Versione
21 aprile 1942
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1 marzo 2006
1 marzo 2006
Art. 517.
(( (Scelta delle cose da pignorare).)) ((Il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che l'ufficiale giudiziario ritiene di piu' facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all'importo del credito precettato aumentato della meta'.
In ogni caso l'ufficiale giudiziario deve preferire il denaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito e ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione)) .
(( (Scelta delle cose da pignorare).)) ((Il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che l'ufficiale giudiziario ritiene di piu' facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all'importo del credito precettato aumentato della meta'.
In ogni caso l'ufficiale giudiziario deve preferire il denaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito e ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione)) .
Commentari • 90
- 1. conversione del pignoramentohttps://www.brocardi.it/ · 207.24158
Consulenza legale Q201617067 (Articolo 496 Codice proc. civile - Riduzione del pignoramento) «La richiesta delle cose da pignorare ai sensi dell'art. 517 c.p.c. non spetta più al debitore, bensì all'Ufficiale Giudiziario, il quale deve dare...»
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Giurisprudenza • 231
- 1. Trib. Superiore delle Acque Pubbliche, sentenza 28/10/2024, n. 100021Provvedimento: […] 4, 5, 6 e 7 dell'art. 517 del Codice di procedura civile, oppure se sia stato violato l'art. 357 del citato […]Leggi di più...
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