Sentenza 18 giugno 2008
Massime • 1
Le disposizioni relative all'assegnazione dei processi tra le sezioni (comprese quelle distaccate) di un medesimo Ufficio giudiziario (del quale esse compongono un'articolazione organizzatoria interna) non attengono alla capacità del giudice e non sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 178 lett. a) cod. proc. pen., nè hanno alcun rilievo ai fini della competenza per territorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/06/2008, n. 27948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27948 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 18/06/2008
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 820
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MELIADÒ PE - Consigliere - N. 011217/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IM US AN N. IL 19/11/1963;
avverso SENTENZA del 21/09/2007 CORTE APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MELIADÒ US;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. MARTUSCIELLO Vittorio, che ha concluso per l'annullamento per prescrizione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 12. 4. 2006 il Giudice monocratico del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto dichiarava IM PE AN colpevole dei reati di cui all'art. 646 c.p., art. 61 c.p., n. 11, artt. 477 e 482 c.p. e lo condannava alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 700,00 di multa.
A seguito di appello dell'imputato, la Corte di appello di Messina, con sentenza del 21.9.2007, confermava la decisione di prime limitatamente al reato di appropriazione indebita aggravata e rideterminava la pena in mesi sei di reclusione ed Euro 500,00 di multa.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo violazione di legge sotto vari profili.
In particolare con il primo motivo, svolto ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e) in relazione agli artt. 161 e 177 c.p.p.,
art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 179 c.p.p., prospetta la nullità del decreto di citazione a giudizio innanzi alla corte di appello, per omessa notifica presso il domicilio eletto (di S. Filippo del Mela, Piazza P. Nenni, 2) in seno all'atto di impugnazione stesso. Con il secondo motivo il ricorrente prospetta la nullità assoluta del decreto di citazione a giudizio relativo al procedimento di primo grado (nonché quella derivata delle sentenze di entrambi i gradi del giudizio), avendo il Giudice monocratico della sezione di Milazzo, all'udienza del 16.1.2003, dichiarato, pur essendo territorialmente incompetente, la contumacia dell'imputato e rimesso il procedimento all'udienza fissa del 14.5.2003 innanzi al Giudice monocratico di Barcellona Pozzo di Gotto, senza disporre la notifica dell'ordinanza di rinvio all'imputato contumace e al difensore assente per legittimo impedimento (il quale, nell'eccepire l'incompetenza del giudice adito, aveva formulato istanza di rinvio ad horas). Laddove, invece, il giudice territorialmente incompetente avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare la nullità del decreto di citazione a giudizio, rimettendo gli atti alla competente Procura di Barcellona Pozzo di Gotto.
Con il terzo motivo, svolto ai sensi dell'art. 606 c.p.p., il ricorrente si duole che la sentenza impugnata ha, con contraddittoria motivazione, escluso la nullità del procedimento di primo e secondo grado, nonostante il mancato esame e la mancata delibazione dell'istanza di differimento ad horas presentata dal difensore dell'imputato il 15.1.2003, con conseguente lesione del diritto di difesa.
Con il quarto motivo, svolto ai sensi dell'art. 606 c.p.p. in relazione all'art. 552 c.p.p., il ricorrente, nel reiterare l'eccezione di nullità del procedimento per omessa notifica dell'ordinanza del 16.1.2003, prospetta, altresì, che quest'ultima, dovendo considerarsi come un irritale decreto di citazione a giudizio, doveva contenere, a pena di nullità, i requisiti previsti dall'art. 552 c.p.p., comma 1. Con il quinto motivo si censura l'impugnata sentenza per aver affermato la responsabilità dell'imputato per il reato di appropriazione indebita sulla base di una motivazione illogica e contraddittoria, non considerando che la demolizione dell'autovettura era stata curata da persona diversa dall'imputato e che quest'ultimo non aveva avuto la disponibilità materiale del mezzo, e che, pertanto, insussistente doveva ritenersi pure l'aggravante dell'art.61 c.p., n. 11, con conseguente difetto di procedibilità dell'azione penale.
