Sentenza 22 aprile 2009
Massime • 3
In tema di corruzione, l'accettazione di piccole regalie d'uso può escludere soltanto la configurabilità del reato di corruzione per il compimento di un atto d'ufficio, giammai quello di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, poiché solo nel primo caso è possibile ritenere che il piccolo donativo di cortesia non abbia avuto influenza nella formazione dell'atto. (Fattispecie relativa a regalie di vario genere - somme di danaro, buoni di benzina, ceste natalizie, cene, sconti per acquisti, ecc. - effettuate da titolari di imprese di autotrasporti e da autotrasportatori in favore di ufficiali ed agenti della Polizia stradale, per ottenere un trattamento meno rigoroso in occasione dei controlli su strada, ovvero l'omissione di ogni controllo).
La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non è applicabile al reato di corruzione, trattandosi di un reato bilaterale che non permette di identificare un soggetto danneggiato e un soggetto danneggiante. (Fattispecie in tema di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio).
Le dichiarazioni rese dalla persona che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita nella qualità di indagata sono inutilizzabili "erga omnes" e la verifica della sussistenza di tale qualità va condotta non secondo un criterio formale (esistenza della "notitia criminis", iscrizione nel registro degli indagati), ma secondo il criterio sostanziale della qualità oggettivamente attribuibile al soggetto in base alla situazione esistente nel momento in cui le dichiarazioni sono state rese. (Fattispecie relativa al mancato utilizzo di dichiarazioni rese da persone ritenute concorrenti necessarie nel delitto di corruzione, a seguito della derubricazione delle originarie imputazioni di concussione).
Commentari • 2
- 1. Reciproca volontà di offesa come presupposto imprescindibile per il reato di rissahttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Corruzione, promessa, sufficienza, sussistenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 maggio 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/04/2009, n. 23776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23776 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2009 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
76 23776 /0 9 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 22/04/2009
SENTENZA
1.797,N. Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. DI VIRGINIO ADOLFO PRESIDENTE
REGISTRO GENERALE 1.Dott. MANNINO SAVERIO FELICE CONSIGLIERE
N. 000191/2009 2. Dott. GRAMENDOLA FR PAOLO TI
3. Dott.IPPOLITO FR TI
4. Dott. CARCANO DOMENICO Π
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) GA FR N. IL 21/08/1964
N. IL 08/11/1956 2) EB AL
N. IL 20/07/1961 3) LA PP
N. IL 25/06/1964 4) RI PP
5) RI LB N. IL 15/11/1963
avverso SENTENZA del 28/10/2008
CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
CARCANO DOMENICO
-Udito il Procuratore Generale in persona del theche ha concluso per l'annullamento serze invio delle sentereze ui confumenti of Pagens, buite on tamente alla durata della pesca eccessorie, rigetto nel rests. Amillamento con rinvio, ver carfienti chi IE, limitatamente el dinings all'ottemente diani all'art. 62 μ.
4.c.; rigett, wel resto. Prizetodi ricons di Col es, Pouche s M A
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Uditi i difensori Avv.Ti Catalano petIA;
Impellizzeri pair AG, RA рес воссовті Ritenuto in fatto
1. I difensori di FR AG, SA IA, US
-
AB, US IE e BE CR impugnano la sentenza in
- epigrafe indicata nella parte in cui, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha confermato la condanna :
- di AG, comandante del distaccamento di polizia stradale di Gela, per il delitto di corruzione previsto dal'art.319 c.p. enunciato al capo b), poiché riceveva regali vari (quali buoni di benzina, ceste natalizie, cene e sconti per acquisti presso la predetta impresa) da SA GU per un trattamento meno rigoroso in occasione dei controlli su strada e per la omissione di ogni controllo;
nonché per il delitto di cui all'art.318 c.p. poiché riceveva £ 3.900.000 e buoni di benzina (utilità poi distribuite agli agenti della polstrada che aveva eseguito il servizio) dall'imprenditore
CA, titolare di un impresa di autotrasporti, dopo avere compiuto atti del proprio ufficio effettuando le scorte a trasporti eccezionali, nel periodo estivo del 2001 e sino al dicembre dello stesso anno;
di IA per il delitto di concussione enunciato al capo m)
-
poiché, quale agente della polstrada in servizio al distaccamento di Gela, in concorso con US AB, induceva US CO e SA
CU, autotrasportatori di bestiame, a consegnare somme di danaro, Loro prospettando in caso di rifiuto, l'elevazione di una sanzione per la violazione dei limiti di velocità, infrazione che poi ometteva di elevare, in tal modo mando un atto del proprio ufficio e arrecando all'autotrasportatore un ingiusto vantaggio, commettendo il fatto il 7 ottobre 2001; nonché degli ulteriori delitti di concussione, commessi lo stesso giorno in concorso con
US AB, enunciati a capi 1) ed n), con le medesime modalità e in danno degli autotrasportatori IO La LA e altroe altro non identificato;
e ancora per i delitti di corruzione di cui all'art.318, comma 1,
c.p. enunciati al capo b); e, infine, per il delitto di cui al capo ff) per avere detenuto illegalmente 16 munizioni per arma da guerra calibro 9 x19;
1 Q di AB per il delitto di concussione enunciato al capo m) e commesso in concorso con IA e per gli ulteriori delitti di concussione, enunciati nei capi e), 1), n), o), s) u) e v), commessi tutti con le medesime modalità già descritte nel periodo 22 settembre - 19 ottobre 2001, ai danni rispettivamente degli autotrasportatori La MA, La LA,
CO e CU, EM ed altri non identificati;
nonché per i delitti di corruzione di cui agli art.318, comma 1, e 319 c.p., come enunciati nel capo b); infine, per il delitto di cui al capo dd) per avere detenuto 98 munizioni per arma da guerra, calibro 9 parabellum.
-- di CC per i delitti di corruzione di cui all'art.319 c. p., come enunciati ai capi f),i), q), ab origine qualificati concussione, poiché riceveva da IA SI, parte del carico di melanzane trasportato, da US
BA una pancetta e da US ER due album portafotografie per commettere atti contrari ai doveri del proprio ufficio, non elevando le contravvenzioni al codice della strada rilevate;
nonché per i delitti di corruzione di cui all'art.318, comma 1, c.p., enunciato al capo b) per avere ricevuto danaro e buoni di benzina in relazione alle scorte per trasporti eccezionali.
di CR per i delitti di concussione continuata, come enunciata nei capi s) u) e v), commessi con le stesse modalità già descritte per gli altri imputati, commesse nello stesso giorno 19 ottobre 2001, nonché per i delitti di corruzione di cui all'art.318, comma 1, c.p., enunciato al capo b) per avere ricevuto danaro e buoni di benzina in relazione alle scorte per trasporti eccezionali.e infine per i delitti di detenzione di 39 munizioni per arma da guerra e di un caricatore bifilare per pistola beretta cal. 9.
