Articolo 162 del Codice di procedura civile
Articolo 161Articolo 163
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21 aprile 1942
Art. 162.
(Pronuncia sulla nullita').

Il giudice che pronuncia la nullita' deve disporre, quando sia possibile, la rinnovazione degli atti ai quali la nullita' si estende.

Se la nullita' degli atti del processo e' imputabile al cancelliere, all'ufficiale giudiziario o al difensore, il giudice, col provvedimento col quale la pronuncia, pone le spese della rinnovazione a carico del responsabile e, su istanza di parte, con la sentenza che decide la causa puo' condannare quest'ultimo al risarcimento dei danni causati dalla nullita' a norma dell'articolo 60, numero 2.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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