Sentenza 5 maggio 1999
Massime • 3
Il delitto di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atto pubblico e quello di abuso di ufficio offendono beni giuridici distinti; il primo, infatti, mira a garantire la genuinità degli atti pubblici, il secondo tutela la imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione. Pertanto, mentre tra gli stessi ben può sussistere nesso teleologico (in quanto il falso può essere consumato per commettere il delitto di cui all'art. 323 cod. pen.) la condotta dell'abuso di ufficio certamente non si esaurisce in quella del delitto di cui all'art 479 cod.pen., ne' coincide con essa. (Fattispecie in cui la falsa attestazione da parte del tecnico comunale in ordine alla sussistenza dei presupposti legittimanti l'assunzione di lavori di somma urgenza, aveva reso possibile il conferimento dell'incarico a ben determinati soggetti privati, con loro vantaggio patrimoniale e con vantaggio non patrimoniale per gli amministratori, consistente nell'allargamento del consenso elettorale).
In tema di abuso di ufficio, poiché, in base alla modifica introdotta dalla legge 16 luglio 1997 n. 234, l'illecito si configura come reato di evento, e poiché l'elemento soggettivo consiste nella coscienza e volontà del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio di abusare dei poteri inerenti alle sue funzioni, il danno altrui o l'ingiusto vantaggio devono essere, alternativamente o congiuntamente, presi di mira dall'agente e non semplicemente cagionati come risultato accessorio della sua condotta. A tanto consegue che la volontà colpevole può assumere solo la forma del dolo intenzionale e non anche quella del dolo eventuale.
Il principio della correlazione tra contestazione e sentenza può ritenersi violato unicamente in caso di assoluta e reale difformità tra l'accusa e la statuizione del giudice, nel senso che i fatti devono essere diversi nei loro elementi essenziali, tanto da determinare una incertezza sull'oggetto della imputazione, con conseguente pregiudizio dei diritti della difesa. Pertanto, l'indagine volta ad accertare la eventuale violazione del principio sopra indicato non può esaurirsi nel mero confronto letterale tra contestazione e sentenza, dal momento che la violazione deve ritenersi insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, si sia trovato nella condizione di difendersi in ordine all'oggetto della imputazione. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che il predetto principio non fosse rimasto violato in quanto l'imputato, rinviato a giudizio in concorso con altri, era poi risultato l'unico condannato ai sensi dell'art 48 cod. pen., essendo stati i coimputati assolti per carenza dell'elemento psicologico).
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- 1. La Suprema Corte alle prese con il "principio di assorbimento" in unaSilvia Bernardi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Segnaliamo ai nostri lettori una recente pronuncia con cui la Sesta sezione penale della Cassazione ha ancora una volta escluso il concorso formale tra i delitti di abuso d'ufficio e di falso (ideologico o materiale) in atto pubblico, con riferimento a tutti quei casi in cui la contestata condotta di abuso si sia interamente esaurita nella commissione di un fatto qualificabile come falso in atto pubblico. Tale decisione, sostanzialmente in linea con la tendenza maggioritaria espressa dalla giurisprudenza di legittimità – pur nel quadro, in verità, di un dibattito giurisprudenziale ancora aperto – …
Leggi di più… - 2. Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina: il reato è assorbito da quello di tratta di persone.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 3 settembre 2021
Approfondimenti Indice: 1. Premessa 2. Il primo orientamento 3. Il secondo orientamento 4. Sul requisito dell' identità del bene giuridico 5. Conclusione: L'adesione al primo orientamento. 6. Le ragioni di tale scelta 1. Premessa E' noto che l'art. 12 T.U. imm. contiene, in esordio, tanto nel comma 1 che nel comma 3 (fattispecie, quest'ultima, che riveste, alla pari di quelle delineate dai successivi commi 3-bis e 3-ter, mera natura circostanziale: Sez. U, n. 40982 del 21/06/2018, P., Rv. 273937-01), una clausola di riserva, rappresentata dall'inciso "salvo che il fatto costituisca più grave reato", idonea a riflettere il principio di assorbimento (o consunzione) di fattispecie …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/05/1999, n. 7581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7581 |
| Data del deposito : | 5 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza Pubblica
Dott. FO Malinconico Presidente del 5/5/1999
1. Dott. Lucio Toth Consigliere SENTENZA
2. Dott. Renato Calabrese Consigliere N. 1011
3. Dott. Pierfrancesco Marini Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Gennaro Marasca Consigliere rel.N. 47795/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da AC AN nato a [...] il [...] e residente in [...];
Avverso la sentenza emessa il 26 giugno 1998 dalla Corte di Appello di Palermo, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento emessa in data 1 luglio 1997, affermava la penale responsabilità di AC AN per i delitti di falso in atti pubblici e abuso in atti di ufficio e, ritenuta la continuazione e concesse le attenuanti generiche, rideterminava la pena in anni uno e mesi sette di reclusione, con pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici di pari durata, con sospensione condizionale della pena inflitta e condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile;
Confermava la impugnata sentenza per le assoluzioni pronunciate nei confronti del AC e degli altri imputati ed assolveva tutti gli imputati dalle residue imputazioni;
