Sentenza 9 aprile 2002
Massime • 1
L'ordinanza di rigetto da parte del GIP della richiesta di assumere, con incidente probatorio, ai sensi dell'art. 391 bis, comma 11, c.p.p., la testimonianza di soggetto rifiutatosi di rendere, su richiesta del difensore, dichiarazioni scritte o informazioni, ai sensi degli artt. 391 bis e 391 ter cod. proc. pen. o che abbia dichiarato di volere essere ascoltata alla presenza del P.M. o durante incidente probatorio, non è soggetta a gravame, stante il principio di tassatività delle impugnazioni (art. 568, comma 1, c.p.p.) e l'esigenza di speditezza della procedura, rimanendo altresì esclusa la sua qualificabilità quale provvedimento abnorme, e quindi la possibilità di impugnarla con ricorso per cassazione, dal momento che essa, a prescindere dalla eventuale erroneità della decisione o della relativa motivazione, non può dirsi avulsa dall'intero ordinamento processuale (cd abnormità strutturale) ne' adottata al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, tanto da determinare una stasi irrimediabile del processo (cd. abnormità funzionale).
Commentario • 1
- 1. Diniego d’incidente probatorio e teste vulnerabile: il recente approdo delle sezioni uniteErsi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 3 settembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/04/2002, n. 20130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20130 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANCESCO TORIELLO - Presidente - del 09/04/2002
Dott. ANTONIO ZUMBO - Consigliere - SENTENZA
Dott. VINCENZO TARDINO - Consigliere - N. 536
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARIO GENTILE - Consigliere - N. 24826/2001
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
AD MA
avverso Ordinanza del Gip del Tribunale di Modena, emessa il 29/05/01 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Mario Gentile Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Ciampoli Luigi che ha concluso per: Inammissibilità del ricorso
Svolgimento del processo
Il Gip del Tribunale di Modena, con ordinanza emessa il 29/05/01, respingeva la richiesta avanzata dai difensori di AD MA e tesa ad ottenere l'ammissione di incidente probatorio ex art. 391 bis cpp. Avverso la citata ordinanza, AD MA proponeva ricorso per Cassazione, deducendo:
Motivo Unico: Violazione di legge per inosservanza di norme processuali;
mancanza ed illogicità della motivazione. Il giudice non aveva adeguatamente ed idoneamente motivato in ordine alla mancata ammissione dell'incidente probatorio. Nell'ambito delle proprie attività investigative, il difensore di AD MA, aveva chiesto di ascoltare il teste dott.ssa Emma Avanzi.
Quest'ultima aveva manifestato l'intenzione di essere esaminata alla presenza del PM, oppure durante l'incidente probatorio. Ricorrevano, pertanto, a giudizio della difesa, le condizioni per l'ammissione dell'incidente probatorio ex art. 391 bis comma 11 cpp. Tanto dedotto, il ricorrente chiedevano l'annullamento dell'impugnata ordinanza.
Il P.G. della Cassazione, con requisitoria scritta del 04/01/02, chiedeva l'inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione
Il ricorso è manifestamente infondato.
L'art. 391 bis cpp (introdotto dall'art. 11 L. 07/12/2000 n. 397) disciplina l'attività investigativa della difesa, nell'ambito della quale il difensore può chiedere a persone, in grado di riferire circostanze utili, di rendere informazioni da documentare secondo le modalità previste dall'art. 391 ter cpp. Quando la persona interpellata abbia esercitato la facoltà di non rispondere o di non rendere dichiarazioni, il difensore dell'indagato può chiedere al PM l'audizione di detta persona alla sua presenza (art. 391 bis comma 10^ cpp). Il difensore, sempre nell'ipotesi sopra descritta, in alternativa all'audizione da parte del P.M. può chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza della persona che si è avvalsa della facoltà di non rispondere o di non rendere dichiarazioni (art. 391 bis comma 11^ cpp). Orbene, nella fattispecie in esame la dott.ssa Emma Avanzi, invitata dal difensore dell'indagato, AD MA, a rendere dichiarazioni scritte /o informazioni, comunicava, con lettera del 18/05/2001, che voleva essere ascoltata alla presenza del PM o durante incidente probatorio.
