Sentenza 3 febbraio 2004
Massime • 1
Ai fini dell'esercizio del potere di revoca di cui all'art. 495 comma quarto cod. proc. pen., è sufficiente che il giudice chieda alle parti di interloquire sull'andamento e lo sviluppo dell'istruttoria dibattimentale, senza che debba specificare quale tipo di provvedimento intenda assumere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/02/2004, n. 12589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12589 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 03/02/2004
Dott. ROMANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - N. 172
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - N. 41793/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PI IO IS, n. a Coriano Calabro il 1/9/1947;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia, emessa in data 15.5.2002;
- letti il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita in Pubblica udienza la relazione del Cons. Dott. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Procuratore Generale Dott. G. Viglietta, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
- uditi i difensori avv. G. Balzan per le parti civili, che ha concluso aderendo alla richiesta del P.G. e domandando la liquidazione come da nota depositata, e gli avv.ti F. Coppi e C. Augenti per l'imputato, eh hanno richiesto l'accoglimento del ricorso;
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
IO IS SA ricorre per Cassazione contro la decisione della Corte d'appello di Venezia che - in parziale riforma della sentenza datata 16.3.1998, con cui il tribunale di Rovigo l'aveva condannato a tre anni di reclusione per due fatti di concussione consumata e per un tentativo di concussione in danno della s.r.l. Previato Costruzioni - lo ha assolto dalla tentata concussione perché il fatto non sussiste, rideterminando la pena per i residui reati a due anni e undici mesi di reclusione.
In sintesi il SA, impiegato presso l'ufficio del Genio civile di Rovigo, con la qualifica di Istruttore direttivo, è stato ritenuto responsabile di concussione continuata per avere costretto - tra giugno e luglio 1988 - RI e IO Previato, soci e legali rappresentanti della s.r.l. Costruzioni, ditta aggiudicataria di un finanziamento regionale per 25 alloggi a tasso agevolato - a versargli la somma di L.
2.500.000 per ottenere finalmente l'approvazione dei Q.T.E. (quadri tecnici economici) più volte presentati a Genio civile e sempre respinti con pretesti d'irregolarità; nonché, per avere nel dicembre del 1990, costretto i medesimi imprenditori a versargli l'ulteriore somma di L.
4.500.000 per ottenere la definizione delle pratiche relative al finanziamento di altri 9 alloggi di edilizia residenziale pubblica. Il ricorrente deduce:
a) violazione degli artt. 603 e 495.2 c.p.p. per mancata rinnovazione dibattimentale e mancata assunzione di prova decisiva (testimonianza della moglie dell'imputato e del suo medico curante);
b) violazione dell'art. 606.1 lett. e c.p.p. per mancanza di motivazione sulla nullità (dedotta con i motivi d'appello) dell'ordinanza pronunciata dal Tribunale, che si ritirò in Camera di consiglio e deliberò la revoca dell'ammissione come teste della moglie dell'imputato, senza informare la difesa della ragione per cui si ritirava in Camera di consiglio;
c) violazione dell'art. 606.1 lett. b ed e c.p.p. in relazione alla prova fornita dalla perizia fonica rinnovata in appello sulla voce dell'interlocutore del Previato, attribuita all'imputato SA;
d) erronea applicazione della legge penale e relativo vizio di motivazione, per essere stati i fatti attribuiti all'imputato ritenuti integrare il delitto di concussione anziché quello di corruzione.