Visti gli atti la sentenza denunciata ed i ricorsi;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere dott. Gennaro Marasca, che ha illustrato lo svolgimento del processo ed i motivi dei ricorsi;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. PE Veneziano, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio in ordine all'abuso relativo alla delibera n. 1845/91, perché estinto per prescrizione ed il rigetto dei ricorsi nel resto;
Udito il difensore dell'imputato avvocato Enrico Quattrocchi del foro di Agrigento, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata ed in subordine per l'annullamento senza rinvio in ordine all'abuso relativo alla delibera n. 1845/91, per essere il reato estinto per prescrizione;
La Corte di Cassazione osserva:
1) Il Fatto
BB AN, NA ER, LO GE, AN PE, ON RO, NO ZO, AR PE, LO FO, AC AN, LA ME e Di RO RO AN, erano tratti al giudizio del Tribunale di Agrigento per rispondere, i primi otto quali componenti della Giunta Municipale di Agrigento, il nono ed il decimo quali dipendenti dell'Ufficio Tecnico Comunale di Agrigento UTC ed il Di RO, quale sindaco di tale città, delle imputazioni di abuso di ufficio, nelle due distinte ipotesi previste dall'art. 323 c.p. - nel testo all'epoca vigente, come modificato dalla legge 86/90 - e di falso ideologico in atti pubblici in relazione alla adozione illegittima di alcune delibere di ratifica di lavori di somma urgenza disposti dai tecnici comunali senza che ne ricorressero i presupposti previsti dalla legge. In particolare i fatti sarebbero consistiti nella falsa attestazione dei tecnici comunali, vistata dal Sindaco, che ricorressero i presupposti per lavori di somma urgenza, procedura che avrebbe consentito di assegnare lavori a privati cittadini con vantaggio patrimoniale degli stessi e vantaggio non patrimoniale degli amministratori consistito nell'allargamento del consenso elettorale;
2) La sentenza di primo grado
All'esito di una lunga istruttoria dibattimentale, il Tribunale di Agrigento, con sentenza emessa in data 1 luglio 1997, dichiarava non doversi procedere nei confronti del LA in ordine ai reati a lui ascritti per essere gli stessi estinti per morte dell'imputato ed assolveva il LO e l'BB dai reati di abuso in atti di ufficio e falso in atti pubblici loro ascritti per non aver commesso il fatto. Dichiarava, poi, NA ER, AN PE, ON RO, NO ZO, AR PE e LO FO colpevoli del reato di abuso in atti di ufficio loro ascritto, limitatamente all'episodio riguardante la delibera n. 1845 del 3 luglio 1991 e li assolveva dai restanti addebiti.
Il Tribunale dichiarava, inoltre, AC AN colpevole del reato di abuso continuato in atti di ufficio a lui ascritto limitatamente agli episodi riguardanti le delibere n. 1845 e 2625 (quest'ultima approvata il 20 novembre 1991) nonché dei reati di falso ideologico relativi a false attestazioni per lavori da effettuare e alla ricorrenza della somma urgenza per i lavori di cui alle già citate delibere e lo assolveva da tutte le altre imputazioni. Anche il Di RO veniva riconosciuto colpevole dei reati di falso ed abuso relativi alle delibere nn. 1845 e 2244 (quest'ultima approvata il 19 settembre 1991) ed era assolto da tutte le altre imputazioni. Ritenuta la continuazione e concesse a tutti gli imputati le attenuanti generiche il Tribunale condannava NA, AN, ON, NO, AR ed LO alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, il Di RO alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed il AC a quella di anni tre e mesi dieci di reclusione, oltre alla pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici, al risarcimento ed alla rifusione delle spese di costituzione e difesa in favore del Comune di Agrigento, costituitosi parte civile, ed alle spese processuali.
La decisione del Tribunale è sorretta da una ampia motivazione, che, dopo avere illustrato la normativa che disciplina i lavori di somma urgenza, ha escluso che nella maggior parte delle delibere denunciate fosse stata raggiunta la prova di attestazioni false ed ha riservato una particolare attenzione all'esame delle delibere n. 1845/91, relativa alla pulitura dei sedili del lungomare della località San Leone, n.2625/91, concernente il ripristino dei vialetti del cimitero di Bonamorone, e n. 2244/91, relativa all'adeguamento della piscina comunale.
Il Tribunale, mentre riteneva giustificata la attestazione della urgenza dei lavori della piscina comunale, considerava false le altre attestazioni, di cui però secondo i giudici di primo grado, sindaco e componenti della Giunta non avevano consapevolezza. Quanto agli abusi in atti di ufficio relativi, ritenuti sussistenti, veniva esclusa l'ipotesi che gli illeciti erano stati commessi per procurarsi un consenso elettorale.
Infine il AC veniva ritenuto responsabile anche di due false attestazioni di computi metrici di lavori che sarebbero stati effettuati.
3) Gli appelli del PM e degli imputati
Avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento proponeva appello il PM, il quale chiedeva che venisse affermata la penale responsabilità per i delitti di abuso in atti di ufficio e falso in atti pubblici di tutti gli imputati assolti in primo grado.
L'appellante, in particolare, si doleva del fatto che il Tribunale avesse ritenuto inutilizzabili, ex art. 63 c.p.p., le dichiarazioni degli imprenditori "favoriti" e non avesse dato corso alla richiesta, ex art. 195 c.p.p., di sentire i soggetti ai quali numerosi testi avevano fatto riferimento e, cioè, i consiglieri comunali che avevano presentato l'esposto che aveva dato origine al processo. Si doleva, infine, il PM che il Tribunale si fosse limitato ad accertare se l'esecuzione dei lavori in discussione fosse o meno avvenuta, piuttosto che valutare se sussistessero o meno i presupposti per effettuare lavori di somma urgenza. Anche gli imputati condannati proponevano appello ed in primo luogo chiedevano la riapertura della istruttoria dibattimentale che veniva accolta soltanto in minima parte.
