Articolo 16 del Codice penale
Articolo 15Articolo 17
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1 luglio 1931
Art. 16.

(Leggi penali speciali)

Le disposizioni di questo codice si applicano anche alle materie regolate da altre leggi penali, in quanto non sia da queste stabilito altrimenti.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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