Infondati sono il primo e il terzo motivo. Correttamente i giudici di merito hanno ritenuto del tutto inutile sentire la moglie e il medico curante dell'imputato, che avrebbero dovuto rendere testimonianza su circostanze temporalmente non rilevanti e inidonee a smentire l'avvenuto incontro tra l'imputato e i Previato, ampiamente provato dalle dichiarazioni delle parti offese e dal contenuto della registrazione dei colloqui, vertenti su oggetti e questioni che soltanto il SA poteva conoscere nei dettagli, nonché dal riscontro (peraltro non necessario) costituito dall'esito della perizia fonica, che attribuì al SA la voce dell'interlocutore dei Previato, senza che la percentuale statistica di possibile errore (tra il 2% e il 5%) possa infirmarne la valenza confermativa, alla luce degli elementi probatori acquisiti, apprezzati e valutati al giudice di merito in maniera corretta e indenne da vizi logici. Manifestamente infondato è il motivo sub b), con il quale il ricorrente insiste sulla eccepita nullità, sostenendo che "la mancata comunicazione alla difesa del motivo per il quale il Tribunale intendeva ritirarsi in Camera di consiglio, e la mancata concessione alla difesa del diritto di esprimersi sul motivo predetto debbono equipararsi all'assenza del difensore, sanzionata dall'art. 178 lett. c) e dall'art. 179, comma primo c.p.p.". Va innanzitutto puntualizzato che la questione è stata del tutto assorbita e superata dalla decisione della corte d'appello di non ammettere la richiesta difensiva di rinnovazione del dibattimento per l'audizione dei predetti testi. In ogni caso, a prescindere dalla mancata previsione del vizio lamentato come causa di nullità - che in un regime processuale caratterizzato dal principio di tassatività delle nullità è sufficiente a fondare l'inammissibilità del motivo, senza necessità di replica da parte del giudice d'appello - e dalla manifesta assurdità di parificare all'assenza del difensore "la mancata comunicazione alla difesa del motivo per il quale il Tribunale intendeva ritirarsi in Camera di consiglio", giova puntualizzare che il giudice non ha l'obbligo di spiegare alle parti il motivo per cui, di volta in volta, ritiene necessario od opportuno di ritirarsi in Camera di consiglio ne' tanto meno di specificare in particolare che si ritira per esaminare se sussistono i presupposti per disporre la revoca di prove che risultano superflue. È previsto dal codice che, esaurita la discussione e chiuso il dibattimento, il tribunale si ritira per deliberare la sentenza (artt. 524 e 525.1 c.p.p.), mentre, prima della discussione e "nel corso dell'istruzione dibattimentale, il giudice decide con ordinanza sulle eccezioni proposte dalle parti in ordine all'ammissibilità della prova. Il giudice, sentite le parti, può revocare con ordinanza l'ammissione di prove che risultano superflue o ammettere prove già escluse" (art. 495.4 c.p.p.). L'obbligo di sentire le parti, ai fini dell'esercizio del motivato potere di revoca di cui all'art. 495.4 c.p.p., si adempie con la semplice richiesta alle parti di interloquire, in relazione all'andamento e allo sviluppo della fase dibattimentale in corso, senza necessità di precisare che la richiesta è finalizzata all'esercizio di uno dei particolari "provvedimenti del giudice in ordine alla prova" previsti dall'art. 495 c.p.p.. Fondato è invece l'ultimo motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione che "risulta dal testo del provvedimento impugnato" (art. 606.1 lett. e c.p.p.).
In replica a talune osservazioni sulla configurabilità dei fatti accertati come corruzione, "posto che dalla lettura delle conversazioni registrate dai Previato... si trae il convincimento di rapporti di natura paritaria tra il SA e i due imprenditori, che anzi chiedono essi stessi di corrispondere delle somme di denaro quasi si trattasse di somme dovute al SA a seguito del suo intervento", la corte veneziana osserva che "se il giudizio circa l'esistenza di una concussione o di una corruzione dovesse essere svolto all'esclusiva stregua del tenore letterale delle conversazioni registrate... non vi è dubbio che la tesi difensiva (corruzione) dovrebbe essere accolta per il fatto del 1990".
Ma tali conversazione, continua la sentenza, vanno "inserite e interpretate all'interno di un contesto complessivo dei rapporti tra il SA e le persone offese che si era venuto dipanando sin dal 1988... contesto che va ricostruito alla stregua delle testimonianze delle due persone offese, che hanno con certezza... indicato l'imputato come autore di condotte sostanzialmente pressorie nei confronti della libertà d'autodeterminazione delle persone offese...".
Il Collegio individua in tali passaggi della motivazione, essenziali e decisivi ai fini del dispositivo, un'insanabile e rilevante contraddizione logica, giacché normalmente è dal noto - qui rappresentato da quanto i giudici di merito hanno direttamente potuto ascoltare e valutare dal dialogo del dicembre 1990, registrato e trascritto - che si traggono elementi per interpretare l'ignoto (i fatti del 1988), che risulta ricostruibile soltanto attraverso la mediazione del racconto delle parti offese.
Non ha spiegato la corte veneziana per quale ragione ha invertito l'ordinario criterio logico, ritenendo di privilegiare quanto è stato rappresentato dalle parti offese rispetto a quanto - secondo lo stesso testo della sentenza in esame - sembra emergere dal diretto ascolto delle registrazioni degli incontri del 1990. La sentenza va, perciò, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2004