Quanto al merito gli appellanti, dopo avere chiarito che era stato accolto un concetto riduttivo di lavori di somma urgenza e ribadito che tali lavori erano stati disposti dai funzionari e che le delibere di ratifica erano atti dovuti per problemi di bilancio, esaminavano le singole delibere ritenute frutto di abuso e falso dimostrando che non era ravvisabile alcuna loro responsabilità.
Gli appellanti chiedevano l'assoluzione ed il AC ed il Di RO in subordine una pena più contenuta.
4) La sentenza di secondo grado
La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 26 giugno 1998, respingeva tutte le richieste del PM osservando che la inutilizzabilità delle dichiarazioni degli imprenditori "favoriti" dipendeva dal fatto che sin dall'inizio delle indagini essi avrebbero dovuto essere ascoltati con le garanzie dovute.
Quanto alla mancata escussione dei testimoni "de relato", a parte la genericità del rilievo del PM, la Corte di merito osservava che il Tribunale non aveva affatto svalutato le dichiarazioni rese "de relato" sul rilievo che non era stata escussa la fonte primaria e, pertanto, riteneva infondata la doglianza.
Infine la Corte riteneva di condividere le assoluzioni pronunciate in primo grado, perché era stato dimostrato un ricorso forse eccessivo alla procedura di urgenza per l'affidamento dei lavori, ma non era, per molti lavori, stata fornita la prova rigorosa della insussistenza di una situazione legittimante la somma urgenza o di un consapevole coinvolgimento degli imputati nei singoli ipotizzati favoritismi. Quanto agli appelli proposti dagli imputati la Corte di merito ribadiva il rigoroso concetto, già espresso in primo grado, di "somma urgenza" e respingeva le diverse e più ampie interpretazioni delle leggi in materia suggerite dagli appellanti.
La Corte, poi, assolveva tutti gli imputati, ad eccezione del AC, sia dagli abusi che dai falsi perché, dopo una attenta disamina dei fatti e degli elementi disponibili per il giudizio, riteneva, in sintesi, che i componenti della Giunta ed il Sindaco non avevano avuto consapevolezza delle false attestazioni legittimanti i lavori di somma urgenza e che davvero erano convinti che la delibera di ratifica di detti lavori, disposti dal tecnico comunale, fosse, nella sostanza, un atto dovuto, necessario per esigenze di contabilità e bilancio, tanto è vero che l'esame di tale tipo di delibere si esauriva in pochi minuti senza nessun particolare approfondimento. D'altro canto, sempre secondo la Corte di merito, mancava qualsiasi prova di un "malizioso" coinvolgimento dei componenti della Giunta, che consentisse di affermare che avessero il consapevole intento di favorire l'affidatario dei lavori.
Esaminando più in particolare la delibera n. 1845/91 - quella relativa alla pulitura delle panchine di San Leone - la Corte affermava che certamente trattavasi di una delibera di ratifica di lavori di somma urgenza, per la quale non ne ricorrevano i presupposti, e, quindi, adottata in violazione della legge - vedi legge 234/1997 di modifica del delitto di abuso in atti di ufficio -. D'altra parte anche la partecipazione alla adozione della delibera n, 343 del 18 marzo 1991 avente lo stesso oggetto della n. 1845/91, elemento valorizzato dal Tribunale di Agrigento per affermare la responsabilità degli imputati, non sembrerebbe rilevante, sia perché in fatto deve escludersi che si sia trattato di una duplicazione di lavori, sia perché le delibere in questione erano approvate in un clima di grande superficialità.
La Corte poi, riteneva non sussistere l'ipotesi di falso connessa alla delibera n. 1845/91 per la semplice ragione che il AC aveva fedelmente rappresentato la realtà, forse un po' enfatizzandola. Inoltre la Corte palermitana confermava la affermazione di responsabilità del AC in ordine agli abusi - delibere nn. 1845/91 e 2625/91 (relativa ai lavori presso il cimitero Bonomarone) ed al falso relativo alla delibera n. 2625/91, respingendo tutte le argomentazioni difensive, ivi compresa quella relativa ad una pretesa violazione della corrispondenza tra accusa e sentenza in ordine all'abuso relativo alla delibera n. 2625/91.
Infine la Corte di merito confermava la responsabilità del AC anche in ordine ai falsi relativi ai computi metrici estimativi, che debbono essere considerati atti pubblici perché costituiscono parte integrante e rilevante del procedimento amministrativo preordinato al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori.
Sulla base di queste ampie motivazioni e considerazioni la Corte di merito assolveva tutti gli imputati, ad eccezione del AC, e riduceva la pena inflitta a quest'ultimo, in considerazione del fatto che lo stesso era stato assolto da una delle ipotesi di falso per la quale era stato condannato in primo grado.
AC AN era, quindi, condannato alla pena di anni uno e mesi sette di reclusione, con pena accessoria di pari durata e sospensione condizionale della pena.
Inoltre il AC era condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, Comune di Agrigento.
