Sentenza 5 marzo 2009
Massime • 6
Non integrano nullità per violazione del principio di determinatezza nella contestazione né l'omessa indicazione dei dati anagrafici delle persone offese, né l'omessa indicazione del luogo e dell'ora di consumazione della condotta contestata. (Fattispecie in materia di pedopornografia minorile nella quale i fatti, commessi all'estero in un ampio arco temporale, risultavano da immagini fotografiche o riprese video in cui il reo veniva rappresentato nell'atto di commettere gli abusi ai danni di minori stranieri non identificati).
In tema di pornografia minorile, ai fini della configurabilità del reato di distribuzione o divulgazione di notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori di anni diciotto (art. 600 ter, comma terzo, cod. pen.), le "notizie" od "informazioni" non devono rivestire in generale né il carattere della verità nè quello della novità, ma è sufficiente che le stesse abbiano una concreta potenzialità a consentire il verificarsi di episodi di sfruttamento sessuale o adescamento di minori. (In motivazione la Corte, nell'enunciare tale principio, ha precisato che spetta al giudice valutare tale potenzialità in base alle caratteristiche dell'informazione, alla fonte, al destinatario ed all'intero contesto).
L'omesso deposito "immediato" in cancelleria del decreto che dispone il giudizio non determina la nullità della citazione a giudizio dell'imputato, in quanto la "vocatio in ius" si perfeziona o con la lettura del decreto all'imputato presente ovvero con la notifica del decreto medesimo in caso di sua contumacia. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha precisato che, in ogni caso, per giustificare una legittima doglianza, l'eventuale ritardo nel successivo rilascio di copia del decreto deve aver causato un effettivo danno).
L'inosservanza da parte del giudice dell'obbligo di sentire le parti prima di adottare la decisione di procedere "a porte chiuse" non è causa di nullità assoluta ai sensi dell'art. 178, lett. c) cod. proc. pen., ma determina una nullità relativa che, se verificatasi alla presenza della parte, è da ritenersi sanata se non eccepita immediatamente dopo il compimento dell'atto ai sensi dell'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen..
In tema di reato continuato, non sussiste alcun obbligo per il P.M. di procedere ad una formale contestazione del vincolo della continuazione tra i reati ipotizzati, in quanto compete al giudice l'apprezzamento discrezionale in ordine all'identità del disegno criminoso.
In tema di udienza preliminare, la modifica dell'imputazione o la nuova contestazione ai sensi dell'art. 423 cod. proc. pen. non comporta la concessione di un termine a difesa, sia nel caso in cui l'imputato sia presente sia nel caso in cui questi risulti assente o contumace.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/03/2009, n. 15927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15927 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 05/03/2009
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 532
Dott. MULLIRI Guicla - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 36481/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.G., nato a (OMISSIS);
imputato:
1) art. 600 bis c.p., comma 2 in rel. art. 604 c.p.;
2) art. 81 cpv. c.p., art. 600 ter c.p., comma 3;
3) art. 81 cpv. c.p. art. 609 quarter c.p. in rel. art. 604 c.p.;
4) art. 600 quater c.p.;
5) art. 81 cpv. c.p., art. 600 ter c.p., comma 1 e art. 600 sexies c.p., comma 1;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano in data 28.5.08;
Sentita, in pubblica udienza, la relazione del Cons. MULLIRI Guicla;
Sentito il P.M., nella persona del P.G. Dr. MONTAGNA ALFREDO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore dell'imputato avv. Aversani Claudio, che ha insistito per l'accoglimento e del ricorso.
OSSERVA
1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso - Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Milano ha confermato integralmente la condanna alla pena di 14 anni di reclusione e Euro 65.000 di multa (con relative pene accessorie e confisca di quanto in sequestro) inflitta in primo grado a S.G. giudicato responsabile di tutti i reati ascrittigli, unificati dal vincolo della continuazione e, detto in modo schematico, consistenti nelle seguenti condotte:
1) aver compiuto atti sessuali con una persona minore di età compresa tra i (OMISSIS) ed i (OMISSIS) anni, in cambio di denaro o altra utilità economica - fatto commesso all'estero, in (OMISSIS) (art.600 bis c.p., 2 in rel. art. 604 c.p.).
2) aver distribuito e divulgato materiale pornografico da lui prodotto con minori degli anni 18 nonché divulgato informazioni finalizzate all'adescamento di minori - in (OMISSIS) ed in (OMISSIS) (art. 81 cpv. c.p., art. 600 ter c.p., comma 3). 3) aver compiuto atti sessuali con minori degli anni 14 - fatto commesso all'estero, in (OMISSIS) (art. 81 cpv. c.p., art. 609 quater c.p. in rel. art. 604 c.p.). 4) avere detenuto materiale (art. 600 quater c.p.). 5) avere sfruttato giovani ragazze tailandesi inferiori degli anni 18, nonché, in un circostanza inferiore degli anni 14, al fine di realizzare e produrre per la vendita a terzi materiale pornografico - fatto commesso all'estero in (OMISSIS) (art. 81 cpv. c.p., art.600 ter c.p., comma 1, e art. 600 sexies c.p., comma 1).
Ai fini della comprensione delle ragioni di impugnazione, va detto, in estrema sintesi, che le accuse nei confronti del S. hanno avuto origine dalla segnalazione fatta alla Polizia Postale di Milano da Sa.Ma. che aveva riferito di aver conosciuto S.
in (OMISSIS) e di avere - sulla base di una serie di elementi - elaborato la convinzione che egli fosse pedofilo ed avesse rapporti sessuali con bambini;
nell'occasione, egli aveva consegnato una audio- cassetta contenente una conversazione intercorsa tra lui e l'imputato.
Sa. si era reso disponibile a collaborare con gli investigatori ed in particolare con l'agente sotto copertura C. (denominato (OMISSIS)) mettendolo in contatto con il S. e, quindi, curando i contatti a distanza con l'imputato nelle forme di volta in volta indicategli dagli inquirenti. In vista del rientro in Italia del S. (risultato trascorrere in (OMISSIS) gran parte dell'anno) erano state attivate intercettazioni telefoniche ed ambientali (all'interno del camper ove questi viveva durante la permanenza in Italia).
Il S. è risultato essere stato anche la persona intervistata nel corso della trasmissione "(OMISSIS)" dedicata al fenomeno del turismo sessuale a sfondo pedofilo in (OMISSIS) ed agli atti del procedimento sono anche state acquisite le registrazioni filmate del servizio giornalistico ed è stato sentito, come persona informata sui fatti, il suo autore, il giornalista R.N..
Nel corso delle indagini, è stato anche acquisito variamente - sia attraverso attività di p.g. che grazie ad una rogatoria internazionale - materiale documentale consistente in filmati a sfondo sessuale, in parte ritraenti lo stesso imputato, e foto di bambine nude con genitali in primo piano.
Sia il P.M. che la difesa, nel corso delle indagini, hanno fatto espletare consulenze tecniche sul materiale sequestrato per verificare, ove possibile, l'età delle giovani donne riprese in atteggiamenti sessuali ed, in dibattimento, il Tribunale aveva disposto una perizia di ufficio per comporre alcune divergenze di conclusioni tra i due atti.
Sulla base di tutto ciò, trasfuso in dibattimento, richiamate e commentate le trascrizioni di molteplici intercettazioni o registrazioni nonché le deposizioni (in particolare) di Sa., C. e R., il Tribunale aveva condannato il S. e,
come detto, la Corte d'Appello, con la decisione in esame ha confermato integralmente.
Avverso tale decisione, ha proposto ricorso S. deducendo:
1) la sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 606 c.p.p., lett. c) in rel. all'art. 471 c.p.p. e segg., per mancata pubblicità delle udienze dibattimentali.
È, infatti, accaduto che, in occasione dell'udienza in primo grado, il Presidente, interruppe il P.M. che stava formulando le proprie conclusioni per informarlo di avere dimenticato di pronunciarsi in ordine alla pubblicità dell'udienza e, così provvedendo in conseguenza, fece sgombrare l'aula. Il P.M., subito dopo, aveva proseguito con le richieste ma - dice il ricorrente - "nè prima ne' dopo veniva data la parola alla difesa che dunque non aveva alcuna possibilità di interloquire".
Una volta terminate le richieste del P.M., il collegio si era ritirato in camera di consiglio ed, all'esito, aveva emesso un'ordinanza, letta in udienza, con la quale era stato anche disposto il processo a porte chiuse.
Il difensore, una volta presa la parola "per la richiesta di prove", aveva chiesto la revoca dell'ordinanza per violazione del contraddittorio.
La questione, respinta dal Tribunale, è stata riproposta in appello e si contesta, qui, la replica negativa della Corte fondata, in primo luogo, sul rilievo della tardività dell'eccezione e, comunque, sulla sua infondatezza posto che - a mente dell'art. 472 c.p.p., comma 3 bis, nei procedimenti per alcuni reati tra i quali quelli relativi all'art. 600 bis e ter c.p.p. (di cui qui trattasi), "si procede sempre a porte chiuse quando la persona offesa è minorenne". Si controbatte, però, che:
- la questione è stata posta tempestivamente, immediatamente dopo la lettura dell'ordinanza, a nulla rilevando che non sia stata usata l'espressione "eccezione" ma semplicemente invocata la "revoca" dell'ordinanza stessa;
- si è comunque, in presenza di una nullità assoluta per violazione del contraddittorio in quanto l'art. 473 c.p.p., comma 1, prevede che il giudice decida "sentite le parti" mentre ciò non è avvenuto nella specie;
- nella sostanza, la decisione della Corte - evocando genericamente la tutela dei minori - non ha risposto all'obiezione difensiva secondo cui una corretta interpretazione della disposizione di cui all'art. 472 c.p.p., comma 3 bis non può indurre a ritenere un mero automatismo tra la minore età della persona offesa e la scelta di procedere a porte chiuse posto che la disposizione va chiaramente applicata in relazione alla concreta presenza di una persona minorenne quale persona offesa laddove, invece, nella specie, "non vi sono parti offese", non sono state identificate e, comunque, "la minore età di un soggetto non può risultare da un'ipotetica quanto generica ed imprecisa contestazione del P.M.". Una lettura corretta della disposizione impedisce di valorizzare la mera contestazione in danno di persona minore anche perché, diversamente, lo stesso legislatore non avrebbe usato il termine tecnico di "parte offesa" bensì quello di "minori".
2) la sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 606 c.p.p., lett. c) in rel. all'art. 423 c.p.p., comma 2 per violazione di legge sulle norme procedimentali in tema di modifica dell'imputazione, iniziativa del P.M. e correlazione tra il testo del capo 5) nella richiesta di rinvio a giudizio ed il decreto che dispone il giudizio con conseguente nullità della sentenza nella parte relativa a tale capo. Nel corso dell'udienza preliminare, il 9.5.06, il P.M., come risulta dal relativo verbale, aveva chiesto una modifica dell'imputazione nel senso risultante dal foglio depositato ed allegato al verbale precisando trattarsi di "una contestazione aggiuntiva alle quattro già presenti e la modifica del capo 3)".
