Sentenza 28 giugno 1999
Massime • 3
Atteso il carattere eccezionale della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, il mancato accoglimento della richiesta volta ad ottenere detta rinnovazione in tanto può essere censurato in sede di legittimità in quanto risulti dimostrata, indipendentemente dall'esistenza o meno di una specifica motivazione sul punto nella decisione impugnata, la oggettiva necessità dell'adempimento in questione e, quindi, l'erroneità di quanto esplicitamente o implicitamente ritenuto dal giudice di merito circa la possibilità di "decidere allo stato degli atti", come previsto dall'art.603, comma 1, c.p.p. Ciò significa che deve dimostrarsi l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento (come previsto dall'art.606, comma 1, lett.A, c.p.p.) e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate qualora fosse stato provveduto, come richiesto, all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in sede di appello.
Il principio secondo il quale l'indizio, per poter essere valorizzato ai fini di cui all'art.192, comma 2, c.p.p., deve aver il carattere della certezza non incide sull'operatività dell'ineludibile regola per cui il fatto indiziante può entrare nel patrimonio conoscitivo del giudice solo attraverso gli ordinari meccanismi di acquisizione probatoria i quali, proprio perché tali, implicano necessariamente un margine più o meno ampio di valutazione in ordine all'attitudine del mezzo probatorio di volta in volta assunto come dimostrativo di quel fatto ad assolvere alla funzione assegnatagli. La certezza da attribuire al fatto indiziante non è, quindi, concettualmente diversa da quella richiesta per la formulazione del giudizio di colpevolezza, posto che l'una e l'altra debbono necessariamente appoggiarsi ad elementi probatori da valutarsi secondo la regola generale dettata dall'art.192, comma 1, c.p.p., con l'unica differenza che, nel primo caso, essi hanno per oggetto non un fatto direttamente dimostrativo della colpevolezza ma un fatto suscettibile soltanto di essere assunto come indicativo della medesima. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C., riconosciuta la correttezza della motivazione sulla base della quale il giudice di merito, aderendo alle conclusioni della perizia d'ufficio, aveva ritenuto accertata l'identità fra l'arma con la quale era stato commesso un omicidio e quella di cui l'imputato aveva la disponibilità, ha escluso che la valenza indiziaria di detto elemento dovesse essere inficiata, per mancanza del requisito della certezza, dall'asserita opinabilità delle risultanze peritali).
Qualora, successivamente al provvedimento con il quale è stata disposta l'effettuazione di una perizia ed è stata effettuata la designazione dei periti, intervenga modifica nella composizione dell'organo giudicante, davanti al quale, tuttavia, l'incombente venga poi espletato, senza che alcuna delle parti sollevi obiezioni o formuli richiesta di rinnovazione dell'incarico peritale, l'utilizzazione, ai fini del decidere, delle risultanze di detta perizia non può in alcun modo dar luogo alla nullità prevista dall'art.525, comma 2, c.p.p. per il caso di non corrispondenza fra i giudici che adottano la deliberazione e quelli che hanno partecipato al dibattimento.
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Leggi di più… - 2. Usura, tassi, banca, ignoranza, reatoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 6 luglio 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/06/1999, n. 9151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9151 |
| Data del deposito : | 28 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. GEMELLI TORQUATO Presidente del 28.06.1999
1.Dott. ROSSI BRUNO Consigliere SENTENZA
2.Dott. CHIEFFI SEVERO " N.681
3.Dott. SANTACROCE GIORGIO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. DUBOLINO PIETRO " N.12412/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) IT EL n. il 01.03.1969
avverso sentenza del 13.01.1999 C. ASS. APP. di NAPOLI visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. DUBOLINO PIETRO
Udito il Pubblico ministero in persona del Dott. A. Galasso che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA LA CORTEIn fatto
Con sentenza in data 13 gennaio 1999 la Corte d'assise d'appello di Napoli, in conferma, per quanto qui interessa, della sentenza della Corte d'assise di S.RI Capua Vetere in data 18 gennaio 1997, ritenne AP EL responsabile dell'omicidio di UR OM, e del connesso reato di porto illegale in luoghi pubblici dell'arma del delitto, determinando quindi la pena complessiva per tali delitti, uniti per continuazione, e tenuto conto delle già riconosciute attenuanti generiche, in anni 17 e mesi 11 di reclusione.
