Sentenza 17 aprile 2008
Massime • 1
Agli effetti dell'art. 37 cod. pen., pena accessoria di durata espressamente determinata dalla legge è anche quella per la quale la legge contempli un minimo ed un massimo spettando in tali casi al giudice, nell'ambito di tale intervallo temporale, stabilirne la concreta durata ricorrendo ai criteri di cui all'art.133 cod. pen..
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- 1. Le Sezioni unite sulla determinazione delle pene accessorie a seguitoStefano Finocchiaro · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
- 2. Le pene accessorie per le quali la legge indica un termineDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 22 luglio 2019
(Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Cod. pen. art. 133) Il fatto Con sentenza in data 19 febbraio 2014, la Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria del 22 gennaio 2013, esclusa la circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 del convertito dalla L. n. 203 del 1991, confermava il giudizio di responsabilità formulato a carico degli imputati S.D., M.A. e A.S.A. in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta per distrazione, documentale e preferenziale, loro contestati al capo B) ai sensi del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 223, in relazione all'art. 216, comma …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/04/2008, n. 25229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25229 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 17/04/2008
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 1045
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 2904/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di VA UR, nato a [...] il 28 giugno del 1961;
avverso la sentenza della corte d'appello di Venezia del 29 ottobre del 2007;
udita la relazione svolta del Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il Sostituto Procuratore Generale Dott. Vito D'Ambrosio, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione delle pene accessorie;
udito il difensore avv. RIGNES Fabrizio, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
letti il ricorso e la sentenza denunciata.
Osserva quanto segue:
IN FATTO
Con sentenza del 29 ottobre del 2007, la corte d'appello di Venezia, in parziale riforma di quella pronunciata dal tribunale di Treviso il 4 ottobre del 2006, concesse le circostanze attenuanti generiche, riduceva a mesi quattro di reclusione la pena, condizionalmente sospesa, inflitta a AV UR, quale responsabile del reato di cui all'art. 81 cpv. c.p., L. n. 516 del 1982, art. 4, lett. d) e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, per avere, operando come dipendente della Confartigianato, emesso numerose fatture, analiticamente indicate nel capo d'imputazione, per operazioni inesistenti utilizzando la dicitura Euro 2000 Montaggi di Corato Marco. Fatto ritenuto commesso nell'anno 2000.
La corte territoriale, per quanto ancora rileva in questa sede, respinte le eccezioni procedurali sollevate dal difensore, a fondamento della decisione osservava che le fatture non erano annotate nella contabilità delle emittenti ma solo delle utilizzatrici;
che la ON non aveva presentato la dichiarazione dei redditi dal 1991; che a casa del prevenuto erano state trovate fatture in bianco ed il timbro dell'GG 2000, nonostante che la Confartigianato non tenesse la contabilità di tale società; che una dipendente della Confartigianato aveva dichiarato che le fatture emesse dalla GG e dalla AT erano compilate con grafia del AV;
che mancava qualsiasi documentazione in ordine all'effettività delle operazioni indicate nelle fatture.
Ricorre per cassazione il prevenuto per mezzo del proprio difensore sulla base di due motivi.
IN DIRITTO
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 133 c.p. e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12, comma 1 per l'omessa indicazione della durata delle pene accessorie: la questione,secondo il ricorrente, sarebbe rilevabile d'ufficio dalla corte di legittimità a prescindere dalla formulazione di una specifica censura perché riguarda la legalità della pena.
Con il secondo motivo lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva, in quanto il tribunale avrebbe omesso di allegare agli atti del giudizio la copia delle fatture al fine di consentire alla difesa di esibirle ai testimoni per il controllo della grafia del compilatore. Sostiene che le fatture non costituiscono il corpo del reato, come erroneamente affermato dalla corte territoriale, per cui dovevano essere allegate agli atti del giudizio.
Con memoria depositata il 28 marzo del 2008, il ricorrente, con riferimento al secondo motivo, ha precisato che le fatture non erano state allegate agli atti ne' si trovavano pressi gli uffici del tribunale come risulta dall'attestazione del cancelliere allegata alla memoria difensiva.
