Sentenza 6 ottobre 2011
Massime • 1
In tema di reati tributari, la disciplina in deroga al concorso di persone nel reato prevista dall'art. 9 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 non si applica laddove amministratore delle società, rispettivamente emittente ed utilizzatrice delle stesse fatture per operazioni inesistenti, sia la medesima persona fisica.
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- 1. Operazioni inesistenti, emissione fatture, società emittente, società utilizzatrice, medesimo amministratoreAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 23 maggio 2017
- 2. Fatture false: doppio reato se chi le emette e le usa è la stessa personaAccesso limitatoGiorgio Passarin · https://www.altalex.com/ · 9 marzo 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/10/2011, n. 47862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47862 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 06/10/2011
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - est. Consigliere - N. 1976
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 00114/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI RG, nato a [...] il [...];
Avverso la sentenza emessa in data 19 Febbraio 2010 dalla Corte di Appello di Firenze, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lucca in data 25 Settembre 2008, ha assolto il Sig. OL dal reato contestato al capo B) della rubrica "perché il fatto non sussiste" e ha rideterminato la pena per i restanti fatti in un anno e dieci mesi di reclusione.
Fatti accertati l'8 marzo 2007 e relativi all'anno d'imposta 2004. Sentita la relazione effettuata dal Consigliere Dr. Luigi Marini;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Cons. Dr. De Santis Fausto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il Difensore, Avv. Beghini Luca, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RILEVA IN FATTO
Con sentenza del Tribunale di Lucca in data 25 Settembre 2008 il Sig. OL è stato condannato alla pena di due anni di reclusione e Euro 200,00 di multa, pena condizionalmente sospesa, per violazione del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, artt. 8, 5 e 2 fatti accertati l'8 Marzo 2007 e riferiti all'anno d'imposta 2004.
La sentenza ha ritenuto accertato che la società "Vehicles Service S.r.l.", amministrata dal Sig. OL, ebbe ad emettere nell'anno 2004 n.4 fatture per operazioni inesistenti in favore della società "Servizi Ecologici S.r.l.", anch'essa amministrata dal Sig. OL a far data dal 12 febbraio 2004, per un imponibile complessivo di Euro 1.050.000,00, oltre IVA al 20%; ha accertato che la prima società omise di presentare per l'anno 2004 la dichiarazione obbligatoria ai fini Iva;
ha accertato che la seconda società effettivamente registrò le fatture false e incluse i relativi importi tra gli elementi passivi portati in dichiarazione. Con la sentenza qui impugnata la Corte di Appello di Firenze ha respinto le censure relative all'assenza di prova circa la inesistenza delle prestazioni oggetto delle fatture e ha accolto le sole censure relative al capo B) della rubrica, cioè la violazione del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5, per essere generica la contestazione nella parte relativa agli importi e per essere ragionevole ritenere che il superamento della soglia di punibilità viene fatto discendere in modo errato dalla calcolo delle prestazioni non effettuate e delle relative fatturazioni.
Avverso tale decisione propone ricorso il Sig. OL, lamentando:
1. errata applicazione della legge penale e vizio di motivazione per essere stata dichiarata la responsabilità penale del ricorrente in assenza di prove certe e con motivazione carente e illogica. La sentenza impugnata conferma il giudizio di responsabilità fondandolo su elementi indizianti che difettano di concludenza e, soprattutto, con una inversione dell'onere probatorio che pare porre a carico dell'imputato la dimostrazione dell'effettività delle prestazioni;
al contrario, atteso il valore di attestazione proprio della documentazione contabile, è compito dell'accusa fornir la prova della non rispondenza dei documenti al vero. Il percorso argomentativo dei giudici di merito è, dunque, viziato sia sul piano dell'applicazione della legge sia sul piano logico.
2. errata applicazione della legge penale e vizio di motivazione per essere stata dichiarata la responsabilità penale del ricorrente in assenza di prove certe e con motivazione carente e illogica: gli elementi indiziari che i giudici di merito hanno posto a fondamento della condanna sono privi di rilevanza rispetto all'ipotesi che le fatturazioni siano state emesse a fronte di operazioni non esistenti. Del tutto illogico, dunque, desumere dagli stessi la prova dell'illecito da una serie di elementi che singolarmente esaminati risultano conformi alle pratiche commerciali e alle normali esigenze delle attività svolte. Gli indizi richiamati dal Tribunale difettano, dunque, sia dei caratteri di gravità e precisione, sia del carattere della concordanza, dovendo essere inquadrati nel contesto del contratto di prestazione stipulato tra le due società e prodotto in atti.
