Sentenza 16 marzo 1994
Massime • 2
La sospensione condizionale non può risolversi in un pregiudizio per l'imputato in termini di compromissione del carattere personalistico e rieducativo della pena; l'interesse all'impugnazione, condizionante l'ammissibilità del ricorso, si configura pertanto tutte le volte in cui il provvedimento di concessione del beneficio sia idoneo a produrre in concreto la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e la sua eliminazione consenta il conseguimento di una situazione giuridica più vantaggiosa. Il pregiudizio addotto dall'interessato, tuttavia, in tanto è rilevante in quanto non attenga a valutazioni meramente soggettive di opportunità e di ordine pratico, ma concerna interessi giuridicamente apprezzabili in quanto correlati alla funzione stessa della sospensione condizionale, consistente nella "individualizzazione" della pena e nella sua finalizzazione alla reintegrazione sociale del condannato. (In applicazione del principio la Corte ha escluso che possa assumere rilevanza giuridica la mera opportunità, prospettata dal ricorrente, di riservare il beneficio per eventuali condanne a pene più gravi, perché valutazione di opportunità del tutto soggettiva e per giunta eventuale, e comunque in contraddizione con la prognosi di non reiterazione criminale, e quindi di ravvedimento, imposta dall'art. 164, comma primo, cod. pen. per la concessione del beneficio medesimo).
Sussiste l'interesse ad impugnare e deve pertanto ritenersi ammissibile il gravame nei confronti di provvedimento che sospende condizionalmente la pena dell'ammenda concernente contravvenzioni per le quali è ammessa l'oblazione in quanto, conseguendone l'iscrizione nel casellario giudiziale, la concessione del beneficio si risolve in un pregiudizio per l'imputato, stante la maggiore stigmatizzazione della pena irrogata a seguito dell'iscrizione nel casellario (peraltro immediata), molto più grave rispetto al lieve vantaggio rappresentato dall'esenzione (condizionata) dal pagamento.
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(Ricorso rigettato) (Riferimenti normativi: C.p.p. art. 597) Il fatto S., con sentenza del 7 marzo 2013 emessa dal Tribunale monocratico di Castrovillari all'esito di giudizio abbreviato condizionato, veniva dichiarato responsabile del delitto previsto dall'art. 73, commi 1 e 1 -bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso complessivo di grammi 166, non destinata all'uso esclusivamente personale, e, con le attenuanti generiche e la riduzione per il rito, veniva condannato alla pena di tre anni di reclusione ed euro dodicimila di multa, con interdizione temporanea dai pubblici uffici, confisca e distruzione della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 16/03/1994, n. 6563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6563 |
| Data del deposito : | 16 marzo 1994 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg. : N. 7
Dott.Ferdinando Zucconi Galli Fonseca Presidente
1.Dott. Gaetano LO COCO Consigliere REGISTRO GENERALE
2. " NA AL " N. 25065/93
3. " UN LL NA "
4. " SQ LA AV "
5. " GI D'RS "
6. " PA ELNO "
7. " AN TI "
8. " Adalberto ALBAMONTE "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SC US n. a Casargo il 22.7.1951;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 12.1.1993;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso:
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Adalberto ALBAMONTE;
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
l. Con sentenza del 12.1.93, la Corte di Appello di Milano confermava il giudizio di colpevolezza nei confronti di CO US, imputato dei reati di ingiuria, tentate percosse e minaccia, nonché la relativa condanna alla pena di lire sessantamila di multa, concedendo, di ufficio, la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna sul certificato del casellario giudiziale.
In ordine ai motivi dell'impugnazione, assumeva la Corte di Appello, nel merito, che sia la parte offesa sia la di lui moglie avevano confermato i fatti esposti nella querela, non contraddetti neppure dal teste indicato dalla difesa, padre del CO.