-1.1.Ad avviso della corte d'appello, il complessivo quadro probatorio costituito dalle ammissioni degli stessi imputati, i quali hanno confermato la prassi dei regali dai titolari delle imprese autotrasporti della zona entrati nella c.d, cerchia dei protetti, e delle dazioni di danaro in occasione dei
2 trasporti eccezionali, nonché dagli esiti delle intercettazioni telefoniche che, per gli accertamenti su strada, sono state effettuate all'interno delle
- autovetture di servizio e inoltre per tali ultimi episodi anche dalle dichiarazioni degli autotrasportatori concussi rende evidente la Essa responsabilità per ciascuno dei reati in ordine ai quali è stata affermata ta responsabilità La Corte di merito condivide le conclusioni cui è giunto il
Tribunale circa gli episodi di concussione. In particolare, si è posto in rilievo che, sebbene il più delle volte la proposta for formulata dallo stesso autotrasportatore, i singoli episodi rilevano una prassi conosciuta da ciascuno di essi e si svolgevano mediante lunghe trattare sulle richieste p avanzate dagli stessi agenti della polstrada.
Per il giudice d'appello, il mancato utilizzo delle dichiarazioni rese dai corruttori, tra i quali anche ZZ e CA, ritenuti concorrenti necessari nel delitto di corruzione, una volta così diversamente qualificata le originarie imputazioni di concussioni, non incide sul complessivo quadro probatorio, costituito essenzialmente da intercettazioni e dalle parziali ammissioni degli imputati
La Corte d'appello ha ritenuto poi che a nessuno degli imputati andava applicata l'attenuate di cui all'art.323 bis c.p., posto che i fatti accertati non possono essere considerati di particolare tenuità: in particolare, sono state poste in rilievo il totale spregio dei doveri d'ufficio, le gravi conseguenze derivate dalle condotte degli agenti ( i quali consentivano la circolazione dei mezzi in condizioni da provocare grave pericolo alla circolazione e per l'incolumità di altri conducenti, favorendo il ripetersi delle violazioni al codice della strada e sull'efficienza dei mezzi e sulla sicurezza dei trasporti).Inoltre, si sottolinea l'odiosità delle modalità delle indebite ripetute percezioni di danaro, la c.d. prassi del "mangia stecca", e di altre utilità, modalità hanno indotto l'imprenditore CA a recarsi nel dipartimenti della polizia stradale per accordarsi con lo stesso comandante AG, presentandosi con buste di danaro e buoni di benzina da distribuire agli altri
3 agenti, in tal modo dando ancora più contezza della degradante retribuzione e mortificando irrimediabilmente il ruolo della polizia.
Quanto all'attenuante di cui all'art.62 n.4 c.p., in relazione ai reati di concussione con i quali essa è compatibile ( compatibilità esclusa per il delitto bilaterale di corruzione), il giudice d'appello rileva che non si è in presenza di un danno patrimoniale di speciale tenuità, là dove si consideri che si tratta di importi obbiettivamente non esigui, tenuto conto dell'epoca dei fatti e che le vittime, come emerge dalle conversazioni, finivano per consegnare agli agenti della polizia stradale il modesto guadagno dell'intera giornata.
Infine, in relazione ai criteri di determinazione della pena si pone in rilievo che le condotte di AG e IE denotano particolare noncuranza dei doveri d'ufficio, in particolare AG si assumeva il compito di distribuire ai agli agenti del dipartimento da lui diretto le utilità ricevute e IE per avere accettato, quale remunerazione per gli illeciti commessi, l'offerta di “merce" anche di valore non elevato, in tal modo arrecando ancora più svilimento alle funzioni esercitate.
Per AB, IA e CR la pena correttamente è stata fissata invece nel minimo edittale, tenuto conto degli importi di danaro non elevati.
2. I singoli ricorsi
2.1. La difesa di FR AG deduce:
a) Violazione e falsa applicazione degli artt.60 ss c.p.p, art495, 511 e
515 dello stesso codice per avere il giudice d'appello dichiarato inutilizzabili le dichiarazioni di colui che, assunto a sommarie informazioni in fase di indagini e sentito come testimone in dibattimento, non ha mai rivestito poi la qualifica di indagato o imputato né nel presente procedimento né in altri procedimenti connessi o collegati e per avere in tal modo distolto materiale probatorio necessario a fini del decidere e, in particolare, elementi prova favorevoli. Le vicende per le quali AG è stato dichiarato responsabile sono racchiuse entrambe nel capo b); l'una concerne l'organizzazione dei servizi di scorta e, l'altra riguarda invece le regalie elargite in occasione delle festività natalizie ad agenti di polizia da parte di imprenditori operanti nel settore dell'autotrasporti
In relazione alla prima accusa, il giudice d'appello ha dichiarato inutilizzabili le dichiarazioni rese da SA CA, nonostante egli non fosse stato sottoposto a indagini o acquisito la qualità di imputato per i fatti de quibus o comunque in procedimenti connessi. Tali dichiarazioni, rese nel corso delle indagini e in dibattimento, sono state utilizzate dal giudice di primo grado, senza operare alcuna individuazione delle parti di esse che avrebbero potuto contenere ammissioni di responsabilità o elementi di realtà
a carico del predetto CA.
Per la difesa, CA è teste utile poiché egli non ha mai ammesso patti illecite con i pubblici ufficiali;
b) La violazione degli artt 192 e 546 lett.e) c.p.p. dell'art.318, commi 1
e 2, c.p. poiché il giudice di merito ha pretermesso la valutazione di prove favorevoli all'imputato con travisamento della stessa. SA CA ha spiegato in sede di esame di avere parlato con AG solo per chiarire questioni tecniche relative ai trasporti. Il comandante AG non gli chiese, né esplicitamente né con allusioni, regalie o altre utilità. Il ruolo del comandante è stato solo quello di predisporre composta delle pattuglie.
La corte ricostruisce la vicenda in base a una prova logica senza considerare quanto riferito realmente da CA.
Per il ricorrente, la corte d'appello non ha esaminato compiutamente se la ricezione della busta contenente danaro potesse costituire una mera regalia, e non realizzare la fattispecie tipica di corruzione impropria sotto il profilo soggettivo. Inoltre, non è stato affrontato la questione relativa alla configurazione della corruzione impropria susseguente per AG. La esclusione di ogni pattuizione avrebbe dovuto comportare ab origine l'ipotesi di corruzione impropria susseguente.
c) La violazione degli artt 192 e 546 lett.e) c.p.p. dell'art.318, commi
1 e 2, c.p. poiché il giudice di merito ha pretermesso la valutazione di prove favorevoli all'imputato con travisamento della stessa.
Il giudice d'appello non ha tenuto conto di quanto riferito da SA
GU il quale ha chiarito che i regali erano dati in occasione delle festività e sempre liberamente al di fuori di qualsiasi promessa e senza pretesa di contropartita.
Il ricorrente evoca dottrina e giurisprudenza secondo cui affinché possa configurarsi il delitto di corruzione è indispensabile che sia individuato l'atto del pubblico ufficiale oggetto di negoziazione e ciò è richiesto anche per verificare la proporzione dell'utilità rispetto all'atto che il pubblico ufficiale si è impegnato a compiere.