L'omicidio anzidetto era avvenuto in Valle agricola, piccolo centro della provincia di Caserta, nella serata del 16 aprile 1994. Secondo la ricostruzione operata dagli inquirenti e recepita dai giudici di merito, l'UR, uscito dal locale circolo della caccia e passato per la propria abitazione, si era quindi recato con la propria autovettura nella vicina località "La quercia" ove teneva due cavalli. Ivi giunto, aveva accompagnato le bestie all'abbeverata, incontrando, nell'occasione, presso la fontana, tale CC NI, dopodiché si era allontanato per riportare i cavalli nel luogo di provenienza. Da allora non era più stato visto vivo. E cadavere, sul quale si riscontravano le tracce di diversi colpi di pistola, era stato rinvenuto dal cognato EL De TI, messo in allarme dalla figlia dell'UR, verso le ore 5.30 del mattino successivo, accanto alla staccionata che delimitava l'arca in cui erano custoditi i cavalli, che risultavano liberi e non chiusi nella stalla. Sul posto erano anche stati repertati diversi bossoli cal.9x21. Su iniziativa del maresciallo Baldini, comandante la stazione CC territorialmente competente, si era accertato che, fra gli abitanti del posto, risultavano detentori di pistole del calibro anzidetto, tutte di produzione della ditta FO e regolarmente denunciate, AP EL, IS TI e OM NI. Costoro erano stati invitati a consegnare le armi per un primo controllo, che era consistito nel sottoporle ad esame olfattivo, onde percepire l'eventuale odore di polvere combusta che residua per un certo tempo dopo lo sparo;
operazione, questa, cui aveva provveduto il capitano comandante della compagnia CC il quale, atteso l'esito a suo giudizio negativo del suddetto esame, aveva ordinato che le armi venissero restituite ai legittimi possessori. Le indagini avevano quindi seguito altre piste, rivelatesi però alla fine prive di sbocchi, per cui, ad un certo punto, gli inquirenti erano tornati a considerare la possibilità che, secondo quello che era stato l'orientamento fin dall'inizio espresso dal m.llo Baldini, l'omicidio fosse maturato in ambito strettamente locale. Si era quindi provveduto, in data 7 luglio 1994, a disporre il sequestro delle tre pistole di cui si è detto, inviate poi al Centro investigazioni scientifiche del CC per gli opportuni accertamenti tecnici. Provvedutosi da parte del pubblico ministero a nominare consulenti due sottufficiali del centro suddetto (m.Ili Polese e Castaldo), costoro avevano riferito che vi era identità fra le impronte definite di "culatta" e di "cameramento" riscontrate sui bossoli repertati sul luogo del delitto e quelle lasciate dalla pistola del AP sui bossoli del colpi con essa esplosi nel corso degli esperimenti tecnici, mentre risultava diversa l'impronta lasciata dal percussore;
il che induceva a ritenere che quest'ultimo fosse stato manomesso o sostituito. Nessuna identità era stata invece riscontrata fra le impronte dei bossoli in sequestro e quelle lasciate dalle altre due pistole.
Sulla base di tali risultanze, e considerando che, secondo diverse dichiarazioni di persone informate dei fatti, vi era stato un litigio fra l'UR e il AP presso il circolo della caccia, poco prima che entrambi si allontanassero da detto locale - litigio nel corso del quale l'UR, in particolare, avrebbe proferito espressioni di disprezzo nei confronti del AP - quest'ultimo era stato rinviato a giudizio sotto l'accusa di essere stato l'autore dell'omicidio.
Nel corso del giudizio di primo grado, a fronte della contestazioni mosse dal consulente di parte dell'imputato alle conclusioni cui erano giunti i consulenti del pubblico ministero, la Corte d'assise dispose perizia balistica, nominando periti Luigi Strada, professore associato di medicina legale presso l'università di Bari nonché direttore dell'annesso centro di balistica forense, e Giuliano Saltarelli, specialista di medicina legale presso la medesima università. Costoro giunsero alla conclusione che, sulla base dell'identità di tracce già riscontrata dai consulenti del pubblico ministero, da essi nuovamente e più approfonditamente verificata (con la specificazione che l'impronta definita di "cameramento" era quella lasciata dall'unghia dell'estrattore"), doveva darsi per certo che l'arma del delitto si identificasse in quella del AP, peraltro munita, all'atto in cui era stata impiegata, di un altro percussore. Osservarono anche, i periti, con riguardo all'esito negativo dell'esame olfattivo dell'arma a suo tempo effettuato dal capitano del CC, che, a parte la soggettività delle percezioni sensoriali cui detto esame è affidato, il tempo di permanenza nella canna di odori e fumo e polveri combuste, dopo lo sparo, è notoriamente limitatissimo. Tali conclusioni, condivise dai nuovi consulenti di parte nominati dal pubblico ministero, ten.col.Giovanni Lombardi e m.llo OM De Simone, vennero però contestate dal consulente dell'imputato, dott. Giuliano Alfinito, sulla base di svariate considerazioni di ordine tecnico secondo le quali, in sostanza, non si sarebbe potuto escludere che tracce identiche a quelle lasciate dall'arma del AP