Il Tribunale, prima, e lo Corte d'Appello, poi, hanno respinto le eccezioni difensive (consistenti nel rilievo che, a fronte di tale modifica dell'imputazione, non vi fosse stata alcuna autorizzazione del giudice o espressione di consenso da parte dell'imputato) rilevando che si sarebbe stati in presenza di una ipotesi rientrante dell'art. 423 c.p.p., comma 1, essendo il capo 5 da considerare connesso ex art. 12 c.p.p., comma 1, lett. b). L'argomento viene qui fatto oggetto di contestazione perché, in primo luogo, nella specie, si sarebbe in presenza di un "fatto nuovo" e, come tale, da ricomprendere nella previsione del comma 2; in secondo luogo, si fa notare che non è possibile ravvisare, nel caso, connessione visto che (dovendosi escludere intuitivamente la prima delle due ipotesi contemplate dall'art. 12 c.p.p., comma 1, lett. b), non ricorre neanche la seconda (caso della persona accusata di più reati commessi con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso) perché "la continuazione non è stata contestata tra i capi 1), 2) 3) 4) e 5), e dunque non poteva in alcun modo essere riconosciuta come esistente ad opera del Tribunale prima del dibattimento,.. senza una previa richiesta di modifica in tal senso ad opera del P.M.".
3) la sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 606 c.p.p., lett. c) in rel. all'art. 429 c.p.p., commi 1 e 2 per mancanza di chiarezza e precisione delle imputazioni.
Con precisione il ricorrente passa in rassegna le singole contestazioni evidenziando:
quanto al capo 1) (art. 600 bis c.p.p., comma 2 - aver compiuto atti sessuali con una persona minore di età compresa tra i 14 ed i 16 anni, in cambio di denaro o altra utilità economica) si censura, in primo luogo, la mancata identificazione della minore e della sua età e la non specificazione del tempo della condotta ipotizzata sì che, in virtù del favor rei, nella totale incertezza dell'epoca, nulla impedisce di ipotizzare che, al tempo dei fatti, la minore avesse già compiuto i 16 anni (limite da applicare in quanto si tratta di fatti antecedenti la novella della L. n. 38 del 2006 che ha elevato l'età da 16 a 18).
Si stigmatizza, poi la descrizione della condotta come "convivenza" che, in sè, indica una condotta diversa dalla prostituzione sì che delle due l'una: o l'imputazione in questione è imprecisa ed oscura ovvero descrive una condotta che non rientra nella fattispecie incriminatrice ipotizzata.
Si contesta, poi, che la Corte, nella sentenza impugnata non abbia, sul punto, che offerto una "motivazione apparente". quanto al capo 2) (art. 600 ter c.p.p., comma 3 - aver distribuito e divulgato materiale pornografico prodotto dallo stesso imputato con minori degli anni 18 nonché divulgato informazioni finalizzate all'adescamento di minori).
Dopo aver scorso i contenuti della disposizione nelle sua versione antecedente alla riforma del 2006, il ricorrente punta l'attenzione sull'uso dei termini "mostrava e divulgava" con riferimento all'ispettore C. rimarcando come "l'utilizzo del verbo "divulgare" per la propagazione ad un solo e determinato soggetto non può che rendere oscura ed imprecisa la contestazione" che, invece dovrebbe essere quella del comma 4 che parla di cessione anche a titolo gratuito. In ogni caso, si fa notare che la contestazione riproduce pedissequamente il testo della norma senza contenere alcuna specificazione circa la "descrizione del fatto del luogo e del mezzo". Proseguendo nella disamina della rubrica, si fa notare che non è immune da censure neanche la seconda parte ove pure si introduce una condotta come "in particolare" ma usando un verbo "fornito" che non è ne' "distribuzione" ne' "divulgazione" (come usati dalla norma) e cercando, per giunta di "far passare l'invito" (... ad incontrare la sorella infraquattordicenne della fidanzata dell'amico italiano) come una di quelle informazioni di cui sarebbe vietata la divulgazione e la distribuzione". Da tale meticolosa disamina, accurata e letterale, del testo non sfuggono anche rilievi di ordine grammaticale/sintattico (come l'uso improprio di un pronome "loro") che risultano fuorvianti sul piano interpretativo e contenutistico.
Anche a fronte di ciò - lamenta il ricorrente - la risposta della Corte è stata inadeguata ed insoddisfacente ed anzi finisce per "dare ragione alle doglianze della difesa".
quanto al capo 3) (art. 609 quater c.p.p. - aver compiuto atti sessuali con minori degli anni 14) se ne contesta la assoluta genericità posto che vengono ipotizzati rapporti sessuali nei confronti "numerosi minori" ed in "posti" non meglio specificati si da rendere la difesa (e la prova del contrario) una vera a propria probatio diabolica. Per giunta, si fa notare che il termine "minore" non è usato in senso univoco dovendosi, nella specie, sottintendere trattarsi di minori degli anni quattordici laddove la presente contestazione - contenendo anche il riferimento all'adescamento ed allo svolgimento di prostituzione - evocherebbe piuttosto la fattispecie prevista nell'art. 600 bis c.p.p., sì da doversi dubitare proprio in ordine al tipo di norma violata.
Sul punto la motivazione della Corte è, secondo il ricorrente "di nuovo soltanto apparente".
Quanto al capo 5) (art. 600 ter c.p.p., comma 1 - avere sfruttato giovani ragazze tailandesi inferiori degli anni 18, nonché, in una circostanza, inferiore degli anni 14, al fine di realizzare e produrre per la vendita a terzi materiale pornografico) il ricorrente parla di "oscurità ed imprecisione oltre ad una grave anomalia" conseguente al fatto che il testo del capo di imputazione risulta diverso da quello contenuto nella richiesta di rinvio a giudizio. Soffermandosi in un'analisi particolareggiata del testo ed evidenziando imprecisioni definibili in parte veniali, il ricorrente censura comunque,in generale il fatto che, a fronte di tante difformità nel testo (liquidate dal Tribunale e dalla Corte come "errori materiali") non vi sia stato alcun provvedimento formale di correzione di tali errori. In ogni caso questi che vengono definiti come "errori materiali" in realtà, diventano sostanziali motivi di confusione ed incertezza come nel caso del/dei video del/dei soggiorno/soggiorni. Ed infatti, nel decreto che dispone il giudizio si legge "nel video oggetto di sequestro" mentre, nella formulazione della richiesta di rinvio (allegata al verbale dal P.M.), si legge "nel video", analogamente, mentre, nel decreto che dispone il giudizio si legge "Il soggiorno", nella richiesta, si legge "durante i soggiorni. Si tratta, all'evidenza, secondo il ricorrente, di due difformità che rendono la contestazione ambigua su punti fondamentali con il risultato che si è in presenza di un giudizio effettuato attorno ad un'imputazione diversa da quella formulata dal P.M..
A fronte di tali rilievi, il ricorrente lamenta che la spiegazione della Corte sia stata, "non solo parziale ma del tutto atecnica" al punto da confondere i termini e ripetere l'errore del P.M. nell'utilizzo indifferenziato dei termini "divulgare" e "cedere" quasi fossero sinonimi.
4) la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) per violazione delle norme processuali stabilite a pena di nullità per la vocatio in ius e di quelle stabilite a pena di nullità ed inutilizzabilità in tema di formazione del fascicolo per il dibattimento ex art. 431 c.p.p.. Si tratta di due motivi che il ricorrente tratta contestualmente perché tra di loro intersecantisi.
La doglianza trae origine dal fatto che, all'esito dell'udienza preliminare - come è dato apprendere dal relativo verbale - il G.u.p. avrebbe, in soli dieci minuti, dato lettura di un'ordinanza (che decideva sulle eccezioni sollevate) e del decreto che disponeva il giudizio nonché invitato le parti ad interloquire sulla formazione del fascicolo per il dibattimento e formato lo stesso dando atto che "acconsentono a che sia inserito.... - segue elenco degli atti".
Obietta, in primo luogo, il ricorrente che tra le 12.20 e le 12.30 sarebbe stato impossibile svolgere compiutamente tutte queste attività e che il diritto della difesa sarebbe stato compresso per l'impossibilità di esaminare e vagliare in così poco tempo gli atti sull'inserimento dei quali si asserisce essere intervenuto il consenso. Per di più, il tutto sarebbe avvenuto in un momento in cui alle parti era precluso di avere accesso al decreto che dispone il giudizio per non essere stato depositato immediatamente dopo come prescritto dall'art. 424 c.p.p., comma 3. La questione ha avuto notevole risonanza in dibattimento dove "Il materiale inserito con l'asserito consenso dell'imputato è di grande suggestione" ed è stato visionato dal Tribunale nonostante la sua riferibilità all'imputato fosse in discussione. Ciò è indirettamente confermato dal fatto che il Tribunale si sia trovato nella necessità di operare una laboriosa cernita come attestato da brani del verbale di udienza che il ricorrente riproduce per evidenziare lo scambio di battute tra le parti al fine di individuare compiutamente l'oggetto prodotto, acquisito o da acquisire. Orbene, lamenta il ricorrente, la risposta della Corte è stata nuovamente insoddisfacente.
5) la sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e) per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul merito delle accuse.
