperto dall'imputato nella gestione della operazione contestata.
Del tutto generiche sono poi le deduzioni che il difensore svolge a proposito della pretesa insussistenza della aggravante della associazione armata, posto che l'associazione poteva contare sulle varie armi gestite dall'OS e che sono state in parte sequestrate. D'altra parte, RO NO è stato condannato con sentenza irrevocabile per il porto di una pistola cal. 7,65 che utilizzava quale guardiaspalle di DE AS, mentre alla disponibilità di armi (come armi personali e del gruppo) fanno esplicitamente riferimento FI e HI - diffondendosi ampiamente sull'argomento - nella intercettazione ambientale riprodotta a pagg. 196 e 197 della sentenza di primo grado. Quanto all'OS NI, la difesa ne contesta il ritenuto ruolo di "uomo d'azione", sul rilievo che tale congettura si sarebbe fondata sull'episodio dell'attentato alla AN RB di cui al capo 24). Tuttavia, osserva il ricorrente, per tale vicenda la sentenza di primo grado aveva escluso l'aggravante di cui al D.L. n.152 del 1991, art. 7 in riferimento alla posizione del EN. Le
lesioni a carico della parte offesa AN RB sarebbero state dunque poste in essere dall'OS nell'esclusivo interesse del EN, con la conseguenza che dove essere escluso qualsiasi riferimento alla associazione criminale;
risulterebbe quindi contraddittoria con la ricostruzione operata dai primi giudici, la mancata esclusione della aggravante nei confronti dell'OS. Sull'episodio, d'altra parte, l'imputato ha ammesso le proprie responsabilità, contestando peraltro di esserne l'autore materiale, come invece erroneamente dedotto dai giudici del merito. Sarebbe poi errata la tesi secondo la quale le rapine commesse dall'imputato servissero per alimentare la "cassa" della associazione, essendo state commesse con elementi estranei al sodalizio, mentre per l'unica rapina contestata nel procedimento, quella di cui al capo 43), non sarebbe stata spiegata la ragione per la quale l'episodio è stato ritenuto aggravato a norma del D.L. n. 152 del 1991, art.
7. Il ricorso è infondato. L'episodio ai danni della AN RB è senz'altro qualificante e merita di essere rievocato, specie nel suo antefatto. Come emerge infatti dalla sentenza di primo grado, AN LA, sorella di AN RB, la figlia OV RZ, titolare della IMMOBILIDEA - nei cui locali avvenne poi il ferimento di AN RB - ON DO e EN PA, assieme ad altre persone, vennero coinvolti in una indagine relativa ad una truffa ai danni di istituti di credito realizzata attraverso il conseguimento fraudolento di finanziamenti per milioni di euro attraverso vari prestanome. Erano peraltro insorti contrasti sulle modalità di spartizione dei proventi di tali illecite condotte e EN cominciò ad avanzare pretese economiche sempre più pressanti nei confronti di AN LA e ON DO. Iniziarono allora vari atti intimidatori, fatti di esplosioni di colpi di arma da fuoco, telefonate intimidatorie e simili, in relazione ai quali la AN RB indicò il EN come autore: minacce della quali vi era ampia traccia nelle telefonate intercettate. Da qui il coinvolgimento dell'OS, il quale, secondo quanto riferito da ON IO, confesso sul fatto, "era interessato alla vicenda perché tale somma quella da recuperare dalla AN RB sarebbe stata in parte destinata agli altri affiliati detenuti e in parte allo stesso OS che espressamente gli presentò il AC (in seguito riconosciuto nella fotografia del EN) come suo "fratello", chiarendo al riguardo che "fratelli" significa quando sono compagni della "ndrangheta", di una famiglia, si chiamano "fratelli" (v. la sentenza di primo grado a pag. 336).