5) I ricorsi per cassazione di AC AN
a) I motivi presentati dall'avvocato ZO Salvago Avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo proponeva ricorso per cassazione AC AN, tramite i suoi difensori. L'avvocato ZO Salvago deduceva i seguenti motivi di impugnazione:
1) Manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione con violazione degli artt. 606 lett. e) c.p.p. e 546 lett. e) c.p.p., in ordine alla delibera n. 1845 ed alla condanna di AC AN per il delitto di abuso in atti di ufficio, perché la Corte di merito, dopo avere fissato corretti principi che hanno portato alla assoluzione di tutti gli altri imputati, non ha ritenuto di applicarli alla posizione del AC, senza considerare, peraltro, che l'affidamento dei lavori al DI - pulitura dei sedili di San Leone - si impose anche per consentire a chi aveva già eseguito metà dell'opera di portarla a compimento.
2) Manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione con violazione degli artt.606 n. 1 lett. b) c.p.p. e art. 546 lett. e) c.p.p., erroneamente interpretati in relazione agli artt. 479 e 323 c.p., perché, in relazione alla delibera n. 2625/91, la Corte di merito, in applicazione del principio fissato a proposito del falso relativo alla delibera n. 1845/91, avrebbe dovuto ritenere che il presunto falso aveva esaurito il suo rilievo penale nella condotta abusiva del AC, che, pertanto, doveva essere perseguito soltanto per il delitto di cui all'art. 323 c.p.. 3) Mancata acquisizione di una prova decisiva ed omesso esame di un fatto decisivo [artt. 606 n. 1 lett. b), c) ed e) c.p.p. e 546 n. 1 lett. c) c.p.p.], perché la Corte ha fatto dipendere la responsabilità in ordine allo abuso relativo alla delibera n. 2625/91 dalla inesecuzione dei lavori, peraltro non vera, come sarebbe stato possibile accertare se fossero stati ascoltati i testi indicati dall'imputato, odierno ricorrente.
4) Nullità della sentenza per mancata correlazione tra accusa e sentenza, perché era stato contestato al AC il reato di abuso in atti di ufficio in relazione alla delibera n. 2625/91 in concorso con i componenti della Giunta e, poi, invece, era stato condannato ai sensi dell'art. 48 c.p.. 5) Quanto, infine, ai presunti falsi dei computi metrici la Corte di merito non aveva valutato correttamente le prove, perché, in realtà, si era trattato di meri errori.
b) I motivi presentati dall'avvocato Enrico Quattrocchi Sempre nell'interesse del AC anche l'avvocato Enrico Quattrocchi presentava un motivo di impugnazione deducendo la illogicità della motivazione sotto il profilo del travisamento del fatto [art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 70 RD 350/1895 - art. 323 comma 2 c.p. ed agli artt. 546 e 125 comma tre c.p.p., nonché degli artt. 271 e 292 comma due lett. b) c.p.p. e art. 479 c.p.] in relazione alla delibera n. 1845/91, poiché tale delibera non rispecchia la procedura della somma urgenza, ma ripete quella del cottimo fiduciario.
In ogni caso il AC ha sempre agito su mandato dell'ingegnere capo dell'ufficio tecnico comunale, qualifica mai rivestita dal ricorrente.
Il ricorrente chiedeva alla Corte di Cassazione di annullare con o senza rinvio la sentenza impugnata.
c) I motivi aggiunti
Tramite l'avvocato ZO Salvago AC AN faceva pervenire alla Corte di Cassazione anche i seguenti motivi aggiunti:
1) Nullità della sentenza del Tribunale di Agrigento per violazione degli artt. 525 comma due e 511 e 514 c.p.p., tenuto conto dei principi fissati con la sentenza n. 2/99 delle Sezioni Unite della Cassazione, perché il nuovo Collegio giudicante non ritenne di dovere nuovamente assumere i testi che avevano deposto dinanzi al precedente collegio giudicante.
2) Dichiararsi estinto per prescrizione il reato di abuso in atti di ufficio in relazione alla delibera n. 1845 del 3 luglio 1991, tenuto conto del più lieve regime sanzionatorio stabilito dall'art. 1 della legge 16 luglio 1997 n. 234.
3) Insussistenza del reato di abuso in atti di ufficio relativo alla delibera n. 2625/91, poiché, in base alla nuova formulazione, il danno ingiusto deve essere voluto dall'agente, come si deduce dall'avverbio "intenzionalmente".
Il ricorrente ha poi insistito nei rilievi contenuti nei punti due e quattro del ricorso presentato dall'avvocato Salvago, e, cioè, quello relativo alla assenza di autonomo rilievo del presunto falso relativo alla delibera n. 2625/91 e quello della mancata correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza relativamente alla accusa di abuso concernente la delibera n. 2625/91
6) I motivi della decisione
Le eccezioni processuali
Sono, invero, infondati i rilievi di ordine processuale sollevati dal ricorrente.
a) Difetto di correlazione tra quanto contestato e quanto ritenuto in sentenza
Si è doluto il AC del fatto che, pur essendogli stati contestati gli abusi in concorso con i componenti della Giunta Municipale, sia stato, poi, condannato ai sensi dell'art. 48 c.p.. È accaduto, infatti, che tutti gli altri imputati, accusati di avere agito in concorso con il AC, tra il primo ed il secondo grado sono stati assolti per non avere commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato ed è stato, alla fine del lungo iter processuale, condannato il solo AC.