Il difensore di AD MA, ritenendo che ricorressero le ipotesi di cui agli artt. 391 bis, commi 10 e 11 cpp, chiedeva prima con istanza del 30/04/01 e poi con ulteriore istanza del 25/05/01, che si procedesse tramite incidente probatorio all'esame testimoniale della dott.ssa Emma Avanzi, nonché di altre persone. Richiesta respinta con ordinanza del Gip emessa il 29/05/01 ed impugnata con ricorso de quo.
Tanto premesso in fatto, va affermato in diritto che la nuova disciplina inserita nell'art 391 bis cpp, con l'art. 11 della L.07/12/2000 n. 397, ha previsto, mediante il comma 11, un nuovo caso di incidente probatorio che si aggiunge a quelli già disciplinati dall'art. 392 cpp. Tuttavia tale novella normativa non ha innovato in ordine a quanto stabilito dall'art. 398 cpp (Provvedimento sulla richiesta di incidente probatorio) che prevede che il giudice, nei termini prescritti, pronuncia ordinanza con la quale accoglie, dichiara inammissibile, o rigetta la richiesta di incidente probatorio. Avverso detta ordinanza non è prevista impugnazione con conseguente inoppugnabilità della medesima. Siffatta conclusione è in sintonia sia con il principio della tassatività dell'impugnazione di cui all'art. 568 cpp;
sia con la natura dell'incidente probatorio, caratterizzato dall'esigenza di speditezza con cui tale fase deve essere espletata e che è incompatibile con i tempi necessari per il procedimento di impugnazione (Giurisprudenza Consolidata Cass. Sez. 1^ Sent. n. 490 del 14/03/90 (cc 26/02/90) rv 183674; Cass. Sez. 3^ Sent. n. 1333 del 03/05/90 rv 184204; Cass. Sez. 1^ Sent. n. 2683 del 04/07 191 rv 187678, Cass. Sez. 1^ Sent. n. 3460 del 28/10/91 rv 188457; Cass. Sez. 6^ Sent. n. 3484 del 08/02/92 rv 189051; Cass. Sez. 1^ Sent. n. 659 del 16103/92 rv 189507).
Va anche affermato che l'ordinanza del Gip con la quale decide sulla richiesta di incidente probatorio non può essere considerata abnorme per la eventuale singolarità del suo contenuto;
siffatta inferenza costituirebbe, invero, una palese violazione del principio di tassatività dell'impugnazione (Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. 5^ Ord. n. 1520 del 26/10/92 (cc 01/10/92) rv 192395, Cass. Sez. 3^ Sent. n. 1454 del 26/05/99 (cc 20/04/99 rv 213988. Cass. Sez. 4^ Sent. n. 2678 del 23/01/01 (cc 30/11/2000) rv 218480). In conclusione l'ordinanza di rigetto di incidente probatorio emessa dal Gip di Tribunale di Modena del 29/05/01 è inoppugnabile. Nè la predetta ordinanza può ritenersi provvedimento abnorme perché - a prescindere dalla erroneità o meno della decisione e del relativo contenuto motivazionale - la stessa non risulta avulsa dall'intero ordinamento processuale (cosiddetta abnormità strutturale), ne' si è esplicata al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite si da determinare una stasi irrimediabile del processo con conseguente impossibilità di proseguirlo (cosiddetta abnormità funzionale (Giurisprudenza consolidata;
vedi all'uopo anche Cass. Sez. Unite Sent. n. 17 del 12/02/98 (cc 10/12/97) rv 209963; Cass. Sez. Unite Sent. n. 26 del 26/01/2000 (cc 24/11/99) rv 215094; Cass. Sez. 3^ Sent. n. 3010 del 08/08/96 (ud 09/07/96) rv 206058). Va dichiarato, pertanto, l'inammissibilità del ricorso proposto da AD MA con conseguente condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, ex art. 616 cpp.
P.Q.M.
La Corte Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500,00 a favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2002