Con l'ultimo motivo, infine, il ricorrente si duole della mancata declaratoria della prescrizione del reato.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
Come ribadito da questa Suprema Corte, l'eventuale nullità derivante dalla notificazione effettuata ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis per casi diversi da quelli previsti (ivi compresa l'ipotesi in cui l'imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni dopo la nomina del difensore di fiducia, esercitando una facoltà che ha l'effetto di paralizzare la disposizione dell'articolo indicato) e la stessa notificazione della citazione effettuata presso lo studio del difensore di fiducia pur in mancanza di una elezione di domicilio da parte dell'imputato non configurano una nullità assoluta ed insanabile per omessa vocatio in jus, bensì una nullità di ordine generale ed a regime intermedio per inosservanza delle norme sulla notificazione, che deve ritenersi sanata quando risulti provato che l'errore non abbia impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare il diritto di difesa.
La stessa, comunque, rimane senza effetto se non è dedotta tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184, comma 1, alle sanatorie generali di cui all'art. 183 e alle regole di deducibilità di cui all'art. 182 c.p.p., oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 c.p.p. (cfr. SU n. 19602/2008; SU n. 119/2005). Nel caso in esame, non solo il ricorrente non ha dedotto la mancata o, comunque, menomata conoscenza dell'atto di citazione per effetto della notifica presso il difensore di fiducia, ma, peraltro, il difensore dello stesso, presente nel giudizio di secondo grado, nulla ha in proposito eccepito, con la conseguenza che deve ritenersi che la notificazione, non inesistente, ma viziata, non ha provocato alcuna lesione del diritto alla conoscenza e all'intervento dell'imputato (considerato se non altro il rapporto fiduciario esistente con il difensore, al quale l'atto è stato consegnato: cfr. Cass. sez. 5^, n. 8826/2005 ) e, comunque, la relativa eccezione deve apprezzarsi come tardiva, in quanto non tempestivamente proposta. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Ai sensi, infatti, dell'art. 33 c.p.p., comma 2, non si considerano attinenti alla capacità del giudice (e pertanto non sono riconducibili alla previsione dell'art. 178 c.p.p., lett. a)) le disposizioni relative all'assegnazione dei processi alle sezioni (ivi comprese quelle distaccate) del medesimo ufficio giudiziario, all'interno del quale esse sono costituite per finalità meramente organizzatorie, con la conseguenza che non è configurabile una questione di competenza per territorio (con le conseguenti implicazioni in punto di inosservanza delle relative norme) nei rapporti fra le sedi dello stesso ufficio (cfr. Cass. sez. 1^, n. 12206/1994; Cass. sez. 5^, n. 6908/1999; Cass. sez. 6^, n. 36352/2004). Priva di fondamento normativo appare, pertanto, la prospettazione che il giudice originariamente adito, in quanto territorialmente incompetente (in senso proprio), avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare la nullità del decreto di citazione e rimettere gli atti alla competente procura di Barcellona Pozzo di Gotto. Inammissibile è pure il terzo motivo.
Risulta, invero, dagli atti che il difensore aveva formulato richiesta di differimento del processo "in coda" agli altri e che così è avvenuto;
tant'è che, nel verbale di udienza del 16.1.2003, si da atto che quello in questione era "l'ultimo processo in trattazione".
Ne discende che nessuna lesione del diritto di difesa è configurabile e che nessuna causa di invalidità è riscontrabile per essere stato adottato il provvedimento di rimessione degli atti al Giudice di Barcellona Pozzo di Gotto in una udienza in cui erano assenti il difensore e l'imputato (quest'ultimo ritualmente dichiarato contumace).
