Articolo 109 del Codice di procedura civile
Articolo 101Articolo 110
Versione
21 aprile 1942
Art. 109.
(Estromissione dell'obbligato).

Se si contende a quale di piu' parti spetta una prestazione e l'obbligato si dichiara pronto a eseguirla a favore di chi ne ha diritto, il giudice puo' ordinare il deposito della cosa o della somma dovuta e, dopo il deposito, puo' estromettere l'obbligato dal processo.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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