Il predetto giudice, nel confermare, infine, la sospensione condizionale della pena della quale l'impugnante aveva chiesto la revoca, riteneva che la concessione del suddetto beneficio non riferibile alla sfera di disponibilità dell'imputato - si riconnetteva all'esercizio del potere discrezionale del giudice secondo un parametro di valutazione improntato a finalità giuridico - sociali;
con la conseguenza che non potevano formare oggetto di un interesse tutelato a mezzo di gravame "mere valutazioni di ordine pratico e neppure di opportunità collegate a situazioni future, del tutto eventuali". Difatti, - sosteneva la Corte di Appello pur essendo impugnabile la concessione di detto beneficio ove alla parte impugnante ne possa derivare anziché un vantaggio la lesione di un diritto o di un interesse giuridico, nella specie, la posizione dell'imputato non rifletteva alcun interesse meritevole di tutela giuridica, non potendo essere considerato tale l'interesse di ottenere la revoca del beneficio, al fine di conservare per il futuro la possibilità di fruire della sospensione per pene più gravi.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il CO, enunciando nei motivi l'errata valutazione della prova relativamente alla ricostruzione del fatto addebitato, e l'errata applicazione della legge penale relativamente alla concessione della sospensione condizionale della pena. Sosteneva il CO che non poteva essere disconosciutala facoltà di "rifiutare" tale beneficio, in ragione "dell'interesse di conservare il beneficio stesso per eventuali futuri fatti penali più gravi, comportanti pene maggiormente onerose".
Il ricorso è stato assegnato alla Sezione quinta di questa Corte, che ha ravvisato un contrasto di giurisprudenza in ordine all'impugnabilità della sentenza relativamente alla concessione di ufficio della sospensione condizionale della pena, al fine di far valere l'interesse a rinunciare a tale beneficio ovvero l'interesse a non essere privato - l'impugnante della possibilità di fruire in futuro del medesimo per eventuali condanne più gravi. Il ricorso veniva pertanto rimesso alle Sezioni Unite per la decisione, ai sensi dell'art. 618 c.p.p.. 2. Sul motivo del ricorso riguardante la ricostruzione del fatto attribuito al ricorrente, il Collegio osserva non solo che esso postula una nuova valutazione delle prove, ma che i giudici di merito hanno dato ragione del proprio convincimento attraverso una motivazione non certo manifestamente illogica. Pertanto il motivo deve essere disatteso.
3. La questione proposta con il secondo motivo, che ha provocato la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite, è se possa ritenersi giuridicamente fondata la censura con cui si lamenta che la sentenza , con la quale è stata concessa d'ufficio la sospensione condizionale della pena, ha disconosciuto la facoltà di rinunciare a tale beneficio, e quindi leso l'interesse dell'impugnante a non essere privato (totalmente o parzialmente) della possibilità di fruirne in futuro per eventuali condanne più gravi.
4. Al fine di decidere la questione specifica sottoposta a queste Sezioni Unite, nei termini sopra indicati, va rilevato - per inquadrare la problematico - che sussistono due orientamenti contrastanti sull'impugnabilità della sentenza relativamente alla concessione della sospensione condizionale della pena, ove la parte che impugni deduca di conseguirne uno "svantaggio" o "pregiudizio". L'orientamento giurisprudenziale negativo assume come presupposto che l'esercizio del potere di concessione della sospensione condizionale della pena è riservato, dall'art.163 c.p., alla valutazione discrezionale del giudice, il quale "può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa..." (comma 1 dell'art.163) ricorrendo le condizioni e con i limiti (art. 164 c.p.) normativamente previsti (Cass. sez. 6, 10/01/1985 n. 207, Tornabene, idem Sez. 2, 13.6.84 n. 5540, Ferrandi, idem sez. 5, 7.1.1982 n. 75, Fradiani).
