Sentenza 9 ottobre 2008
Massime • 1
Rientra nella nozione di pena accessoria, non espressamente determinata dalla legge, quella per la quale è previsto un minimo ed un massimo, sicché, in tali casi, la durata della pena accessoria va parametrata dal giudice a quella della pena principale inflitta. (Fattispecie relativa alle pene accessorie previste per i reati tributari dall'art. 12 D.Lgs. n. 74 del 2000).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/10/2008, n. 41874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41874 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 09/10/2008
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - N. 988
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 008017/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AZ AM, N. IL 30/01/1950;
2) SI PA, N. IL 19/03/1962;
avverso SENTENZA del 29/11/2007 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRESCIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. TARDINO VINCENZO LUIGI;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Enrico Delehaye, che richiedeva l'annullamento con rinvio limitatamente alla durata della pena accessoria.
FATTO E DIRITTO
In esito alla procedura speciale ex art. 444 c.p.p., il GUP del Tribunale di Brescia aveva applicato agl'imputati, così come identificati nella sentenza impugnatale pene concordate, e in questa sede richiamate, in relazione a reati tributali in continuazione con il reato ex art. 416 c.p., per l'emissione di fatture connesse ad operazioni inesistenti (art. 81 cpv. c.p., D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2 e 8, art. 416 c.p.), con conseguente evasione dell'imposte sui redditi e sull'IVA. Ricorrevano per Cassazione i difensori di ZA GI e SS OL, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione. Per AZ il difensore eccepiva l'erronea determinazione della pena accessoria, rilevando l'inosservanza della normativa di cui all'art. 37 c.p., nel senso che la durata delle pene accessorie temporanee avrebbe dovuto essere uguale a quella della pena principale applicata per i reati tributarie quindi avrebbe dovuto essere, non già di due anni, ma di un anno e cinque mesi.
Per il SS si eccepiva ugualmente l'erronea applicazione delle pene accessorie previste dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12. Conclusivamente,la pena accessoria di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12, comma 1, lett. a) del doveva essere applicata per la durata di mesi sei, quella della lett. b), per la durata di anni uno;
quella di cui alla lettera c), per la durata di anni uno.
Il Proc. Gen. della Cassazione richiedeva con la sua requisitoria scritta l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla misura delle pene accessorie irrogate. I ricorsi sono sostanzialmente fondati e vanno accolti Riepilogando i fatti sotto il profilo processuale che interessa questo caso,dal testo della sentenza impugnata risulta che il Tribunale di Brescia, sulla concorde richiesta delle parti in relazione ai reati previsti dall'art. 81 c.p., D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2 e 8 e art. 416 c.p., decideva, concesse le attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, nel senso che: all'imputato GI ZA veniva applicata la pena principale di anni due e mesi nove di reclusione, con ulteriore applicazione per i reati tributari delle previste pene accessorie per anni due;
e all'imputato SS OL la pena di anni due e mesi otto di reclusione, con pene accessorie per anni due.
Più in particolare,per il reato ritenuto più grave(quello previsto dall'art. 416 c.p., comma 10), al primo, con la concessione delle attenuanti generiche e la diminuzione per il rito, era stata applicata la pena principale di anni uno e mesi quattro di reclusione: alla quale era stato aggiunto l'aumento di anni uno e cinque mesi di reclusione per la continuazione con gli altri reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2 e 8; con inoltre la predetta pena accessoria.
Senonché, ai sensi dell'art. 37 c.p., che prevede che, quando la durata delle pene accessorie temporanee non sia espressamente determinata, la pena accessoria deve avere una durata eguale a quella pena principale inflitta: la durata delle pene accessorie temporanee (che, nel caso in esame, sono previste solo per i reati tributari) avrebbe dovuto essere non già di due anni ma nella corrispondente misura della pena principale inflitta: e, cioè, di anni uno e mesi cinque. E in questo senso la sentenza impugnata va, nei confronti di ZA GI annullata senza rinvio limitatamente alla durata delle pene accessorie temporanee, che va fissata, giusto le predette considerazioni, in anni uno e cinque mesi.
Nella sostanza, lo stesso discorso va fatto anche per l'imputato OL SS, in relazione al quale è del pari rilevabile la stessa violazione di legge con riguardo al combinato disposto del D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 12 e 37 e art. 81 c.p.. Per SS, dunque (che ha fruito, appunto, del patteggiamento allargatogli cui trovano applicazione le pene accessorie), e al quale la pena principale inflitta per i reati tributari è stata quella di anni uno e mesi quattro di reclusione: la durata delle pene accessorie doveva essere, appunto, parametrata alla pena principale più elevata prevista per i reati tributarie cioè ad anni uno e mesi quattro. Conseguentemente anche per il SS la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla durata delle pene accessorie: che va fissata in anni uno e mesi quattro.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie temporanee: che fissa, per ZA GI in anni uno e cinque mesi;
e per SS OL in anni uno e mesi quattro.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2008