Sentenza 11 dicembre 2009
Massime • 1
Sono utilizzabili nel giudizio abbreviato le intercettazioni per le quali è stato omesso dal pubblico ministero il deposito dei supporti magnetici sui quali sono state riversate le registrazioni delle conversazioni intercettate. (In motivazione la Corte ha precisato che la prova è costituita dalla registrazione della captazione della conversazione e non dal suo riversamento sui supporti magnetici).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/12/2009, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO NN - Presidente - del 11/12/2009
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 2204
Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 22034/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN SS, nato il [...], AN LO, nato il [...], D'SI NN nato il giorno 8 agosto 1978, IO IM nato il [...], RI AT nato il [...], AJ TA AN, nato il [...], IC CK, nato il [...];
avverso la sentenza 6 novembre 2008 della Corte di appello di Roma, la quale, in riforma della sentenza del GUP-Tribunale di Roma in data 14.12.07, ha assolto il AN SS dall'imputazione sub 3 e ha per lui ridotto la pena ad anni otto e mesi otto di reclusione;
ha assolto il RI dalla imputazione di cui al capo 1) e gli ha rideterminato la pena in anni quattro di reclusione ed Euro 14.000 di multa;
ha assolto il D'SI dalle imputazioni sub 3), 4) e 5) e rideterminando così la pena in anni cinque e mesi quattro di reclusione;
con conferma nel resto;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Luigi Lanza;
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale CEDRANGOLO Oscar che ha concluso per il rigetto dei ricorsi di D'SI, IO e AJ, e l'inammissibilità per gli altri;
nonché i difensori dei ricorrenti: avv. Lucentini, per D'SI; avv. Madia per AN;
avv. Campanelli, per IO;
avv. Asta per RI, i quali tutti hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
AN SS, AN LO, D'UR NN, IO IM, RI AT, AJ TA AN, IC CK, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno proposto ricorso avverso la sentenza 6 novembre 2008 della Corte di appello di Roma, la quale ha parzialmente riformato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Roma in data 14 dicembre 2007, limitatamente alle posizioni di AN SS, RI AT e D'SI NN, confermando nel resto con riferimento ai coimputati AJ TA, AN LO, ZO LU, IO IM e IC CK.
1) la sentenza 14 dicembre 2007 del G.I.P. del Tribunale di Roma. Il G.I.P. del Tribunale di Roma con la sentenza 14 dicembre 2007: a) ha dichiarato IO IM colpevole dei reati a lui ascritti ai capi 1 e 3, ritenuta quanto al capo 1 l'ipotesi di cui all'art. 74 cpv., concesse le attenuanti generiche, unificati i reati ritenuti ex art. 81 cpv. c.p., applicata la diminuzione di un terzo della pena per la scelta del rito abbreviato, lo ha condannato alla pena di anni dieci di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare;
ha assolto IO IM dal reato a lui ascritto al capo 4 per non aver commesso il fatto;
b) ha dichiarato D'UR NN colpevole dei reati a lui ascritti ai capi 1, 3, 4 e 5, concesse le attenuanti generiche, unificati i reati ritenuti ex art. 81 cpv. c.p., applicata la diminuzione di un terzo della pena per la scelta del rito abbreviato, lo ha condannato alla pena di anni otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare;
c) ha dichiarato AN SS colpevole dei reati a lui ascritti ai capi 1, 3 - limitatamente ai fatti di data 7, 11 e 15 settembre 2005 - 4, e 5, concesse le attenuanti generiche, unificati i reati ritenuti ex art.81 cpv. c.p., applicata la diminuzione di un terzo della pena per la scelta del rito abbreviato, lo ha condannato alla pena di anni dieci di reclusione;
ha assolto AN SS dagli ulteriori fatti ascritti al capo 3 per non aver commesso il fatto;
d) ha dichiarato AJ TA AN colpevole dei reati a lui ascritti ai capi 1 e 2 concesse le attenuanti generiche, unificati i reati ritenuti ex art. 8l cpv. c.p., applicata la diminuzione di un terzo della pena per la scelta del rito abbreviato, lo ha condannato alla pena di anni otto di reclusione;
