Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/02/2004, n. 12589
CASS
Sentenza 3 febbraio 2004

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Ai fini dell'esercizio del potere di revoca di cui all'art. 495 comma quarto cod. proc. pen., è sufficiente che il giudice chieda alle parti di interloquire sull'andamento e lo sviluppo dell'istruttoria dibattimentale, senza che debba specificare quale tipo di provvedimento intenda assumere.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/02/2004, n. 12589
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12589
    Data del deposito : 3 febbraio 2004

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