Nel caso di specie si è in presenza di una regalia collocata al di fuori di ogni accordo, ma che per l'esiguità risulta inadeguata a rappresentare corrispettivo;
d) la violazione degli artt. 192, 521 e 546 lett e) c.p.p. nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 158 e 160 c.p. poiché è stata pretermessa la valutazione delle prove da cui risulta che il fatto storico risale ad epoca precedente rispetto a quella contestata in rubrica e ciò avrebbe dovuto comportare l'estinzione del reato per prescrizione.
Il fatto non è accaduto nel dicembre del 2001, ma anni prima e verosimilmente come risulta da una conversazione intercettata tra AG e wwwww
-i colleghi UT, CR e IL – negli anni 1998-99. Pertanto, ne va dichiarata la prescrizione;
e) La violazione e falsa applicazione degli artt.62, n. 4, 62 bis e 323 bis c.p., poiché sono state pretermesse valutazioni di elementi favorevoli per la peculiare posizione del ricorrente. Non sono stati considerati elementi favorevoli che non avrebbero E cit potuto giustificare il diniego di ciascuna delle attenuanti richiamate. Il grave
- stato di prostrazione psico-fisica in cui AG si era venuto a trovare durante la gestione del distaccamento di Gela. situazione confermata anche dal suo superiore gerarchico .Non è stata valorizzata l'incensuratezza dell'imputato, la lealtà processuale con l'ampia collaborazione prestata.
f) la violazione degli artt.81 cpv. e 133 c.p., poiché la motivazione non indica alcuno dei criteri previsti dal codice ai fini della determinazione della pena.
g)la violazione degli artt.29, 37 c.p., poiché la corte d'appello ha stabilito la durata della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici in cinque anni, mentre in applicazione dell'art.37 c.p. la durata della pena accessoria avrebbe dovuto avere una durata uguale a quella della pena principale.
2.2. Il difensore di SA IA deduce:
a) Inosservanza della legge penale con riferimento alla corruzione impropria;
al riguardo si rileva che le dazioni sono state effettuate dopo l'esecuzione dei servizi, e pertanto l'adesione alle stesse non dimostra che si sia trattato di corrispettivo e in ogni caso sia stato da stimolo per l'esecuzione dell'atto doveroso;
vi è una incongruenza della motivazione, in quanto non si è considerato che i pubblici ufficiali non avevano alcuna discrezionalità circa il compimento o meno dell'atto. Peraltro, la motivazione è contraddittoria poiché se la dazione era diretta a evitare un male ingiusto, un servizio maggiormente rapido, il reato configurabile sarebbe stato altro e ben più grave rispetto alla corruzione impropria;
b) con riferimento ai delitti di concussione, il ricorrente rileva che l'inutilizzabilità delle chiamate in correità per la ricostruzione delle vicende relative ai controlli su strada, per i quali la corte di merito ha ritenuto di utilizzare solo le conversazioni intercettate, rende assolutamente carente la motivazione in ordine agli elementi richiesti per la configurazione del delitto di concussione.
I giudici di merito fanno riferimento alla c.d. concussione ambientale con riferimento ai controlli su strada. Non vi sono elementi che possano ritenere configurabile tale reato. Mentre, le situazioni accertate configurano il delitto di corruzione. Mancano le condizioni richieste dalla giurisprudenza di legittimità perché possa configurarsi una concussione ambientale.
L'analisi dei fatti mette in evidenza che gli autotrasportatori erano ben consapevoli di accertamenti di violazioni e, anziché sopportare l'onere di regolarizzare i propri mezzi prima di iniziare i loro viaggi, preferivano corrispondere ai pubblici ufficiali poche banconote. Ciò ha comportato che la permanenza del circuito illecito dipendeva dall'utente e non dai pubblici ufficiali.
In conclusione, per il ricorrente, la fattispecie di cui all'art.317 c.p. è stata male applicata e tale errata applicazione trova riscontro nello stesso contesto motivazionale, in rapporto al caso concreto. Non sono stati confutati i decisivi e pertinenti elementi di segno opposto alla ritenuta qualificazione giuridica di concussione;
c) quanto alla detenzione illegale di munizioni, il ricorrente rileva che si è in presenza di mere trasgressioni regolamentari, collegati all'omessa annotazione sui registri del possesso delle munizioni presso l'abitazione.
Impropria è l'applicazione della norma in tema di illegale detenzione di munizioni, non trattandosi di privati cittadini né di munizionamento detenuto per scopi diversi da quelli connessi alla pubblica funzione. In ogni caso, tale munizionamento in possesso dei poliziotti risultava dagli atti d'ufficio;
d) con riferimento alle attenuanti e all'entità della pena, il ricorrente rileva che la motivazione è assolutamente incongrua, Il dato ambientale non può essere messo a carico dell'imputato. Peraltro l'esclusione del reato associativo è indicativa di comportamenti individuali.
8 La emersione di solo tre episodi contraddice sul piano storico e logico la percezione sistematica di profitti illeciti e, semmai, denota che gli illeciti sono occasionali.
Quanto alla ritenuta non tenuità dei fatti, la motivazione è
assolutamente carente, in quanto IA non ha reso ammissioni parziali, né ha ritrattato né ha reso versioni di comodo. Inoltre, non risultano specifici abusi che abbiano determinato grave pericolo per la pubblica incolumità; infine le somme elargite a IA risultano inferiori di parecchio alle cinquantamila lire e si aggirano sulle ventimila lire.
2. 3. La difesa di US AB deduce:
a) la violazione di legge per l'errata qualificazione giuridica del fatto in relazione ai capi per i quali non vi è stata la derubricazione del reato di concussione nell'ipotesi di corruzione di cui all'art.319 c.p.
La descrizione dei fatti accolta dalla sentenza, esclude che nei confronti degli autotrasportatori sia stato rappresentato un danno nel caso di mancato pagamento della somma richiesta dagli imputati. Gli agenti della polizia stradale non hanno omesso un atto del loro ufficio che avrebbero dovuto compiere, senza avere alcun ambito di discrezionalità e non risulta che sia stato prospettato un danno ulteriore o ingiusto, e ciò è dimostrato dal fatto che là dove non avessero lasciato una "regalia", venivano giustamente multati solo ed esclusivamente per le infrazioni effettivamente riscontrate.
Le somme versate erano funzionali a fare omettere l'atto doveroso,
con vantaggi comuni per le parti a danno dello Stato e della pubblica sicurezza.
I fatti così descritti non avrebbero che potuto configurare che il delitto di corruzione e non quello di concussione.
Per il ricorrente, i comportamenti obiettivamente leciti e doverosi non possono mai essere idonei a costringere o indurre e non possono che configurare il delitto di corruzione.
W La difesa ha prodotto agli atti la sentenza irrevocabile, pronunciata dal giudice per l'udienza preliminare di Gela, relativa ai coimputati che hanno richiesto di essere giudicati con il rito abbreviato. Tali imputati, senza alcuna differenza sotto il profilo probatorio, sono stati ritenuti responsabili del delitto di corruzione. La Corte d'appello ebbe a rigettare l'impugnazione proposta dal pubblico ministero diretta ad ottenere la riqualificazione dei fatti nel più grave reato di concussione. La sentenza è divenuta irrevocabile.