e) ha dichiarato IC CK colpevole del reato a lui ascritto al capo 2, limitatamente ai fatti di data 2, 7 e 15-9-05, e concesse le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, applicata la diminuzione di un terzo della pena per la scelta del rito abbreviato, lo ha condannato alla pena di anni 6 e mesi 8 reclusione ed Euro 24.000 di multa;
ha assolto lo OV dal reato di cui al capo 1 e dagli ulteriori fatti contestati sub 2 per non aver commesso il fatto;
f) ha dichiarato QQ LU colpevole del reato a lui ascritto al capo 2 - esclusi i fatti di data 11-9-05 - concesse attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 73, comma 7 prevalenti sull'aggravante, applicata la diminuzione di un terzo della pena per la scelta del rito abbreviato, lo ha condannato alla pena di anni 4 di reclusione ed Euro 12.000 di multa;
ha assolto lo OG dal reato di cui al capo 1 e dagli ulteriori fatti contestati sub 2 per non aver commesso il fatto;
g) ha dichiarato RI AT colpevole dei reati ascritti ai capi 1 e 6, concesse le attenuanti generiche, unificati i reati ritenuti ex art. 81 cpv. c.p., applicata la diminuzione di un terzo della pena per la scelta del rito abbreviato, lo ha condannato alla pena di anni cinque di reclusione;
h) ha dichiarato AN LO colpevole del reato ascritto al capo 5 concesse le attenuanti generiche, applicata la diminuzione di un terzo della pena per la scelta del rito abbreviato, lo ha condannato alla pena di anni 4 di reclusione ed Euro 12.000 di multa, oltre, per tutti, al pagamento delle spese processuali.
2.) la sentenza 6 novembre 2008 della Corte di appello di Roma, impugnata.
La Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Roma, in data 14.12.07, appellata AJ TA AN, ZO LU, AN LO, IO IM, IC CK, AN SS, RI AT e D'UR NN, ha assolto il AN SS dall'imputazione sub 3 e ha ridotto la pena ad anni otto e mesi otto di reclusione;
ha assolto il RI dalla imputazione di cui al capo 1) e ha rideterminato la pena in anni quattro di reclusione ed Euro 14.000 di multa;
ha assolto il D'SI dalle imputazioni sub 3), 4) e 5) e rideterminato la pena in anni cinque e mesi quattro di reclusione;
ha confermato nel resto, condannando, in solido tra loro, AJ TA, AN LO, ZO LU, IO IM e IC CK al pagamento delle spese del grado.
La sentenza, molto ben articolata, tratta preliminarmente i motivi comuni a più appellanti e concernenti le questioni relative all'aggravante D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 80 (pag. 16);
l'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, pur in assenza di rogatoria internazionale (pag. 17); la presenza della tecnica della remotizzazione (pag. 19); l'assenza dei supporti magnetici di riversamento, in presenza della prova tecnica data dalla registrazione e delle relative trascrizioni della Polizia giudiziaria allegate alle informative (pag. 20).
2.1.) la conclusioni di utilizzabilita delle intercettazioni telefoniche in assenza di strumenti di rogatoria.
Il tema dell'utilizzabilità, comune e specificamente dedotto dagli imputati AJ (motivo 2^), IO (motivo 1^) e D'SI (motivi 1^ e 2^), per il suo valore preliminare assorbente esige una immediata trattazione.
La difesa del AJ lamenta (con il secondo motivo)
l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, essendo state violate le norme che disciplinano l'acquisizione di prove all'estero. Il difensore del IO (con il primo motivo) deduce violazione del disposto dell'art. 271 c.p.p., comma 1 (erroneamente indicato come art. 211 c.p.p., comma 1 che attiene invece ai presupposti del confronto tra persone esaminate o interrogate), e sostiene che le intercettazioni telefoniche non avrebbero rispettato le norme che regolano l'acquisizione delle prove all'estero, essendo state le intercettazioni del IO, captate su utenze straniere quando gli utenti si trovavano all'estero.
Il D'SI, a sua volta, eccepisce (con il primo motivo) la violazione dell'art. 271 c.p.p. e vizio di motivazione in ordine all'avvenuta esclusione della necessità di rogatoria in caso di intercettazione di utenze mobili straniere (funzionanti con Sim Card straniere), con conseguente deduzione di inutilizzabilità delle intercettazioni illegittimamente ottenute.
