Sentenza 24 marzo 2010
Massime • 1
Non deve essere notificato all'imputato ritualmente citato e non comparso l'avviso del rinvio in prosecuzione del dibattimento ad altra udienza, essendo egli rappresentato in giudizio dal difensore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/03/2010, n. 24240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24240 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 24/03/2010
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 616
Dott. FIALE Aldo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - N. 37977/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MA TO N. IL 15/03/1965;
avverso la sentenza n. 1115/2008 CORTE APPELLO di LECCE, del 09/02/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/03/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FIALE Aldo;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PASSACANTANDO Guglielmo che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. DEMITRI Pompeo, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Lecce, con sentenza del 9.2.2009, confermava la sentenza 8.4.2008 del Tribunale di Lecce - Sezione distaccata di Gallipoli, che aveva affermato la responsabilità penale di NO LL in ordine al reato di cui:
al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), (per avere realizzato, in assenza del prescritto permesso di costruire, un fabbricato di forma a "elle" ed un ulteriore corpo di fabbrica con copertura in legno lamellare, allo stato rustico - acc. in Alezio, il 15.4.2005); e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, la aveva condannata alla pena di mesi uno, giorni 15 di arresto ed Euro 15.000,00 di ammenda, con ordine di demolizione delle opere abusive e concessione del beneficio delle non menzione e di quello della sospensione condizionale subordinato alla effettiva demolizione dei manufatti entro giorni 60 dalla formazione del giudicato. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la NO, la quale ha eccepito: - violazione della legge processuale, poiché nel processo di primo grado ad essa imputata, dichiarata contumace fino dalla prima udienza, non erano stati notificati i verbali di rinvio delle udienze successive;
- violazione dell'art. 521 c.p.p., per "difetto di correlazione tra imputazione contestata e decisione", avendo il Tribunale escluso che, nella zona interessata dall'edificazione, sussistesse il vincolo paesaggistico originariamente contestato;
- la intervenuta prescrizione del reati, secondo quanto emergerebbe dalla escussione dei testimoni della difesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato, perché infondato.
1. Infondata è la prima doglianza (che tra l'altro non era stata svolta con i motivi di appello), perché il rinvio in prosecuzione del processo ad altra udienza non comporta l'obbligo di notificare all'imputato ritualmente citato e non comparso il relativo avviso, essendo egli rappresentato in giudizio dal suo difensore. Tale principio, desumibile dall'art. 148, comma 5, e art. 477, comma 3, è fissato per il dibattimento dagli art. 420 ter c.p.p., comma 4, e art. 420 quater c.p.p., comma 2 (vedi Cass.: sez. 6, 4.6.1996, n. 5502; sez. 3, 5.4.1994, n. 3980).
2. Infondata è altresì la seconda doglianza, in quanto le Sezioni Unite di questa Corte Suprema - con la sentenza n. 16 del 22.10.1996, ric. Di Francesco - hanno affermato che "con riferimento al principio di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione" e "... vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione".
Nella specie, ti Tribunale non ha valutato illeciti ulteriori rispetto a quelli contestati ma. si è limitato ad escludere la sussistenza del vincolo paesaggistico e ~ essendo il fatto meno grave (integrante il reato di consistenza minore per il quale è intervenuta condanna) compreso nella contestazione di quello più grave - non è sicuramente configurabile alcuna immutazione dell'addebito originario, che abbia modificato la struttura della contestazione ed in ordine alla quale l'imputato non abbia avuto piena possibilità di difendersi.
3. Il reato non è prescritto.
L'accertamento risale al 15.4.2005 e la scadenza del termine massimo di prescrizione coinciderebbe, pertanto, con il 15.10.2009. Va computata, però (secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza 11.1.2002, n. 1021, ric. Cremonese) una sospensione del corso della prescrizione per complessivi mesi 10 e giorni 29, in seguito a rinvii disposti su richiesta del difensore (dal 20.6.2006 al 27.11.2006 e dal 25.9.2007 al 19.3.2008) non per esigenze di acquisizione della prova ne' a causa del riconoscimento di termini a difesa.
Il termine ultimo di prescrizione resta perciò fissato al 13.9.2010. All'epoca dell'accertamento il corpo di fabbrica con copertura in legno lamellare era ancora allo stato rustico;
per l'altro fabbricato, invece, il verbalizzante MA ne ha evidenziato la "recente costruzione" e tali circostanze correttamente sono state valutate dai giudici del merito come idonee a smentire (ed a ritenere compiacenti) le deposizioni dei testi della difesa secondo le quali entrambi i manufatti risalirebbero all'anno 2001.
Le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell'episodio (nella specie rivolte a fissare l'ultimazione dei lavori in epoca diversa ed anteriore) non sono proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata.
4. Al rigetto del ricorso segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2010