Nonostante tale giudicato, la sentenza oggi qui impugnata non spiega in alcun modo le ragione di tale rilevante diversità con la qualificazione delle condotte all'esito del giudizio abbreviato.
b) Manifesta illogicità della motivazione in relazione al capo b) risultante dall'esame degli autotrasportatori. Mancanza degli elementi richiesti per la configurazione dei delitti di corruzione di cui agli artt. 318 e
319 c.p.. La motivazione e del tutto assertiva. Le dichiarazioni dei testi confermano che gli importi oggetto di contestazione ( di 20.000 o di 30.000 lire) sono di tale eseguita da essere del tutto sproporzionati agli atti d'ufficio compiti dall' imputato. Pertanto, ciò avrebbe dovuto escludere che si sia trattato di corrispettivo dell'atto.
c) violazione di legge per l'errata qualificazione giudica del fatto in relazione al capo dd): mancata derubricazione del reato di all'art.2 della legge n. 895 del 2 ottobre 1967 nell'ipotesi prevista dall'art. 697 c.p., In mancanza di prova di utilizzo delle munizioni per armi da guerra o che, quantomeno l'imputato le abbia destinate a tale scopo, non consentono di ritenere integrato, per l'ambivalente uso di tali munizioni, il delitto di cui all'art. 2 legge n. 895 del 1967. Le pistole Beretta, calibro 9, modello 84F e mod. 34 sono state iscritte nel catalogo delle armi comuni da sparo, mentre altre armi dello stesso calibro non sono state classificate armi comuni da sparo. Me discende che le munizioni cal 9 possono essere ritenute per arma comune da sparo o per arma da guerra in ragione del loro impiego in uno dei due tipi di arma.
10 d) Violazione di legge per mancata concessione dell'art.323 bis c.p. in relazione ai delitti di concussione per i quali è stata affermata la responsabilità. L'assoluta esiguità delle somme, la valutazione globale del comportamento dell'indagato, la generale tolleranza che questo tipo di
-
comportamenti aveva assunto nel territorio di Gela avrebbe dovuto comportare l'applicazione dell'attenuante de qua.
2.4. La difesa di US IE deduce l'erronea applicazione dell'art.318 c.p.. IE è stato condannato per tale delitto, nonostantedelitto, risulti pacificamente dagli atti che SA CA si recato presso gli uffici del Polstrada per parlare solo con il comandante dei trasporti eccezionali da effettuare a partire dal mese di agosto. IE non ha partecipato a tale colloqui. Vi é documentazione in atti che IE è stato in ferie dal 16 agosto al 1° settembre 2001. Le scorte per i trasporti hanno avuto fine nel mese di settembre 2001.
Anche quando CA si è recato, in occasione delle festività natalizie, in compagnia della moglie, al dipartimento della Polstrada di Gela per consegnare la busta con la somma di £ 3.900.000, IE non era presente a tale incontro.
Peraltro, si rileva che si è in presenza di una vera e propria regalia che non era collegata al servizio ricevuto, bensì soltanto a ingraziarsi la sezione di polizia stradale di Gela e per tal motivo, CA ha elargito la somma di danaro in occasione delle festività natalizie. Si tratta di regalie di cortesia che escludono la configurabilità del reato di cui all'art.318 c.p..
Ad avviso del ricorrente, ricorre l'ipotesi del secondo comma dell'art.318 c.p., in quanto è pacifico che le somme di danaro sono state ricevute dopo il compimento dell'atto d'ufficio e senza che IE fosse a conoscenza della promessa effettuata prima. во 11 a) quanto al delitto di corruzione di cui all'art.319 c.p., relativo al corruttore ER, si deduce la errata applicazione dell'art.319 c.p. e il こ travisamento del fatto, nonché il difetto di motivazione.
Dalla lettura della sentenza risulta che il comportamento degli agenti della Polstrada non è stato posto in essere a seguito di una promessa retributiva, ma si è trattato soltanto di un comportamento umanitario. Gli agenti autonomamente hanno ritenuto che lla contestazione di
"sovraccarico" per il trasporto di melanzane di scarso valore sarebbe stata onerosa per il cittadino e per tal motivo hanno ritenuto di non contestare la violazione.
Non vi è la prova che gli agenti abbiano ricevuto parte del carico di melanzane, l'offerta di ER, come risulta dall'intercettazione ambientale non è stata accettata dai due agenti né risulta che i due siano passati dal bar dove poi avrebbero dovuto incontrare ER.
Al riguardo, si deduce il difetto di motivazione per l'omessa valutazione dell'applicazione dell'attenuante di cui all'art.62 n.4 c.p. E' palese che la promessa di regalia di qualche melanzana del valore di non più di mille lire avrebbe dovuto comportare l'applicazione della detta attenuante.
Ha errato il giudice d'appello nel ritenere non applicabile al delitto di corruzione l'attenuante de qua.
Analogo errore vi è stato per la mancata applicazione del'art.323 bis, avuto riguardo alla globalità della condotta del pubblico ufficiale, se si considerano le modalità della promessa di utilità, come risultanti dalle intercettazioni ambientali;
b) quanto alla corruzione di cui al capo I), riferita al corruttore
CE, si deduce erronea applicazione dell'art.319 c.p., travisamento della prova e mancanza di motivazione.
Anche in tale ipotesi la dazione è consistita in una busta di pancetta del valore di cinquecento lire. Ciò è avvenuto dopo che gli agenti avevano completato gli accertamenti di rito, all'esito dei quali non hanno riscontrato 12 са alcuna infrazione e solo per tal motivo non hanno elevato alcuna contravvenzione.
Il dono ricevuto non è stato funzionale ad alcun atto. La stessa versione dei fatti è stata resa da CE in sede di esame in dibattimento. I
passaggi della conversazioni intercettata da cui i giudici d'appello ricavano il rilievo di ulteriori violazioni non denotano alcunché al riguardo.
Il brano della conversazione riportato a pagina 52 significa solo che se l'agente avesse rilevato l'infrazione avrebbe dovuto ritirare il libretto.
Ne consegue che il fatto non sussiste.
Stante poi l'esiguità del valore della bustina di pancetta, non è neanche ravvisabile la corruzione, trattandosi di regalo di cortesia.
Anche qui si deduce l'erronea mancata applicazione delle attenuanti di cui agli artt.62 bis e 322 bis c.p.
c) quanto al delitto di cui al capo q) relativo al corruttore ER, si deduce erronea applicazione dell'art.319 c.p. travisamento della prova e difetto di motivazione. E' assolutamente errata la ricostruzione operata in sentenza alla pag.52. Non è vero che non sia stata contestata alcuna violazione, poiché a ER è stato contestato l' eccesso di velocità risultante dall'autovelox che ha comportato la sanzione di duecentoventiquattromila lire. Tanto risulta dalla sentenza di primo grado.
Non risulta che, mentre l'imputato e il collega procedevano alla contestazione, siano state rivolte richieste dirette alla dazione di merci.