In particolare il D'SI si duole (pag. 9 motivi) che la corte distrettuale non abbia argomentato sulla dedotta illegittimità di captazione, disposta direttamente su utenze cellulari estere, in assenza di apposita rogatoria.
Nessuna delle anzidette censure merita accoglimento, qui subito osservandosi che non vi è prova che le conversazioni tra IN (zio) e D'SI (nipote) siano avvenute all'estero, mentre vi è la prova che quelle "significative, ed utilizzate per la pronuncia di colpevolezza", tra IO, AJ (confesso) e BN sono avvenute mentre gli interessati si trovavano in Italia. La giurisprudenza del Supremo collegio, in tema di intercettazioni telefoniche, nel caso in cui le relative operazioni riguardino un'utenza telefonica mobile, ha individuato nel tempo una serie di regole consolidate e basate sulle affermazioni che seguono:
1^) che è necessario il ricorso all'assistenza giudiziaria all'estero, tramite la trasmissione di rogatoria all'Autorità straniera, a sensi ed agli effetti degli artt. 727 e 729 c.p.p., unicamente per gli interventi di acquisizione probatoria da compiersi all'estero per l'intercettazione di conversazioni captate dal solo gestore straniero, con la derivata esclusione di tutte quelle conversazioni che, per qualsiasi causa, non siano - in modo diretto ed esclusivo - captate appunto dal solo gestore straniero (cfr. in termini: Cass. Pen. sez. 4, 37751/2003, Rv. 226174, P.M. in proc. Lengu, e successive conformi);
2^) che, in tale ottica, la procedura tecnica del l'istrada mento va intesa come il convogliamento - attraverso un gestore nazionale - delle telefonate provenienti dall'estero e dirette ad una utenza italiana, ovvero in partenza da quest'ultima e dirette verso utenze estere (Cass. Pen. sez. 4, 13206/2008, Rv. 239288, Volante);
3^) che detto convogliamento - a mezzo di gestore sito nel territorio nazionale - delle chiamate in partenza dall'estero in un nodo situato in Italia, oppure delle chiamate dall'Italia per l'estero ha come naturale conseguenza che tutta l'attività di intercettazione - ricezione-registrazione delle telefonate venga e vada intesa come integralmente compiuta nel territorio dello Stato (Cass. Pen. sez. 1, 13972/2009, Rv. 243138, P.C. Barbaro), anche in ipotesi di "sim card" straniera, ed in uso a cellulare pure straniero;
4^) che, pertanto, non può rilevare, al fine della individuazione della giurisdizione competente, il luogo dove sia in uso il relativo apparecchio, bensì esclusivamente la nazionalità
dell'utenza, essendo tali apparecchi soggetti alla regolamentazione tecnica e giuridica dello Stato cui appartiene l'ente gestore del servizio;
5^) che, in ogni caso ed in conclusione, non è mai necessario esperire una rogatoria internazionale, quando le operazioni di intercettazione di un'utenza mobile nazionale in uso all'estero possano essere svolte interamente nel territorio dello Stato, come in concreto avvenuto nella presente fattispecie (Cass. Pen. sez. 6, 10051/2008, 239460, Ortiz;
Sez. 4, 35229/2005 Rv. 232080, Mercado Vasquez;
sez. 4, 8588/2008, Rv. 238951, Assisi;
sez. 4 37646/2004, Rv. 229149, Romeo Massime precedenti Conformi: N. 37774 del 2002 Rv. 222406).
Da ciò l'argomentata infondatezza delle eccezioni proposte e la correttezza giuridica della motivazione dei giudici di merito, qui rilevandosi che la sentenza S.U. 26 giugno 2008, Carli, non riguarda affatto l'odierna tematica, bensì la diversa questione della legittimità della "remotizzazione" dell'ascolto delle intercettazioni e captazioni.
3.) le posizioni dei singoli ricorrenti.
Per opportunità narrativa, nella valutazione finale di responsabilità degli imputati, si seguirà l'ordine che risulta usato nella decisione della Corte di appello.
