Sentenza 7 ottobre 2009
Massime • 2
La prova dell'effettiva corresponsione delle retribuzioni nel processo per l'imputazione del delitto di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, può essere tratta dai modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l'istituto previdenziale (cosiddetti modelli DM 10), sempre che non risultino elementi contrari.
Non dà luogo al vizio di travisamento della prova la scelta, ad opera del giudice, di un'interpretazione delle dichiarazioni testimoniali, giustificata peraltro da massime di esperienza, in luogo di altra e diversa interpretazione.
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La massima È configurabile la circostanza aggravante di cui all' art. 61, n. 9, c.p. , se la commissione del fatto è stata anche soltanto agevolata dalle qualità soggettive dell'agente, non essendo necessaria l'esistenza di un nesso funzionale tra i poteri oggetto dell'abuso o i doveri violati ed il compimento del reato. (Fattispecie relativa ai reati di lesioni e violenza privata commessi in una piazzola di sosta autostradale, durante un servizio di scorta, da agenti di polizia - Cassazione penale , sez. V , 16/10/2019 , n. 9102). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di lesioni personali? Vuoi consultare altre sentenze in tema di lesioni personali? La sentenza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/10/2009, n. 46451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46451 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 07/10/2009
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 1628
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 29256/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di EL ON, nato a [...] il 4 maggio del 1944;
avverso la sentenza della corte d'appello di Lecce sezione distaccata di Taranto del 19 febbraio del 2009;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il procuratore generale nella persona del Dott. Gioacchino Izzo, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letti il ricorso e la sentenza denunciata osserva quanto segue. IN FATTO
La Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 19 febbraio del 2009 confermava quella resa dal tribunale di Taranto in composizione monocratica il 14 febbraio del 2007, con cui EL ON era stato ritenuto colpevole del reato ascrittogli (nella sua qualità di amministratore unico della ditta IN.SIDER. METALMECCANICA SERVICE S.r.l., aveva omesso di versare all'I.N.P.S. di Taranto le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti nel periodo dal 1 gennaio 2001 al mese di luglio dello stesso anno, ammontanti a L. 84.785.285) e, riconosciute le attenuanti generiche, era stato condannato alla pena di sei mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con il beneficio della sospensione condizionale della pena. Il Tribunale era giunto ad una pronuncia di colpevolezza sulla base degli esiti di un controllo effettuato da personale della Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto - Servizio Ispezione - presso la società amministrata dal EL, da cui era emerso che, malgrado l'impresa avesse denunciato le retribuzioni e i contributi ali I.N.P.S.,. materialmente non aveva versato le ritenute previdenziali ed assistenziali operate nei confronti dei propri dipendenti nel periodo compreso tra gennaio e luglio 2001. L'imputato, sebbene formalmente diffidato con raccomandata a.r. a versare le somme entro 90 giorni, non vi aveva provveduto.
Avverso la sentenza proponeva tempestivo appello il difensore di fiducia dell'imputato deducendo per la prima volta che l'ispettore non aveva indicato i documenti che aveva consultato e comunque non v'era la prova che le retribuzioni fossero state corrisposte. La corte rigettava l'appello osservando che l'ispettore del lavoro IN aveva riferito di aver consultato la documentazione presente presso la sede dell'azienda amministrata dall'imputato e di avere rilevato che lo stesso aveva indicato sia le retribuzioni corrisposte ai dipendenti, sia i contributi, che però non erano stati materialmente versati. Pertanto le dichiarazioni del IN erano pienamente idonee a fornire la prova della sussistenza del fatto. Inoltre, dalla circostanza che il EL aveva indicato anche i contributi, si desumeva agevolmente che i documenti consultati erano i modelli DM 10 che sono quelli utilizzati proprio per la denuncia contributiva e che contengono l'elenco nominativo dei lavoratori occupati, con l'indicazione delle retribuzioni corrisposte e delle ritenute nonché ogni altro dato utile per l'attuazione delle disposizioni sulle assicurazioni sociali.. Da ciò consegue, secondo la corte territoriale, che se la prova della corresponsione delle retribuzioni si fonda sui modelli presentati dallo stesso imputato, come è avvenuto nella fattispecie, è sufficiente sentire i funzionali dell'istituto o gli ispettori del lavoro a conferma del mancato versamento senza la necessità di acquisire anche i documenti.