Dalle intercettazioni risulta che dopo avere contestato l'infrazione,
l'agente con molta riluttanza ha accettato l'album fotografico, peraltro di valore non superpre alle quattromila lire e non certo di cinquanta come ritenuto in sentenza.
Il fatto non è configurabile perché si è trattato di una mera regalia.
Peraltro avrebbe dovuto essere configurato il delitto di cui all'art.318
c.p. e avrebbero dovuto in ogni caso essere applicate le attenuanti di cui agli artt.62 n.4 e 322 bis c.p.
13 d) con ultimo motivo si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche. L'esiguità delle utilità
e la condotta di IE rendono evidenti i presupposti per l'applicazione dell'attenuante de qua.
2.5. BE CR deduce:
a) La violazione di legge con riferimento al capo b) perché difetta l'elemento soggettivo del reato di cui all'art.318 c.p. in relazione alla ricezione di una retribuzione. Si è trattato di mere regalie non collegate ad alcun atto dei pubblici ufficiali. CA in dibattimento ha testualmente riferito di ricordare di avere detto a AG di dividere il danaro agli altri agenti, e ciò conferma la natura della datio.
b) la violazione di legge in ordine al reato di cui al capo b) in relazione al concorso e alla mancata configurazione dell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art.318 c.p.
Manca ogni riferimento ad accordi con CA precedenti all'attività da compiere, pertanto la condotta avrebbe dovuto essere inquadrata nella corruzione per atto d'ufficio susseguente.
Manca in ogni caso alcun indizio che possa far ritenere il concorso di
CR nel reato. Egli in ogni caso non era a conoscenza dell'asserito accordo precedente, questione già posta con i motivi d'appello e rispetto alla quale non vi è stata alcuna risposta da pare della Corte di merito.
Si rileva che la sentenza non chiarisce perché la posizione di CR sia stata trattata diversamente da quella degli imputati LA e US, ritenuti estranei all'accordo nonostante abbiano anche essi ricevuto il danaro.
c) violazione di legge processuale per carenza di prova certa sulle concussioni di cui ai capi s), u), v), e illogicità della motivazione sul punto relativo alla percezione di denaro a altra utilità,
In sentenza tale condotta è semplicemente asserita ma non vi sono elementi di prova posti a suo fondamento. L'unico dato che si pone in rilevo 14 C è quello relativo alla mancata contestazione di contravvenzioni agli autotrasportatori. Si tratta di mera deduzione sfornita di elemento esterno di prova, in quanto le intercettazioni ambientali non forniscono elementi da cui risalire a dazioni;
d) la violazione di legge con riferimento alle medesime condotte che avrebbero dovuto integrare il delitto di corruzione. Posta la distinzione tra le due figure di reato, il ricorrente rileva che i giudici di merito non hanno applicato il criterio di discrimine fondato sulla volontà, bensì si sono limitati a rilevare il metus. Tale interpretazione è errata, in quanto la costrizione o l'induzione non si identificano nella semplice superiorità che il pubblico ufficiale può vantare, essendo necessario che tali condotte siano qualificate dall'abuso della qualità e dei poteri, sicché la pretesa o promessa o azione indebita deve in astratto porsi come effetto di tale costrizione o induzione, cioè deve essere una conseguenza della coazione sul soggetto passivo.
Nella fattispecie concreta emerge con tutta evidenza che i soggetti agenti hanno operato in posizione di assoluta parità
Peraltro, nel'ipotesi di concussione ambientale la coazione deve essere ancora più evidente, come ribadito dalla Corte di legittimità. Nei caso in cui vi è stata un' utilitas per il privato esclusa la sussistenza della concussione per la configurazione di un pactum sceleris, come è accaduto nella concreta fattispecie per la mancata contestazione delle contravvenzioni.
Il discrimine individuato tra concussione e corruzione, è proprio quello che in aggiunta del metus vi deve essere la finalità del privato. Nel caso essa sia rivolta a ottenere un vantaggio non può configurarsi la concussione.
Nella concreta fattispecie, il verbale cui il privato andava incontro non era atto ingiusto ma atto doveroso d'ufficio. Il vantaggio per il privato è dipeso dalla sua condotta illecita.
e) la violazione di legge sostanziale con riferimento ai reati di detenzione di munizioni da guerra, erronea qualificazione dei fatti. Va 15 RD ribadita la carenza di cognizione dell'illecito e che la detenzione di munizioni da parte di un agente di polizia potesse integrare una condotta illecita. Il fatto della detenzione delle armi e delle munizione da parte di
CR diventa un fatto scusabile in base ai principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n.364 del 1988.
In ogni caso la detenzione di armi come descritti nell'imputazione rientrano nel reato di cui all'art.697 c.p., con conseguente riduzione di pena f) la violazione d legge in relazione al diniego di attenuati generiche e mancanza di motivazione al riguardo.
Il diniego non tiene conto delle condotte e degli altri criteri stabiliti dall'art. 133 c.p., ma trova giustificazione soltanto sull'appartenenza dei soggetti alle forze dell'ordine e all'insensibilità dimostrata. Non è stata considerata l'esiguità del danno cagionato che avrebbe dovuto avere effetti sul ridimensionamento delle condotte.
g) La violazione di legge per disparità di trattamento di CR rispetto a posizioni obiettivamente più gravi che hanno ricevuto un regime sanzionatorio più mite. Il riferimento è agli imputati US AB,
OL CE, e FI US ai quali sono state concesse le attenuanti generiche senza che la Corte si sia soffermata a spiegare le ragione di tale diverso trattamento. Anche per loro avrebbero dovuto valere i principi affermati per negare tali circostanze all'odierno imputato e ad altri.
A US AB sono state concesse le attenuanti nonostante sia stato condannato per ben otto condotte di concussione. CR avrebbe commesso solo tre ipotesi di concussione in concorso con AB, condannato per ben altri cinque analoghi episodi. La pena complessivamente inflitta a
AB è di quattro anni e cinque mesi, mentre quella inflitta a CR è di quattro anni e sei mesi.
Erroneo è stato dunque il diniego delle attenuanti a CR.
h) la violazione di legge per la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art.62 n. 4 c.p. il diniego di tale attenuante è stata una palese 16 со violazione di legge. Le somme percepite dai reati sono state di poche lire e le condotte più gravi di concussione sono state commesse tutte nello stesso giorno. Si tratta di episodi sporadici e tutti di lieve entità. La motivazione di diniego, al pari di quella relativa all'art.322 bis c.p., ha riguardato genericamente tutti gli imputati senza uno specifico esame delle singole condotte e dei danni cagionati.
Le modalità complessive delle condotte avrebbero dovuto comportare l'applicazione anche dell'attenuante di cui all'art.322 bis c.p..
3. Tale è la sintesi ex art.173, comma 1, disp. att. c.p.p. delle questioni poste.
Considerato in diritto
1.Il ricorso di FR AG è infondato tanto da lambire l'inammissibilità, tranne che per l'ultimo motivo riferito alla durata della pena accessoria dall'interdizione dei pubblici uffici che avrebbe dovuto avere una durata pari alla pena inflitta inferiore al limite dei tre anni.