È evidente, allora la ragione per la quale, agli effetti della aggravante di cui al D.L. n 152 del 1991, art. 7 la posizione del EN e quella dell'OS siano state differenziate: le truffe commesse dal EN e che hanno fatto da sfondo alla vicenda sfociata nell'attentato alla AN RB si iscrivono in un quadro di criminalità per così dire comune, dal momento che lo stesso EN si era reso protagonista di iniziative delinquenziali del tutto autonome e scollegate dal contesto associativo che ha formato oggetto del procedimento. Le pesanti minacce rivolte a AN LA e lo stesso attentato alla sorella di questa, si inquadrano, infatti - secondo l'ottica del EN - nell'ambito di un "regolamento di conti" tra correi, in vista della spartizione degli utili desunti dalla attività criminosa;
con la conseguenza che l'epilogo di quella serie di intimidazioni - l'attentato a AN RB - non si rivela in alcun modo funzionale o correlato al contesto associativo.
Ben diversa è, invece, la posizione dell'OS. Quest'ultimo, infatti, interviene ed agisce non per fare un semplice "piacere" ad un conoscente, ma per "riparare" un torto subito da un "fratello", secondo quella stessa logica di "mutuo ausilio" che, dalle intercettazioni, traspare essere una inderogabile "regola" della consorteria mafiosa: e ciò, ovviamente, a prescindere dalla origine del "torto", non rilevando affatto che le ragioni del dissidio fossero a loro volta direttamente riconducibili o meno agli "affari" della consorteria Se a tutto ciò si aggiunge la circostanza che - per stare alle dichiarazioni del ON IO - l'OS sarebbe intervenuto anche perché parte delle somme da recuperare alla AN RB erano destinate agli altri affiliati detenuti, v'è quanto basta per ritenere del tutto coerente la contestazione della aggravante in capo a chi ha agito in quanto associato e per agevolare le finalità della associazione (la famosa "bacinella" era infatti destinata a sopperire anche alle esigenze dei sodali detenuti).
Quanto, poi, al ruolo materiale ricoperto dall'OS nella commissione dell'attentato, valgono le considerazioni svolte a pag. 86-87 della impugnata sentenza, ove sono stati disattesi i rilievi di merito, tesi a sminuire la portata del contributo dell'imputato e delle relative modalità esecutive, ora nuovamente dedotti quali motivi di ricorso.
Per ciò che concerne, poi, il ruolo ricoperto dall'OS in seno alla associazione, le censure poste a base del ricorso si rivelano palesemente inammissibili, non soltanto perché sterilmente riproduttive dei motivi di appello, ma, soprattutto, perché in sè aspecifiche e tese a rievocare profili di merito. Vizi che affliggono anche le deduzioni difensive svolte a proposito dei reati di cui ai capi 43), concernente la tentata rapina ai danni della Banca Intesa San Paolo di Lonate Pozzolo, mentre del tutto generica è la censura relativa alla pena applicata dai giudici dell'appello per i reati (capi 25 e 32) in ordine ai quali il primo giudice aveva omesso la relativa determinazione e che, in sede di gravame, è stata invece quantificata, accogliendo la impugnazione proposta sul punto dal publico ministero. Deve essere respinto anche il ricorso proposto nell'interesse di FI DE. Sono state già esaminate le questioni comuni ad altri ricorrenti e relative alle varie eccezioni sollevate in ordine alle intercettazioni ed ai connotati di "mafiosità" della associazione. Sul versante dei fatti specifici, si contesta la ricostruzione dei fatti operata dai giudici a quibus in merito alla usura ed estorsione ai danni di OL NN (capo 25), rilevandosi che la Corte avrebbe logicamente e cronologicamente mutato la dinamica della complessa vicenda, secondo coordinate divergenti rispetto a quelle seguite dai giudici di primo grado. Si tratta, però, di rilievi inconferenti agli effetti dell'odierno scrutinio, posto che la motivazione offerta sull'episodio nella sentenza impugnata si rivela del tutto coerente, tanto sul piano della sequenza delle vicende, che della relativa ricomposizione sul versante delle singole responsabilità. D'altra parte, nessuna specifica contestazione era stata mossa in sede di appello in ordine al carattere usurario della operazione di finanziamento di 20.000,00 Euro da parte del FI al OL, nel giugno 2006, contro il corrispettivo di Euro 30.000,00, di cui 10.000,00 versate in agosto ed il restante importo soddisfatto tramite la emissione di cambiali intestate a tale palamara, prestanome indicato al OL dallo stesso FI. A fronte, poi, della difficoltà manifestata dalla persona offesa, i correi nella vicenda ebbero a pretendere l'intestazione di una mansarda a titolo di garanzia, ad un soggetto di comodo da loro indicato nella moglie del sodale SP NI, ottenendo un vantaggio economico pari a circa il quadruplo della somma finanziata nel corso di un anno. Le pressioni, reiterate e violente, esercitate da più persone nei confronti del OL - oggetto di vere e proprie aggressioni (basti pensare alla vicenda relativa al suo inseguimento) - realizzano, dunque, il contestato delitto di estorsione della somma corrispondente alla differenza tra il finanziamento di Euro 20.000,00 e l'importo incassato dalla Makeall s.p.a. di ST TI (che ha definito la propria posizione con sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.), cessionaria dell'immobile, pari ed Euro 75.000,00, spartite fra gli imputati. Circa la titolarità dell'immobile da parte del OL, la sentenza ha poi ampiamente chiarito le ragion per le quali l'imprenditore non ne figurasse quale titolare formale, pur avendone la disponibilità.