Nemmeno è stato ritenuto un concorso del AC con il LA, all'epoca dei fatti capo dell'UTC di Agrigento, contro il quale, però, non si è proceduto perché i reati si sono estinti per morte dell'imputato.
In effetti sussiste il vizio denunciato quando vi sia una reale difformità tra accusa e quanto viene con la sentenza ritenuto, nel senso che i fatti debbono essere diversi nei loro elementi essenziali.
Soltanto questa radicale difformità può creare una incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa.
Ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza non va esaurita nel pedissequo e mero confronto letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto in concreto a trovarsi nella condizione di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (su tali questioni vedi i principi stabiliti da SS.UU, 19 giugno 1996, Di Francesco, CED, Cass. n. 205619 ). Insomma, ed in altre parole, il principio di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza, fondamentale per la salvaguardia effettiva del diritto di difesa, non deve essere interpretato in senso rigorosamente formale e meccanicistico, ma, conformemente al suo scopo ed alla funzione, in senso realistico e sostanziale, dovendosene escludere la violazione ogniqualvolta l'imputato sia stato messo in condizioni di compiutamente difendersi (vedi ex plurimis Cass. 11 marzo 1997, Sgranfetto, CED Cass., n. 201934 ).
Alla luce dei principi indicati non sussiste la dedotta violazione del principio di correlazione nel caso di specie.
In effetti al AC correttamente è stato contestato di avere falsamente indicato in un atto pubblico che ricorreva la somma urgenza di effettuare alcuni lavori e, sulla base di tale attestazione, di avere concorso con i componenti della Giunta Municipale di Agrigento ad approvare le delibere di ratifica dei lavori malamente affidati.
Si ipotizzava, evidentemente, una ipotesi di concorso morale non potendo il AC votare la delibera non essendo componente della Giunta.
Sennonché nel corso del processo i giudici hanno escluso che i componenti della Giunta fossero consapevoli della falsità della attestazione del AC e, quindi, li hanno assolti,
contemporaneamente ritenendo che il AC avesse tratto in errore gli stessi componenti di Giunta.
Da tale ricostruzione si evince che al AC con estrema precisione sono stati contestati tutti gli elementi dei reati contestatigli e, cioè, la condotta, l'evento ed il nesso di causalità tra la prima ed il secondo.
Di conseguenza il AC è stato posto in condizione di difendersi ampiamente dalle contestazioni che gli sono state mosse, dal momento che nel capo di imputazione erano indicati tutti gli elementi che gli consentivano di comprendere per quali ragioni era stato coinvolto nella vicenda e quale era stato il suo ruolo.
Per le ragioni indicate la denunciata violazione non sussiste nel caso di specie.
b) Nullità per violazione degli artt. 525, 511 e 514 c.p.p. Del pari infondata è l'eccezione di nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 525 comma due e 511 e 514 c.p.p.. In effetti si sarebbe verificato che alcuni testimoni, sentiti dal Tribunale, non sarebbero stati nuovamente ascoltati dopo il mutamento di composizione del Collegio giudicante.
In verità la eccezione è generica, poiché viene soltanto enunciata la presunta violazione, ma non vengono indicati, nei motivi aggiunti, i testi ai quali si fa riferimento.
Inoltre il motivo di gravame, pur essendo deducibile, essendosi la violazione verificata in primo grado, non è stato dedotto in sede di merito, come prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606 c.p.p.. Le norme richiamate erano, infatti, vigenti quando si è celebrato il processo in primo grado e le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2/99, hanno risolto un contrasto interpretativo. Ma anche a volere superare tali rilievi, che, in verità, appaiono insuperabili, è necessario osservare che i giudici di merito hanno assolto tutti gli imputati da tutte le contestazioni ed hanno, altresì, assolto il AC da quasi tutti i reati contestatigli ad eccezione delle ipotesi di falso e di abuso dianzi richiamate. La prova della responsabilità del AC è, in effetti, fondata, essenzialmente, su dati documentali, che nella loro oggettività non sono mai stati messi in discussione dalla difesa.
Molti dei testi ai quali sembra far riferimento il ricorrente hanno, quindi riferito su fatti per i quali è stata esclusa ogni responsabilità oppure sulla avvenuta esecuzione dei lavori, fatto, evidentemente, non rilevante ai fini della decisione, poiché l'unico elemento di sicuro rilievo nel presente processo è costituito dalla presenza o meno dei presupposti legittimanti il ricorso alla procedura di somma urgenza per l'affidamento dei lavori stessi. Inoltre molti altri testimoni sono stati ascoltati sul clima generale esistente presso il Comune di Agrigento, dove il ricorso alla procedura indicata invece di essere eccezionale appariva di uso corrente.
Ma tali testimonianze sono state ritenute prima dal Tribunale e, poi, dalla Corte di Appello, inidonee a fondare una sentenza di condanna, non essendo quelle indicazioni riconducibili a fatti e circostanze precisi.
Ne consegue che le testimonianze pretese nulle, per come è dato interpretare la doglianza generica del ricorrente, non sono state utilizzate dai giudici di merito e, quindi, non hanno inficiato i provvedimenti successivi.
Per le ragioni esposte il dedotto motivo è infondato, oltre che inammissibile.
c) La prescrizione
L'eccezione di estinzione per prescrizione dell'abuso consumato con la approvazione della delibera n. 1845 del 3 luglio 1991 non è fondata.
