(Leggi penali speciali)
Le disposizioni di questo codice si applicano anche alle materie regolate da altre leggi penali, in quanto non sia da queste stabilito altrimenti.
(massima n. 1) L'art. 16 c.p. regola i rapporti tra il codice penale e le altre leggi penali, le quali, limitandosi a prevedere, nella normalità dei casi, particolari figure di reati in corrispondenza di particolari e contingenti interessi da tutelare, in virtù dell'art. 16 si rimettono al codice penale in ordine all'applicazione di norme di carattere generale o di interi istituti giuridici. […]
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Leggi di più…[…] Trattandosi di istituti che operano in ambiti diversi, infatti, andrebbe ravvisato tra le due norme un rapporto di specialità da dirimersi ai sensi dell'art. 16 c.p., secondo cui le disposizioni del codice penale si applicano alle materie regolate da altre leggi, “in quanto non sia da queste stabilito altrimenti” (dunque con la prevalenza del primo istituto sul secondo laddove il giudizio riguardi fatti di reato di competenza del giudice di pace). […]
Leggi di più…[…] Va, infatti, riconosciuta l'operatività della disposizione ex art. 16 del c.p. con “espansione” delle norme generali agli ambiti regolati da norme di legge speciale, a patto che, queste ultime, “sulle medesima materia abbiano già stabilito altrimenti […]. […] Potendo, allora, richiamare la materia del diritto processuale minorile quale lex specialis per gli effetti dell'art. 16 c.p. di cui sopra, la materia del processo penale minorile e, per quanto in questa sede interessa, dell'irrilevanza penale del fatto, […]
Leggi di più…[…] L'orientamento maggioritario escludeva l'applicazione della causa di non punibilità nei procedimenti davanti al giudice di pace, sulla considerazione secondo cui la disposizione codicistica dovesse essere derogata dall'art. 34, d.lgs. 274/2000, in quanto norma speciale ai sensi dell'art. 16 c.p. […]
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