Sentenza 28 ottobre 2010
Massime • 1
È legittima la decisione di rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza, pur tempestivamente presentata, per precedenti improrogabili impegni professionali, qualora l'attestazione di impossibilità di sostituzione sia assolutamente apodittica, in quanto, pur essendo arduo dare la prova negativa di un fatto, è comunque onere del difensore istante esplicitare le ragioni di detta impossibilità - che possono variamente riguardare la difficoltà, delicatezza o complicazione del processo, l'esplicita richiesta dell'assistito, l'assenza di altri avvocati nello studio del difensore, l'indisponibilità di colleghi esperti nella medesima materia ecc. - per consentire al giudicante di apprezzarle.
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28 settembre 2016 la Corte di appello di Messina confermava la sentenza del 16 marzo 2015 del Tribunale di Patti, con la quale T. Francesco era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 349 c.p. e condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 500,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione T. Francesco, a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, e 530, commi 1 e 2, c.p.p. e …
Leggi di più… - 2. Sostituzione di persona e account di posta (Cass. 42572/18/https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 ottobre 2018
Integra il reato di sostituzione di persona la creazione ed utilizzazione un "account" ed una casella di posta elettronica o l'iscrizione su un sito e-commerce servendosi dei dati anagrafici di un diverso soggetto. In tema di reati contro il patrimonio, qualora l'elemento dell'ingiusto profitto sia costituito dall'accreditamento di una somma di denaro su una carta di pagamento ricaricabile (nella specie "postepay") dell'agente, il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto alla ricarica, atteso che tale operazione, in ragione della sua irrevocabilità, realizza contestualmente l'effettivo conseguimento della somma - e non di un mero …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/10/2010, n. 41148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41148 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 28/10/2010
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - N. 2398
Dott. FUMO Maurizio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 13118/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UT AT, n. il *07/04/1969*;
avverso la sentenza n. 2254/2009 CORTE APPELLO di CATANIA, del 21/01/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/10/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
udito il PG in persona del sost. proc. gen. Dr. Salzano Francesco, che ha concluso chiedendo rigetto del ricorso.
OSSERVA
La CdA di Catania, giudice di rinvio a seguito della sentenza di annullamento 23.9.2009 disposta dalla 1^ sezione di questa Corte, ha, con sentenza del 21.1.2010, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ritenuta la continuazione tra i reati ascritti a UT LV, ha rideterminato la pena in anni uno e mesi tre di arresto (con riferimento a due episodi riconducibili alla fattispecie criminosa ex L. n. 1423 del 1969, art. 9). Ricorrono per Cassazione, con atti separati, ma identici, l'imputato e il suo difensore, deducendo:
a) inosservanza di legge processuale in relazione agli artt. 178, 179 e 420 c.p.p., atteso che, nonostante il difensore avesse fatto tempestivamente presente la impossibilità di presenziare all'udienza fissata per la trattazione della causa, avesse provato precedenti, improrogabili impegni professionali e avesse attestato la impossibilità di sua sostituzione, la Corte catanese ha disatteso, senza motivazione alcuna la istanza di rinvio, celebrando il processo a carico del UT\ senza che costui potesse giovarsi dell'assistenza del difensore di fiducia;
b) carenza di motivazione circa l'ammontare della pena, ritenuta eccessiva pur dopo l'applicazione dell'istituto della continuazione. La prima censura è infondata.
Non corrisponde al vero che la Corte catanese non abbia motivato in ordine al mancato accoglimento della richiesta di rinvio. Con provvedimento assunto in udienza e debitamente verbalizzato, i giudici di appello hanno rilevato la assoluta apoditticità della dichiarazione di impossibilità per il difensore di reperire un sostituto per l'udienza in questione.
Orbene è noto (S.U. sent. n. 4708 del 1992, ric. Fogliani, RV 190828) che l'impedimento a comparire del difensore per concorrenti impegni professionali va, non solo comunicato tempestivamente, ma anche "giustificato" dalla impossibilità di sostituzione. E se certamente è del tutto evidente che appare arduo dare la prova negativa di un fatto, ciò non può autorizzare il difensore a produrre affermazioni del tutto apodittiche e prive anche di un minimo nucleo giustificativo.
Va da sè che non si possono tipizzare le ragioni di tale "insostituibilità"; esse tuttavia possono essere di varia natura ed è onere del richiedente almeno esporle per consentire al giudicante di apprezzarle.
A titolo meramente esemplificativo, può dirsi che dette ragioni possono andare dalla difficoltà, delicatezza o complicazione del processo, alla esplicita richiesta dell'assistito, dalla assenza di altri avvocati nello studio del difensore, alla indisponibilità di colleghi esperti nella medesima materia ecc..
Ciò che però non può pretendersi è che il giudice si limiti meramente a prendere atto di un assunto semplicemente espresso dal difensore, senza che questi si preoccupi di chiarire (atteso che appare quasi impossibile, come si diceva, provare) le ragioni della sua insostituibilità.
La seconda censura è inammissibile per la sua assoluta genericità, risolvendosi in una generica manifestazione di insoddisfazione per l'effetto (ritenuto) non sufficientemente favorevole della pur riconosciuta continuazione.
Conclusivamente il ricorso merita rigetto e il ricorrente va condannato alle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2010