3. Errata applicazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 e sostanziale inversione dell'onere probatorio: una volta escluso che il P.M. abbia provato l'inesistenza delle operazioni sottostanti la fatturazione, ogni ipotesi di irregolarità nella gestione dei documenti e nel calcolo dei tributi deve essere esclusa. Risulta, infine, del tutto errata la motivazione nella parte in cui esclude la "assoggettabilità ad Iva degli acconti per prestazioni non individuate".
4. Sussiste, poi, un assoluto difetto di motivazione con riferimento alla esistenza stessa dell'elemento soggettivo del reato. OSSERVA IN DIRITTO
1. La Corte ritiene di procedere all'esame del ricorso muovendo dalla constatazione di fatto, accertata dai giudici di merito e non oggetto di contestazione, che entrambe le società coinvolte nelle operazioni su cui verte la contestazione di reato sono riconducibili al controllo dell'odierno ricorrente e che può parlarsi di operazioni qualificabili come "infragruppo".
Ciò non toglie che ciascuna delle società conservi la propria personalità giuridica e che non sussista per il loro amministratore o responsabile alcuna duplicità di imputazione per il medesimo fatto, con la conseguenza che va esclusa la sussistenza di una violazione del dettato del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 9: in effetti, la condotta di emissione di fatture irregolari resta a carico della sola società emittente, e di colui che la amministra, mentre la presentazione di dichiarazione infedele resta a carico della sola società che ha utilizzato le fatture portandole in contabilità, e di colui che la amministra. Il fatto che il ruolo di amministratore delle due società sia ricoperto dalla medesima persona non modifica la correttezza dello schema applicativo così adottato, ma può comportare l'applicazione in favore dell'imputato dell'istituto della continuazione tra i reati ex art. 81 cpv. c.p. ove i giudici di merito ne accertino i presupposti.
2. Fatta questa premessa, la Corte deve rilevare che l'articolato contenuto dei motivi di ricorso ricalca il contenuto dei motivi di appello e, in sostanza, sottopone a questo giudice una diversa lettura del materiale probatorio che viene indicata come più corretta di quella adottata dai giudici di merito.
A fronte di questa impostazione del ricorso, la Corte evidenzia innanzitutto che la motivazione della sentenza impugnata non ha omesso di affrontare i temi introdotti coi motivi di appello e che non sussiste il vizio di "mancanza" di motivazione nei termini previsti dalla prima parte dell'art. 606 c.p.p., lett. e). Deve, dunque, verificarsi se la motivazione sia incorsa nel vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità che il cit. art. 606 c.p.p., lett. e) prevede come motivo di annullamento della decisione.
Sul punto la Corte richiama i principi interpretativi fissati dalla giurisprudenza, secondo i quali il giudizio di legittimità non può avere ad oggetto un nuovo esame del materiale probatorio e la verifica di una diversa possibile ricostruzione dei fatti, attività devoluta ai giudici di merito, ma solo il controllo circa l'assenza di vizi essenziali del percorso argomentativo con cui i giudici di merito hanno supportato la ricostruzione dei fatti e la qualificazione giuridica adottate ed escluso la prevalenza delle diverse possibili ipotesi ricostruttive prospettate dalle difesa. L'esistenza di una diversa sfera di giudizio assegnata dalla legge alla sede di legittimità è principio affermato in modo condivisibile fino dalla sentenza delle Sezioni Unite Penali, n. 2120, del 23 novembre 1995-23 febbraio 1996, Fachini (rv 203767). Una dimostrazione ulteriore della sostanziale differenza esistente tra il giudizio di merito e di legittimità può essere ricavata, tra l'altro, dalla motivazione della sentenza n. 26 del 2007 della Corte costituzionale, che (punto 6.1), argomentando in ordine alla modifica introdotta dalla L. n. 46 del 2006 al potere di impugnazione del pubblico ministero, afferma che la esclusione della possibilità di ricorso in sede di appello costituisce una limitazione effettiva degli spazi di controllo sulle decisioni giudiziali in quanto il giudizio avanti la Corte di Cassazione è "rimedio (che) non attinge comunque alla pienezza del riesame di merito, consentito (invece) dall'appello". Se, dunque, il controllo demandato alla Corte di Cassazione non ha "la pienezza del riesame di merito" che è propria del controllo operato dalle corti di appello, ben si comprende come il nuovo testo dell'art. 606 c.p.p., lett. e), come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, comma 1, lett. b), non autorizzi affatto il ricorso a fondare la richiesta di annullamento della decisione di merito sulla istanza di una nuova ricostruzione della vicenda oggetto di giudizio. In conclusione, come precisato dalla sentenza della Sezione Sesta Penale, n. 22256 del 2006, Bosco, rv 234148, resta "preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti".