La prima questione posta circa la diversa posizione processuale assunta dalla persona offesa della concussione, una volta derubricato il delitto in corruzione è infondata per due ordine di ragioni.
L'una, dalla quale discende la mancanza di rilevanza della mancata utilizzazione delle dichiarazioni rese da SA CA. Al riguardo la
Corte di merito ha rilevato che tale elemento non ha alcun rilievo ai fini del complessivo quadro probatorio, come risultante dalle intercettazioni e dalle ammissioni degli stessi imputati circa i donativi ricevuti. Rilevo che rende priva di interesse la censura posta in diritto, peraltro anch'essa infondata, poiché il giudice d'appello ha effettuato la c.d. "prova di resistenza", giungendo alla conclusione dell'assoluta irrilevanza, anche ai fine di prova di in favore dell'imputato del dato probatorio de quo.
Del resto, questa Corte si è espressa nel senso che le dichiarazioni rese da soggetto che sin dall'inizio del procedimento avrebbe dovuto essere inteso in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini e tale non è 17 عه stato considerato non possono essere utilizzate ne' nei suoi confronti ne' nei confronti di altri. Tale inutilizzabilità assoluta delle dichiarazioni non può, però, fare ritenere queste viziate da nullità insanabile e, quindi, non estende automaticamente i suoi effetti agli atti ad esse consecutivi ma implica un riesame di tutti gli atti processuali che deve essere eseguito a prescindere dal contenuto delle dichiarazioni inutilizzabili( Sez.V, 13 gennaio 1998, dep. 24 febbraio 1998, n. 24).
La questione è, in ogni caso infondata sotto il profilo giuridico.
Indipendentemente dalla posizione processuale rivestita dal soggetto esaminato, la verifica di utilizzabilità va effettuata in applicazione di un criterio sostanziale.
Questa Corte si è più volte pronunciata nel senso, condiviso dal
Collegio, secondo cui le dichiarazioni della persona che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita nella qualità di indagata sono inutilizzabili
"erga omnes" e la verifica della sussistenza di tale qualità va condotta non secondo un criterio formale (esistenza di "notizia criminis", iscrizione nel registro degli indagati) ma secondo il criterio sostanziale della qualità oggettivamente attribuibile al soggetto in base alla situazione esistente nel momento in cui le dichiarazioni sono state rese ( ex plurimis, Sez. Sez. VI,
20 maggio 1998, dep.15 giugno 1998, n. 7181; Sez, IV, 10 dicembre 2004, dep. 6 febbraio 2004, n. 4867).
1.1. Le altre censure non sono altro che rilievi a scelte di merito correttamente operate e altrettanto adeguatamente giustificate.
1.1.1.Corretta la qualificazione giuridica nell'ambito della corruzione propria per gli episodi, ascritti anche a US AB, relativi alla datio di benefit di ogni genere per ottenere un trattamento meno rigoroso in occasione di controlli su strada. L'episodio specifico, nel quale è coinvolto l'autotrasportatore GU, è descritto compiutamente in motivazione e sono esposti gli elementi di prova - in particolare le dichiarazioni dell'agente
Grossi, richiamato da AG per avere contestato una contravvenzione a
18 GU e le intercettazioni telefoniche 25 settembre 2001, nel corso delle quali si è fatto esplicito riferimento a GU e alle dazioni in buoni di benzina da costui ricevute, e tra l'altra l'ampia confessione resa sul punto dal coimputato AB il quale ha confermato di avere ricevuto tali "regalie" fatte da numerosi imprenditori per essere salvaguardati dai controlli su strada, dichiarazioni acquisite a dibattimento, al pari di quelle di altri coimputati, su consenso di AG dai quali emerge la configurazione del delitto di corruzione propria.
Questa Corte si è espressa nel senso che le piccole regalie d'uso possono escludere la configurabilità soltanto del reato di corruzione per il compimento di un atto di ufficio,previsto dall'art. 318 c. p., giammai quello di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio previsto dall'art. 319 c.p., perché solo nel primo caso è possibile ritenere che il piccolo donativo di cortesia non abbia avuto influenza nella formazione dell'atto stesso (sez. VI,
9 luglio 2002, dep. 5 settembre 202, n. 30268).
La questioni poste da AG e AB sono, dunque, assolutamente infondate.
1.1.2. Le censure relative al delitto di cui all'art.318 comma 1, c.p.p.
sono inammissibili, per essere dirette a porre in discussione scelte correttamente operate dal giudice di merito.
Vi è al riguardo una ricostruzione della vicenda che dà conto di quanto esposto nell'imputazione e rende manifestamente infondata la riconducibilità della vicenda alla corruzione impropria susseguente. In punto, i giudici di merito hanno esposto specifici elementi dai quali emerge che l'accordo relativo alle datio per compiere atti d'ufficio è stato antecedente, anche se il danaro è stato consegnato in epoca successiva. Una ricostruzione logica e completa che rende le deduzioni assolutamente infondate e in ogni caso inammissibili.
19 Posto in rilevo la puntuale ricostruzione della vicenda, il giudice d'appello disattende la ricostruzione alternativa prospettata dalla difesa, volta a sostenere la spontaneità delle c.d."regalie" ricevute da CA nel periodo natalizio del 2001, in base agli esiti delle intercettazioni. In particolare, le conversazioni registrate nel periodo agosto- dicembre 2001 confermano con evidenza assoluta che, per espletamento dei servizi di scorta non ci si aspettasse, ma anzi si pretendesse, sulla base delle promesse già espresse, una dazione in danaro da spartire tra tutti gli agenti che via avevano partecipato. Eloquenti la conversazione tra IA e AB,
i quali conversando sulle scorte sulle modalità di spartizione, lascian emergere il contrasto sulle modalità della divisione del danaro e in particolare sulla opportunità che AG avrebbe dovuto escludere i
"giovani". Una ricostruzione che riporta in termini chiari il ruolo preminente avuto nella vicenda da AG il quale ebbe a mettersi d'accordo direttamente con CA, come risulta dalla conversazione tra IA e
AB.
Anche la censura relativa all' estinzione per prescrizione dei reati pretende di giungere a risulti diversi del tempus commissi delicti, sui quali il giudice di merito si è adeguatamente espresso.
Peraltro, il delitto di corruzione è reato di evento, caratterizzato dalla particolarità di perfezionarsi, alternativamente, con l'accettazione della promessa ovvero con il ricevimento dell'utilità da parte del pubblico ufficiale;
quando entrambi questi eventi si realizzano in logica successione temporale, il secondo non degrada a "post factum" irrilevante, giacché il reato si consuma in tal caso nel momento della dazione effettiva del compenso( Sez. VI, 7 febbraio 2003, dep. 17 maggio 2003, n. 23248).
1.1.3. Il diniego dell'attenuate di cui all'art.323 bis c.p. è stato correttamente giustificato per tutti gli episodi. Si tratta di fatti di particolare gravità assunti a normale routine dell'andamento del distaccamento di
2
20 0 polizia stradale di Gela. Questo in sintesi il corretto giudizio espresso dai giudici di merito in termini corretti e adeguatamente giustificati.
