Cass. pen., sez. V, sentenza 05/05/1999, n. 7581
CASS
Sentenza 5 maggio 1999

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Il delitto di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atto pubblico e quello di abuso di ufficio offendono beni giuridici distinti; il primo, infatti, mira a garantire la genuinità degli atti pubblici, il secondo tutela la imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione. Pertanto, mentre tra gli stessi ben può sussistere nesso teleologico (in quanto il falso può essere consumato per commettere il delitto di cui all'art. 323 cod. pen.) la condotta dell'abuso di ufficio certamente non si esaurisce in quella del delitto di cui all'art 479 cod.pen., ne' coincide con essa. (Fattispecie in cui la falsa attestazione da parte del tecnico comunale in ordine alla sussistenza dei presupposti legittimanti l'assunzione di lavori di somma urgenza, aveva reso possibile il conferimento dell'incarico a ben determinati soggetti privati, con loro vantaggio patrimoniale e con vantaggio non patrimoniale per gli amministratori, consistente nell'allargamento del consenso elettorale).

In tema di abuso di ufficio, poiché, in base alla modifica introdotta dalla legge 16 luglio 1997 n. 234, l'illecito si configura come reato di evento, e poiché l'elemento soggettivo consiste nella coscienza e volontà del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio di abusare dei poteri inerenti alle sue funzioni, il danno altrui o l'ingiusto vantaggio devono essere, alternativamente o congiuntamente, presi di mira dall'agente e non semplicemente cagionati come risultato accessorio della sua condotta. A tanto consegue che la volontà colpevole può assumere solo la forma del dolo intenzionale e non anche quella del dolo eventuale.

Il principio della correlazione tra contestazione e sentenza può ritenersi violato unicamente in caso di assoluta e reale difformità tra l'accusa e la statuizione del giudice, nel senso che i fatti devono essere diversi nei loro elementi essenziali, tanto da determinare una incertezza sull'oggetto della imputazione, con conseguente pregiudizio dei diritti della difesa. Pertanto, l'indagine volta ad accertare la eventuale violazione del principio sopra indicato non può esaurirsi nel mero confronto letterale tra contestazione e sentenza, dal momento che la violazione deve ritenersi insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, si sia trovato nella condizione di difendersi in ordine all'oggetto della imputazione. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che il predetto principio non fosse rimasto violato in quanto l'imputato, rinviato a giudizio in concorso con altri, era poi risultato l'unico condannato ai sensi dell'art 48 cod. pen., essendo stati i coimputati assolti per carenza dell'elemento psicologico).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 05/05/1999, n. 7581
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7581
Data del deposito : 5 maggio 1999

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