In effetti, tenuto conto delle pene edittali fissate con l'art. 1 della legge 16 luglio 1997 n. 234, la prescrizione per tale tipo di reato matura in cinque anni.
Con la interruzione il termine prescrizionale è di sette anni e sei mesi.
Quindi, essendosi il fatto consumato il 3 luglio 1991, il termine prescrizionale risulterebbe decorso il 3 gennaio 1999. Sennonché il reato in questione è stato ritenuto in continuazione con l'altro reato di abuso, oltre che con i falsi.
L'altro reato di abuso è stato consumato il 20 novembre 1991, data di approvazione della delibera n. 2625, e, quindi, la continuazione è cessata in tale data.
Ai sensi dell'art.158 c.p. il termine iniziale della prescrizione decorre dalla cessazione della continuazione per tutti i reati unificati nella figura dell'art. 81 cpv. c.p., pur risultando immutato il termine prescrizionale proprio di ciascun reato componente della complessiva fattispecie. Cosicché il termine prescrizionale per il delitto in questione resta di sette anni e sei mesi, ma tale termine inizia a decorrere dal 20 novembre 1991, data di cessazione della continuazione e non dal 3 luglio 1991, data di approvazione della delibera n. 1845. Ne consegue che la prescrizione per il delitto di abuso relativo alla delibera n. 1845/91 non è allo stato maturata.
7) Continua: I vizi della motivazione a) Illogicità della motivazione in ordine all'abuso relativo alla delibera n. 1845/91
Il ricorrente ha eccepito un vizio della motivazione, illogica e contraddittoria in ordine al delitto di abuso in atti di ufficio relativo alla delibera n. 1845 assunta il 3 luglio 1991 dalla Giunta Municipale di Agrigento.
Trattasi della delibera con la quale venne ratificato l'affidamento dei lavori di somma urgenza per la pulitura dei sedili di San Leone alla ditta DI.
È necessario ricordare che con delibera del 18 marzo 1991 n. 343 già era stata affidata la pulizia dei predetti sedili al DI. Sennonché un errore di calcolo e, quindi, uno stanziamento insufficiente consentirono di effettuare soltanto la metà del lavoro programmato.
Da tale circostanza è sorta l'esigenza di completare il lavoro, ma, per quanto si voglia dilatare il concetto di lavori di somma urgenza, è del tutto evidente che lavori di pulizia e, perciò, di abbellimento certamente da fare e, possibilmente, da completare prima della stagione estiva, non possono in alcun modo essere considerati di somma urgenza, poiché non attengono alla salvaguardia della sicurezza delle persone.
Quindi il verbale di somma urgenza che è stato il presupposto indispensabile per la adozione della delibera n. 1845/91 non rappresentava fedelmente la realtà, che, per dirla con la Corte di merito, è stata "enfatizzata".
La Corte non ha ritenuto che questo verbale costituisse un autonomo reato di falso, ma lo ha ritenuto un atto della condotta del delitto di abuso e con motivazione ineccepibile, ha chiarito che al AC, tecnico del comune non poteva sfuggire la forzatura evidente del ricorso alla procedura di somma urgenza, procedura che gli conferiva la facoltà di scegliere personalmente il contraente. Ed, infatti, il AC conferì l'incarico a DI ZO, senza utilizzare lo schema del cottimo fiduciario - art. 38 L.R. 21/1985 -, che avrebbe sottoposto il DI ad una "gara", sia pure tra sole quattro ditte, procurando, così, allo stesso un indebito vantaggio anche se di modesta entità.
Si tratta di una motivazione congrua, logica ed immune da interne contraddizioni;
le valutazioni di merito, ovviamente, non sono censurabili in sede di legittimità.
b) Il travisamento del fatto
L'avvocato Quattrocchi ha dedotto un vizio di motivazione, sempre in relazione all'abuso perpetrato con l'approvazione della delibera n. 1845/91, sotto il profilo del travisamento del fatto, poiché sarebbe stata adottata la procedura relativa al cottimo fiduciario e non quella relativa ai lavori di somma urgenza.
Secondo la giurisprudenza prevalente della Corte di Cassazione (vedi Sez. Un. 30 aprile 1997, Dessimone;
Cass. Pen. 1997, 3327) il travisamento del fatto è un vizio che intanto può essere oggetto di valutazione in sede di legittimità, in quanto risulti inquadrabile nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 606 lett. e) c.p.p.. L'accertamento di esso richiede, pertanto, la dimostrazione, da parte del ricorrente, della avvenuta rappresentazione, al giudice della precedente fase di impugnazione, degli elementi dai quali quest'ultimo avrebbe dovuto rilevare il detto travisamento, sicché la Corte di cassazione possa, a sua volta, desumere dal testo del provvedimento impugnato se e come quegli elementi siano stati valutati.
Nel caso di specie il ricorrente non ha dimostrato di avere rappresentato la diversa situazione ai giudici di appello. Tuttavia, anche a volere superare tale obiezione, va detto che le due procedure - di somma urgenza e di cottimo fiduciario - sono molto diverse.
In quella del cottimo fiduciario, disciplinata dalla legge della Regione Sicilia - art. 38 L.R. 21/1985 - vengono interpellate altre quattro ditte fiduciarie e le si invita a fare una offerta. Il lavoro viene assegnato alla impresa che faccia l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Ente pubblico. Nella procedura dei lavori di somma urgenza, disciplinati dall'art.70 RD 350/1895, proprio il carattere della eccezionalità e della urgenza di evitare danni alle persone legittima l'Ente ad affidare i lavori in via assolutamente discrezionale, senza che vi sia la necessità di interpellare nessuna altra ditta.