3.1) AJ TA AN (pag. 25 e segg. s. Corte di appello). Con un primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di legge, con riferimento all'art. 143 c.p.p., alla traduzione degli atti ed alla nomina dell'interprete,
esclusa dai giudici di merito sul presupposto che l'imputato, straniero ed alloglotta, aveva personalmente fatto richiesta di definizione del processo nelle forme del rito abbreviato. Vi è in atti (pag. 15 sentenza Corte di appello) congrua e condivisibile risposta della corte distrettuale ed il ricorrente, che di fatto ha dimostrato di conoscere la lingua italiana, in ogni caso non ha tempestivamente dedotti i vizi che oggi prospetta non deduce elementi critici idonei ad invalidare le ragionevoli, corrette e contrarie argomentazioni dei giudici di merito.
Quanto alla generica doglianza circa la non traduzione della sentenza, va comunque ritenuto che tale atto non sia compreso nella categoria di quegli atti rispetto ai quali la legge processuale assicura all'imputato alloglotta, che non conosca la lingua italiana, il diritto alla nomina di un interprete per la traduzione nella lingua a lui conosciuta (Cass. Pen. sez. 2, 5572/2007, R.V. 239495, Mazyr. Massime precedenti Conformi: N. 417 del 1997 Rv. 207207, N. 677 del 1997 Rv. 207802, N. 8403 del 1997 Rv. 208851, N. 8722 del 2000 Rv. 220747, N. 12394 del 2000 Rv. 217915, N. 27018 del 2001 Rv. 219793, N. 27018 del 2001 Rv. 219794, N. 15745 del 2002 Rv. 221300, N. 48743 del 2004 Rv. 230142, N. 19136 del 2006 RV. 234301). Il motivo non merita quindi accoglimento.
Con un secondo motivo il ricorrente lamenta l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche essendo state violate le norme che disciplinano l'acquisizione di prove all'estero.
L'infondatezza della critica è stata dianzi argomentata al p.
2.1 che precede ed al quale integralmente si rinvia.
Con un terzo motivo il difensore prospetta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza per il delitto D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 affermata senza motivazione o comunque con una giustificazione illogica ed apodittica.
Il motivo risulta inammissibile.
Le doglianze, per come prospettate e sviluppate, al di là dello schermo di una pretesa violazione di legge, sono in concreto finalizzate ad ottenere una non consentita rivalutazione degli esiti probatori, nei termini quali pesati ed analiticamente argomentati dai giudici di merito, e si risolvono nella sostanziale ed inaccettabile richiesta di rivisitazione degli elementi di fatto, posti a base della ragionevole decisione della Corte distrettuale, la quale, proprio perché logicamente sostenuta e adeguatamente correlata ai dati probatori, non può essere censurata sotto il profilo della possibile prospettazione di una diversa e, per il ricorrente, più favorevole valutazione delle emergenze processuali (cfr. in termini:
Cass. Penale sez. 2, 15077/2007, Toffolo;
Sent. 0 7569/1999, Jovino, Conf. Asn 199610751 Riv. 206335-Conf. Asn 199801354 Riv. 210658, Conf. Asn 199707113 Riv. 208241-Conf. Asn 199800803 Riv. 210016 Conf. S.U. Asn 199600930 Riv. 203428-Vedi S.U. Asn 199706402 Riv. 207944). Con un quarto motivo si sostiene l'erronea asserzione di sussistenza dell'aggravante D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 80 ottenuta senza giustificazione della ed "saturazione del mercato locale". Sul punto vi è congrua ed accettabile motivazione dei giudici di merito (pagg. 15 e 16) i quali hanno individuato, con correttezza e con un giudizio non censurabile in questa sede, per l'avvenuto rispetto dei parametri giurisprudenziali e dottrinali di riferimento e per la congruità delle inferenze logico-giuridiche che nella specie è stata integrata l'aggravante speciale del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 in punto di ingente quantità, essendosi trattato di plurime consegne di cocaina, ciascuna di esse per circa 10 Kg, con consegne ripartite con cadenze di pochi giorni, nonché di un'unitaria fornitura concordata tra gli slavi, l'intermediario AJ, il IO, ed il IN separatamente processato. Il motivo va quindi rigettato.