Analizzando partitamente le accuse:
quanto al capo 1), la doglianza è nel fatto che la prova consisterebbe esclusivamente in ciò che S. riferisce a C. e R.. Anche ammesso e non concesso, però, che le dichiarazioni auto indizianti di S. fossero ammissibili ed utilizzabili anche tutti i documenti, si avrebbe la prova del "detto" non la prova del "fatto". In particolare, anche per quanto attiene all'età asserita della minore (riferita in modo impreciso: circa 14/15 anni) ben potrebbe essersi dato il caso che la minore avesse avuto 15 anni, 11 mesi e 29 giorni. E, comunque, quanto all'"utilità economica che deriva allo sfruttatore" richiesta dalla norma il ricorrente coglie un grave errore di impostazione logica nel definire un rapporto come "prostituzione" sulla base della qualifica che ne danno gli stessi protagonisti del rapporto stesso, laddove invece si deve individuare una definizione "oggettiva" e non meramente "soggettiva";
quanto al capo 2). il ricorrente fa notare che la Corte a pag 66 della sentenza impugnata, circoscrive la contestazione di tale capo alla sola condotta della "divulgazione delle notizie e delle informazioni finalizzate all'adescamento dei minori". Si osserva come la cosa appaia, innanzitutto, in contraddizione con una contestazione più ampia che comprende anche l'ulteriore condotta di avere "mostrato e divulgato all'ispettore C. una chiavetta hardware" e, secondariamente, afferma un qualcosa che va contro la stessa giurisprudenza di questa Corte per la quale "dare una notizia o un'informazione finalizzata ad adescare minori ad un soggetto ovvero a più soggetti determinati.. costituirebbe divulgazione" laddove, invece, nella specie, la condotta contestata e di aver "fornito" termine tecnico che il legislatore usa in altri testi normativi si da legittimare il convincimento che, nella specie, la preferenza del diverso termine "divulgare" abbia avuto una sua pregnanza. La motivazione è poi criticabile anche sotto il profilo del carattere che deve avere la notizia visto che, da un lato, (pag. 69/70) si assume che i caratteri della "novità e verità" delle notizia (come evidenziati dal difensore) non sarebbero necessari e, dall'altro, si afferma che S. sarebbe colpevole della divulgazione ai tre soggetti poiché le notizie erano nuove e vere. A tale riguardo, si stigmatizza il fatto che, sebbene ampiamente sviluppato l'argomento nei motivi di appello, l'argomento del significato da attribuire alla "notizia" ed all'Informazione" non ha trovato risposta nella sentenza della Corte di cui si censura una certa tendenza all'inversione dell'onere della prova affermando che i fatti contestati sono veri perché la difesa - che ne assume invece la falsità - non ha provato che siano falsi (e di ciò fornisce alcune esemplificazioni v. f. 51 del ricorso);
quanto al capo 3). nuovamente il ricorrente censura il fatto che la Corte desuma l'esistenza dei fati dal mero racconto seriale che ne fa l'imputato a più soggetti e così sarebbe anche per la circostanza che la foto descritta con la sigla "(OMISSIS)", portata da S. in Italia, copiata dall'ispettore C. e quindi riversata sul cartaceo dal consulente, "sarebbe stata senz'altro scattata da S.";
quanto al capo 4), a proposito della prova, da parte di S. della detenzione di materiale pedopornografico si contesta il fatto che non sia stato preso in considerazione e scandagliato a sufficienza il dubbio avanzato dalla difesa, circa l'eventualità che possa essere stato lo stesso Sa. ad inserire determinate immagini nel P.C. dell'imputato, anche perché tale materiale non è stato sequestrato a S. ma rinvenuto tutt'altro che casualmente nel corso di un'operazione pianificata con la collaborazione di Sa..
A tal fine, il ricorrente cita brani dell'esame dibattimentale del perito B. da cui è desumibile che il rinvenimento di tale materiale è avvenuto in luogo "insolito" in cartelle create in un arco di tempo ravvicinato come frutto di un copia-incolla ed ha anche asserito che non era da escludere che il PC fosse stato utilizzato da più persone visto che i files pornografici erano collocati in modo tale da impedirne un facile accesso ad eventuali terzi, mentre i files pedopornografici erano collocati in un punto accessibile com'è la cartella "documenti". Illogico è quindi il ragionamento del Tribunale di rinviare una verifica di tali aspetti alle dichiarazioni del Sa. come se questi - se autore dell'inserimento - avesse potuto rivelarlo.
Quanto al capo 5). osserva il ricorrente che si sarebbe dovuto dimostrare che S. aveva commesso lo sfruttamento punito dall'art. 600 ter c.p.p., comma 1, aggravato dal fatto che, in un caso, il soggetto era infraquattordicenne. Quindi, il discrimine è rappresentato unicamente dall'età del soggetto. A tale riguardo, il ragionamento del Tribunale (che - per incidens - il ricorrente evoca a ragione essendo partito dal rilievo che, a propria volta, la Corte ha richiamato integralmente e fatta propria la decisione del giudice di primo grado) fa leva ancora una volta sulle dichiarazioni del S. secondo cui "Il materiale pedopornografico analiticamente indicato nel capo di imputazione è stato realizzato da S. fotografando con il cellulare minori nude". Tiene, però, a sottolineare il ricorrente che il materiale esaminato dal perito è esclusivamente quello copiato da C. dalla chiavetta USB di S. ed asseritamente riproducente il contenuto del telefono cellulare mentre il resto del materiale (quello a chiaro contenuto pedopornografico, descritto ampiamente in sentenza, riguarda l'hard disk acquisito mediante rogatoria e non è fatto oggetto di imputazione.
Orbene, con riguardo al materiale fotografico analizzato, il ricorrente richiama l'attenzione sulle conclusioni del perito secondo cui non vi è evidenza di soggetti prepuberi, "in via di grande probabilità" non sono al di sotto dei 14 anni ed, anche se vi è una "suggestione" di minore età, "non sono presenti elementi tecnici scientifici per motivare una diagnosi di raggiungimento o non raggiungimento del 18^ anno di età". A fronte di tali conclusioni, si contesta, pertanto che entrambi i giudici di merito, invertendo l'onere della prova, abbiano ugualmente concluso nel senso di ritenere non smentito l'assunto accusatorio. Così facendo si è data conferma ad un teorema accusatorio che poggiava su tre pilastri che, via via si sarebbero venuti sfaldando:
- le dichiarazioni di S. di essersi congiunto carnalmente con dei minori, talvolta anche a pagamento, altre volte occasionalmente;
- il materiale fotografico e video a lui attribuibile vuoi per le sue stesse parole vuoi perché lo ritraevano personalmente;
- una consulenza - quella del P.M. - che sosteneva che i soggetti ritratti erano certamente minori.
A fronte di ciò, già nei motivi di appello, erano stati forniti argomenti volti a provare come, a partire dalle dichiarazioni di Sa., ed i dubbi sulle manomissioni dei filmati che questi avrebbe posto in essere non fossero teorici ma la risposta del Tribunale, prima e della Corte, poi, erano state solo apparenti nel ribadire l'asserzione di attendibilità di Sa. che, invece, a detta del ricorrente, lungi dall'essere un "teste indifferente, terzo e non portatore di alcun interesse" - come affermato dai giudici di merito - ben poteva essere un soggetto portatore di un "pericolosissimo desiderio di giustizia...animato dalla necessità di fare giustizia di altri, per non averla di sè stessi"". Passando in rassegna le dichiarazioni di Sa. nei punti salienti, il ricorrente evidenzia l'errore logico in cui cade la Corte quando afferma che la sua testimonianza costituisce "prova diretta dei comportamenti tenuti da S. alla sua presenza". In particolare sottolinea come - a fronte dei numerosi argomenti svolti in proposito - la Corte abbia - ritenuto semplicisticamente "verosimile" che Sa. abbia assistito agli episodi di molestie sessuali che S. avrebbe posto in essere nei confronti di bambini che giocavano nella piscina di un grande albergo senza che i genitori se ne avvedessero;
- abbia creduto a Sa. in affermazioni di certezza non dimostrabili (come nell'episodio dell'acquisto di video pedopornografici quando Sa. ha sostenuto che i DVD che S. avrebbe voluto fargli acquistare avevano detto contenuto senza però averli visionati, ma limitandosi al contenuto della copertina;
ovvero, come nel caso dello spezzone di filmato visto tramite MSN Explorer in cui Sa. asserisce che la ragazzina con la quale S. compì atti sessuali "aveva con certezza meno di quindici anni", senza fondare tale sua asserzione su alcunché di oggettivo e senza produrre il filmato, asseritamente cancellato). Il ricorrente sostiene tali sue censure - volte a dimostrare la inaffidabilità del teste Sa. - scorrendo brani del suo esame dibattimentale, evidenziando anche passaggi dell'esame del teste M. circa l'acquisizione del materiale pedopornografico - asseritamente appartenente a S. - ma rinvenuto presso l'abitazione di altro cittadino italiano colà residente e censura le attestazioni di credibilità, annesse ad esse da parte dei giudici di merito quando, persino la spiegazione che Sa. ha dato dei motivi per i quali ha portato in Italia delle video cassette (asseritamente provenienti da S. (f. 88) ma ricevute da una terza persona) risulta, a giudizio del ricorrente, risibile. In buona sostanza, il ricorrente lamenta l'assoluta inattendibilità delle dichiarazioni di Sa. che, per altro, non avrebbe potuto essere sentito come testimone bensì come indagato di reato connesso per essere stato denunciato da S. per la sparizione di alcuni oggetti. Il ricorrente evoca i molteplici argomenti svolti già nei motivi di appello per dubitare, non solo, della genuinità di quanto da lui asserito ma di quanto acquisito, evidenziando le "anomalie" riferite anche dal perito B. circa la strana collocazione del materiale pedopornografico rinvenuto nel P.C. di S.; per non parlare, poi, dei dubbi formulabili in ordine alla genuinità del materiale acquisito per rogatoria (senza che sia stata rivelata la fonte informatrice che ha segnalato il luogo in cui sarebbe stato possibile rinvenire il materiale lasciato da S., poi arrestato, nel lasciare la (OMISSIS)) e che tanto ha impressionato i giudici ma che, in realtà, non è stato fatto oggetto di imputazione alcuna. Anche il materiale acquisito sulla chiavetta USB dall'ispettore C. non offre garanzie di genuinità circa il fatto che si tratti di copia fedele o che non vi sia stato scambio di cartelle e censura il fatto che il Tribunale abbia asserito di aver giudicato su "prove dirette" quando, alla fin fine l'unica prova diretta è solo la testimonianza di Sa. mentre invece
"nessuna delle condotte sulle quali vi sarebbe la prova diretta e sulle quali il Tribunale formula il ragionamento probatorio è oggetto di imputazione specifica" (f. 103).
Il vero è, per il ricorrente che il giudizio del Tribunale, prima, e della Corte, poi, si è risolto in un "piatto ed acritico accoglimento dell'ipotesi accusatoria basandosi sui racconti dell'imputato come riferiti da Sa. senza porsi il problema dei riscontri ed arrivando a ritenere la minore età dei soggetti di cui alle imputazioni nonostante le chiare conclusioni della perizia e le incertezze eclatanti del c.t. del P.M. dott. Br. (del cui esame riporta brani) specie con riferimento alla circostanza, da questi dedotta, secondo cui, almeno uno dei soggetti raffigurati nelle immagini da lui esaminate avrebbe avuto caratteristiche antropologiche come la "bolla di Bichat" indicative di un'età sicuramente minorile. Asserzioni queste cui si contrappongono anche le parole della c.t. di parte.
In conclusione, il ricorrente lamenta che, sebbene si fosse in presenza di un primo processo, nel suo genere, avente ad oggetto la necessità di accertare fatti commessi all'estero, essendo molto elevato il rischio di errore avrebbe dovuto essere ancor più rigoroso il metodo probatorio ma ciò non è stato e pertanto si invocano.