potessero essere state lasciate da altra arma munita di culatta e di unghia estrattrice lavorate, in fase di fabbricazione, dallo stesso attrezzo meccanico, giunto ad un determinato grado di usura, cui corrispondessero le tracce anzidette. A tali obiezioni rispose con controdeduzioni il prof. Strada, sentito dalla Corte a chiarimenti. Nel corso del dibattimento vennero acquisite diverse dichiarazioni testimoniali fra cui quelle di AU MO, la quale riferì, tra l'altro, che la sera del 16 aprile 1994, verso le ore 20.35- 20.40, trovandosi seduta, con la sua amica Elvira CU, sul muretto di contenimento fiancheggiante la strada principale, in attesa che si facesse l'ora per recarsi ad una festa organizzata da un'altra sua amica, a nome ND RI HE, aveva visto transitare, in direzione del centro del paese, una vettura Fiat 127 rossa con portabagagli, a bordo della quale, oltre al conducente (che avrebbe potuto essere tale Mario CU, intimo amico del AP), trovavasi altra persona da lei sicuramente identificata nell'imputato. E CU, peraltro, sentito come teste, affermò che nel giorno anzidetto egli si trovava in Svizzera per lavoro, essendosi ivi recato il 10 aprile ed essendovisi trattenuto fino al 17 dello stesso mese, e che durante la sua assenza la chiave dell'autovettura era rimasta occultata in un posto a lui noto, onde impedire che altri ne potessero fare uso. L'imputato, dal canto suo, nel negare ogni sua responsabilità, sostenne che egli, lasciato il circolo della caccia dopo aver giocato al calcio-balilla con tali ZZ NI e ZO AM, oltre che con lo stesso UR (il quale, avendo perso, si era limitato a delle frasi scherzose ma niente affatto offensive), si era recato a casa sua giungendovi pochi minuti dopo le ore 20.00. Era quindi uscito nuovamente verso le ore 21.00, recandosi prima al bar gestito da suo cugino e poi alla festa della ND. OS IC, madre dell'imputato, confermò che questi era rientrato a casa alle ore 20.10 ed era nuovamente uscito, in compagnia del fratello, verso le ore 21.00. L'ora di rientro venne confermata anche dalla sorella dell'imputato, AP BR, la quale nulla seppe dire però della successiva uscita, essendo ella uscita per prima per recarsi alla festa della ND ove, peraltro, intorno alle 22.30, aveva visto anche il fratello.
Tali essendo, nell'essenziale, le acquisite risultanze, la corte di primo grado ritenne comprovata la penale responsabilità del AP in ordine ai reati a lui ascritti.
Il giudizio di responsabilità, come si è detto, venne confermato dalla corte d'assise d'appello di Napoli, la quale si basò anche su una nuova perizia balistica collegiale da essa disposta ed affidata alla dott.ssa Patrizia Carosi, dirigente del servizio di indagini balistiche della direzione centrale di polizia criminale, all'ispettore superiore della polizia di Stato Luigi Gherosi ed al perito tecnico superiore della polizia di Stato PE Colucci;
perizia dalla quale era risultato che l'arma del delitto era certamente da identificarsi in quella del AP. Anche tali conclusioni, peraltro, erano state contestate, nella loro validità scientifica, dal nuovo consulente di parte dell'imputato, nominato nella persona del prof. NI LI.
A sostegno della propria decisione ed a confutazione delle specifiche doglianze difensive, la corte di secondo grado, in estrema sintesi:
- escluse che fossero state trascurate piste alternative d'indagine, rilevando come esse, al contrario, fossero state privilegiate dagli inquirenti fino a che non erano risultate obiettivamente inconsistenti;
- escluse che, come sostenuto dall'imputato, l'UR si fosse limitato a rivolgergli delle battute scherzose, rilevando che, sulla base di quanto riferito dal ZZ, specie nella prima fase delle indagini, doveva essersi trattato invece di una vera e propria lite, nel corso della quale l'UR aveva pesantemente offeso il AP, tanto che lo stesso ZZ (vigile urbano), come riferito dal suo collega ND AL, aveva espresso a quest'ultimo, subito dopo la scoperta del cadavere, il sospetto che autore dell'omicidio fosse stato proprio l'imputato;
- respinse come inidonee ad invalidare le conclusioni peritali circa la identificabilità dell'arma del delitto con quella del AP le argomentazioni critiche del consulente di parte dell'imputato, raffrontandole con quelle che, su ciascuno dei punti controversi, erano state espresse dai periti d'ufficio;
- negò che dovesse negarsi attendibilità alle dichiarazioni dell'UR MO circa l'avvistamento, da parte di costei, del AP a bordo dell'autovettura, intorno alle 20.35-20.40 del 16 aprile 1994, per il solo fatto che tale particolare non fosse stato da lei riferito in precedenza;
- escluse che potesse attribuirsi credito all'alibi che la madre e la sorella del AP aveva inteso fornire a costui, con le dichiarazioni di cui in precedenza si è fatto cenno;
- negò, infine, sulla base di una ricostruzione dei movimenti tanto dell'UR quanto del AP, che questi non potesse avere avuto il tempo necessario, fra la sua uscita dal circolo della caccia e la sua ricomparsa. in pubblico, poco dopo le ore 21.00, per commettere l'omicidio.