Con un quinto motivo si deduce vizio di motivazione in punto di determinazione della pena non nel minimo edittale e non nel minimo aumento per la continuazione.
Per ciò che attiene alla determinazione della sanzione finale, anche nei suoi singoli passaggi e conteggi interni, e nelle corrispondenti attenuazioni od aumenti, la critica involge profili di assoluta infondatezza ed inammissibilità.
Tali critiche risultano infatti inammissibili nella misura in cui involgono censure di mero fatto;
invero per risalente ed immutata giurisprudenza (Cass. Penale sez. 5, 9074/1983, Siani;
v. anche mass. 158977; 158834; 157655; 156961; 158285), in tema di determinazione della pena (anche nei conteggi intermedi di attenuazione od aumento), la valutazione del giudice di legittimità, in ordine all'efficacia ed alla completezza degli argomenti svolti in sede di merito, non può andare scissa dal risultato decisorio sotto il duplice profilo della pena in concreto irrogata e del giudizio globalmente espresso, come manifestazione del convincimento del giudice di merito. Tali statuizioni inoltre sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. Penale sez. 3, 26908/2004, Rv. 229298 Ronzoni), nella specie non rilevabile tenuto conto della adeguatezza e correttezza della giustificazione espressa. Nella specie, il ragionamento nella motivazione, in punto di determinazione della sanzione, risulta essere stato analiticamente proposto - per tutti gli odierni ricorrenti - nel rispetto delle regole tecniche dell'argomentare giuridico, con un esame completo di tutti gli elementi processualmente disponibili, i quali risultano correttamente interpretati con risposte esaustive alle deduzioni delle parti.
3.2) IC CK (pag. 27 e segg. s. Corte di appello). Con un primo motivo di impugnazione deduce violazione di legge e vizio di motivazione per inosservanza delle norme in tema di valutazione della prova. Con un secondo motivo lamenta ancora vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta aggravante D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 80. Entrambe le doglianze non meritano accoglimento per le stesse ragioni esposte e sviluppate, rispettivamente, per il 3^ motivo del AJ (p.3.1), e per ciò che attiene all'aggravante ex art. 80, per il 4^ motivo del AJ (p.3.1).
3.3) IO IM (pag. 30 e segg. s. Corte di appello). Con un primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce violazione del disposto dell'art. 271 c.p.p., comma 1 (e non art. 211 c.p.p., comma 1= in tema di presupposti del confronto) posto che le intercettazioni telefoniche non avrebbero rispettato le norme che regolano l'acquisizione delle prove all'estero, essendo state le intercettazioni del IO, captate su utenze straniere quando gli utenti si trovavano all'estero.
Con un secondo motivo il ricorrente lamenta il giudizio di responsabilità per il reato associativo senza valutare l'ipotesi di un mero concorso.
Con un terzo motivo il difensore contesta la sussistenza dell'aggravante D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 80 trattandosi di affermazione ottenuta sulla base di sole congetture. Con l'ultimo motivo il ricorrente si duole che la permanenza dell'associazione sia stata protratta dopo il 2 maggio 2006. Nessuno dei detti motivi risulta fondato. Quanto al 1^ ed al 3^, va qui adesivamente richiamato il tenore del p.
2.1. sulle conclusioni di utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, in assenza di strumenti di rogatoria, e quanto alla aggravante speciale, le argomentazioni del p.
3.1 sul (medesimo) 4^ motivo del AJ. Quanto al 2^ ed all'ultimo motivo, esiste in atti una precisa e ragionevole giustificazione sulla sussistenza del sodalizio, la sua precisa durata, e sulla attività partecipativa del IO, per il quale i giudici di merito, dalla serie di evidenze processuali, minutamente elencate (pagg. 31 e segg.), hanno ricostruito - con conclusivo ed argomentato giudizio, privo di salti logici o contraddittorietà - la qualità ed il ruolo di un "inviato permanente all'estero" per procacciare, come avvenuto, partite di stupefacenti.
