Articolo 7 del Codice penale
Articolo 6Articolo 8
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1 luglio 1931
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19 dicembre 2001
Art. 7.

(Reati commessi all'estero)

E' punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:

1° delitti contro la personalita' dello Stato ((italiano))

2° delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;

3° delitti di falsita' in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano;

4° delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;
5° ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilita' della legge penale italiana.
Entrata in vigore il 19 dicembre 2001
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