Cass. pen., sez. III, sentenza 09/04/2002, n. 20130
CASS
Sentenza 9 aprile 2002

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Massime1

L'ordinanza di rigetto da parte del GIP della richiesta di assumere, con incidente probatorio, ai sensi dell'art. 391 bis, comma 11, c.p.p., la testimonianza di soggetto rifiutatosi di rendere, su richiesta del difensore, dichiarazioni scritte o informazioni, ai sensi degli artt. 391 bis e 391 ter cod. proc. pen. o che abbia dichiarato di volere essere ascoltata alla presenza del P.M. o durante incidente probatorio, non è soggetta a gravame, stante il principio di tassatività delle impugnazioni (art. 568, comma 1, c.p.p.) e l'esigenza di speditezza della procedura, rimanendo altresì esclusa la sua qualificabilità quale provvedimento abnorme, e quindi la possibilità di impugnarla con ricorso per cassazione, dal momento che essa, a prescindere dalla eventuale erroneità della decisione o della relativa motivazione, non può dirsi avulsa dall'intero ordinamento processuale (cd abnormità strutturale) ne' adottata al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, tanto da determinare una stasi irrimediabile del processo (cd. abnormità funzionale).

Commentario1

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    Ersi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 3 settembre 2025

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 09/04/2002, n. 20130
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20130
Data del deposito : 9 aprile 2002

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