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1 gennaio 2018
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1 gennaio 2023
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Art. 420-ter. (Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore) (( 1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta ad una udienza e risulta che l'assenza e' dovuta ad assoluta impossibilita' di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, anche d'ufficio, rinvia con ordinanza ad una nuova udienza e dispone la notificazione dell'ordinanza medesima all'imputato. )) 2. Con le medesime modalita' di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilita' di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilita' e' liberamente valutata dal giudice e non puo' formare oggetto di discussione successiva ne' motivo di impugnazione.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150)) .
4. In ogni caso la lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce ((...)) gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti.
5. Il giudice provvede a norma del comma 1 nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l'assenza stessa e' dovuta ad assoluta impossibilita' di comparire per legittimo impedimento, purche' prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica se l'imputato e' assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto o quando l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.
5-bis. Agli effetti di cui al comma 5 il difensore che abbia comunicato prontamente lo stato di gravidanza si ritiene legittimamente impedito a comparire nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi ad esso.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150)) .
4. In ogni caso la lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce ((...)) gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti.
5. Il giudice provvede a norma del comma 1 nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l'assenza stessa e' dovuta ad assoluta impossibilita' di comparire per legittimo impedimento, purche' prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica se l'imputato e' assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto o quando l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.
5-bis. Agli effetti di cui al comma 5 il difensore che abbia comunicato prontamente lo stato di gravidanza si ritiene legittimamente impedito a comparire nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi ad esso.
Commentari • 337
- 1. Legittimo impedimento del difensore: le novità dei disegni di legge sull’art. 420-ter c.p.p.Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 2 settembre 2025 · 318.61697
[…] Orbene, tra le norme ivi previste, una di essa riguarda la modificazione di una disposizione del codice di procedurale penale, e segnatamente l'art. 420-ter cod. proc. pen. che, come è noto, […] Il quadro normativo vigente: l'attuale art. 420-ter c.p.p. L'art. 420-ter cod. proc. pen. prevede innanzitutto che quando “l'imputato, anche se detenuto, […] alla luce di quanto stabilito dall'art. 3, si propone una modifica di questo articolo 420-ter cod. proc. pen. nella susseguente maniera: “All'articolo 420-ter, comma 5, […] In particolare, si tratta del progetto di legge A.C. 2053 al cui articolo 3 è stabilito quanto sussegue: “1. All'articolo 420-ter del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/04/2024, n. 9949Provvedimento: […] dall'art. 21 co. 2 lett. c) del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense n. 2/2014 e dall'art. 420-ter c.p.p. applicabile al procedimento disciplinare». […] complesso motivo di ricorso denuncia “Eccesso di potere del C.N.F l'articolo 420 ter codice procedura penale per Violazione di incompetenza non è applicabile nel giudizio amministrativo. violazione di incompetenza - eccesso di potere - e violazione di legge”. a) In primo luogo, […] Il ricorrente sostiene che l'articolo 420-ter del codice di procedura penale è inapplicabile al procedimento disciplinare nei confronti 6 di 11 degli avvocati. «Il C.N.F cita alcune sentenze di autorevole fonte che per il caso in esame non c'entrano nulla». […] previsto dall'art. 420- ter cod. proc. pen., […]Leggi di più...
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