Quanto al trattamento sanzionatorio, ritenne la corte d'assise d'appello che non potesse riconoscersi al AP l'attenuante della provocazione (peraltro non richiesta nei motivi d'appello), atteso il tempo di circa 20-30 minuti trascorso tra il fatto provocatorio e la commissione dell'omicidio, e che non si potesse neppure addivenire alla richiesta applicazione delle pur riconosciute attenuanti generiche nella loro massima possibile espansione, attesa la gravità del fatto, rivelatore di un'indole "pur sempre determinata e violenta".
Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione la difesa del AP denunciando:
1) nullità del dibattimento e della sentenza per violazione dell'art.525, comma 2, c.p.p., per non essersi provveduto, da parte della corte d'assise d'appello, nella nuova composizione conseguente all'intervenuta destinazione ad altra sede del presidente, alla rinnovazione della nomina del collegio peritale, effettuata a suo tempo dalla stessa corte nella composizione originaria;
2) violazione di legge, in relazione agli artt. 192, comma 2, e 530, comma 2, c.p.p., unitamente a vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato, affermata sulla base, sostanzialmente, di un unico indizio, costituito dalla pretesa identità fra l'arma del delitto e quella del AP, da riguardarsi come privo del fondamentale carattere della certezza (a fronte dei rilievi critici, rimasti senza risposta, formulati dal consulente di parte alle conclusioni peritali), non avendo la corte di merito, d'altra parte, neppure giustificato la ritenuta attendibilità delle tardive dichiarazioni dell'UR MO ed avendo, per converso, indebitamento valorizzato come elemento indiziario la pretesa causale del delitto (anch'essa, peraltro, oggettivamente incerta, avuto riguardo alla difformità tra le varie dichiarazioni testimoniali sul punto);
3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato accoglimento delle reiterate richieste di rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale per l'effettuazione: a) di una superperizia balistica collegiale da affidarsi a "periti di chiara fama e di autorità universitaria"; b) dell'escussione testimoniale di IS TI, gestore del circolo della caccia, "anche in applicazione della normativa novellata dell'art.513 c.p.p., in relazione all'art.210 c.p.p."; c) di un esperimento giudiziale "sui tragitti e percorsi svolti dal AP e dall'UR in Valle agricola in prossimità dell'ora del delitto";
4) mancanza o comunque giuridica erroneità della motivazione in ordine alla denegata attenuante della provocazione, dovendosi riguardare addirittura come "suicida" l'assunto secondo il quale essa sarebbe stata incompatibile con tempo trascorso fino al momento del delitto, quantificato dalla stessa corte di merito in appena venti o trenta minuti;
5) analogo vizio di motivazione in ordine alla denegata applicazione delle attenuanti generiche nella loro massima espansione, essendosi la corte di merito basata sulla sola considerazione della gravità del fatto e della presunta indole determinata e violenta dell'imputato, in contraddizione con la riconosciuta riconducibilità della pulsione omicidiaria alla grave mortificazione che l'UR avrebbe inflitto al AP e trascurando altri elementi quali la giovane età, l'assenza di precedenti penali di rilievo, la condotta tenuta prima e dopo il reato, le condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell'imputato come pure "gli altri elementi a suo favore dedotti con i citati motivi di appello".
In diritto
Il primo motivo di ricorso è infondato. È vero che l'ordinanza con la quale si dispose la nuova perizia in sede di appello e quella di conferimento dell'incarico ai periti, adottate dalla corte d'assise d'appello nella originaria composizione, non vennero rinnovate dopo il mutamento di detta composizione, seguito al trasferimento ad altra sede del presidente. Altrettanto vero è, però, che la relazione peritale ed i successivi chiarimenti dei periti, a fronte delle osservazioni critiche della consulente di parte dell'imputato, vennero recepiti dal collegio giudicante che poi emise sentenza, senza che da parte della difesa dell'imputato venisse sollevata obiezione o richiesta alcuna (cui, infatti, non si fa, nell'atto di ricorso, il benché minimo riferimento). In tale situazione, ritiene la Corte che possa trovare applicazione il principio già affermato dalle Sezioni unite con sentenza 17 febbraio 1999 n. 2, Iannasso ed altri, m.212395, secondo cui quando nessuna delle parti, verificatosi il mutamento dell'organo giudicante, "riproponga la richiesta di ammissione della prova assunta in precedenza il giudice può d'ufficio disporre la lettura delle dichiarazioni precedentemente raccolte nel contraddittorio delle parti e inserite legittimamente negli atti dibattimentali". Trattasi di principio affermato con riguardo all'avvenuta assunzione di prova (nella specie testimoniale) e, pertanto, a maggior ragione applicabile in un caso come quello in esame, in cui non vi era neppure stata, prima del mutamento della composizione del collegio giudicante, l'assunzione di una prova, ma si era soltanto provveduto a disporla, con la nomina dei periti ed il conferimento dell'incarico.
Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, a proposito del quale va anzitutto escluso che il principale elemento indiziante a carico dell'imputato, costituito dalla ritenuta identità fra l'arma in suo possesso e quella adoperata per commettere il delitto, dovesse riguardarsi come privo del carattere della certezza, solo perché basato sugli esiti di accertamenti peritali rivelatisi suscettibili di contestazione da parte del consulente di parte. In proposito sembra opportuno puntualizzare, in linea di principio, che il fatto indiziante non può entrare nel patrimonio conoscitivo del giudice se non attraverso gli ordinari meccanismi di acquisizione probatoria i quali, proprio perché tali, implicano necessariamente un margine più o meno ampio di valutazione in ordine all'attitudine del mezzo probatorio di volta in volta assunto come dimostrativo di quel fatto ad assolvere alla funzione assegnatagli. La certezza da attribuire al fatto indiziante, quindi, non è concettualmente diversa da quella richiesta per la formulazione del giudizio di colpevolezza, posto che l'una e l'altra debbono necessariamente appoggiarsi ad elementi probatori da valutarsi secondo la regola generale dettata dall'art.192, comma 1, c.p.p., con l'unica differenza che nel primo caso essi hanno per oggetto un fatto non direttamente dimostrativo della colpevolezza, ma suscettibile di essere assunto come indicativo della medesima. A titolo esemplificativo, basti pensare che un testimone può riferire di aver visto l'imputato vicino al luogo del delitto o di averlo visto commettere il delitto. Nel primo caso egli riferisce un fatto che può costituire un indizio;
nel secondo riferisce un fatto rappresentato proprio dal comportamento corrispondente a quello ipotizzato a carico dell'imputato e quindi direttamente dimostrativo della responsabilità di costui (almeno sotto il profilo della mera causalità materiale). È del tutto evidente, però, che nell'uno e nell'altro caso occorrerà valutare l'attendibilità del testimone mediante la formulazione di un giudizio che, da un lato, dovrà essere basato su adeguata motivazione, dall'altro potrà sempre essere oggetto di contrapposte valutazioni critiche senza che, peraltro, la proponibilità di queste ultime in termini di non macroscopica irragionevolezza possa di per sè valere ad escludere la giuridica "certezza" del fatto riferito, quale ritenuta dal giudice. Ed il principio non può che valere anche con riguardo all'ipotesi che il fatto indiziante sia portato a conoscenza del giudice attraverso un mezzo di prova diverso dalla testimonianza, come, ad esempio, un documento o (nel nostro caso), una perizia. Ciò posto, rimane quindi solo da chiedersi se la ritenuta certezza del fatto indiziante costituito dall'identità fra l'arma del delitto e quella posseduta dall'imputato sia stata motivata in modo corretto;
cioè, in altri termini (per quella che è la problematica posta dal caso concreto), se l'adesione espressa dalla corte di merito al giudizio di certezza formulato dai periti in ordine alla suddetta identità presti il fianco a censure sul piano della legittimità. La risposta, ad avviso della Corte, non può che essere negativa. Risulta infatti dalla lettura dell'impugnata sentenza che la corte di merito, lungi dal lasciare senza risposta le argomentazioni critiche avanzate dai due consulenti di parte dell'imputato succedutisi nel tempo (dott. Alfinito e prof. LI), le ha analiticamente e perfino puntigliosamente esaminate e sviscerate una per una, giungendo per tale via, in modo assolutamente ineccepibile, ad esprimere il convincimento che esse non fossero idonee a scalfire la validità delle conclusioni raggiunte dai periti d'ufficio. Sul punto, del resto, la difesa del ricorrente, come emerge dalla lettura dell'atto di impugnazione, non ha avanzato alcuna specifica censura, ad eccezione di quella concernente il mancato impiego, da parte dei periti d'ufficio, di un certo tipo di microscopio "a scansione elettronica", già in uso da parte della polizia criminale tedesca e da ritenersi, secondo il consulente di parte, tecnologicamente più avanzato di quello del quale si erano avvalsi i periti d'ufficio (pag. 12 del ricorso). Senonché anche su tale punto la corte di merito ha più che adeguatamente motivato dapprima ricordando come, secondo quanto riferito dai periti d'ufficio sulla base di accertamenti compiuti presso la polizia criminale tedesca, l'uso del microscopio elettronico a scansione fosse considerato necessario solo in casi di oggettiva incertezza dei risultati ottenuti con strumenti di tipo