Quanto all'attenuante di cui all'art.62 n.4 c.p., il giudice d'appello rileva che non si è in presenza di un danno patrimoniale di speciale tenuità❤ la dove si consideri che si tratta In ogni caso, va ribadito l'orientamento secondo cui al reato di corruzione non è applicabile l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 62 n. 4 c. p. dato che si versa nella ipotesi di reato bilaterale il quale non permette di identificare un soggetto danneggiato e un soggetto danneggiante. ( Sez. VI, 7 giugno 1983, dep. 6 settembre 1983, n. 7367).
Anche in relazione alle attenuanti generiche la decisione è ampiamente corretta e giustificata. AG, afferma la Corte di merito, si assumeva il compito di distribuire ai agli agenti del dipartimento da lui diretto le utilità ricevute, in tal modo arrecando ancora più svilimento alle funzioni esercitate.
Una valutazione corretta e, pur nella sua sintesi, adeguata a rendere chiare le ragioni del diniego.
1.2.Fondato, invece, l'ultimo motivo di AG. La pena dell'interdizione dai pubblici uffici, a norma dell'art.29 c.p., ha una durata di cinque anni nell'ipotesi di condanna una pena non inferirore nel minimo a tre anni di reclusione. Mentre, nel caso in cui sia sta inflitta una pena inferire ai tre ani, la durata, a norma dell'art.37 c.p., è pari alla pena inflitta, e in ogni caso non può essere inferiore a un anno.
Nella specie, la pena inflitta a AG all'esito del giudizio d'appello è di due anni, dieci mesi e venti giorni di reclusione e, pertanto, la pena accessoria applicata ha una durata pari alla pena inflitta. In tali limiti va annullata senza rinvio la sentenza impugnata in riferimento a FR
AG.
C 211 1 2. Il concorso di SA IA, BE CR, US
IE e US AB nei delitti di corruzione impropria relativi alle utilità ricevute in relazione ai trasporti speciali.
Quanto al delitti di corruzione di cui all'art.318, comma 1, c.p.p. in relazione alle dazioni di danaro e di altri benefit ricevuti per il servizio di scorta ai trasporti eccezionali, non può che confermarsi quanto già esposto con riguardo alla posizione di AG. La vicenda è stata descritta dal giudice d'appello in termini corretti sulla base di un quadro probatorio, fondato essenzialmente sugli esiti delle intercettazioni, e sulle parziali ammissioni degli imputati.
La Corte di merito, in base alle risultanze delle intercettazioni e alle circostanze riferite dai protagonisti della vicenda, ha posto in rilievo che risulta provata la condotta di AG e, tramite lui, di AB, CR,
IA e IE, che già oramai abituati a ricevere danaro dagli utenti, ebbero a recepire la promessa di CA secondo cui all'esito non di ciascuna scorta e singolarmente, bensì a conclusione del servizio espletato, avrebbero ricevuto il danaro loro spettante. Promessa, rispettata secondo modalità degli accordi, nel dicembre 2001, con il versamento del danaro a
AG poi distribuito agli agenti secondo la consueta ripartizione.
Provata, inoltre, la ricezione del danaro anche dall'imprenditore
LL da parte del solo CR. La prova é fondata su una specifica intercettazione del 13 ottobre 2001 - riportata nei suoi contenuti significativi nella sentenza impugnata che da conto della richiesta di retribuzione e
-
della promessa di LL.
Corretta la ricostruzione e l'inquadramento giuridico effettuato dal giudice d'appello, infondati i ricorsi che tra l'altro sono volti a proporre una diversa e non ammessa ricostruzione della vicenda.
2.1. Quanto alla posizione di US AB in relazione all'ipotesi di corruzione propria commessa in concorso con AG in relazione alle utilità ricevute da autotrasportatori per ricevere un trattamento
2 вя 2
2
22 "benevolo" e alla manifesta infondatezza delle censure del ricorrente si è già detto nel § 1.1.1 specificamente riferito a AG. Peraltro, le censure di
AB sono oltremodo generiche poiché ripercorrono le medesime questioni poste al giudice d'appello che le ha ritenute, in termini corretti e con ragionamento probatorio adeguate, assolutamente infondate.
3. Le ipotesi di concussione ascritte a AB, IA e Macrì. Quanto alle
☐ vicende dei controlli su strada, come descritti nei capi c e seguenti, il giudice d'appello, ricostruiti gli episodi in base a quanto emerso dalle intercettazioni effettuate all'interno dell'auto di servizio, ritiene che la condotta a AB, a IA e a CR si inquadri nel delitto di concussione. Gli episodi sono descritti nei singoli particolari e mettono correttamente in rilevo le specifiche condotte dei protagonisti. In sintesi, il giudice d'appello, con proprio ragionamento probatorio e in base alle risultanze delle intercettazioni e delle dichiarazioni dei protagonisti, ha posto in rilievo che le condotte, definite dei "mangia stecca", si svolgevano con modalità pressoché speculari: anche se l'iniziativa partiva dal privato e alla sua scelta di offrire del danaro o altro si arrivava al termine di trattative, non veni meno l'induzione a pagare che l'utente volta per volta si trovava a subire per effetto del comportamento "subdolo e malizioso" degli agenti della Polstrada, i quali attraverso un collaudato "modus operandi" esordivano prospettando le violazioni riscontrate e i provvedimenti pregiudizievoli ai quali avrebbe dato corso ( sequestro del mezzo, ritiro del libretto o della patente di guida, elevazione di sanzioni pecuniarie ad importi elevati), so dando così le reazioni dell'utente e, al contempo, mostravano margini di disponibilità a venirgli incontro per limitare i danni, in modo da spingerlo a trattare su quanto richiesto ovvero alla "resa incondizionata".
Un quadro di insieme, che risponde ai singoli episodi anche là dove il maltolto si risolvesse in utilità non di rilievo che in ogni caso per piccoli trasportatori rappresentavan gran parte del guadagno della giornata di lavoro;
ragione quest'ultima per la quale si è esclusa l'attenuante della tenuità del danno. In tal modo, il giudice di merito ha esaminato gli elementi costitutivi del delitto di concussione e ha disatteso con corretto e coerente ragionamento le opposte ricostruzioni dei ricorrenti che in realtà propongono analisi e significati alternativi degli elementi probatori che, in quanto tali, caratterizzano le censure quali sollecitazioni a incursione nel quadro probatorio assolutamente inammissibili in sede di legittimità.
La conclusione, cui la Corte giunge una volta ricostruiti i fatti, risponde ai principi affermati da questa Corte e condivisi dal Collegio secondo cui per l'integrazione del delitto di cui all'art. 317 c.p., è rilevante che la volontà del privato non si sia formata liberamente a cagione, diretta o indiretta, della condotta del pubblico ufficiale, che abbia abusato della sua funzione per ottenere un indebito vantaggio, a prescindere dal fatto che sia stato lo stesso privato, in conseguenza del comportamento subdolo e malizioso di quest'ultimo, ad offrire al medesimo denaro od altra utilità (Sez.
VI, 11 marzo 2008, dep. 16 giugno 2008, n. 24401).