Nel caso di specie dalla lettura delle due sentenze di merito risulta pacificamente che sia stata adottata, senza che ne ricorressero gli estremi, la procedura dei lavori di somma urgenza.
Ne appare rilevante che nel verbale che attestava la somma urgenza il AC non abbia citato gli articoli di legge che disciplinano tale procedura, poiché, come si desume dalla motivazione della sentenza impugnata, nel detto verbale il AC, enfatizzando alcuni elementi, ha giustificato proprio l'affidamento in via breve dei lavori al DI.
Per le ragioni indicate non sussiste il dedotto travisamento del fatto.
8) Continua: Mancata acquisizione di una prova decisiva Il ricorrente aveva sollecitato l'escussione di due testimoni per provare che i lavori presso il cimitero di Agrigento, di cui alla delibera n. 2625/91, erano stati effettivamente eseguiti. Il AC ha, infatti, ritenuto che i giudici di merito avessero fondato il proprio convincimento sulla inesecuzione dei lavori. L'error in procedendo in cui si sostanzia il vizio dedotto rileva, come è noto solo quando la prova richiesta e non ammessa confrontata con le argomentazioni in motivazione addotti a sostegno della sentenza risulti "decisiva", cioè tale che, se esperita, avrebbe potuto determinare una diversa decisione.
Quindi la valutazione in ordine alla decisività della prova deve essere compiuta accertando se i fatti indicati dalla parte nella relativa richiesta siano tali da poter inficiare le argomentazioni poste a base del convincimento del giudice.
Nel caso di specie non è ravvisabile il carattere della decisività della prova richiesta.
In effetti il ricorrente, attraverso l'assunzione di coloro i quali avevano eseguito i lavori, tentava di dimostrare che i lavori stessi erano stati eseguiti.
Ma non è questo il punto, poiché la sentenza impugnata pone in evidenza che, a parte una non corretta esecuzione dei lavori, la ditta esegui delle prestazioni "abnormi" rispetto alle indicazioni contenute nel verbale di somma urgenza, che "presupponeva interventi limitati a ripristinare alcuni vialetti nei quali un nubifragio avrebbe provocato grosse buche".
Tale elemento ha rafforzato il convincimento del Tribunale, prima, e della Corte di Appello, poi, fondato, essenzialmente, sul fatto che il AC aveva riferito nel verbale di somma urgenza che due funzionari gli avevano riferito che vi era una situazione di emergenza presso il cimitero Bonamorone alla quale fare fronte con urgenza, circostanza, invece, smentita dai due testi - funzionari MA e ET.
In buona sostanza, quindi, il AC attestò una situazione di emergenza non segnalatagli e affidò i lavori con una irregolare procedura, lavori, peraltro, non limitati ai vialetti del cimitero, che si assumeva essere stati danneggiati dal nubifragio, ma estesi ad altre parti del cimitero stesso, come risulta anche dalla perizia redatta dallo stesso AC quale direttore dei lavori. Di fronte a tali argomentazioni, che rendono palese l'esistenza del falso contestato, dell'abuso e dell'evidente vantaggio conseguito dalla ditta affidataria dei lavori, non solo non decisive, ma addirittura superflue appaiono le testimonianze indicate dal ricorrente.
9) Continua: Le violazioni della legge penale
Del pari infondati sono i motivi dei ricorsi proposti da AC AN con i quali sono stati dedotti, in buona sostanza, vizi nella interpretazione degli artt. 479 e 323 c.p.. a) Violazione dell'art. 479 c.p. Ha sostenuto il ricorrente che il presunto falso relativo alla delibera n. 2625/91 non aveva un rilievo penale autonomo, ma doveva essere considerato un atto della condotta dell'abuso in atti di ufficio relativo alla delibera in questione.
A sostegno della sua tesi il ricorrente ha citato alcune decisioni della Corte di cassazione ed il fatto, considerato decisivo, che per la delibera n. 1845/91 la Corte di Appello aveva deciso in tal senso. Ma in verità le due situazioni sono assai diverse, come la impugnata sentenza non ha mancato di mettere in evidenza.
Nel caso della delibera relativa alla pulizia dei sedili di San Leone, infatti, i contorni del presunto falso sono molto sfumati ed evanescenti, poiché il AC ha descritto una situazione reale esasperandola in modo che se ne percepisse la gravità. La questione in questo caso è che il AC non ha attestato falsamente la somma urgenza, ma ha illegittimamente promosso una procedura di somma urgenza sulla scorta di una situazione fedelmente rappresentata che, in termini piuttosto evidenti, non giustificava il ricorso alla medesima procedura.
Il falso effettivamente non è ravvisabile e le esasperazioni sono servite a trarre in inganno la Giunta Municipale che ha ritenuto ricorressero gli estremi per ratificare l'operato del funzionario. Nella ipotesi dei lavori assegnati con la procedura della somma urgenza per il rifacimento di una parte del cimitero di Agrigento, invece, nell'atto che ha dato inizio alla procedura - verbale di somma urgenza - sono contenute delle affermazioni false. Il AC, infatti, ha riferito che due funzionari, il MA ed il ET, gli avevano segnalato la esistenza di una situazione di emergenza.