tradizionale (pag. 108), e poi rilevando che tale condizione era da escludere nel caso di specie, atteso che i risultati ottenuti attraverso l'uso del microscopio comparativo (peraltro dell'ultima generazione) di cui si erano avvalsi i periti d'ufficio erano già da soli di assoluta evidenza (pag. 111). La difesa del ricorrente ha del tutto ignorato tale motivazione, limitandosi a postulare in modo assolutamente apodittico la necessità dell'uso del microscopio indicato dal proprio consulente di parte, per trarre poi da ciò solo, con evidente salto logico, motivo di censura dell'impugnata sentenza. Sarebbe stato invece necessario indicare per quale ragione fosse censurabile, in sede di legittimità, l'affermazione della corte di merito secondo cui i risultati ottenuti con lo strumento indicato dai periti d'ufficio erano comunque tranquillizzanti;
ma una tale indicazione risulta del tutto mancante, dal momento che la difesa si è limitata, poi, ad un generico riferimento alle "gravi lacune d'indagine denunciate dal consulente di parte" ed all'asserzione, non suffragata da alcun apparato argomentativo, secondo cui la sentenza sarebbe priva di motivazione "sulla validità dei rilievi critici di LI alla consulenza d'ufficio", quali indicati nella "nota conclusiva" redatta dal suddetto consulente. Si è già ricordato, del resto, al riguardo, come invece tutti i rilievi critici in questione fossero stati presi in esame e confutati. Può ora aggiungersi che, comunque, come questa Corte ha già avuto occasione di affermare, "il giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito d'ufficio, in difformità di quelle del consulente di parte, non può essere gravato dell'obbligo di fornire, in motivazione, autonoma dimostrazione dell'esattezza scientifica delle prime e dell'erroneità, per converso, delle altre, dovendosi al contrario considerare sufficiente che egli dimostri di aver comunque valutato le conclusioni del perito d'ufficio, senza ignorare le argomentazioni del consulente e potendosi quindi ravvisare vizio di motivazione solo se queste ultime siano tali da dimostrare in modo assolutamente lampante e inconfutabile la fallacia delle conclusioni peritali" (Cass.I, 3 giugno 1998 n. 6528, Sileno, m.210712); e, nella specie, neppure da parte della difesa del ricorrente si sostiene che i rilievi critici del consulente di parte fossero idonei;
a fornire una dimostrazione rispondente alle suddette caratteristiche. Così esaurita la problematica relativa alla contestata "certezza" dell'indizio, va poi osservato, per rispondere ad altro rilievo critico della difesa, concernente l'unicità del suddetto indizio (a fronte della pluralità che sarebbe richiesta dall'art.192, comma 2, c.p.p.), che la stessa difesa ricorda l'esistenza dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui una tale pluralità non è invece richiesta, ben potendo anche un solo indizio consentire la formulazione di un giudizio di colpevolezza, se dotato di adeguata significanza (ved., in tal senso, Cass.IV, 24 settembre 1996 n. 8662, Piscopo, m.206960). Non ritiene la Corte che tale principio debba essere inteso nell'unico senso in cui esso, a dire della difesa, sarebbe accettabile, e cioè quello secondo cui anche un solo indizio potrebbe essere determinante, quando però ci si trovi in presenza di una duplice serie di elementi indizianti tutti gravi, precisi e concordanti all'interno di ciascuna serie, ma discordanti rispetto a quelli dell'altra serie. Il problema, comunque, non sembra doversi porre nel caso in esame giacché la Corte di merito non ha mancato di valorizzare, ai fini della propria decisione, oltre a quello già indicato come indizio principale, anche un altro elemento sicuramente definibile come indizio, costituito dall'avvistamento del AP, da parte della teste UR MO, a bordo dell'autovettura che, verso le ore 20.35- 20.40 del 16 aprile 1996, si dirigeva verso il centro del paese. Rimane quindi, a questo punto, soltanto da dire, con riguardo alle critiche concernenti la ritenuta attendibilità di quanto asserito dalla teste summenzionata, che trattasi di critiche del tutto pretestuose, le quali si compendiano nell'assunto secondo il quale la corte di merito avrebbe del tutto omesso di valutare la "estrema tardività" della suddetta asserzione, rispetto al contenuto delle originarie dichiarazioni della teste medesima. Tale assunto, invero, risulta platealmente smentito dalla lettura dell'impugnata sentenza, nella quale, dopo una minuziosa elencazione delle ragioni per le quali la deposizione dell'UR, nella parte che qui interessa, sarebbe stata da ritenere inattendibile, si spiega come tali ragioni fossero, in realtà, da riguardare come infondate per una serie di altre, contrapposte ragioni, puntualmente indicate alle pagg 152-154, alle quali la difesa del ricorrente non ha fatto il benché minimo cenno;