Le censure dei ricorrenti sul punto sono, pertanto, manifestamente infondate e, quanto alle diverse ricostruzioni, inammissibili per essere volte a prospettare una diversa e non ammessa interpretazione dei fatti e delle convergenti risultanze istruttorie puntualmente esposte e argomentate dal giudice d'appello.
Altrettanto privo di rilevo è la questione posta dalla difesa di
AB circa la diversa conclusione raggiunta in altra sentenza irrevocabile
- pronunciata dal giudice per l'udienza preliminare di Gela - relativa ai coimputati che hanno richiesto di essere giudicati con il rito abbreviato. La questione non rende affatto la motivazione posta a fondamento delle specifiche posizione degli odierni ricorrenti illogica o carente. Si tratta di posizioni diverse, fondate su altrettanto diverse condotte che non possono avere il benché minimo rilievo ai fini della correttezza delle 24 се conclusioni raggiunte dalla Corte d'appello, all'esito di una specifica analisi
-edelle condotte - oltre che di AB, anche di IA e di CR della loro qualificazione giuridica;
giudizio complessivo che resta integre nella sua logica interna e autonoma riferita a ciascuna posizione.
4. US IE: le ipotesi di corruzione.
Manifestamente infondate e, in ogni caso, inammissibili le censure di
IE relative alle tre ipotesi di corruzione propria per le quali la Corte
d'appello, modificando l'imputazione di concussione ab origine formulata, ha ritenuto convergenti i dati probatori. Il ricorrente, anche in questa sede, riformula censure speculari a quelle poste al giudice d'appello che ha reso una corretta risposta nella ricostruzione di ciascun episodio, tra i quali anche quello in danno di ER;
ricostruzione in base alla quale è pervenuto alla diversa qualificazione dei fatti ab origine ricondotti nell'abito di condotte concessive.
Per ciascuna di esse, la sentenza impugnata riporta i frammenti significativi delle intercettazioni dai quali emerge la posizione di parità che ha condotto i due antagonisti, autotrasportatori e agenti, a concludere un pactum sceleris per omettere di verbalizzare e applicare le sanzioni accertate.
Anche qui, al di là del modesto valore delle utilità offerte dai corruttori e ricevute da IE, il reato di corruzione è configurabile e va esclusa anche l'attenuante dell'art.62 n. 4 c.p.. Si è già detto circa le piccole regalie d'uso che possono escludere la configurabilità soltanto del reato di corruzione per il compimento di un atto di ufficio,previsto dall'art. 318 c. p., giammai quello di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio previsto dall'art. 319 c.p., perché solo nel primo caso è possibile ritenere che il piccolo donativo di cortesia non abbia avuto influenza nella formazione dell'atto stesso. Nonché, si è posto in rilievo che al reato di corruzione non è applicabile l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 62 n. 4 c. p. dato che si versa nella ipotesi di reato bilaterale il quale 25 са non permette di identificare un soggetto danneggiato e un soggetto danneggiante.
5. La detenzione illegale di cartuccee di parti di armi da guerra trovate in possesso di CR, AB e IA.
Al riguardo, il giudice d'appello per ciascuno degli oggetti rinvenuti ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte che annovera tra le parti di arma da guerra, il caricatore bifilare per la pistola Beretta e tra le munizioni di arma da guerra le cartucce rinvenute rispettivamente nelle abitazioni dei tre agenti.
La detenzione del predetto materiale integra il delitto di cui all'art. 2 legge n.895 del 1967; detenzione scriminata solo nel caso di specifiche denunzia e autorizzazione alla detenzione. Le armi in dotazione delle forze di polizia devono, senza deroga alcuna, essere custodite nelle Caserme e possono essere detenute in esubero rispetto all'ordinaria detenzione solo in caso di specifica autorizzazione. Correttamente la Corte di merito si è espressa sulla questione della mancanza di dolo con riferimento alla conoscenza della disciplina per gli appartenenti ad un corpo di polizia preposto istituzionalmente alla repressione di tali reati.
Corretta l'ipostazione giuridico-fattuale della sentenza impugnata,
infondate le censure.
6. Attenuanti generiche e attenuante di cui all'art.323 bis c.p. Si è già detto circa le ragioni del diniego dell'attenuante di cui all'art.323 bis c.p..
Il giudizio espresso dalla Corte d'appello, secondo cui a nessuno degli imputati andava applicata l'attenuate di cui all'art.323 bis c.p., si fonda su una corretta analisi degli elementi richiesti dalla fattispecie de qua per la applicazione della speciale attenuante. Correttezza cui fa seguito una logica e adeguata scelta di merito, non sindacabile in questa sede per essere del tutto immune da vizi argomentativi.
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26 6 Anche in relazione al diniego delle attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 62 n.4 c.p., in relazione ai reati di concussione, il ragionamento è stato correttamente sviluppato e ipostato sugli elementi che, nei termini indicati ed esposti, non consento una diagnosi favorevole.
La diversificazione delle pene, entro i limiti in cui è stata operata, è anch'essa correttamente giustificata in relazione alla gravità intrinseca degli episodi, valutazione che si caratterizza per logicità e adeguatezza.
Il diniego delle attenuanti generiche - per AG, CR, BA BI e
IE ha anch'esso una congrua giustificazione, che non viene meno,
a differenza da quanto dedotto da CR, sul rilievo della misura della pena complessivamente inflitta a AB. In particolare, si è posto in rilevo che le condotte per le quali è stata affermata la responsabilità denotano un assoluta "insensibilità rispetto ai doveri del proprio uffici, sistematicamente violati per conseguire illeciti profittí.
Anche qui va ribadito - con riferimento alla specifica censura di CR che le singole posizioni possono ricevere un differente trattamento il quale non può costituire ed essere addotto ab externo quale vizio di motivazione;
vizio interno ai motivi posti a fondamento delle valutazioni effettuate in relazione ad ogni singola posizione che, là dove correttamente risolti e giustificati, non sono censurabili in questa sede.
Infine, in relazione ai criteri di determinazione della pena si pone in rilievo che le condotte di AG e IE denotano particolare noncuranza dei doveri d'ufficio; in particolare AG si assumeva il compito di distribuire ai agli agenti del dipartimento da lui diretto le utilità ricevute e IE per avere accettato, quale remunerazione per gli illeciti commessi, l'offerta di "merce" anche di valore non elevato, in tal modo arrecando ancora più svilimento alle funzioni esercitate.
7. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di AG, limitatamente alla durata della pena accessoria che deve essere rideterminata nella stessa durata della pena principale. Il ricorso di
AG va rigettato nel resto.
I ricorsi di IA, AB, IE e CR vanno integralmente rigettati e i ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annullata senza rinvio, nei confronti di AG, la sentenza impugnata, limitatamente alla durata della pena accessoria, che deve essere rideterminata nella stessa durata della pena principale. Rigetta il ricorso di
AG nel resto. Rigetta i ricorsi del IA, del AB, del
IE e del CR che condanna (in solido al pagamento delle spese processuali tra loro in solido.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2009. Il Consigliere relatorerelatore Il Presidente
Adolfo Di Virginio Domenice Carcano
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi - 9 GIU 2009
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
Realis
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