Cass. pen., SS.UU., sentenza 28/10/2010, n. 1235
CASS
Sentenza 28 ottobre 2010

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime6

La ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione del reato (art. 274, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.) esime il giudice dal dovere di motivare sulla prognosi relativa alla concessione della sospensione condizionale della pena.

Il delitto di frode fiscale si connota come reato di pericolo o di mera condotta, avendo il legislatore inteso rafforzare la tutela del bene giuridico protetto anticipandola al momento della commissione della condotta tipica.

Non può essere adottata o mantenuta una misura cautelare se sussistono le condizioni che rendono probabile l'applicabilità dell'indulto alla pena che si ritiene possa essere irrogata.

La norma che prevede la notifica dell'avvenuta impugnazione alle altre parti (art. 584 cod. proc. pen.) non trova applicazione nell'ambito dei procedimenti "de libertate", dato che essa è funzionale alla facoltà di proposizione dell'appello incidentale, estraneo al sistema delle impugnazioni in materia cautelare.

In caso di concorso di norme penali che regolano la stessa materia, il criterio di specialità (art. 15 cod. pen.) richiede che, ai fini della individuazione della disposizione prevalente, il presupposto della convergenza di norme può ritenersi integrato solo in presenza di un rapporto di continenza tra le norme stesse, alla cui verifica deve procedersi mediante il confronto strutturale tra le fattispecie astratte configurate e la comparazione degli elementi costitutivi che concorrono a definirle.

È configurabile un rapporto di specialità tra le fattispecie penali tributarie in materia di frode fiscale (artt. 2 ed 8, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) ed il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen.), in quanto qualsiasi condotta fraudolenta diretta alla evasione fiscale esaurisce il proprio disvalore penale all'interno del quadro delineato dalla normativa speciale, salvo che dalla condotta derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale, quale l'ottenimento di pubbliche erogazioni. (La Corte, richiamando il cosiddetto principio di assimilazione sancito dall'art. 325 del T.F.U.E., ha precisato che le predette fattispecie penali tributarie, repressive anche delle condotte di frode fiscale in materia di I.V.A., esauriscono la pretesa punitiva dello Stato e dell'Unione Europea perchè idonee a tutelare anche la componente comunitaria, atteso che la lesione degli interessi finanziari dell'U.E. si manifesta come lesiva, in via diretta ed indiretta, dei medesimi interessi).

Commentari46

Mostra tutto (46)
  • 1Il diritto penale in
    Andrea Apollonio · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 2 settembre 2025

  • 2Foglio di giurisprudenza.
    Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/

  • 3Giustizia Insieme
    Piergiorgio Ponticelli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

  • 4La Suprema Corte alle prese con il "principio di assorbimento" in una
    Silvia Bernardi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Segnaliamo ai nostri lettori una recente pronuncia con cui la Sesta sezione penale della Cassazione ha ancora una volta escluso il concorso formale tra i delitti di abuso d'ufficio e di falso (ideologico o materiale) in atto pubblico, con riferimento a tutti quei casi in cui la contestata condotta di abuso si sia interamente esaurita nella commissione di un fatto qualificabile come falso in atto pubblico. Tale decisione, sostanzialmente in linea con la tendenza maggioritaria espressa dalla giurisprudenza di legittimità – pur nel quadro, in verità, di un dibattito giurisprudenziale ancora aperto – …

     Leggi di più…

  • 5c'è un rapporto di specialità?
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 ottobre 2025

    1. La questione: violazione dell'art. 640, comma secondo, cod. pen. e degli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 74/2000 Il Tribunale di Reggio Calabria, in accoglimento di una richiesta di riesame, annullava un decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, ritenendo insussistenti sia il fumus del delitto di truffa aggravata, come riportato nell'incolpazione provvisoria, sia il periculum di occultamento o dispersione delle somme indebitamente percepite. Ciò posto, avverso questo provvedimento ricorreva per Cassazione il pubblico ministero il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione dell'art. 640, comma secondo, cod. pen. e degli …

     Leggi di più…
Mostra tutto (46)

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 28/10/2010, n. 1235
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1235
Data del deposito : 28 ottobre 2010

Testo completo