Le considerazioni in precedenza svolte (con riferimento al secondo ed al terzo motivo) rendono inammissibile anche il quarto motivo, che si fonda sul presupposto, invero insussistente, del mancato riconoscimento di una questione di competenza (in senso tecnico) e di una situazione di legittimo impedimento del difensore, erroneamente disconosciuta dal giudice adito: situazioni entrambe, per come si è visto, inipotizzabili.
Manifestamente infondato è, infine, l'ultimo motivo. Deve, al riguardo, premettersi che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo della decisione impugnata è circoscritto alla verifica dell'assenza in quest'ultima di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione della logica o fondati con dati contrastanti con il senso di realtà degli appartenenti alla collettività o connotati da vistose ed insormontabili incongruenze, oppure inconciliabili con "atti del processo" specificamente indicati dal ricorrente, che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione.
Conclusioni che restano ferme pur dopo la novella della L. n. 46 del 2000, che consente di denunciare i vizi di motivazione con riferimento ad "altri atti del processo", dal momento che alla Corte di cassazione restano precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare a controllare se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito, (cfr., ad es. Cass., sez. 1^, n. 42369/2006 ; Cass. Sez. 6^, n. 35495/2006). Il che vale quanto dire che, pur dopo la novella, non hanno rilevanza le censure che si limitano ad offrire una lettura alternativa delle risultanze probatorie, dal momento che il sindacato della Corte di cassazione si risolve pur sempre in un giudizio di legittimità, restando escluso che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione possa essere confusa con una nuova valutazione delle risultanze acquisite, non dovendo accertare la Corte se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma piuttosto verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, (v. ad es. Cass., sez. 6^, n. 36546/2006; Cass. sez. 2^, n. 7380/2007; Cass. Sez. 4^, n. 4842/2003). E tale giudizio di compatibilità deve ritenersi nel caso di specie sussistente, essendo la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte territoriale del tutto coerente con le acquisizioni probatorie esistenti in atti, sicché nessuna censura, e tanto meno nessuna diversa ricostruzione, può essere in questa sede di legittimità prospettata.
Ed invero i giudici di merito hanno correttamente posto in rilievo il dato obiettivo che, a seguito di perquisizione disposta presso l'autofficina dell'imputato, venivano rinvenuti una targhetta ove era impresso il numero di telaio dell'autovettura BMW 320 I di proprietà di tale GA, nonché una serie di punzoni, comunemente utilizzati per "marcare" numeri di telaio o targhette identificati ve di veicoli;
che l'autovettura, gravemente incidentata, era stata consegnata dal GA all'imputato per rottamarla;
che quest'ultimo si era rivolto per tale incombente ad una ditta di disbrigo di pratiche automobilistiche, gestita da Santoro Santo, il quale aveva riferito che, allorché gli era stata consegnata l'autovettura, la stessa appariva completa della targhetta identificativa.
Sulla base di tali dati, la corte territoriale, richiamando la decisione di prime cure, ha ritenuto che l'imputato, abusando dell'incarico ricevuto dal GA (il che rende configurabile l'aggravante contestata), si era appropriato della targhetta originale (rinvenuta in suo possesso) e che ne aveva formato altra, su cui imprimeva il numero di telaio riportato sulla stessa, sostituendo il pezzo originale con quello contraffatto, prima di consegnare l'autovettura al Santoro per la demolizione. E tale motivazione, alla luce del ricordato insegnamento di questa Suprema Corte circa i caratteri del sindacato di legittimità, resta esente da alcuna censura, riflettendo un apprezzamento di fatto coerente e plausibile, che esclude nella decisione impugnata alcuna manifesta incongruenza.
Quanto, infine, alla mancata declaratoria della prescrizione del reato, basti considerare che l'inammissibilità del ricorso per cassazione, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione, pur maturata in data anteriore ala sentenza di appello, ma (come nel caso) non dedotta, ne' rilevata dal quel giudice (cfr. SU n. 23428/2005). Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile con conseguente condanna alle spese processuali e a pena pecuniaria, potendosi ravvisare profili di colpa nella causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2008