3.4) D'SI NN (pag. 33 e segg. s. Corte di appello). Con un primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la violazione dell'art. 271 c.p.p. e vizio di motivazione in ordine all'avvenuta esclusione della necessità di rogatoria in caso di intercettazione di utenze mobili straniere (funzionanti con Sim Card straniere), con conseguente deduzione di inutilizzabilità delle intercettazioni illegittimamente ottenute. In particolare si lamenta (pag. 9 motivi) che la corte distrettuale non abbia argomentato sulla dedotta illegittimità di captazione disposta direttamente su utenze cellulari estere con necessità sul punto di apposita rogatoria. Il motivo va rigettato per le ragioni dianzi esposte al .
2.1 cui va fatto pedissequo riferimento.
Con un secondo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione e violazione di legge sulla utilizzabilità del tenore di conversazioni telefoniche intercettate per le quali non vi sia stato deposito dei supporti magnetici di riversamento.
Anche questo motivo va rigettato.
Sull'omesso deposito delle bobine, va ribadito che la "prova" è costituita dalla "registrazione" e non dal "riversamento della captazione della conversazione", ed essa risulta essere stata utilizzata attraverso le trascrizioni effettuate dalla Polizia giudiziaria. Emerge dagli atti che l'imputato non ha chiesto ne' la perizia, ne' l'ascolto della registrazione e neppure ha subordinato il rito abbreviato a tale richiesta.
Comunque, proprio la sentenza 336/2008 della Corte costituzionale nel collegare il diritto alla copia al pieno esercizio del diritto di difesa, ha riferito la violazione del diritto di accesso alle registrazioni ad una causa di nullità relativa: nel caso di specie non eccepita e comunque travolta dalla scelta del rito. Con un terzo motivo il difensore prospetta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 in punto di condotta di partecipazione.
Il motivo è inaccoglibile.
Richiamato quanto detto per il 3^ motivo del AJ al p.3.1, esiste sul punto una ampia ed indiscutibile motivazione che si caratterizza per una minuta elencazione delle emergenze probatorie (pagg. 36 e segg.), recuperate dalle attività di Polizia giudiziaria ed in particolare dalle intercettazioni telefoniche, e che attengono principalmente:
a) alla collaborazione anche amministrativa ed alla ricezione - ripartizione del denaro dagli associati ai corrieri, con diretti contatti n con i vari acquirenti;
b) alla gestione dei conteggi di spesa con una serie di accorgimenti funzionali ad impedire intercettazioni;
c) alla costante collaborazione e fisiologica referenza con lo zio, nonostante il suo status di soggetto agli arresti domiciliari, e con riferimento a trattative, affari, acquisti e movimentazione ed occultamento di stupefacenti, in una continua ed ininterrotta attività che rileva anche per l'imputato SS AN. Un quadro indiscutibile di responsabilità non diversamente qualificabile rispetto alla prospettazione accusatola e non suscettibile di diversa e più favorevole interpretazione, a fronte di una ineccepibile giustificazione in punto di colpevolezza, quale sviluppata in modo logico e coerente nelle due conformi decisioni di merito sul punto.
3.5) RI AT (pag. 46 e segg. s. Corte di appello). Con un unico motivo di impugnazione la ricorrente difesa deduce vizio di motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73 una volta esclusa l'ipotesi associativa.
Il motivo è privo di fondamento.
La motivazione della corte distrettuale sul punto è priva dei vizi interpretativi e valutativi proposti dal ricorrente, considerati anche i limiti del sindacato di legittimità, che - come è noto - non possono consentire una reinterpretazione delle prove, all'effetto di dare credito ad una realtà dei fatti differente da quella che i giudici hanno nella specie ritenuto, motivandola in maniera giuridicamente corretta ed indenne da vizi logici.
L'esclusione dell'ipotesi associativa, per come condotta ed analizzata dalla corte distrettuale, ha infatti portato proprio, come conseguenza naturale di una rigorosa valutazione dei a comportamenti accertati, alla inappuntabile pronuncia di colpevolezza per il restante reato D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73 i cui contorni soggettivi ed oggettivi hanno trovato adeguata giustificazione nella decisione impugnata, in termini in questa sede non censurabili. 3.6) AN SS (pag. 47 e segg. s. Corte di appello). Con un unico motivo di impugnazione il ricorrente deduce violazione di legge per travisamento della prova, dovendosi considerare apodittica la responsabilità affermata per il reato associativo D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 del capo 1 (associazione capeggiata dal IN).