Ricorre per cassazione l'imputato per mezzo del proprio difensore deducendo travisamento della prova per contraddizione tra quanto enunciato in sentenza e la deposizione del teste IN in data 14 febbraio 2007 nel corso del giudizio di primo grado, nonché violazione della norma incriminatrice e insufficienza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento ai criteri di valutazione della prova ex art. 192 c.p.p.. Assume che la corte d'appello aveva introdotto nella motivazione - su un punto decisivo della controversia e nonostante specifica doglianza contenuta nell'atto di impugnazione - delle informazioni errate, giacché l'ispettore del lavoro IN, nel corso del dibattimento di primo grado (7, 8, 9 e 10 rigo di pag. 4 del verbale di dibattimento del 14 febbraio 2007), aveva collegato il mancato esborso di danaro sia alle retribuzioni che ai contributi e, quindi, non soltanto a questi ultimi, come immotivatamente ritenuto dai giudici di secondo grado. Egli aveva infatti dichiarato: "Dall'esame della documentazione aziendale è emerso che nonostante l'impresa denunciasse le retribuzioni e i contributi all'Inps non li versava materialmente"... Pertanto l'assunto secondo cui l'ispettore IN ha sicuramente consultato i modelli DM 10 utilizzati dall'imputato, avendo quest'ultimo denunciato all'ente previdenziale le retribuzioni e i contributi, contiene una apodittica affermazione che non trova riscontro nella deposizione del teste, il quale fa esclusivo riferimento al generico concetto di "esame della documentazione aziendale", senza alcuna specificazione degli atti effettivamente consultati;
sicché la spiegazione contenuta nel ragionamento dei giudici di appello, secondo cui "la prova della corresponsione delle retribuzioni si fonda sui modelli (modelli DM 10) utilizzati dallo stesso imputato, come è avvenuto nel caso di specie", è il risultato di una mera illazione o congettura, che, in quanto tale ed in totale assenza di acquisizione di elementi probanti, si traduce in una indicazione astrattamente possibilista, per ciò stesso non idonea a delineare, per una affermazione di responsabilità, lo schema tradizionale del sillogismo - probatorio.
IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi. Secondo l'orientamento espresso da questa corte (cfr sentenza n. 26064 del 2007), in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, la presentazione da parte del datore di lavoro degli appositi modelli ossia quelli MD 10 attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l'istituto previdenziale e le buste paga rilasciate ai dipendenti possono essere valutate, in assenza di elementi contrari, come prova piena della effettiva corresponsione delle retribuzioni stesse. Tali modelli provenienti dall'imputato hanno, invero, natura ricognitiva della situazione debitoria esposta e fanno piena prova (art. 2709 c.c.) a carico dell'imprenditore, il quale può evitare il procedimento penale provvedendo al versamento di quanto dovuto entro il termine di tre mesi dalla contestazione.. Sulla base di tali denunce i funzionari dell'I.N.P.S. compiono gli accertamenti del caso e, se constatano l'omesso versamento delle ritenute, contestano l'addebito al trasgressore, il quale può evitare il procedimento penale provvedendo al versamento di quanto dovuto entro il termine di tre mesi dalla contestazione.
La deduzione della corte secondo la quale la documentazione esaminata dall'ispettore era costituita dai modelli attestanti il versamento delle retribuzioni non è quindi ne' apodittica ne' frutto di congettura perché sono questi i modelli che vengono solitamente esaminati per controllare la ritenzione delle ritenute sulle buste paghe. D'altra parte, è sintomatica la circostanza che il prevenutoci quale prima dell'instaurazione del giudizio era stata contestato il mancato versamento dei contributi, solo in appello ha affermato di non avere versato i contributi per non avere corrisposto le retribuzione e,quindi, nella fattispecie mancava la prova della corresponsione delle retribuzioni.
Nella fattispecie la corte, contrariamente all'assunto del ricorrente, non ha travisato la prova ma ha solo interpretato le dichiarazioni rese dal teste. L'interpretazione delle corte essendo plausibile in base a quanto dichiarato dal teste, posto che solo i contributi e non pure le retribuzioni si versano ali INPS, non può essere censurata in questa sede con il mezzo d'annullamento di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e), per travisamento della prova, giacché tale travisamento si verifica nell'ipotesi in cui il giudice del merito abbia fondato il suo convincimento su di una prova inesistente ovvero su di un risultato probatorio incontestabilmente diverso da quello reale. Da ciò consegue che, qualora la prova che si assume travisata provenga dall'escussione di una fonte dichiarativa, l'oggetto della stessa deve essere del tutto definito o attenere alla proposizione di un dato storico semplice e non opinabile. L'interpretazione delle dichiarazioni di un teste, quando non è illogica, anzi corrisponde a massime d'esperienza, non può dare luogo a vizio di travisamento della prova anche se astrattamente quelle dichiarazioni potrebbero essere interpretate diversamente. Nella fattispecie, peraltro,come sopra precisato, le dichiarazioni rese dal teste IN non erano neppure suscettibili di un'interpretazione diversa da quella avallata dalla Corte. Dall'inammissibilità del ricorso discende l'obbligo di pagare le spese processuali e di versare una somma, che stimasi equo determinare in Euro 1.000,00, in favore della Cassa delle Ammende, non sussistendo alcuna ipotesi di carenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità secondo l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 616 c.p.p. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2009