Sentenza 29 ottobre 2008
Massime • 1
L'obbligo di usare la lingua italiana si riferisce agli atti da compiere nel procedimento e non ai documenti, già formati, che vengano acquisiti, a meno che la loro utilizzazione possa pregiudicare i diritti dell'imputato e sempre che quest'ultimo abbia eccepito il concreto pregiudizio derivante dalla mancata traduzione. (Fattispecie in cui è stata rigettata l'eccezione di nullità della sentenza per l'omessa traduzione in lingua italiana di documenti utilizzati ai fini della decisione e provenienti dall'autorità amministrativa francese).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/10/2008, n. 44418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44418 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 29/10/2008
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1383
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 28469/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL IM;
contro sentenza della Corte d'Appello di Torino in data 5.6.2007;
letti gli atti;
udita la relazione del Consigliere Dr. Adolfo Di Virginio;
udite le conclusioni del P.G. Dott. Galasso Aurelio, che ha chiesto annullamento senza rinvio sulla pena e rideterminazione della stessa, rigetto del ricorso nel resto;
udito il difensore, avv. Luise Michele, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Ricorre OL IM, per il tramite del proprio difensore, avverso sentenza della Corte d'Appello di Torino in data 5.6.2007, che aveva confermato nei suoi confronti la dichiarazione di colpevolezza per il reato di cui all'art. 367 c.p., ascrittogli per aver falsamente denunciato il furto di autovettura targata BP 763 HV: autovettura che, come poi accertato, era stata invece imbarcata per il Marocco, in partenza dal porto francese di Sete, da parte di persona in possesso di un passaporto intestato allo stesso OL.
La sentenza aveva dichiarato improcedibile per difetto di querela il reato di cui all'art. 646 c.p., per il quale il OL aveva riportato parimenti condanna in primo grado;
e aveva di conseguenza escluso l'aumento per la continuazione col reato più grave. Aveva inoltre ritenuto la prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 2, mentre in primo grado era stata ritenuta l'equivalenza; e aveva ridotto perciò la pena alla misura di mesi otto di reclusione, con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione negati in primo grado. Deduce il ricorrente, riproponendo un'eccezione già disattesa in sede di merito, la nullità della sentenza di primo grado e della sentenza di appello per violazione degli artt. 109 e 143 c.p.p., non essendo stati tradotti in italiano documenti provenienti dall'autorità amministrativa francese e utilizzati ai fini della decisione. Deduce inoltre vizio di motivazione della sentenza impugnata, non essendo stata accertata la data esatta dell'imbarco dell'autovettura, nel capo di imputazione indicata in quella del 3.10.2001, chiaramente incompatibile con la data di rilascio del passaporto esibito dal suo detentore (27.10.2001); e non essendosi attribuito il dovuto rilievo alla difformità tra il nome dell'imputato e quello rilevato dal passaporto, in cui il cognome del titolare veniva indicato in quello di "Tolto". Non esisterebbe perciò, a suo avviso, la ragionevole certezza che l'imbarco fosse avvenuto prima della denuncia di furto dell'autovettura e che, quindi, la stessa fosse falsa. Deduce infine violazione dell'art. 422 c.p.p. (rectius: art. 442 c.p.p.), non essendosi tenuto conto nella determinazione della pena della diminuente del rito abbreviato, già applicata in primo grado. Con breve memoria successiva, qualificata come motivo nuovo, il ricorrente produce copia dei documenti di cui al primo motivo, d'altronde già allegati agli atti del processo. Non può ritenersi fondata l'eccezione di nullità.
