21 aprile 1942
(Estromissione dell'obbligato).
Se si contende a quale di piu' parti spetta una prestazione e l'obbligato si dichiara pronto a eseguirla a favore di chi ne ha diritto, il giudice puo' ordinare il deposito della cosa o della somma dovuta e, dopo il deposito, puo' estromettere l'obbligato dal processo.
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- 1. Cassazione civile n. 18740/2003https://www.brocardi.it/ · 158.75227
(massima n. 1) Qualora l'originario attore riconosca il fondamento dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva, dedotta parte della convenuta, e chieda di essere estromesso dal giudizio, si ha una rinunzia all'azione, disciplinata dall'art. 306 c.p.c., che può dar luogo non ad estromissione dal giudizio, ma all'estinzione del giudizio stesso in caso di accettazione da parte del convenuto e previa offerta di rimborso delle spese di giudizio. L'estromissione, ex art. 109 c.p.c., ricorre invece nella diversa ipotesi in cui due o più soggetti richiedano l'adempimento di una stessa obbligazione nei confronti di una medesima persona, che non contesti di dovere la prestazione, ma si dichiari disponibile ad eseguirla in favore di chi risulterà averne diritto all'esito del giudizio.
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Parma, sentenza 01/02/2021, n. 163Provvedimento: […] OPPONENTE ESTROMESSA AI SENSI DELL'ART.109 C.P.C. […] In pari data la OV si dichiarava disponibile a versare la somma di € 272.720,74 in contestazione tra CP_2 e Controparte_1 chiedendo pertanto al Giudice di ordinarne il deposito su conto corrente o libretto con conseguente sua estromissione ex art. 109 c.p.c.Leggi di più...
- par condicio creditorum·
- deposito liberatorio art. 1210 c.c.·
- art. 37 D.lgs. 163/2006·
- competenza giudice delegato·
- estromissione ex art. 109 c.p.c.·
- interruzione del processo per fallimento·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- art. 48 D.lgs. 50/2016·
- art. 4 DPR 207/2010·
- crediti previdenziali