Le censure relative al reato di cui al capo 26), concernente la truffa ai danni della gioielleria Oro Italia, si rivelano del tutto generiche, in quanto il ricorrente nel prospettare all'origine dei fatti una "più complessa vicenda" alla stregua di taluni accenni che comparirebbero in una intercettazione ambientale, non ne indica i connotati e, soprattutto, l'inferenza che tale "vicenda" non meglio precisata avrebbe presentato rispetto a quella, più che specifica, che ha formato oggetto di imputazione e che è stata puntualmente analizzata dai giudici del doppio grado di merito.
A proposito dei reati di usura ed estorsione i danni di SP IA di cui al capo 30), le doglianze rievocano quelle già dedotte in appello ed insistentemente sollecitano una rilettura delle acquisizioni secondo una prospettiva divergente rispetto a quella privilegiata dai giudici del doppio grado di merito. Il preteso vizio di motivazione è, pertanto, solo assertivamente evocato dal ricorrente, dal momento che il corredo argomentativo esibito dai giudici del gravame - attendi a misurarsi con le censure dell'appellante - non rivela alcuna aporia intrinseca ne' palesi illogicità. Le intercettazioni utilizzate a fini accusatori, d'altra parte, hanno ricevuto lettura coerente e l'assunto secondo il quale dalle stesse trasparirebbero importi diversi rispetto a quelli quantificati nella sentenza impugnata o intendimenti di natura truffaldina nei confronti della persona offesa, resta un dato ancora una volta soltanto asserito, per di più in termini di consistente genericità.
Del pari palesemente infondato si rivela il tentativo di ridimensionare il profilo intimidatorio su cui si è fondato l'addebito di estorsione, giacché i mezzi di "persuasione" nei confronti di debitori riottosi erano teorizzati proprio dal FI, il quale ne dava dettagliata spiegazione allo HI nelle conversazioni intercettate. Sostanzialmente analoghi sono i rilievi che possono svolgersi anche in ordine alle doglianze che il ricorrente ha proposto in merito alla estorsione ai danni di ZZ ZI e MA ZA di cui al capo 32),
proponendosi, ancora una volta, questioni attinenti alle valutazioni di merito, circa gli importi posti a base dei rapporti usurari nonché sull'epoca in cui sarebbero intervenute le minacce, vale a dire proprio sui profili in ordine ai quali si erano più che motivatamente soffermati già i giudici di primo grado, tenendo conto, ovviamente anche delle dichiarazioni rese dalle parti offese. Deve ritenersi inammissibile il motivo di ricorso concernente l'usura ai danni di ventrice carmela di cui al capo 34), in quanto i rilievi in ordine alla durata del prestito ed al conseguente computo degli interessi, coinvolgendo accertamenti e valutazioni in punto di fatto, avrebbe dovuto formare oggetto di specifico motivo di appello. Lo stesso è a dirsi per le contestazioni relative all'usura di cui al capo 36) in danno di AB TI, considerato che il preteso sostanziale assorbimento di tale vicenda in quella relativa al capo 47) in ordine alla quale l'imputato era stato assolto, è tema di merito;
tematica, quella ora riproposta, che, peraltro, è stata puntualmente affrontata dai giudici dell'appello, i quali hanno motivatamente smentito la fondatezza della censura, osservando come i fatti di cui al capo 36) fossero autonomi e distinti da quelli, diversi ed ulteriori, contestati nel capo 46).