In particolare si lamenta che l'assoluzione dalla imputazione del capo sub 3 (reati fine di importazione dal canale balcanico) avrebbe dovuto comportare anche l'assoluzione dal delitto associativo.
In buona sostanza ed in altre parole la prova sarebbe stata travisata sotto il profilo temporale allungandosi artificiosamente i tempi di esistenza di un sodalizio;
già esaurito prima dell'intervento del AN nei rapporti con il IN, e in secondo luogo sotto il profilo dei rapporti soggettivi, poiché per rendere concreto il dato numerico dei partecipanti si sono "ammassati" nella associazione soggetti che mai hanno stretto rapporti reciproci o non sono mai venuti in contatto.
Il motivo non ha fondamento.
Le condotte punite dal D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74 pur potendo essere connesse, sono ontologicamente diverse, di modo che una fattispecie concreta, inidonea ad integrare gli elementi costitutivi dell'una può presentare quelli dell'altra (Cass. Pen. Sez. 4, 23518/2008 Rv. 240843 Saracini. Massime precedenti Conformi:
N. 9898 del 1995 Rv. 202646. Massime precedenti Vedi: N. 17348 del 2003 Rv. 224964).
Orbene nella specie la corte distrettuale, con doveroso rigore valutativo (pagg. 48 e segg.), ha esteso l'assoluzione per i fatti del capo n. 3, anche a tutti gli altri episodi (che il G.I.P. aveva invece limitato alle sole importazioni anteriori al 3 settembre), ritenendo mancante la prova univoca sulla identificazione del prevenuto.
In tale cornice peraltro la corte distrettuale ha ribadito in modo più che adeguato l'inserimento del AN nel sodalizio criminoso, utilizzando correttamente ed in modo sinergico le conclusioni assunte per le posizioni - correlate ed intersecate - del D'SI, del IO e del RI, recuperando in proposito, per il loro significato concludente sotto il profilo probatorio, le plurime e convergenti captazioni telefoniche che danno conforme descrizione dell'ampiezza, natura e rilievo delle interrelazioni con IN, D'SI e IO.
Da ciò l'esito -ragionevole ed indiscutibile in questa sede - della sussistenza di un preciso e datato programma criminoso ad ampio spettro, condiviso e consapevolmente orientato per il perseguimento delle comuni attività delinquenziali: risultato questo non superabile dalle critiche proposte nei motivi e strutturate per l'individuazione di una diversa e più favorevole lettura delle emergenze processuali.
3.7) AN LO figlio di AN SS (pag. 49 e segg. s. Corte di appello).
Con un unico motivo di impugnazione il ricorrente, figlio di AN SS, deduce violazione di legge per travisamento della prova, essendosi risolta la condanna di LO AN in una vera e propria condanna alle intenzioni;
contro le regole che disciplinano il concorso delle persone nel reato, nonché carenza ed illogicità della motivazione.
Il motivo non regge, laddove lo si confronti con l'ampia ed in eccepibile motivazione offerta in proposito dalla corte distrettuale. I giudici di merito infatti, prendendo atto dell'assenza di AN LO dalla "messe intercettativa", indicano a pag. 50 una "sequela a contrario" di fatti e circostanze, e relative osservazioni frutto dell'attività di Polizia giudiziaria, che hanno finito per enucleare per tale ricorrente (non incensurato: ma condannato per violazione della legge sugli stupefacenti, più volte per furto, nonché per violazione della legge sulle armi ed altro) un complesso di dati fattuali e logici - che ruotano attorno al garage dove era occultata la cocaina del padre.
Una relazione con tale luogo che è stata (in termini non censurabili in questa sede per la loro ragionevolezza) riferita alla naturale consapevolezza del figlio di concorrere nell'utile e funzionale gestione dello stupefacente ivi custodito, a fronte di una percepita condizione di rischio da parte del padre, AN SS, di "sentirsi il fiato sul collo".
Il motivo va pertanto rigettato con aggravio di spese per il ricorrente nonché per gli altri imputati i cui ricorsi sono stati tutti respinti.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2010