1) una declaratoria di nullità della citazione a giudizio perché non notificato all'imputato e, comunque, per nullità della notifica avvenuta mediante lettura in udienza di un atto inesistente in quanto non depositato immediatamente;
2) la nullità del decreto che dispone il giudizio per mancata enunciazione in forma chiara e precisa dei fatti contestati;
3) la nullità del decreto che dispone il giudizio per mancata osservanza delle norme in tema di modificazione dell'imputazione con riferimento al capo 5) della rubrica perché non richiesto dal P.M.. 4) nullità del consenso prestato all'udienza preliminare per abnormità dell'attività di formazione del fascicolo per il dibattimento avvenuta in assenza di contraddittorio ed incertezza assoluta del verbale dell'udienza sul punto.
5) nullità del processo per mancanza di pubblicità delle udienze ex art. 471 c.p.p., comma 1. 6) annullamento della sentenza di primo grado e di quella di secondo grado per vizio di motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Innanzitutto, va sgombrato il campo dalle eccezioni procedurali contenute nei motivi che vanno dall'1 al 4.
2.1 (quanto al primo motivo) - La questione afferente asserite nullità connesse al mancato svolgimento del processo in forma pubblica si può suddividere, a sua volta in due aspetti: a) quello relativo alla tempestività e ritualità nella formulazione dell'eccezione, e, b) quello riguardante, in concreto, la doverosità o meno di una procedura "a porte chiuse".
a) Sotto il primo profilo, come già riassunto in precedenza (v. retro f. 3), la doglianza punta l'indice contro il fatto che - nel decidere di sgombrare l'aula (dopo avere, per fare ciò, interrotto il P.M. che stava formulando le proprie richieste di mezzi di prova) - il giudice non abbia interpellato la difesa;
e ciò, sebbene la norma (art. 473 c.p.p., comma 1) affermi che l'ordinanza va emessa "sentite le parti".
Non si può fare a meno di rimarcare, però, come, da parte del ricorrente, vi sia una certa tendenza ad "estremizzare" tale espressione normativa.
Essa (come pure altra analoga, disgiunta, del tipo: "sentiti il pubblico ministero ed il difensore" es. art. 305 c.p.p.) è molto ricorrente anche in relazione a diversi momenti processuali o procedimentali ma è evidente che va interpretata in senso sostanziale, e cioè, come indicazione, per il giudice, di provvedere in un contesto (e con modalità tali) tale da consentire alle parti processuali di interloquire. Il che, ovviamente, presuppone (in generale) che le parti - se non presenti - vengano avvertite del compimento dell'atto e - se presenti - siano nella condizione di esprimere il proprio punto di vista.
Nella specie, è innegabile che il difensore era presente nel momento in cui il presidente interruppe il P.M. e dispose sgomberarsi l'aula, pertanto, egli, ben avrebbe potuto interloquire subito, chiedendo la parola, per formulare le obiezioni del caso.
Avrebbe avuto ragione di doglianza solo se tale parola gli fosse stata negata.
Ma non è questo il caso.
Di certo, nella specie, il contraddittorio era assicurato dalla presenza in aula, e dalla partecipazione al dibattimento, dell'"assistenza tecnica dell'imputato" (alias difensore) sì che alcuna nullità assoluta ex art. 178 c.p.p., lett. c) sarebbe qui invocabile. Del resto, in teoria, analoga questione avrebbe potuto sollevare anche il P.M. che - per l'emissione dell'ordinanza di sgombero - si era addirittura sentito togliere la parola. Pertanto, anche ammesso - e non concesso - che vi fosse stata una "omissione" nell'osservanza dell'obbligo di "sentire le parti", come bene osservato anche dai giudici di merito, non si sarebbe dato luogo ad alcuna nullità assoluta, visto il regime di tassatività che vige in materia. Tra l'altro, questa S.C., per un'ipotesi esattamente in termini, (sez. 1, 2.12.98, Archine, Rv. 212272), ha asserito che, al massimo, si verserebbe in un caso di nullità relativa, per di più, verificatasi in presenza della parte, con il risultato che, ex art.182 c.p.p., comma 2, essa avrebbe dovuto essere eccepita
"immediatamente dopo".
Come visto, ciò non è avvenuto nel caso in esame, dal momento che la prima censura alla decisione dei giudici è stata sollevata dal difensore quando essi, rientrando dalla camera di consiglio, hanno, con un'ordinanza, ribadito il provvedimento di procedere a porte chiuse.
Ma la doglianza deve essere respinta anche sotto il profilo del mancato accoglimento dell'istanza di revoca" di tale ordinanza. Ed infatti, la questione "nominale" - se la richiesta di "revoca dell'ordinanza" fosse o meno da qualificare come "eccezione" (come posto in dubbio dai giudici di merito) - è superabile, a monte, dal rilievo che, comunque sia, essa sarebbe stata non più tempestiva perché proposta all'atto della lettura di un'ordinanza - pronunciata successivamente - che costituiva solo un'esplicitazione più formale ed argomentata di una decisione già presa;
su quest'ultima - si ribadisce - la difesa dell'imputato, pur presente, non aveva interloquito (e nemmeno chiesto di farlo).
b) Gli argomenti appena svolti per evidenziare l'assenza o tardività dell'eccezione circa la necessità o meno di applicare il principio della pubblicità dell'udienza assorbono la questione "sostanziale"posta dal ricorrente per sostenere come, per questo tipo di dibattimento, non vi sarebbero stati i presupposti per procedere a porte chiuse.
Tuttavia, la delicatezza del punto, impone a questa Corte, sia pure come obiter dictum di asserire l'inesattezza dell'interpretazione proposta dal ricorrente.
Nessuna censura può, infatti, essere mossa al fatto di avere, il Tribunale, dato puntuale applicazione ad una disposizione di legge (l'art. 472 c.p.p., comma 3 bis) di significato inequivoco. Rientrava, infatti, nella piena discrezionalità del legislatore prevedere delle eccezioni al principio della pubblicità dell'udienza ed il contesto in cui ciò è stato fatto - la L. n. 66 del 1996 (che ha innovato profondamente la disciplina sui reati sessuali segnando molte innovazioni chiaramente ispirate ad una maggior tutela delle persone offese, tanto più se minorenni) e la L. n. 238 del 2003 (recante misure a tutela della tratta di persone, specie se minori) - rafforza il convincimento che la disposizione derogatrice risponda alla precisa esigenza di tutelare peculiarmente le vittime di un certo tipo di reati tra i quali alcuni di quelli per i quali il S. è imputato.
Non si vede, quindi, sulla base di quali argomenti giustificare - se non a rischio di una disapplicazione pura e semplice - una interpretazione (ed applicazione) più restrittiva di una disposizione dalla lettera tanto chiara.
Il richiamo, fatto dal ricorrente, alle peculiarità del caso non avrebbe potuto giustificare alcuna eccezione anche perché, se si aprisse la via ad un simile modo di interpretare, si rischierebbe di rendere la disposizione di contenuto estremamente incerto ed ancorato alla casistica più varia;
inoltre, si finirebbe per invertire i termini della questione confondendo la forma con la sostanza del processo, con non poche implicazioni sui momenti decisionali. Ed infatti, non va dimenticato che, quando il giudicante è chiamato a decidere se procedere o meno a porte chiuse, è quasi la norma (e certamente così era nella specie) che ci si trovi nella fase di apertura del dibattimento quando i dati di conoscenza in possesso del giudice sono molto circoscritti (molto spesso, alla sola imputazione).
Ineccepibile, pertanto, nella decisione impugnata, è la considerazione della Corte nel sottolineare che "dalla lettura dei capi di imputazione si evinceva chiaramente la minore età delle parti lese" e che su ciò doveva (e - si soggiunge qui - poteva) essere adottata la decisione se svolgere o meno il dibattimento a porte chiuse "attenendo al merito l'accertamento sulla effettiva età delle persone offese" (f. 38).
In altri termini, stabilire l'età delle persone offese e, quindi, la ricorrenza o meno delle ipotesi criminose formulate costituiva il vero oggetto del processo sì da non potersene pretendere una valutazione "anticipata" al solo scopo di determinare la ricorrenza delle condizioni per procedere a porte chiuse.
Va, del resto, soggiunto anche (ed è questo un aspetto sul quale si avrà modo di tornare in prosieguo) che le fattispecie incriminatrici come quelle degli artt. 600 bis, ter e quinquies c.p.p. - per le peculiari ipotesi che vanno a disciplinare - hanno quasi come prerogativa l'elevata probabilità che, anche nei casi di loro applicazione concreta, la persona offesa (ma sarebbe meglio il plurale) non sia compiutamente identificata. Ciò non di meno, deve ritenersi perdurante la necessità di tutelare le povere vittime di questi obbrobriosi fatti sia perché, in teoria, esse potrebbero sempre divenire identificabili (ed, a quel punto, ritrovarsi ad essere ormai private in modo irreversibile della tutela loro spettante), sia perché, tanto le loro immagini quanto i racconti delle turpitudini commesse in loro danno, devono essere sottratte all'ignominia di un'ulteriore pubblicità in nome di un non meglio identificato "interesse pubblico" (intuibilmente, più qualificabile come "curiosità morbosa"), sia, infine, perché la scelta legislativa, di derogare alla regola generale della pubblicità dell'udienza, meriterebbe considerazione anche solo come "affermazione di principio" a sottolineare la gravità e la deprecabile "specialità" di determinate condotte. 2.2 (quanto al secondo motivo) - La decisione adottata a suo tempo dal G.u.p. -ed avallata sia dal Tribunale che dalla Corte d'Appello - di consentire la modifica dell'imputazione (nei termini sopra precisati nel riportare la relativa doglianza del ricorrente - v. retro f. 4) - è corretta.
Innanzitutto, va rammentato che plurime pronunzie di questa Corte hanno asserito che il P.M. può modificare liberamente l'imputazione senza alcuna particolare limitazione o condizione (Sez. 3, 4.12.97, Pasqualetti, Rv. 209791, con vari precedenti conformi) dal momento che l'art. 423 c.p.p. non prevede che l'elemento posto a base della modifica debba essere venuto a conoscenza del P.M. solo nel corso dell'udienza preliminare, dovendosi comprendere anche l'eventualità che esso sia stato già acquisito nel corso delle indagini preliminari "ma non sia stato ancora valutato nelle sue implicazioni sulla formulazione dell'imputazione. Infatti la Legge Delega n. 81 del 1987, art. 2 prevede genericamente il potere del P.M. "di modificare l'imputazione e di procedere a nuove contestazioni". Inoltre, nessuna autorizzazione del giudice era necessaria per l'ulteriore contestazione (ed ancor meno, consenso dell'imputato) visto che, come giustamente ribadito anche dai giudici di merito, si versava in un caso di contestazione di reato connesso. Secondo il ricorrente, tale asserzione sarebbe inesatta perché - dando per pacifico che, eventualmente, si dovrebbe trattare di un'ipotesi di connessione ai sensi dell'art. 12 c.p.p., comma 1, lett. b) (caso della persona accusata di più reati commessi con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso). - essa non sarebbe qui sostenibile perché: "Il P.M. non ha mai contestato l'unicità del medesimo disegno criminoso" (f. 11 ric.) ed ancora, perché: "la continuazione non è stata contestata tra i capi 1), 2), 3), 4) e 5), e dunque non poteva in alcun modo essere riconosciuta come esistente ad opera del Tribunale prima del dibattimento... senza una previa richiesta di modifica in tal senso ad opera del P.M." (f. 12 ric.).