Come questa Corte ha già in diverse occasioni anche in epoca recente affermato (Sez. 5, 20.2.2001 n. 21952, Rainer;
Sez. 4, 5.12.2003 n. 4981, Ligresti e altri), l'obbligo dell'uso della lingua italiana si riferisce agli atti da compiere nel procedimento e non ai documenti già formati che vengano acquisiti agli atti;
a meno che l'utilizzazione di questi ultimi possa pregiudicare i diritti dell'imputato e sempre che quest'ultimo abbia eccepito il concreto pregiudizio derivante dalla mancata traduzione. Nel caso di specie nessun pregiudizio è stato eccepito o avrebbe potuto ipotizzarsi anche in astratto, dal momento che l'imputato mostra di aver esattamente compreso il tenore dei documenti in lingua francese acquisiti agli atti, tanto da trame argomento a sostegno delle proprie difese.
Parimenti infondati debbono ritenersi i rilievi in punto di colpevolezza. La sentenza impugnata da correttamente atto, al pari di quella di primo grado, della apparente aporia costituita dalla incompatibilità tra la data di imbarco, nella contestazione indicata in quella del 3.10.2001, e quella del rilascio del passaporto;
e risolve l'apparente contraddizione ritenendo erronea e non attendibile, sulla base della documentazione integrativa trasmessa dall'autorità francese, l'originaria indicazione della data di imbarco. Osserva poi decisivamente che resta comunque pacifico sulla base della documentazione trasmessa che la vettura imbarcata per il Marocco aveva tipologia, numero di targa e numero di telaio esattamente corrispondenti a quella di cui l'imputato aveva denunciato il furto;
e che la persona che aveva provveduto all'imbarco era in possesso del passaporto all'imputato rilasciato dalla Questura di Asti: passaporto di cui non risulta mai denunciato il furto o lo smarrimento. Ed invero, l'autorità amministrativa francese aveva a suo tempo acquisito fotocopia dei documenti relativi all'autovettura e del passaporto;
e tali documenti eliminavano, indipendentemente dall'accertamento della data di imbarco, qualsiasi dubbio circa la colpevolezza dell'imputato, che non aveva del resto fornito il minimo elemento idoneo a svalutare tali circostanze obiettive. Era poi un mero lapsus calami, secondo i giudici di appello, l'indicazione del cognome del promotore dell'imbarco in quello di Tolto. La motivazione della sentenza risulta pertanto congrua e del tutto immune da vizi logici, dando compiutamente atto delle ragioni che hanno determinato la decisione in punto di colpevolezza;
mentre le deduzioni del ricorrente si risolvono nella prospettazione di una possibile valutazione delle prove diversa da quella operata dai giudici di merito e perciò in allegazioni di mero fatto insuscettibili di considerazione in sede di giudizio di legittimità.
È invece fondata la censura relativa alla pena. In primo grado il OL era stato condannato alla pena di mesi dieci di reclusione, determinata partendo da una base di anni uno di reclusione ritenuta adeguata al più grave reato di cui all'art. 367 c.p., con successivo aumento per la continuazione e riduzione finale della pena nel terzo per la diminuente del rito abbreviato. Non influivano sulla pena le attenuanti generiche, ritenute equivalenti all'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n.
2. La sentenza di appello ha eliminatola continuazione, per effetto dell'assoluzione per il reato di cui all'art. 646 c.p.; ha tenuto ferma la pena-base e la ha ridotta poi nel terzo per la ritenuta prevalenza delle attenuanti generiche;
e ha determinato la pena finale in quella di mesi otto di reclusione. Non si è con ciò tenuto conto della diminuente del rito abbreviato, che comportava l'ulteriore riduzione obbligatoria della pena in ragione del terzo. Si tratta peraltro di un mero errore di computo, che ai sensi dell'art. 619 c.p.p., comma 2 può essere rettificato senza necessità di annullamento della sentenza, applicando la omessa riduzione fissa per la diminuente e procedendosi di conseguenza a corretta determinazione della pena nella misura di quella di mesi cinque e giorni dieci di reclusione.
Il ricorso deve essere rigettato nel resto.
P.Q.M.
La Corte ridetermina la pena in mesi cinque e giorni dieci di reclusione e rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Udienza pubblica, il 29 ottobre 2008. Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2008