Sentenza 20 settembre 2005
Massime • 1
In tema di impedimento del difensore (art. 420 ter cod. proc. pen.), è sottratto al sindacato di legittimità il provvedimento con cui il giudice di merito rigetta l'istanza di rinvio del dibattimento sulla base di una motivazione immune da vizi logici e giuridici con la quale si dà ragione del fatto che l'impedimento dedotto non riveste i caratteri di assolutezza richiesti dalla legge; né il giudice ha l'obbligo di disporre accertamenti fiscali per verificare l'impedimento o integrare l'insufficiente documentazione prodotta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/09/2005, n. 35170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35170 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 20/09/2005
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - N. 1721
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 016927/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OR UR N. IL 13/02/1951:
avverso SENTENZA del 19/12/2003 TRIBUNALE di COMO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CALABRESE RENATO LUIGI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Santi Consolo che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
udito il difensore avv. ORTELLI Leonardo, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso;
OSSERVA
Con sentenza 19 dicembre 2003 il Tribunale di Como, pronunciando sull'appello proposto dal P.M. avverso la sentenza resa il 9 gennaio 2003 dal giudice di pace di Menaggio, che, ritenuta l'esimente della legittima difesa, aveva assolto GH RO dalla imputazione ex art. 582 c.p., ha dichiarato l'imputato colpevole del reato ascrittogli condannandolo anche al risarcimento dei danni a favore dell'offeso Dos OS DO, costituito parte civile. Ricorre per Cassazione l'GH negli infradescritti termini:
- difetto di motivazione e violazione dell'art. 420 ter c.p.p., per essere stata illegittimamente rigettata la richiesta, tempestiva e documentata, di differimento del dibattimento di secondo grado per impedimento assoluto del difensore da malattia;
- erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza della esimente di cui all'art. 52 c.p.. Il ricorso non merita accoglimento. Il primo motivo di impugnazione è infondato. Il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinvio del dibattimento per impedimento a comparire dell'imputato o del suo difensore, ex art. 420 ter c.p.p., è sottratto al sindacato di legittimità, qualora il potere descrizionale, attribuito al giudice di merito, sia stato esercitato sulla base di una adeguata motivazione immune da vizi logici e giuridici. Quale quella esibita, appunto, nella specie dal giudice fa quo, che, diversamente da quanto rilevato dal P.G. d'udienza, ha disatteso la certificazione sanitaria sul corretto assunto che la stessa, parlando di una gastroenterite acuta febbrile diagnosticata il giorno precedente, non esprimeva in alcun modo una situazione di assoluto impedimento a comparire. E tale rilievo appare decisivo ed assorbe ogni altra attuale deduzione difensiva, dovendosi solo precisare che, contrariamente a quanto si assume, il giudice di merito non ha alcun obbligo di disporre accertamenti fiscali per accertare l'impedimento a comparire, al fine di completare l'insufficiente documentazione prodotta. Deve essere disatteso anche il secondo motivo.
Invero, dal compendio motivazionale dell'impugnata decisione non si evincono i denunciati vizi di legittimità.
Il tribunale, nel sottolineare - giustamente - che a motivare l'applicazione dell'art. 52 c.p., il primo giudice aveva riportato circostanze del tutto inconferenti rispetto ai presupposti di tale disposizione (siccome relative ad una pretesa provocazione da parte della persona offesa, che, oltre ad essere del tutto irrilevante ai fini della legittima difesa, non traspariva minima mente dalle risultanze istruttorie), ha fatto leva sulla testimonianza dell'offeso, apparsa del tutto attendibile, in quanto precisa e circostanziata, anche nelle dichiarazioni "contra se" quale quella sugli insulti diretti alla volta dell'imputato all'inizio del litigio, di conseguenza ha ritenuto sfornito di prova l'assunto difensivo secondo cui l'imputato, nel corso della lite, era stato aggredito per primo, con un pugno al volto, dal figliastro Dos OS. Vero è che la sentenza si avvale poi di una argomentazione non proprio pertinente ai fini della esclusione dell'esimente ex art. 52 c.p., come esattamente evidenzia il ricorso (" ... anche a voler ritenere attendibile o provato il racconto dell'imputato - il che si esclude - non si vede come il fatto che questi abbia riportato lesioni nel frangente possa invalidare la consistenza probatoria del racconto della per sona offesa relativamente alle lesioni che questa ha riportato"). Ma non considera il ricorrente che il fatto che egli, in ipotesi, sia stato per primo colpito da un pugno, non significa che vi fosse il ragionevole timore che ad esso potesse seguire altra condotta lesiva alla quale l'imputato non potesse sfuggire con un "commodus discessus", per cui altro non potesse fare se non ricorrere a sua volta alla forza.
Sarebbe stato onere dell'imputato allegare, se non provare la sussistenza delle suddette condizioni, in assenza delle quali la legittima difesa non pub essere con figurata, neppure a livello ai dubbio, ai fini di cui all'art. 530, comma 3, seconda parte, c.p.p.. S'impone pertanto il rigetto del ricorso, con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2005