L'argomento difensivo, è errato perché muove dal presupposto infondato che la continuazione debba essere "contestata" dal P.M.. Al contrario, il fatto che, spesso nella prassi, sia lo stesso P.M. ad indicare l'esistenza del vincolo di cui all'art. 81 cpv. c.p. non deve far perdere di vista la natura propria di questo istituto che, lungi dal dover essere "contestato" - quasi fosse un qualcosa da cui l'imputato debba difendersi - è stato, invece, previsto proprio a vantaggio di colui il quale debba rispondere di più reati: ove questi ultimi siano stati commessi in presenza di certe condizioni, grazie al riconoscimento del vincolo della continuazione, scatta un trattamento sanzionatorio più mite (c.d. cumulo giuridico) rispetto a quello sicuramente più severo cui condurrebbe il cumulo materiale delle pene previste per ciascun reato.
Ciò è tanto vero che, anche di recente (sez. 6, 16.9.04, Verdiani, Rv. 230858), in una fattispecie concernente la ritenuta sussistenza del nesso della continuazione tra i reati, in assenza della menzione - nel capo di imputazione - dell'art. 81 c.p., è stato affermato che "ai fini della contestazione dell'accusa, ciò che rileva è la compiuta descrizione del fatto, non l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati". Ulteriore conferma del fatto che la continuazione sia un istituto posto "a favore" dell'imputato la si può argomentare anche da altra recente pronuncia secondo cui, ove la continuazione sia contenuta nella formulazione del capo di imputazione elevato dal P.M., e non sia stata contestata in giudizio dall'imputato, "Il giudice non è tenuto a motivare in ordine alla sussistenza dell'unicità del disegno criminoso ne' sussiste l'interesse processuale dell'imputato a contestaria" (Sez. 3, 15.11.07, Arbuatti, Rv. 238618). Di certo, a contrariis non si potrebbe mai affermare la superfluità (da parte del giudice che ne abbia ritenuto la sussistenza) di una motivazione relativa ad una circostanza aggravante solo perché contenuta nell'imputazione formulata dal P.M..
Tornando al caso in esame, pertanto, ben poteva essere formulato dai giudici un apprezzamento sull'identità del disegno criminoso tra i fatti contestati sub 5) e quelli oggetto dei capi già presenti in atti posto che non occorreva, a tal fine, alcuna previa indicazione - e, tantomeno, "contestazione" da parte del P.M. - e rientrando tale apprezzamento nel potere discrezionale del giudicante che - tra l'altro - nella specie era un G.U.p. (e, quindi, con la piena conoscenza del compendio investigativo e procedimentale). Ma non si presta a censure neanche il fatto che tale decisione sia poi stata avallata dal Tribunale, anche se - come si obietta - ha respinto l'eccezione in limine, e cioè, in un momento in cui non aveva ancora cognizione degli atti sì da poter apprezzare l'esistenza o meno del vincolo della continuazione. Posta in questi termini, la questione è essenzialmente capziosa essendo anche solo sufficiente leggere i capi di imputazione, nella loro consequenzialità, per cogliere l'evidente connessione esistente tra i fatti dagli stessi descritti.
Le critiche al capo 5) della rubrica, così contestato, non si esauriscono qui (perché si estendono anche ai contenuti del testo depositato dal P.M. in udienza, rispetto a quelli trasfusi nel decreto che dispone il giudizio) ma - per seguire l'ordine espositivo del ricorso - se ne parlerà nel paragrafo 2.3 che segue, a proposito del capo di imputazione di cui trattasi.
Per concludere, invece, sul presente motivo di ricorso, va anche soggiunto che si risolve in una mera insinuazione di contraddittorietà decisionale il rilievo secondo cui, l'avere il G.u.p. rinviato l'udienza senza un preciso motivo costituirebbe un'implicita conferma del fatto che la contestazione elevata dal P.M. in udienza preliminare dovesse venire ricompresa nell'alveo dell'art.423 c.p.p., comma 2.
L'assunto muove, oltretutto, da un presupposto erroneo (ma diffuso nella prassi giudiziaria) secondo cui, in udienza preliminare, in presenza di una nuova contestazione, spetti alla difesa un termine a difesa.
Nulla autorizza un'asserzione del genere, tantomeno il testo dell'art. 423 c.p. che distingue solo con riferimento al tipo di contestazione mossa ed a seconda che l'imputato sia presente o meno e predispone una disciplina improntata solo all'"informazione": essa è diretta (se l'imputato partecipa all'udienza), indiretta - al difensore che lo rappresenta - (se l'imputato è assente o contumace). In ogni modo, ne' per l'imputato ne' per la difesa, è prevista la concessione di un termine difensivo.
Nel caso di cui al comma 2, richiedendosi un "consenso" alla contestazione da parte dell'imputato, è implicita la necessità di un sua presenza ma, l'eventualità di un rinvio per assicurarla, nulla ha a che vedere con i termini a difesa.
Tutto ciò è tanto pacifico che persino le SS.UU. di questa Corte (11.3.98, Barbagallo) hanno consacrato la legittimità della presente disciplina affermando che, in essa, non è ravvisabile alcuna compromissione del diritto di difesa.
Irrilevante, quindi, che, nello specifico, a fronte della nuova contestazione, il G.u.p. abbia "comunque rinviato l'udienza preliminare" (f. 11 ric.). Ciò non autorizza alcuna conclusione diversa da quella secondo cui, pur in assenza di una previsione specifica in tal senso, il giudicante ha giustamente ritenuto di valorizzare la sostanza, rispetto alla forma e, preso atto della nuova accusa, ha disposto un breve rinvio per permettere una messa a punto della difesa.
Assolutamente pertinente, a riguardo, è il richiamo, fatto dai giudici di appello, a quella decisione di questa Corte (sez. 1, 6.7.05, Ramovic, Rv. 231765) che ha giustamente riconosciuto al G.u.p. il potere di disporre "differimenti congrui rispetto alle singole fattispecie concrete, in modo da contemperare le esigenze di celerità del processo con le garanzie di effettività del contraddittorio" (f. 40 sent.).
Per altro, deve sottolinearsi che, ancora una volta, la decisione del G.u.p., qui evocata in toni critici, è stata adottata nel convergente consenso delle parti (non risultano, infatti, obiezioni difensive alla decisione di rinvio).
2.3 (quanto al terzo motivo) - Come detto, esso si risolve nella censura di mancanza di chiarezza e precisione delle imputazioni. Nell'esaminare le singole critiche che il ricorrente ha mosso, analizzando partitamente i capi di accusa, occorre, in via preliminare, individuare i parametri di valutazione che questa S.C. ha dato, negli anni, ai fini di una corretta interpretazione del disposto di cui all'art. 429 c.p.p., comma 1, lett. c), quando richiede che l'enunciazione del fatto, e delle diverse circostanze, avvenga "in forma chiara e precisa".
A tale stregua, non vi è dubbio che il taglio interpretativo dato a questa disposizione già in anni passati (Sez. 1, 22.11.94 Ricci. Rv. 199892) sia stato di tipo "contenutistico" e non "formalistico": "ai fini di ritenere completo nei suoi elementi essenziali il capo d'imputazione è sufficiente che il fatto sia contestato in modo da consentire la difesa in relazione ad ogni elemento di accusa". Questa linea è stata mantenuta nel tempo (v. anche, più di recente e negli stessi termini, Sez. 4, 25.2.04, Mayer, Rv. 229070) al punto che si è, ad esempio, persino escluso che costituisse violazione della norma in esame la mancata enunciazione dell'ambito spaziale e temporale delle condotte e degli elementi specificatori dell'oggetto materiale del reato, nella misura in cui: "dagli altri elementi enunciati, e dai richiami contenuti nel decreto, ed eventualmente anche in altri provvedimenti, risultino chiari i profili fondamentali del "fatto" per il quale il giudizio è stato disposto" (Sez. 1, 2.3.05, confl. comp. in proc. Cifarelli, Rv. 231615). Ciò premesso, appare subito evidente che buona parte delle critiche mosse dal ricorrente al tenore delle imputazioni è esclusivamente di tipo formale e, come tale, assolutamente irrilevante considerato che esse non esplicitano le ragioni per le quali imprecisioni lessicali o parziali difformità avrebbero concretamente impedito una valida difesa.
Ad ogni buon conto, passando in rassegna - come fatto dal ricorrente - i singoli capi, si può affermare, più in dettaglio, quanto segue. o il rilievo che il capo 1) sarebbe impreciso per non avere identificato la minore e la sua età nonché l'epoca del fatto (sì da non potersi escludere che non ricorresse nemmeno l'asserita minore età) risente dello Stesso "vizio" di fondo (evidenziato in precedenza a proposito della questione sulla pubblicità dell'udienza) di voler "sovvertire i momenti decisionali": una cosa, è decidere, nel merito, se ricorrano tutti gli elementi costitutivi della fattispecie ipotizzata, altra cosa, è decidere se la contestazione mossa sia sufficientemente chiara da mettere l'imputato in condizione di difendersene.
Dal momento che la censura in esame si colloca tra quelle sollevate in limine dinanzi al Tribunale e decise con ordinanza di reiezione da parte di quel giudice, assolutamente corretta risulta la risposta che, a propria volta, danno i giudici di appello quando evidenziano che: "dalle fonti di prova indicate nel decreto che dispone il giudizio e dalle prove dichiarative e documentali richieste dal P.M, vi erano elementi suffraganti la determinatezza delle contestazioni, attenendo al merito la verifica del rapporto tra atti sessuali e dazioni di denaro o di utilità economiche e l'accertamento dell'età (f. 41).
o In ordine al capo 2. deve dirsi che la questione è assolutamente infondata essendo sufficiente leggere detta imputazione per cogliere come essa sia, sostanzialmente, suddividibile in due parti: una, generale, nella quale si introducono le condotte che si vogliono ascrivere e che si ritiene - nell'ottica accusatoria - siano riconducibili all'astratta previsione normativa di chi (in esecuzione di un medesimo disegno criminoso) "distribuisce e divulga materiale pornografico" e "divulga informazioni finalizzate all'adescamento di minori"; una, particolare, nella quale si descrive quando e come, nello specifico, si sarebbero realizzate le condotte predette. Di qui, il frequente ricorso all'avverbio "inoltre"; ogni considerazione (accennata nel ricorso) sulla ineleganza della prosa che consegue risulta assolutamente irrilevante perché ciò che conta è che - fatte salve le considerazioni sulla sua fondatezza - la contestazione sia comprensibile.