Alla luce delle "finalità giuridico - sociali" - secondo tale tesi - non solo tale beneficio non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'imputato, ma neppure può essere prospettato l'interesse a non fruirne sulla base di valutazioni di ordine pratico" o di "opportunità collegata a situazioni future, del tutto eventuali". In conclusione, non è ravvisabile in generale alcun interesse all'impugnazione in quanto dalla concessione della sospensione non può derivare alcuna lesione della sfera giuridica dell'imputato.
5. La tesi giurisprudenziale favorevole alla configurabilità dell'interesse ad impugnare la sentenza relativamente alla concessione della sospensione condizionale della pena, si riporta alle finalità di tale beneficio rientranti nelle scelte di politica criminale del legislatore (Cass. sez. 4, 5.4.1989 n. 4779, Belpassi), per le quali è da escludersi che la concessione possa provocare pregiudizio alla posizione dell'imputato. Premesso che l'interesse all'impugnazione deve configurarsi come lesione di un diritto o di un interesse giuridico (Cass. sez. 3, 11.4.1992 n. 4495, Milea ed altro;
idem sez. 4, 1.6.1990 n. 8050, Marchesi), è stato escluso che l'interesse sostanziale dell'imputato possa considerarsi leso, e conseguentemente l'interesse ad impugnare la concessione della sospensione condizionale possa considerarsi esistente, per la sola mancanza di specifica richiesta dell'imputato o del difensore (in presenza dell'imputato) (Cass sez. 3, 11.4.1992 n. 4495, cit.; idem, sez. 5, 7.4.1986 n. 2653, Russo). Invece, l'interesse ad impugnare il predetto beneficio è stato configurato (e la relativa censura è stata considerata fondata) ove la sospensione condizionale abbia riguardato condanna a pena pecuniaria, comportando la sua concessione l'iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale (Cass. sez. 4, 12.2.1990 n. 1954, Gonella;
idem sez. 3, 12.2.1987 n. 1701, Talamonti).
6. La questione è stata già sottoposta in passato all'esame delle Sezioni Unite (sent. 18.12.1985 n. 12234, Di Trapani). In tale sentenza, premesso che l'interesse all'impugnazione (art. 190 comma 4 c.p.p. 1930) è configurabile tutte le volte che il provvedimento abbia prodotto la lesione di un interesse giuridico della parte che impugna, veniva affermato, con riferimento al caso oggetto del giudizio, che tale interesse è ravvisabile qualora la sospensione condizionale sia stata concessa relativamente alla condanna alla pena dell'ammenda per una contravvenzione oblazionabile. Difatti, "di fronte al lievissimo vantaggio di non dovere (condizionatamente) pagare l'ammenda inflitta...... si pone l'indubbio e sicuro danno ......., danno di indubbia gravità ....... perché, sin da adesso, comporta l'obbligo dell'annotazione nel casellario giudiziale di una condanna (sia pure condizionata) che altrimenti non vi sarebbe stata iscritta".
Nella citata sentenza, infine, veniva prospettato, quale ragione di eventuale pregiudizio - sempre in relazione al lievissimo vantaggio rappresentato dalla sospensione di un'ammenda (nella specie di lire 50 mila) -, il fatto che l'imputato rimanesse privato, totalmente o parzialmente, della possibilità di fruire in futuro del beneficio medesimo.