il che esime la Corte dall'onere di richiamarle analiticamente in questa sede, posto che un tale onere può sussistere solo a condizione che quelle stesse ragioni siano state oggetto di specifica disamina critica da parte del ricorrente, mancando la quale la censura concernente il punto in questione viene ad appalesarsi come addirittura inammissibile per assoluta genericità. Così come inammissibili si appalesano le censure concernenti la ritenuta identificazione della causale del delitto nel litigio che, poco prima del fatto, vi era stato, presso il circolo della caccia, fra l'imputato e la vittima. Anche su questo punto, infatti, ad un'amplissima ed analitica motivazione offerta dall'impugnata sentenza si contrappongono soltanto, nell'atto di ricorso (pag.15), da una parte, l'assunto puramente apodittico e generico, secondo il quale dalle dichiarazioni di ZZ PE e ND AL non sarebbero potute risultare che "circostanze assolutamente prive di unitarietà di riferimenti e, soprattutto, prive di quello spessore fattuale e psicologico che potrebbe assurgere a "dignità di causale""; dall'altra parte il sommario richiamo ad altre dichiarazioni (pur criticamente valutate dalla corte di merito), secondo le quali l'UR si sarebbe limitato a "mormorare" che il AP, bravo come giocatore di biliardo, non lo era altrettanto come cacciatore;
cosa alla quale l'imputato non avrebbe dato peso, allontanandosi poi in atteggiamento pacifico con tutti i suoi amici. Appare appena il caso di osservare, in proposito, come non possa in alcun modo considerarsi consentito, in sede di legittimità, proporre come valide ragioni di censura que114 che altro non sono se non (come nella specie), tentativi di rivalutazione del fatto sulla base del richiamo a risultanze probatorie soggettivamente assunte come maggiormente significative rispetto ad altre valorizzate dal giudice di merito, senza che un tale richiamo sia accompagnato dal benché minimo apparato argomentativo volto a dimostrare come e perché la valutazione operata dal detto giudice sia priva di adeguata e logica motivazione, ma anzi ignorando del tutto l'esistenza della ragioni poste a base della decisione impugnata.
Passando quindi all'esame di quello che è stato indicato come terzo motivo di ricorso, rileva la Corte che anch'esso è da ritenere manifestamente infondato. La mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, infatti, atteso il carattere per sua natura eccezionale di detta rinnovazione (come più volte puntualizzato da questa Corte), in tanto può essere censurata in sede di legittimità in quanto risulti dimostrata, indipendentemente dall'esistenza o meno di una specifica motivazione sul punto nella decisione impugnata, la oggettiva necessità dell'adempimento in questione e quindi l'erroneità di quanto esplicitamente o implicitamente ritenuto dal giudice di merito circa la possibilità di "decidere allo stato degli atti", come previsto dall'art.603, comma 1, c.p.p. Ciò significa che deve dimostrarsi l'esistenza,
nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del provvedimento (come previsto dall'art.606, comma 1, lett.A, c.p.p.), le quali sarebbero state presumibilmente evitate ove fosse stato provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in sede di appello. Ora, nella specie, una tale dimostrazione non risulta neppure tentata, essendosi la difesa del ricorrente limitata alla pura e semplice elencazione delle prove che si sarebbero dovute assumere, senza spendere neppure una parola a sostegno della loro ritenuta necessità ma limitandosi a lamentare il fatto costituito dall'assenza di motivazione in ordine al mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'assunzione di dette prove;
assenza che, di per sè, per le ragioni dianzi indicate, non ha rilievo alcuno;
ciò in armonia, del resto, con il principio costantemente affermato da questa Corte secondo cui il giudice di merito non ha l'obbligo di fornire specifica motivazione a sostegno del mancato accoglimento di qualsivoglia istanza difensiva, configurandosi il suddetto obbligo solo se ed in quanto l'istanza negletta riguardi un punto di decisiva rilevanza;
e tale condizione in tanto può verificarsi in quanto la motivazione concernente quel punto risulti mancante o manifestamente illogica;
cosa che spetta al ricorrente dimostrare.