I due testi, ritenuti attendibili dai giudici di merito con motivazione ineccepibile ed, in effetti, non contestata in sede di legittimità dal ricorrente, hanno decisamente negato la circostanza. La seconda falsità è consistita nell'avere rappresentato come esistenti gli estremi della somma urgenza per i lavori al cimitero quando, a tutto voler concedere poteva ravvisarsi la necessità di rimuovere detriti accumulatisi dopo una pioggia in alcuni vialetti del cimitero stesso.
Non vi può pertanto essere dubbio sulla ritenuta falsità dell'atto in questione.
Il delitto di falso e quello di abuso possono senz'altro concorrere contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente.
Il delitto di falso è servito chiaramente per commettere l'abuso contestato, ma la condotta di quest'ultimo reato non si è esaurita, come si è ampiamente chiarito, nella redazione dell'atto falso, poiché è consistita anche nella assegnazione dei lavori con una anomala procedura, adottata in violazione della legge, e nella predisposizione della delibera di ratifica, che, ai sensi della legge 146/90, è predisposta dai dirigenti dei servizi comunali.
In effetti a ben vedere il delitto di falso è stato commesso per eseguirne un altro e, cioè, l'abuso e, quindi, si sarebbe dovuta contestare l'aggravante del nesso teleologico di cui all'art. 61 n. 2 c.p.. Infine non è inopportuno ricordare che i due reati, come è noto, hanno una loro chiara autonomia perché, tra l'altro, offendono due beni giuridici diversi, dal momento che i delitti di falso mirano a garantire la genuinità degli atti pubblici, mentre il delitto di cui all'art. 323 c.p. tutela la imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione.
Per le ragioni indicate sicuramente corretta è la decisione impugnata ed infondati sono i rilievi del ricorrente. b) Violazione dell'art. 323 c.p. Quest'ultimo ha anche sostenuto che non sarebbe ravvisabile nelle ipotesi in discussione il delitto di abuso, quanto meno con riferimento alla delibera n. 2625/91, poiché, in base alla nuova formulazione dell'art. 323 c.p., il danno ingiusto deve essere voluto dall'agente, come si deduce dall'avverbio "intenzionalmente". In base alla modifica del 1997 l'abuso di ufficio è divenuto un reato di evento e tale è il danno o il vantaggio ingiusto. I due eventi, alternativamente o congiuntamente, debbono essere presi di mira dall'agente e non semplicemente cagionati come risultato accessorio di una condotta, come si desume dall'uso dell'avverbio "intenzionalmente".
Si tratta di sicuro di una opportuna limitazione che, però, non riguarda l'oggetto del dolo, ma soltanto la sua struttura. In altri termini non ha senso chiedersi se l'agente abbia avuto la consapevolezza di produrre "intenzionalmente" l'evento, poiché l'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 323 c.p. consiste nella coscienza e volontà del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio di abusare dei poteri inerenti alle sue funzioni.
È necessario che egli sia consapevole di esercitare una pubblica funzione (o un pubblico servizio) e di abusare dei poteri ad essa inerenti.
La limitazione di cui si diceva derivante dall'avverbio "intenzionalmente" incide sulla struttura del dolo nel senso che il delitto in esame può essere configurato soltanto con il dolo intenzionale e non anche con il dolo indiretto od eventuale. Insomma il reato non si configura se l'agente mirava ad altro scopo e non agli eventi tipici del delitto di abuso.
Tenuto conto di tali principi non vi è dubbio che nel caso di specie sia configurabile il delitto contestato, perché, come è ben chiarito nella sentenza impugnata, il AC compilò il verbale di somma urgenza falso proprio per avvalersi della speciale procedura di assegnazione dei lavori senza gara, nemmeno quella semplificata del cottimo fiduciario, ed avvantaggiare determinate imprese a scapito di altre.
Risulta con estrema chiarezza, allora, che il AC avesse piena consapevolezza di stare abusando delle proprie funzioni per arrecare vantaggio alla impresa alla quale vennero assegnati i lavori. 10) Continua: Gli altri delitti di falso
AC AN è stato condannato anche per due c.d. falsi metrici. Il ricorrente si è doluto della condanna ed ha rilevato che la Corte di merito non aveva ben valutato il materiale probatorio, perché, in realtà, si era trattato di meri errori.
Con questo motivo si introducono temi di merito che non possono essere dedotti in sede di legittimità.
È noto, infatti, che la valutazione delle prove è riservata in via esclusiva ai giudici di merito e che alla Corte di cassazione spetta il compito di valutare se le decisioni di merito siano sorrette da una motivazione congrua, logica ed immune da interne contraddizioni. Così come è stato presentato il motivo è, allora, inammissibile, poiché propone censure in punto di fatto alla decisione, impugnata. In ogni caso giova rilevare che anche su tale punto la motivazione della sentenza della Corte di merito non merita censure, poiché, con precisione e chiarezza, ha fondato la falsità dei computi metrici estimativi sul raffronto con altri atti consimili e sulla identità di alcune voci che, invece, avrebbero dovuto riflettere prestazioni di diverso contenuto quantitativo e/o qualitativo. Sulla scorta delle osservazioni che precedono i ricorsi proposti da AC AN avverso la impugnata sentenza debbono essere rigettati perché non fondati. Ne consegue che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, il 5 maggio 1999. Depositato in Cancelleria il 11 giugno 1999