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24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 494. Dichiarazioni spontanee dell'imputato 1. Esaurita l'esposizione introduttiva, il presidente informa l'imputato che egli ha facolta' di rendere in ogni stato del dibattimento le dichiarazioni che ritiene opportune, purche' esse si riferiscano all'oggetto dell'imputazione e non intralcino l'istruzione dibattimentale. Se nel corso delle dichiarazioni l'imputato non si attiene all'oggetto dell'imputazione, il presidente lo ammonisce e, se l'imputato persiste, gli toglie la parola.
2. L'ausiliario riproduce integralmente le dichiarazioni rese a norma del comma 1, salvo che il giudice disponga che il verbale sia redatto in forma riassuntiva.
2. L'ausiliario riproduce integralmente le dichiarazioni rese a norma del comma 1, salvo che il giudice disponga che il verbale sia redatto in forma riassuntiva.
Commentari • 44
- 1. Le dichiarazioni spontanee dell'imputatohttps://www.studiocataldi.it/ · 239.60571
Articoli 494 e 523 codice di procedura penale Gli articoli 494 e 523, comma 5, del codice di rito penale disciplinano, rispettivamente, […] Le dichiarazioni spontanee dell'imputato sono riprodotte integralmente nel verbale di udienza, ma il Giudice può disporre che il verbale sia redatto in forma riassuntiva, prosegue il 2° comma dell'art. 494 c.p.p. […]
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Giurisprudenza • 165
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 24/01/2020, n. 2927Provvedimento: […] 2.2. violazione di legge: non erano state acquisite le dichiarazioni scritte allegate ai motivi aggiunti in violazione dell'art. 494 cod. proc. pen che stabilisce che l'imputato può rendere dichiarazioni spontanee in ogni stato e grado del procedimento;Leggi di più...
- rinnovazione dibattimentale·
- art. 616 cod. proc. pen.·
- inammissibilità motivi aggiunti·
- art. 237 cod. proc. pen.·
- dichiarazioni spontanee·
- vizio di motivazione·
- contraddittorio delle parti·
- acquisizione documenti·
- art. 494 cod. proc. pen.