A ciò aggiungasi, per puro scrupolo di completezza, che, comunque, nel caso di specie, per quanto concerne, in primo luogo, la richiesta di una "superperizia" balistica da affidarsi a "periti di chiara fama e di autorità universitaria", la difesa sembra non tenere in alcun conto il fatto che la perizia disposta ed espletata nel corso del giudizio di primo grado, le cui conclusioni sono state poi condivise dal collegio peritale nominato in sede di appello, era già stata affidata a docenti universitari (proff. Strada e Saltarelli, dell'Università di Bari). Quanto poi alla richiesta di escussione del "teste" IS, non può dirsi che la stessa non fosse stata accolta dalla corte di secondo grado, risultando dalla lettura dell'impugnata sentenza (pagg.74 e 75), sul punto del tutto ignorata, ancora una volta, dalla difesa del ricorrente, che il IS (considerato coindagato in quanto aveva a suo tempo anch'egli subito il sequestro dell'arma in suo possesso), era stato in effetti citato a comparire davanti alla corte di secondo grado per essere sentito ai sensi dell'art.210 c.p.p. e si era avvalso della facoltà di non rispondere, per cui si era data lettura delle dichiarazioni da lui rese in primo grado, ritenute dalla difesa utili alla propria causa;
dopodiché, rinnovata la citazione per il mutamento nella composizione del collegio, la stessa difesa dell'imputato aveva chiesto che fosse invece mantenuta ferma la dichiarazione di inutilizzabilità della dichiarazioni del IS rese in primo grado, salvo poi a lamentare, in sede di discussione finale, che la loro valutazione fosse stata impedita da un "mero formalismo". In effetti la Corte di secondo grado ha espressamente dato atto in sentenza di non considerare utilizzabili le dichiarazioni in questione. Di ciò, eventualmente, la difesa avrebbe potuto dolersi in sede di ricorso (salva la valutazione, poi, della fondatezza o meno di una tale doglianza), ma non lo ha fatto, lamentando invece, come si è visto, soltanto la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'audizione del IS senza avvedersi, a quanto pare, che detta rinnovazione, al contrario, era stata disposta, con gli esiti sopra illustrati. Quanto, infine, al mancato accoglimento della richiesta di esperimento giudiziale per ricostruire i possibili movimenti dell'imputato e della vittima, non si considera, da parte della difesa, che la corte di merito (pagg.147 151), ha ampiamente tenuto conto, nell'effettuare la suddetta ricostruzione, degli elementi offerti dalla più insospettabile delle fonti, e cioè dall'ing. EL ZZ, altro consulente tecnico dell'imputato, il quale aveva redatto una planimetria dei luoghi ed indicato i tempi di percorrenza dall'abitazione dell'imputato stesso al luogo del delitto e viceversa;
elementi, quelli anzidetti, non contestati dalla corte territoriale nella loro oggettività, di tal che - non contestandosi neppure, per converso, da parte della difesa dell'imputato, la correttezza della ricostruzione summenzionata - non si vede quale motivo di censura possa, in questa sede, essere rappresentato dalla mancata effettuazione dell'esperimento giudiziale in questione.
Devesi a quanto punto passare all'esame del quarto motivo di ricorso che, a differenza di quelli finora trattati, appare fondato. L'impugnata sentenza, in effetti, ha motivato il mancato riconoscimento dell'invocata attenuante della provocazione solo ed esclusivamente sulla base del tempo, evidentemente ritenuto eccessivo, trascorso tra la percezione, da parte dell'imputato, di quello che sarebbe stato il "fatto ingiusto" posto in essere dall'UR e l'attuazione del proposito criminoso. Non si vede, però, come un tempo di appena 20 o 30 minuti, come quello indicato dalla corte di merito, possa essere considerato, di per sè, tale da escludere la permanenza dello "stato d'ira" richiesto per la configurabilità dell'attenuante in questione. Rientra infatti fra le nozioni di comune esperienza che lo stato d'ira ben può mantenersi inalterato, senza dar luogo al diverso atteggiamento psichico costituito dall'odio, dal risentimento o dal desiderio di vendetta, per un tempo come quello sopraindicato ed anche per un tempo maggiore, rientrando anzi ciò nella normalità dei casi;
e, d'altra parte, questa Corte ha avuto anche occasione di affermare recentemente (Cass.I, 3 dicembre 1997 n. 11124,Insirello, m.209159), come lo stato d'ira, diversamente dall'"impeto d'ira" di cui parlava il codice penale previgente, possa consistere anche in un'alterazione emotiva che si protrae nel tempo, sì da risultare configurabile anche quando manchi un rapporto di immediatezza fra azione provocatoria e reazione, sempre che, naturalmente, non sia intervenuta la sua trasformazione in taluno degli altri sentimenti o stati d'animo sopra indicati. L'impugnata sentenza va quindi annullata, sul punto, con rinvio ad altra sezione della corte d'assise d'appello, la quale dovrà riesaminare la questione della riconoscibilità o meno dell'attenuante in discorsi, in assoluta libertà di valutazione degli elementi ritenuti all'uopo rilevanti ma evitando, comunque, di incorrere nuovamente nel segnalato vizio di motivazione.
Il quinto motivo di ricorso è da ritenere invece inammissibile, in quanto volto soltanto a rimettere in discussione la valutazione operata dal giudice di merito, in materia caratterizzata dall'esistenza di ampi margini di discrezionalità, mediante la prospettazione non di vizi logico-giuridici riscontrabili nella suddetta valutazione ma di elementi fattuali assunti, del tutto soggettivamente, come dotati di maggior valenza rispetto a quelli valorizzati nella sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego dell'attenuante della provocazione e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'assise d'appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 1999