Generiche e in fatto sono anche le censure proposte in riferimento alla usura di cui al capo 37) in danno di SP IT, mentre fondate esclusivamente sulle eccezioni relative alle intercettazioni, da disattendere per le ragioni già esposte, sono le doglianze sviluppate in merito alla vicenda di usura di cui al capo 39). Parimenti da disattendere, perché ancora una volta orientate verso un inammissibile riesame delle valutazioni probatorie motivatamente condotte dai giudici dell'appello, sono le diffuse rievocazioni in fatto che vengono prospettate a corredo dei motivi riguardati l'estorsione ai danni di ST TI di cui al capo 45) e quella di cui al capo 46) ai danni dello stesso TI ST e AN D'ON, più che adeguatamente scandagliate a pagg. 105 e segg. della sentenza impugnata.
Non fondato è anche il ricorso proposto nell'interesse di US IG. Al di là delle questioni attinenti alle intercettazioni ed al ruolo ricoperto in seno al sodalizio, di cui già si è detto, deve ritenersi priva di fondamento la eccezione relativa al superamento dei termini delle indagini preliminari ed alla conseguente inutilizzabilità degli atti compiuti dopo la scadenza dei termini: la eccezione, infatti, non soltanto viene proposta in termini qualificati come generici dai giudici dell'appello, ma venne anche disattesa sul presupposto che gli elementi utilizzati per il giudizio di colpevolezza risalivano ad epoca antecedente a quella indicata dall'imputato come limite temporale delle indagini. La questione ora riproposta è dunque palesemente inammissibile, anche perché totalmente priva di concreti riferimenti rispetto ad atti non specificamente indicati. Del pari inconsistente, oltre che in larga misura aspecifica è la doglianza diffusamente svolta per censurare la pretesa sottovalutazione, da parte dei giudici a quibus, delle osservazioni difensive svolte in sede di memoria, giacché, per un verso, non è stata articolata la inferenza delle allegazioni difensive agli effetti della decisione impugnata, e, sotto altro profilo, non son stati individuati i punti "omissivi" che vizierebbero la motivazione sviluppata sui singoli episodi nella sentenza impugnata. D'altra parte, questa Corte ha più volte messo in evidenza la circostanza che l'omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullità del provvedimento impugnato, giacché essa può influire solo sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione della decisione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive (Cass., Sez. 6^, n. 18453 del 28 febbraio 2012, Cataldo;
Cass., Sez. 1^, n. 37531 del 7 ottobre 2010, Pirozzi). Per altro verso è principio ugualmente pacifico quello secondo il quale non è censurabile in sede di legittimità la sentenza che, pur non prendendo espressamente in esame una deduzione prospettata con l'atto di impugnazione, evidenzi - come sicuramente è avvenuto nel caso di specie - una ricostruzione dei fatti che anche implicitamente, ma in maniera adeguata e logica, ne comporti il rigetto (Cass., Sez. 2^, n. 33577 del 26 maggio 2009, Bevilacqua).
La partecipazione del US ai fatti specifici è comunque più che adeguatamente sviluppata nella sentenza impugnata. A proposito della truffa di cui al capo 26), infatti, i giudici dell'appello hanno puntualmente disatteso le prospettazioni difensive tese a svilire il ruolo svolto dall'imputato e ricondurne l'intervento sul piano del lecito: la partecipazione del US, infatti, si iscrive nella "scia" della operazione già avviata da FI e HI, attraverso l'"acquisto" di un orologio di valore per "compare pino" secondo modalità che i giudici del merito - anche alla luce delle univoche risultanze scaturite dalle intercettazioni - hanno più che esaurientemente ricondotto ad un contesto fraudolento, essendo certo che quell'"acquisto" non sarebbe stato pagato. A seguito della riqualificazione del fatto in truffa aggravata dall'incusso timore, non risulta mantenuta ne' ritenuta, da parte dei giudici di primo grado, in sede di quantificazione della pena, l'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7: la relativa doglianza di omessa motivazione circa l'aggravante in questione è dunque inammissibile. Quanto alle doglianze relative alla partecipazione alla usura ai danni di TI AB di cui al capo 36), si tratta di censure, parzialmente analoghe a quelle proposte dal FI, che si limitano a rievocare questioni, in larga parte già dedotte in sede di appello, che mirano a sollecitare un riesame del merito, senza attingere profili che concretamente evochino vizi di legittimità. La motivazione dei giudici dell'appello è infatti del tutto coerente, ampia ed integralmente satisfattiva delle questioni di fatto sollecitate nell'atto di appello, con la conseguenza di rendere cristallizzato e non più censurabile l'apprezzamento delle prove condotto nelle pertinenti sedi del merito. Una partecipazione al fatto, quella del US, che, d'altra parte, si rivela - come modalità esecutive - del tutto coerente rispetto allo specifico ruolo "finanziario" che l'imputato ricopriva in seno alla associazione.
