Cass. pen., sez. I, sentenza 28/06/1999, n. 9151
CASS
Sentenza 28 giugno 1999

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Atteso il carattere eccezionale della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, il mancato accoglimento della richiesta volta ad ottenere detta rinnovazione in tanto può essere censurato in sede di legittimità in quanto risulti dimostrata, indipendentemente dall'esistenza o meno di una specifica motivazione sul punto nella decisione impugnata, la oggettiva necessità dell'adempimento in questione e, quindi, l'erroneità di quanto esplicitamente o implicitamente ritenuto dal giudice di merito circa la possibilità di "decidere allo stato degli atti", come previsto dall'art.603, comma 1, c.p.p. Ciò significa che deve dimostrarsi l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento (come previsto dall'art.606, comma 1, lett.A, c.p.p.) e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate qualora fosse stato provveduto, come richiesto, all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in sede di appello.

Il principio secondo il quale l'indizio, per poter essere valorizzato ai fini di cui all'art.192, comma 2, c.p.p., deve aver il carattere della certezza non incide sull'operatività dell'ineludibile regola per cui il fatto indiziante può entrare nel patrimonio conoscitivo del giudice solo attraverso gli ordinari meccanismi di acquisizione probatoria i quali, proprio perché tali, implicano necessariamente un margine più o meno ampio di valutazione in ordine all'attitudine del mezzo probatorio di volta in volta assunto come dimostrativo di quel fatto ad assolvere alla funzione assegnatagli. La certezza da attribuire al fatto indiziante non è, quindi, concettualmente diversa da quella richiesta per la formulazione del giudizio di colpevolezza, posto che l'una e l'altra debbono necessariamente appoggiarsi ad elementi probatori da valutarsi secondo la regola generale dettata dall'art.192, comma 1, c.p.p., con l'unica differenza che, nel primo caso, essi hanno per oggetto non un fatto direttamente dimostrativo della colpevolezza ma un fatto suscettibile soltanto di essere assunto come indicativo della medesima. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C., riconosciuta la correttezza della motivazione sulla base della quale il giudice di merito, aderendo alle conclusioni della perizia d'ufficio, aveva ritenuto accertata l'identità fra l'arma con la quale era stato commesso un omicidio e quella di cui l'imputato aveva la disponibilità, ha escluso che la valenza indiziaria di detto elemento dovesse essere inficiata, per mancanza del requisito della certezza, dall'asserita opinabilità delle risultanze peritali).

Qualora, successivamente al provvedimento con il quale è stata disposta l'effettuazione di una perizia ed è stata effettuata la designazione dei periti, intervenga modifica nella composizione dell'organo giudicante, davanti al quale, tuttavia, l'incombente venga poi espletato, senza che alcuna delle parti sollevi obiezioni o formuli richiesta di rinnovazione dell'incarico peritale, l'utilizzazione, ai fini del decidere, delle risultanze di detta perizia non può in alcun modo dar luogo alla nullità prevista dall'art.525, comma 2, c.p.p. per il caso di non corrispondenza fra i giudici che adottano la deliberazione e quelli che hanno partecipato al dibattimento.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 28/06/1999, n. 9151
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9151
Data del deposito : 28 giugno 1999

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