3. Applicando tali principi interpretativi al caso concreto, la Corte ritiene che la motivazione della sentenza impugnata non meriti le censure che le sono state mosse. La Corte di Appello ha affrontato in modo coerente e logico, salvo i profili che saranno di seguito esaminati, i molteplici aspetti di fatto che sono posti a fondamento della sentenza di condanna e si è fatta carico delle obiezioni mosse dall'imputato, distinguendo l'accertamento per il reato sub B) da quello relativi alle restanti violazioni e giungendo per queste ultime alla conferma della decisione di primo grado. Fermo restando che il risultato dell'esame di questa Corte conduce a ritenere la sentenza logicamente motivata nei suoi passaggi essenziali, deve convenirsi con il ricorrente in ordine alla non logicità di due profili che i giudici di appello hanno, invece, ritenuto di includere all'interno del percorso argomentativo attribuendo loro un valore indiziante che, sul piano logico, non appare condivisibile.
Il primo di essi è rappresentato dalla corrispondenza delle sedi delle due società (penultimo capoverso di pagina 4). Si tratta di circostanza di fatto che assieme ad altri elementi costituisce indice dello strettissimo collegamento societario fra i due soggetti economici, ma che non può essere considerato in sè indicativo di realizzazione di irregolarità nelle fatturazioni emesse e registrate dalle due società collegate.
Il secondo è rappresentato dalla utilizzazione dello stesso software per la gestione delle fatture da parte delle due società (lettera f nel primo capoverso di pagina 4). Anche in questo caso si è in presenza di elemento che consente di considerare gli stretti legami fra le società, utilizzatrici del medesimo centro servizi, ma certamente tale conclusione non consente di procedere oltre sulla strada dell'accertamento della irregolarità delle fatture. Ciò detto, la Corte rileva che, confortato in termini di certezza il collegamento societario e funzionale tra le due società anche sulla base delle due circostanze ora ricordate, debbono essere considerate coerenti e logiche le argomentazioni ulteriori che i giudici di appello hanno utilizzato per affermare che all'interno di tale collegamento societario si collocano le residue circostanze poste a fondamento del giudizio di responsabilità: dalla mancata dichiarazione annuale 2004 della società emittente al risultato ottenuto dalla società utilizzatrice sul piano delle imposte dovute, e così proseguendo secondo lo schema esposto in motivazione alle pagine 3-4.
La Corte conseguentemente ritiene che, pur valutate diversamente sul piano logico le due circostanze in precedenza esaminate, l'impianto logico della motivazione non perda la propria coerenza e concludenza e meriti di essere confermato. I primi due motivi di ricorso vanno dichiarati infondati e con essi il terzo motivo di ricorso, che si basa sulla modifica della ricostruzione dei fatti operata con l'impostazione accusatoria accolta dai giudici di merito.
4. Una volta respinti i motivi di ricorso concernenti la ricostruzione dei fatti e la sussistenza degli illeciti tributari, non può non giungersi alla conclusione che il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. L'esistenza di fatturazioni irregolari per importi rilevanti tra due società collegate sul piano della titolarità e della operatività rende indiscutibile l'esistenza di una consapevole programmazione e attuazione delle condotte, così che l'onere del giudice di appello di provvedere all'accertamento dell'elemento soggettivo del reato può dirsi soddisfatto dal complesso motivazionale relativo alla ricostruzione delle condotte e della insussistenza delle operazioni commerciali infragruppo.
5. Sulla base delle considerazioni che precedono la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011