Questo sicuramente avviene nella specie e rende ingiustificate le critiche di genericità o di mera riproposizione del testo normativo. Ad ogni buon conto, anche in questo caso, la replica della Corte, nella decisione impugnata è assolutamente congrua e, nella sua concisione, aiuta ancor meglio, sia, a focalizzare l'attenzione su ciò che realmente interessa nell'apprezzamento del capo di imputazione, sia, ad evidenziare - per converso - una certa pretestuosità della censura che si vuole muovere.
È, infatti, implicitamente desumibile dallo stesso succedersi degli eventi - ed, in particolare, dalla necessità, avvertita ad un certo punto dal P.M., di precisare la propria accusa attraverso l'ulteriore capo 5) - che la contestazione sub 2) in esame non poteva che essere circoscritta (come correttamente fatto dal Tribunale) alla sola condotta di "divulgazione di notizie" dal momento che la stessa clausola usata dal legislatore "al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1 ed al comma 2" precludeva la possibilità di contestare al S. (come invece fatto nel capo in questione) la distribuzione e divulgazione di materiale pornografico "da lui prodotto" con soggetti di età inferiore a 18 anni.
Così delimitato, in un'ottica di sicuro favor rei, il raggio di azione della presente contestazione, alla Corte non restava che avallare - e respingere il relativo motivo di appello (analogo a quello di ricorso qui in esame) - risultando intempestivo affrontare in limine il tema sostanziale della corretta qualificazione come "divulgazione" piuttosto che come "cessione" (e quindi della riconducibilità o meno del fatto nel diverso comma 4) ovvero quello dei contenuti da dare ai termini di "divulgazione" e "distribuzione". o Le censure di indeterminatezza che il ricorrente rivolge all'accusa contenuta nel capo 3) trovano agevole risposta richiamando la premessa fatta all'inizio di questa analisi per singoli capi. La contestazione è di una chiarezza e consequenzialità inequivoche:
ed infatti, posto che il S. si stabiliva per circa 10 mesi all'anno in (OMISSIS), lo si accusa di avere, in questo arco di tempo, commesso più atti sessuali con soggetti di età inferiore agli anni 14.
Che la cosa fosse vera o meno, e l'accusa fondata o meno, è questione che attiene al merito ma, di certo, non si può dire che sia un'accusa non chiara o imprecisa solo perché non fornisce i dati anagrafici delle vittime o l'indicazione del luogo e dell'ora in cui tutte queste attività illecite sarebbero state poste in essere. È frequente, da parte del ricorrente, la puntigliosa sottolineatura dell'assenza - nelle presenti accuse - di riscontri "anagrafici" delle giovanissime persone offese ma si tratta di un argomento assolutamente suggestivo nella sua inconsistenza. Se, per delitti del genere, tanto più se commessi all'estero (e sulla cui volontà di persecuzione da parte del nostro ordinamento vi è una precisa manifestazione di intenti) si dovesse pretendere una compiuta identificazione, caso per caso, di nomi, cognomi, indirizzi ed eventuali altri dati identificativi delle vittime, si finirebbe realmente per rendere la norma inapplicabile.
È evidente, infatti, che fattispecie criminose come quella in esame vivono, purtroppo, anche grazie all'odiosa pratica - da parte dei loro autori - di individuare le parti offese in Paesi lontani, i cui sistemi statali sono assolutamente precari, dove la gran parte delle popolazioni vive in condizioni di indigenza pressoché totali di guisa che le abitazioni sono fatiscenti baracche in lamiera o case galleggianti che si spostano nel fiume. Il tutto, quindi, in una generale incontrollabilità ed impossibilità di censire persino la popolazione. Anche a prescindere quindi, dalle note difficoltà di curare indagini collegate con le polizia di questi Stati, vi è da dire che, in ogni caso, l'identificazione anagrafica delle povere vittime di questi reati sarebbe pressoché impossibile nella gran parte dei casi (trattandosi anche spesso di bambini o ragazzini abbandonati a sè stessi, senza genitori e che crescono "in qualche modo").
L'insistenza quindi con cui, da parte delle difese, si vorrebbe una specificazione puntuale dell'identità (nome, cognome, indirizzo, data di nascita ecc.) delle creature innocenti della cui indubbia esistenza sono testimonianza oggettiva le ignobili immagini (fotografiche o filmiche) è quasi un insulto alla verità come se il fatto di non conoscerne i dati anagrafici facesse venir meno l'oggettività, l'odiosità e la criminosità di ciò che le immagini eloquentemente esprimono. Oltretutto, si finirebbe per dare ragione alla scelta opportunistica dei soggetti attivi di tali fatti di andarsi a cercare le vittime in posti dove è più difficile esercitare l'azione punitiva.
Negare la perseguibilità di questi fatti solo per tale motivo costituirebbe anche una sorta di beffa come se l'incolpevole anonimato di questi poveri bambini o ragazzini "dissolvesse" le gravi condotte delle quali sono fatti oggetto e li relegasse a pure immagini (o argomento di discutibili vanterie) privandoli, così, anche di quella tutela che indiscutibilmente meritano e rendendoli, in tal modo, doppiamente vittime.
Ad ogni buon conto, per tornare al caso specifico, va detto che l'accusa è stata ulteriormente specificata quando possibile (in udienza all'esito della consulenza depositata dal dr. Br.) con riferimento all'immagine della minore identificata con la sigla (OMISSIS)).
Come, poi, giustamente sottolineato anche dalla decisione impugnata (f. 41) non vi è "nessuna indeterminatezza nella specificazione dell'arco temporale e dei luoghi di commissione dei reati, (in (OMISSIS)) individuati sulla base dei lunghi soggiorni e dei viaggi fatti da S. .... e.... nessuna sovrapposizione o confusione nella contestazione...atteso che, nel capo 1) vengono in considerazione atti sessuali con minore di età compresa tra i 14 ed i 16 anni, mentre nel caso 3) atti sessuali con persona infraquattordicenne;
condotte analoghe ma ai danni di soggetti ben diversificati".
Lungi dall'esser vera la censura rivolta di trovarsi in presenza di una "motivazione apparente" (f. 22 ric.) c'è invece, da dire, che, nuovamente, gli argomenti spesi dal ricorrente per sostenere un'asserita imprecisione dell'accusa si risolvono, in realtà, in considerazioni afferenti il merito, e cioè, la sostenibilità in sè di un'accusa che - a prescindere dalle conclusioni alle quali si perverrà in proposito - di certo è tutt'altro che indeterminata 0 poco chiara.
- Posto che sulla comprensibilità del capo 4. non si registrano rilievi, il tema della questione preliminare afferente asseriti vizi del capo di imputazione sotto il profilo dell'art. 429 c.p.p., comma 1, lett. c), può agevolmente essere concluso, per quanto attiene alle critiche mosse al capo 5), richiamando nuovamente l'attenzione (come fatto da questa Corte in precedenti decisioni, sopra citate), sulla "sostanza" del tema.
Discettare sull'uso del singolare o del plurale della parola "video" piuttosto che della parola "soggiorno" e sulle lievi difformità riscontrabili tra il testo depositato dal P.M. e quello riprodotto nel decreto che dispone il giudizio avrebbe avuto un senso solo se si fosse dimostrata la concreta portata dirimente di tali discrasie ai fini difensivi. In assenza di una simile prova ogni dissertazione in proposito si risolve in una mera esercitazione accademica. Ciò che, invece, qui più conta è considerare che la Corte ha respinto a ragione la presente e tutte le altre eccezioni, sollevate dal ricorrente, circa un'asserita mancanza di chiarezza delle contestazioni, andando al nocciolo della questione, e cioè, osservando come gli stessi atti processuali (a cominciare dall'esame dell'imputato) abbiano permesso di verificare che non vi è stata alcuna violazione del diritto di difesa perché "a riprova della completezza e chiarezza delle imputazioni...l'imputato era perfettamente a conoscenza dei fatti contestatigli" (f 42) tanto da potersi difendere con argomenti puntuali e pertinenti. L'esame di tali discolpe, in raffronto alle accuse mosse ed alle prove acquisite, attiene al merito del processo e verrà esaminato di qui a breve (nel par. 3) trattando le censure che il ricorso muove alla motivazione della sentenza impugnata.
2.4 (quanto al quarto motivo) - La questione posta con il presente motivo - asserita nullità della vocatio in ius - e manifestamente infondata e, forse, basterebbe anche solo obiettare che quanto risulta dal verbale non è stato fatto oggetto di querela per falsità quindi, sino a prova contraria, esso attesta l'effettivo svolgimento dei fatti.
Ad ogni buon conto, anche a volersi soffermare ad ipotizzare cosa possa essere concretamente avvenuto, è agevole osservare come l'esperienza giudiziaria insegni che, nella pratica, la formazione del fascicolo per il dibattimento, che il G.u.p. effettua nel contraddittorio delle parti, sia attività che richiede pochissime battute ed è, quindi, del tutto infondata la doglianza di non avere potuto "disporre del tempo e delle condizioni necessari per preparare la difesa" (f. 29 ric.) ovvero passare "in rassegna tutto il materiale documentale contenuto nel fascicolo suddiviso in più faldoni del P.M." (f. 30 ric.).
È fin troppo noto ed evidente che la formazione del fascicolo ex art. 431 c.p.p. avviene in un momento (la fine dell'udienza preliminare) in cui - dopo il deposito di tutti gli atti (avvenuto sin dalla richiesta di rinvio a giudizio) e dopo lo svolgimento dell'intera udienza preliminare - è legittimamente presumibile una completa conoscenza, di tutti gli atti, da parte di tutte le parti processuali, ivi inclusa, ovviamente, la difesa.
L'esperienza giudiziaria permette di escludere che, nella quasi totalità dei casi, al momento di formare il fascicolo, le parti si mettano a sfogliare ed esaminare l'incartamento per decidere quali atti possano entrare a far parte del fascicolo per il dibattimento e quali no. Essi sono più che noti a tutti e vengono semplicemente evocati in base alla loro denominazione o categoria di appartenenza (es. verbali di perquisizione e sequestro, s.i.t. di x ed y, verbale di ricognizione, atti dell'incidente probatorio e così via dicendo) salvo casi specifici nei quali si renda necessario specificare l'affoliazione per escludere o includere parti di un certo atto (es. c.t. del P.M. solo da pag. x a pag. y ecc).
È per tale motivo che, notoriamente, in difetto di contrasto, la formazione del fascicolo richiede anche solo un paio di minuti (necessari, più che altro, per la verbalizzazione) ed è sempre per tale motivo che, a maggior ragione, assolutamente formale e speciosa è l'ulteriore critica che il ricorrente solleva a proposito dell'acquisizione, avvenuta sotto l'ampia categoria degli "atti della rogatoria", anche della relazione di servizio (ad essi allegata) che attesta le operazioni di p.g. svolte per individuare la casa nella quale era custodito il materiale di proprietà di S.