Quanto al EN, il cui ricorso va parimenti rigettato, le relative doglianze, tanto in merito alle intercettazioni che in ordine alla sussistenza ed alla sua partecipazione al sodalizio, sono state già esaminate e disattese. La vicenda relativa all'attentato a RB AN, e le intercettazioni che fanno riferimento a "AC" e che lo qualificano come "fratello", sono circostanze che, assieme alla diuturnitas, dei rapporti, non solo conviviali, con gli altri associati, del tutto coerentemente hanno indotto i giudici del doppio grado di merito a qualificarne il ruolo come quello di soggetto intraneo al sodalizio.
Del tutto analoghi sono i rilievi che possono svolgersi anche in ordine al ricorso, anch'esso da respingere, proposto nell'interesse di HI AB, posto che le doglianze espresse in ordine alla sussistenza del contestato sodalizio ed alla partecipazione dell'imputato - accanto alle considerazioni che sono state già svolte a proposito di tal profili - si risolvono in deduzioni tese a sminuire la figura ed il ruolo dell'imputato; in assenza, peraltro, di uno specifico apporto critico ai motivati rilievi svolti sul punto dai giudici del merito, attenti anche a valutare la "personalità" dello HI, per origine e provenienza territoriale estraneo ad ambienti di malavita organizzata calabrese. Ma la partecipazione alle "locali" non richiede affatto una sorta di identità per "tipo di autore". Inutile rievocare i passaggi significativi delle numerose intercettazioni che si riferiscono alla posizione dell'imputato, tanto con riferimento al suo ruolo associativo ("Da adesso in avanti tu sei maggiorato come persona"), che in merito ai vari episodi specifici che gli sono stati addebitati (v. la sentenza impugnata a pagg. 132 e segg.). In tale quadro di riferimento, le contestazioni del ricorrente finiscono dunque per atteggiarsi a semplici espedienti dialettici, inidonei ad incrinare la solida base logico-argomentativa su cui si è fondato lo statuto di condanna.
I ricorsi di NO FA, IA CO, AL CA e RO NO sono inammissibili perché generici e in larga misura reiterativi di questioni già dedotte in appello e motivatamente disattese dai giudici del grado, senza che le relative argomentate deduzioni abbiano poi formato oggetto di autonoma e articolata critica impugnatoria. Come già si è ricordato, infatti, la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente avuto modo di affermare che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. (ex plurimis e da ultimo, Sez. 4^, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).
Il ricorso proposto nell'interesse di LA IO è ugualmente inammissibile, in quanto i relativi motivi, oltre che generici - le eccezioni in rito sono state reiteratamente e correttamente disattese nei precedenti gradi - si risolvono in una non consentita richiesta di rivalutazione degli apprezzamenti compiuti dai giudici del merito, tanto sulla materialità dei fatti, che sul ruolo dell'imputato e sulla qualificazione giuridica.
Gli imputati devono pertanto essere tutti condannati al pagamento delle spese processuali. Nei confronti degli imputati i cui ricorsi sono dichiarati inammissibili, va altresì pronunciata la loro condanna al pagamento di una somma che si stima equo determinare in Euro mille ciascuno, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di AL CA, IA CO, NO FA, LA IO e RO NO, che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende. Rigetta i ricorsi di DE AS EL, OS NI, PO VI, FI DE, US IG, EN PA e HI AB che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2013