7. Ciò premesso, va rilevato che se il potere attribuito al giudice dall'art. 163 comma I C.P. ha una natura discrezionale, purtuttavia l'esercizio del medesimo non solo è sottoposto alle condizioni di cui all'art. 163 c.p. ed ai limiti previsti dall'art. 164 c.p., ma trova il proprio imprenscindibile parametro nella finalità rieducativa della pena (art. 27 commi 1 e 3 Cost.), che, in vista della tutela delle posizioni individuali, dimensione e limita la potestà punitiva statale (art. 25 comma 2 Cost.). Nella "individualizzazione" della pena, che ad un tempo soddisfa l'esigenza di renderla il più possibile personale e di finalizzarla alla reintegrazione sociale del condannato, s'incontra il criterio (prescrittivo) sotteso alla discrezionalità del giudice nell'esercizio della potestà punitiva (fra le altre: Corte Cost.14.4.1980 n. 50). Alla luce della finalità del beneficio in esame, risulta evidente che la concessione del medesimo non può risolversi in un pregiudizio per la situazione dell'imputato in termini di compromissione del carattere personalistico è rieducativo della pena, a tutela della sua posizione individuale. Sicché, a ragione, è stato affermato che la sospensione condizionale della pena dell'ammenda concernente contravvenzioni per le quali è ammessa l'oblazione, comportando l'iscrizione nel casellario giudiziale, si risolve in un pregiudizio per l'imputato, stante la maggiore stigmatizzazione della pena irrogata a seguito dell'iscrizione nel casellario (peraltro immediata), molto più grave rispetto al lieve vantaggio rappresentato dall'esenzione (condizionata) dal pagamento. Deve concludersi che l'interesse all'impugnazione, condizionante l'ammissibilità del ricorso (art 568 comma 4 c.p.p.) non può escludersi tutte le volte che il provvedimento di concessione della sospensione condizionale della pena sia idoneo a produrre in concreto la lesione della sfera giuridica dell'impugnante, e la sua eliminazione consenta il conseguimento di una situazione giuridica più vantaggiosa.
8. Essendo quindi configurabile l'interesse ad impugnare la sentenza di condanna relativamente alla concessione della sospensione condizionale della pena, al fine di richiedere l'esame della legittimità del provvedimento stesso in particolare per verificare se l'esercizio del relativo potere da parte del giudice risulti sviato in concreto rispetto alla finalità sopra esposta e quindi produca un pregiudizio alla posizione individuale dell'imputato questo Collegio deve accertare se sia fondata la censura enunciata con il presente ricorso. In altri termini, è necessario decidere se la concessione del beneficio nonostante la possibilità, che l'imputato vorrebbe preservata, di future ed eventuali fruizioni maggiormente favorevoli, possa integrare lesione della situazione giuridica dell'imputato stesso.
In proposito deve osservarsi che il pregiudizio addotto dall'imputato per contestare la concessione della sospensione condizionale, in tanto rileva in quanto non attenga a valutazioni meramente soggettive di opportunità e di ordine pratico, ma concerna interessi giuridicamente apprezzabili in quanto correlati alla finalità stessa della sospensione condizionale, cioè comprometta quelle posizioni garantite all'imputato dal legislatore, con la previsione del beneficio in esame.
Ciò posto, non può assumere rilevanza giuridica, nei termini sopra esposti, la mera opportunità di riservare il beneficio per eventuali condanne a pene più gravi. Non solo si tratta di una valutazione di opportunità del tutto soggettiva e per giunta eventuale, ma tale prospettazione si pone in chiara contraddizione con quella prognosi di non reiterazione criminale, e quindi di ravvedimento, imposta dall'art. 164 comma I c.p. per la concessione del beneficio.
Conseguentemente, non ha fondamento giuridico la censura attinente all'impossibilità di rinunciare al beneficio in questione, poiché non solo la concessione della sospensione condizionale costituisce manifestazione dell'esercizio di un potere attribuito dalla normativa esclusivamente al giudice in vista della finalità sopra esposta, con la conseguenza che non sono ipotizzabili ne' la necessità di istanza dell'imputato ne' il potere della parte di rinunciarvi, ma il prospettato interesse - come peraltro risulta dallo stesso ricorso del CO si dovrebbe porre in relazione alla sospensione condizionale in quei termini di fruizione futura e di disponibilità eventuale del preteso diritto, da considerare, secondo le argomentazioni innanzi svolte, del tutto estranei alla disciplina normativa ed alla ratio dell'istituto medesimo. Il motivo come sopra esaminato, in conclusione, è infondato. Il ricorso va pertanto rigettato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 16 marzo 1994.