(annotazione 10.3.06 inerente la trasferta in (OMISSIS) dell'isp. C.). In difetto di espressa esclusione, è evidente che anche tale atto, facente parte - come allegato - della documentazione della rogatoria internazionale, deve ritenersi incluso. In ogni caso, l'argomento dirimente - che rende ultronea la doglianza di cui al presente punto 4) - è che, nel verbale, si da atto che l'inserimento, nel fascicolo per il dibattimento, degli atti dei quali qui si discute è avvenuto con il consenso delle parti. A riguardo, la decisione d'appello sostiene e cita: "...dalla lettura del verbale di udienza del 25.5.06 emerge la piena regolarità del consenso prestato all'acquisizione al fascicolo per il dibattimento degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero....si legge- "si riapre l'udienza e il G.i.p. da lettura dell'ordinanza, del decreto che dispone il giudizio ed invita le parti ad interloquire sulla formazione del fascicolo per il dibattimento;
in particolare le parti acconsentono a che sia inserito: rituali, penali, decreti intercettativi e relative proroghe nonché trascrizione delle conversazioni e relativi brogliacci, atti della rogatoria, verbali di perquisizione e sequestro, verbali di acquisizione con ritardato sequestro, materiale in sequestro ed in particolare supporti informatici sui quali detto materiale è stato versato, ivi compresa la chiavetta USB" (f. 43).
A meno di non provare che tale consenso sia stato estorto o di sostenere che l'assistente del giudice abbia verbalizzato il falso, ogni questione ulteriore è superflua.
Analogamente irrilevante è richiamare l'attenzione su asserite diversità temporali tra il momento in cui il decreto che dispone il giudizio è stato "letto" e quello in cui è stato "depositato". Ancora una volta, nell'eccezione difensiva, si coglie la tendenza a dare, del codice, una lettura formale svincolata dal senso concreto e dalla finalità cui una determinata disposizione è preposta. Il fatto che l'art. 424 c.p.p., comma 3 preveda che, tanto la sentenza quanto il decreto che dispone il giudizio, siano, dal giudice, "immediatamente" depositati in cancelleria va letto in uno con la frase che segue "te parti hanno diritto di ottenerne copia". Ciò a cui si mirava, infatti, con tale disposizione era mantenere immutato il contraddittorio anche dopo la definizione dell'udienza preliminare lasciando le parti nella condizione di interloquire da subito sul provvedimento definitorio.
Il che vuoi dire, perciò, che eventuali ritardi dei quali ci si dolga devono effettivamente aver causato un danno ad una delle parti che ha diritto di ottenere copia.
Non vi è, poi, chi non veda (e sappia, per essere un operatore del diritto) che i principi del codice devono essere correlati con la durata delle udienze, gli orari del personale di cancelleria e quelli di apertura al pubblico delle cancellerie. Non è, quindi, infrequente che, nella realtà dei fatti, al momento in cui l'udienza termina, sia anche ampiamente scaduto l'orario di lavoro ordinario (e straordinario) dell'assistente del giudice e che la cancelleria addetta al rilascio copie sia oramai chiusa al pubblico. Pertanto, anche se l'atto (sentenza o decreto) fosse formalmente depositato "immediatamente dopo" la fine dell'udienza, non è affatto detto che si possa, in ogni caso, rilasciare la copia come (pure) prescritto.
Tutto questo dissertare è, però, quasi accademico visto che, in ogni caso, non risulta - in primo luogo - che, nel concreto, il lasso di tempo intercorso tra la lettura del decreto ed il suo deposito in cancelleria (con contestuale facoltà di avere copia) abbia recato alcun pregiudizio;
- in secondo luogo - va poi sottolineato che l'eventuale inosservanza delle disposizioni fin qui commentate (da individuarsi nel fatto che il decreto risulta formalmente depositato in cancelleria in data successiva a quella del giorno di udienza) non determina affatto una nullità assoluta della vocatio in ius: essa avviene - e si perfeziona - con la lettura del provvedimento alla parte (se presente) ovvero con la sua notifica (in caso di contumacia) non certo, con un, più o meno simultaneo, deposito in cancelleria o rilascio di copie.
Premesso che, nella specie alla lettura del decreto erano presenti tanto l'imputato Che il suo difensore (che, quindi, sono stati immediatamente resi edotti del provvedimento sì che il "mancato accesso" ad esso - f. 30 ric. - è del tutto ininfluente), ineccepibile risulta la risposta data dalla Corte alla presente questione (f. 44) quando rileva: "la circostanza che, data l'ora ed i noti adempimenti successivi all'udienza, il decreto sia stato formalmente depositato in cancelleria il giorno successivo (anche tenuto conto dell'orario di chiusura delle cancellerie) non integra alcuna nullità, per le quali vige il principio di tassatività e, peraltro, il decreto che dispone il giudizio non è autonomamente impugnabile, salvi i casi di abnormità, non sussistenti nel caso di specie e neanche dedotti dalla difesa".
3. Il quinto motivo - Esaurite le questioni procedurali e sgombrato definitivamente il campo da dubbi circa la utilizzabilità del materiale acquisito agli atti e sul quale si è formato il convincimento dei giudici, rimane da affrontare il quinto, e più ampio, motivo di ricorso con il quale si punta l'attenzione su asserite contraddizioni e manifeste illogicità della decisione impugnata.
Non vi è dubbio che un aspetto che qualifica peculiarmente il presente processo è costituito dal fatto che esso è scaturito, in primis, dalle parole (di contenuto altamente indiziante) dello stesso imputato al punto che anche il ricorrente, nell'atto di impugnazione in esame, arriva ad asserire che, se anche si ritenessero ammissibili tutti i documenti e credibili le dichiarazioni dei testi, si avrebbe, in ogni caso, la prova del "detto" e non del "fatto".
In ciò si anniderebbe uno dei profili di asserita contraddittorietà della motivazione.
3.1. - Si impone, quindi, una preliminare riflessione sulla valenza probatoria delle dichiarazioni fatte da S..
Fatto salvo quanto si dirà in prosieguo a proposito della acquisibilità delle dichiarazioni dei testi (che hanno riportato gran parte di tali dichiarazioni) e della loro credibilità, occorre, innanzitutto, chiedersi come tutte le cose dette da S. vadano valutate e se, soprattutto, i giudici di merito e ne abbiano fatto un buon uso.
Un dato certo dal quale partire è che le affermazioni di S., giustamente definite extragiudiziali, sono, di fatto, entrate a far parte del processo perché esistite nella loro oggettività e ciò si può tranquillamente affermare perché lo stesso S. non ha negato di aver fatto tutto quel profluvio di affermazioni e racconti che, del resto, trovano, in parte, un riscontro inconfutabile nelle intercettazioni;
egli ha semplicemente banalizzato spiegando essersi trattato di pure vanterie.
Ciò non di meno, nel presente ricorso, come in un abile gioco di specchi, proponendo tali dichiarazioni sotto diverse ottiche si tenta di metterne in discussione persino la loro esistenza (come si vedrà, soprattutto con riferimento alle parole di S. riportate dai testi) senza notare che, così facendo, la linea difensiva incorre in una palese contraddittorietà: se, infatti le affermazioni che sì attribuiscono a S. sono tanto vere che egli stesso non le ha smentite (ma se ne è difeso sostenendo essersi trattato di pure millaneterie), come si fa al contempo, a cercare di negare la verità di quanto riportato dai testi?
Delle due l'una: o S. non ha mai detto certe cose ed allora non si capisce perché le abbia invece giustificate minimizzandole ovvero le ha dette ed allora non vi è motivo (a parte tutte le altre considerazioni che verranno svolte sulla loro attendibilità) di pensare che i testi abbiano mentito.
Ma prima di affrontare il tema più specifico del "detto riferito dai testi", occorre rimarcare come la Corte, nella sentenza qui impugnata, abbia pregevolmente posto l'accento su una molteplicità di argomenti logici (connessi alle modalità con cui sono state fatte certe dichiarazioni, ai contesti, alle caratteristiche stesse delle affermazioni) che fanno propendere per una generale credibilità di quanto detto S..
a) La prima considerazione che sorge spontanea è che, quando S. faceva quelle affermazioni, si rivolgeva,
indiscriminatamente, a tutti (per io meno, a tutti quelli di cui si è potuto sapere) ed era, in ciò, sicuramente libero e non coartato da alcuno;
al massimo (come nei caso dell'ispettore C.) era "stimolato" ma, di certo, la sua risposta era pronta (quasi entusiasta) ed andava al di là delle aspettative, quanto a ricchezza di dettagli ed esplicazione del suo apprezzamento verso donne giovanissime, praticamente fanciulle (anche di 12 o 13 anni). b) Inoltre, S. ha detto di averlo fatto per puro intento millantatorio ma non ha mai spiegato i motivi del ricorso a tali comportamenti, quasi fossero stati necessitati per un certo contesto o determinati da scopi utilitaristici.
Riflettendo su tale spiegazione, di sicuro, non convince il riferimento all'esigenza di essere accettato dalla comunità italiana in (OMISSIS) (ove sarebbe contata solo la descrizione di attività sessuali) perché, anche ammesso (ma non concesso perché non provato) che ciò fosse vero, non avrebbe avuto alcun senso assumere tale comportamento anche con Sa., C. e R.
(che, di certo, non facevano parte della comunità italiana in (OMISSIS)).
Quanto ad - astrattamente ipotizzabili - scopi utilitaristici, di un siffatto comportamento, vi è da dire che neanche essi sono stati minimamente provati e che, semmai, si è accertato il contrario che, cioè, fosse proprio S. ad attivarsi per far ottenere qualcosa ad altri in quel settore, (come dimostrano l'esempio del racconto fatto da R. a proposito del reperimento per lui di una ragazzina di 12 anni ovvero la vicenda del "book" di foto contrassegnate da "stelline" che S. stesso ha raccontato di avere predisposto in un progetto di "business turistico" non andato in porto per un errore nell'uso degli strumenti informatici che lo aveva portato a cancellare tutto con conseguente perdita dei dati - f. 55 sent.).
c) C'è poi da non dimenticare che, di fronte alle accuse, la risposta di un imputato che minimizzi è ovvia e perfino banale se, poi, come nella specie, essa si risolve in ciò solo - e, per di più, in una mera asserzione che si sottrae all'onere di allegazione gravante su chi vuole sostenere una certa tesi - difficilmente riesce a scalfire la oggettività del "detto" e delle ulteriori emergenze (su cui si arriverà tra breve).