Preliminare è l'esame del secondo motivo in quanto, ove ritenuto fondato, determinerebbe l'annullamento con rinvio dell'intera decisione. Esso però è infondato. Le fatture emesse per operazioni inesistenti costituiscono il corpo del reato trattandosi di cose per mezzo delle quali il reato è stato commesso. Di conseguenza esse, a norma dell'art. 431 c.p.p., lett. h), avrebbero dovuto essere inserite nel fascicolo del dibattimento, qualora non dovessero essere custodite altrove. Se il corpo del reato è custodito altrove deve essere prodotto in dibattimento a richiesta di parte o d'ufficio. A norma dell'art. 491 c.p.p., comma 2, le questioni relative alla formazione del fascicolo per il dibattimento sono precluse se non dedotte prima dell'apertura del dibattimento, salvo che la possibilità di proporle sorga nel corso del dibattimento. In quest'ultimo caso devono essere proposte non appena sorge la possibilità di proporle e comunque prima della chiusura dell'istruzione dibattimentale. Nella fattispecie la questione relativa alla mancata allegazione al fascicolo del dibattimento delle fatture o comunque alla mancata acquisizione di tali fatture si deve ritenere preclusa per essere stata formulata per la prima volta con i motivi d'appello.
Fondato è invece il primo motivo per avere il tribunale omesso di determinare la durata delle sanzioni accessorie ed alla carenza non ha supplito neppure il giudice dell'impugnazione. La questione proposta è molto dibattuta in dottrina e giurisprudenza e riguarda la concreta determinazione della durata della pena accessoria allorché il legislatore abbia contemplato l'irrogazione della misura con riferimento ad un minimo e ad un massimo. La questione assume particolare rilevanza proprio nella disciplina penale tributaria perché, fatta eccezione per la pena accessoria dell'interdizione dall'ufficio di componente delle commissioni tributarie, tutte le altre pene accessorie possono essere irrogate fra un minimo ed un massimo. Il problema consiste nello stabilire se in questi casi la pena accessoria debba essere determinata dal giudice con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p. ovvero possa trovare applicazione il principio dell'uniformità temporale tra pena accessoria e pena principale di cui all'art. 37 c.p.. In base a tale norma il principio della parità temporale opera soltanto qualora la durata non sia stata dalla legge espressamente determinata. - La soluzione del problema dipende quindi dal significato da attribuire all'anzidetta espressione e, per quanto riguarda la fattispecie, consiste nello stabilire se nell'espressione di cui all'art. 37 siano comprese anche le pene accessorie per la quali la legge contempli un minimo ed un massimo. L'articolo dianzi citato trova applicazione quando la durata non è espressamente predeterminata. Orbene, secondo questo collegio, allorché la pena accessoria sia determinata nel minimo e nel massimo, la fissazione di un intervallo editale non può che ricondursi al concetto di "durata espressamente determinata dalla legge", per cui deve essere il giudice nell'ambito dell'intervallo temporale a stabilire la concreta durata. Siffatta interpretazione, condivisa da una parte della giurisprudenza di legittimità (Così Cass. 25 febbraio 1972 in Cass. Pen. Mass., 1974, 971; Cass. n. 2207 del 1997; Cass 21 settembre 1989, Denegri, riv. 193110), è preferibile perché l'art. 37 è applicabile soltanto quando la legge non indichi ne' una misura fissa ne' un minimo ed un massimo. Nella fattispecie sono state irrogate le pene accessorie di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12 il quale alle lett. a), b) e c) prevede pene interdittive per le quali è stato dal legislatore stabilito un minimo ed un massimo.
Quindi competeva al giudice del merito stabilire in concreto la loro durata tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p.. Alla stregua delle considerazioni svolte la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla determinazione delle pene accessorie di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12 il quale alle lett. a), b) e c), con rinvio alla corte d'appello di Venezia. Il giudice del rinvio dovrà determinare la durata delle pene accessorie tenendo conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p.. Nel resto il ricorso va respinto.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 623 c.p.p. annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione delle pene accessorie con rinvio alla corte d'appello di Venezia. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2008