Continuando a riflettere sulla valenza probatoria delle molteplici affermazioni autoindizianti fatte da S., quando era in libertà ed in epoca anche antecedente alla sua sottoposizione ad indagini, va anche posto l'accento su specifiche peculiarità di tali dichiarazioni:
1) si tratta di discorsi assolutamente unidirezionali e coerenti anche nel loro essere ripetuti a soggetti diversi, non collegati tra di loro, ed in tempi differenti;
2) la ripetitività degli argomenti sviluppati da S. con i vari interlocutori è quasi ossessiva e non può - per ciò stesso - non offrire spunto di riflessione.
Ciò che si vuole affermare, in buona sostanza, è che - non essendovi ragioni per dubitare che i racconti di S. (non solo quelli risultanti obiettivamente dalle intercettazioni) siano realmente esistiti - le inevitabili riflessioni logiche che precedono, circa le loro prerogative, conducono a "dare corpo" e credibilità anche ai contenuti delle asserzioni (certamente) fatte da S..
Ed allora - lungi dall'esservi contraddittorietà come lamentato dal ricorrente - il "detto", in certi casi ed a certe condizioni (come io è quello in esame), può diventare "fatto".
D'altro canto, anche l'esperienza giurisprudenziale, in altri settori, permette di procedere attraverso un siffatto modo di argomentare. È stato, ad esempio, affermato (sez. 4, 24.5.00, Curinga, Rv. 216760) che, in presenza di una attività continuativa di traffico di stupefacenti protrattasi per un lungo periodo, riferita da un coimputato o da un imputato in procedimento connesso, una volta riscontrati alcuni singoli episodi di cessione, può ritenersi raggiunta la "prova della complessiva e continuata attività criminosa" anche senza necessità di riscontrare tutti i singoli episodi riferiti, "specie allorché si tratti di fatti della stessa natura, verificatisi tra le medesime persone con identiche modalità esecutive e con prossimità e continuità cronologica". Mutatis mutandis il percorso argomentativo, nella specie, non differisce di molto.
In questo caso, le dichiarazioni accusatorie provengono addirittura dallo stesso interessato e riguardano una molteplicità indifferenziata di condotte "tutte della stessa natura", con "modalità esecutive assolutamente analoghe" e "con prossimità e continuità cronologica" ( S. parla di plurime "attività sessuali" nello stesso giorno).
Tutto ciò non può essere sottratto ad un apprezzamento di credibilità, sia, in senso assoluto, che - come si vedrà di qui a poco - in senso relativo (in raffronto ad alcuni dei riscontri acquisiti).
Nè si obietti alcunché circa la utilizzabilità delle plurime affermazioni di S. perché fatte in libertà ed in assenza di garanzie difensive: è fin troppo evidente che queste ultime non si attagliano al caso specifico perché vengono assicurate all'indagato/imputato solo nell'ambito procedimentale o processuale. Sia pure con riferimento alla ammissibilità della testimonianza sulle dichiarazioni auto-indizianti di S., questo aspetto è stato bene lumeggiato nel provvedimento qui impugnato. Ma, ancor prima di interrogarsi sulla validità delle testimonianze de relato è bene sottolineare come, a monte, non possano esservi dubbi neanche sulla piena valutabilità di dichiarazioni auto- accusatorie fatte da un soggetto al di fuori dell'ambito processuale. Come opportunamente evocato nella sentenza d'appello, la stessa Corte Costituzionale (sent. 237/93) ha richiamato, avallandolo, l'orientamento di questa S.C. per il quale il divieto di testimonianza indiretta opera solo "con riferimento a dichiarazioni rese "nel corso del procedimento" e non genericamente "in pendenza del procedimento", vale a dire esclusivamente in ordine a dichiarazioni effettuate nella sede processuale, cioè in occasione di un atto del procedimento".
A fortiori, non sembra, pertanto, errato sostenere che è solo in relazione a tale categoria di dichiarazioni che si pone un'esigenza di garanzia che non è certo estensibile al di fuori della realtà procedimentale o processuale.
Del resto, è quasi superfluo rammentare che, nella vita e rispetto all'ordinamento, si è responsabili sia delle condotte che delle parole (figure criminose specifiche ruotano intorno a tale concetto, basti pensare solo all'ingiuria o alla diffamazione) ed è ovvio che, anche delle parole dette ci si debba assumere la responsabilità per le conseguenze cui esse danno vita;
sarebbe, perciò, impensabile ipotizzare la inutilizzabilità di certe affermazioni perché fatte senza le prescritte "garanzie difensive".
Analogamente, se, ad esempio, si appella taluno con un epiteto offensivo non è possibile scrollarsi di dosso l'accusa che ne consegue assumendo semplicemente di averlo detto per leggerezza, per scherzo o per altro futile ed innocente motivo.
Occorre dimostrare che profferire quella certa parola o espressione sia avvenuto ioci causa.
Di conseguenza, nella specie, non può bastare che S. dichiari semplicemente che discorsi come quelli fatti - e ripetuti monocordemente per anni anche a soggetti diversi e non collegati tra di loro ( R. ne è un esempio emblematico) - fossero una pura esercitazione di vanterie di dubbio gusto.
Le cose che S. ha detto, e ripetuto quasi ossessivamente, erano e sono gravi e "pesanti".
Non è pensabile che possa bastare (quasi come una giustificazione infantile) dire che "scherzava" ed essere così creduto e sollevato dal peso delle gravi conseguenze alle quali tali dichiarazioni in primis lo hanno condotto.
Ecco perché, allora, tali parole (il "detto") esistono e restano, nella loro attendibile pesantezza.
Sostiene più volte il ricorrente che, in questo processo, vi sarebbe la prova del "detto" e non del "fatto" (f. 47 ric.).
L'argomentare è suggestivo ma non convincente perché (rinnovando quello che sembra essere il taglio generale del presente ricorso) punta a focalizzare l'attenzione sulla "forma" dimenticando la "sostanza del detto".
Ma è sempre - e proprio - in ciò la ragione della diversa valutazione: quando - come nel caso in esame - il "detto" ha contenuti tanto peculiari, risulta essere stato ripetuto sempre, in maniera reiterata, costante ed omogenea, senza che siano mai apparsi ripensamenti, esso non può trovare spiegazione logica diversa da quella di essere espressione e descrizione di "fatti" la cui oggettività è, pertanto, già in sè, nelle sole parole del soggetto che le profferisce;
non fosse altro perché non risulta esservi stata altra ragione logica del loro essere state pronunciate. A questo punto, poi, perché non sembri di essere in presenza di mere enunciazioni riferite all'"astratto", va anche rammentato che una buona parte delle affermazioni in questione sono obiettivamente documentate dalle intercettazioni (si pensi solo ai contenuti dei brani di tali conversazioni evocati nella sentenza di appello - per tutti, quelli riportati a f. 55 - che colpiscono particolarmente, non solo, per i loro contenuti, ma, per il fatto di essere intrisi di agghiacciante cinismo).
Se questo è lo "zoccolo duro" di partenza del ragionamento che si va svolgendo, non va neanche dimenticato che la prova della "oggettività" dei racconti fatti da S. è stata raggiunta, in questo processo, anche attraverso molteplici riscontri la cui illustrazione, da parte dei giudici di merito, risulta ineccepibile e si sviluppa muovendo dalla valutazione della utilizzabilità delle dichiarazioni dei testi, per passare all'apprezzamento della loro attendibilità nonché della validità della documentazione acquisita e delle valutazioni tecniche acquisite attraverso consulenze e perizie.
Tutti questi elementi concorrono, nel loro insieme, a fornire, non solo, prova del "detto" ma anche del "fatto" (che il "detto" contiene).
A conforto di tale modo di procedere ed argomentare, non è fuor d'opera rammentare come, per insegnamento delle SS.UU. di questa Corte (21.10.92, Marino, Rv. 192469) "Il comportamento dell'imputato prima, durante e dopo la commissione del reato., può essere preso in esame dal giudice per trame elementi di prova". È ben vero che si soggiunge anche la necessarietà di evitare che ciò "si risolva nell'inversione della regola sull'onere della prova....il che invece avviene se si afferma che la menzogna difensiva, costituendo prova della verità del fatto dedotto dall'accusa, esonera questa dal provare positivamente il suo assunto", ma non è questo il caso che qui occupa dal momento che, certamente - come si andrà illustrando in prosieguo - la decisione della Corte non si risolve nella mera evocazione delle parole dell'imputato o delle sue pure smentite di verità ma muove semplicemente da esse (per come apprese attraverso intercettazioni e testimonianze) supportandole con materiale documentale di varia natura ed argomentazioni logiche. A tutto ciò, ben può aggiungersi, quindi, anche se in via "residuale e complementare" (come dicono le SS.uu.) la valutazione della manifesta inverosimiglianza delle giustificazioni fornite dall'imputato e della loro inidoneità a scalfire il granitico quadro accusatorio" (v. infra f. 58).
3.2. - Dal momento che le dichiarazioni di Sa. (inizialmente amico o comunque persona con cui l'imputato si frequentava) hanno svolto un ruolo molto rilevante per l'inizio delle indagini ed il loro sviluppo, inevitabile è stato, per il Tribunale, prima e per la Corte, poi, affrontare il tema dell'ammissibilità delle testimonianze indirette.
La risposta fornita ai dubbi avanzati dal ricorrente sono di palmare chiarezza e puntualità anche nei riferimenti giurisprudenziali attraverso i quali, (come già accennato in precedenza) si rammenta che la tutela accordata dall'ordinamento nell'ipotesi di dichiarazioni testimoniali che abbiano ad oggetto altre dichiarazioni di altri soggetti, non ricomprende il caso in esame.
Di certo, non è pertinente il richiamo all'art. 62 c.p.p. perché riguarda esclusivamente le dichiarazioni rese dall'indagato o imputato "nel corso del procedimento". Come a suo tempo affermato già anche da questa Corte (Sez. 5, 5.11.98, D'Angelo, Rv. 213074) mentre il divieto di testimonianza posto dalla norma in esame: "non sussiste in ordine a dichiarazioni aventi anche contenuto contessono rese fuori dal procedimento ovvero prima del formale inizio delle indagini, che possono essere liberamente valutate dal giudice di merito" "assumendo l'oggetto della testimonianza, nel suo contenuto specifico, valore di fatto storico percepito dal teste e, come tale, valutabile dal giudice alla stregua degli ordinari crì teri applicabili al detto mezzo di prova (Cass. Sez. &, 3.11.98, n. 12904, PG in proc. Di Lenza;
ex plurimis Cass. 25.9.97, Daneglio;
Cass.25.7.96, Panaro;
Cass. 12.11.97 n. 3615, PM in proc. Bizzarro;
Cass. 2, 27.11.98 n. 2108, Ricci)" (149).
Assolutamente pertinente risulta, inoltre, la puntualizzazione fatta dalla Corte circa la irrilevanza della "mancata conferma da parte della fonte primaria, posto che nessuna norma del codice di rito predetermina il valore probatorio della testimonianza indiretta ditalché il giudice di merito è libero di attribuirle un'attendibilità anche maggiore rispetto a quella riconosciuta alle dichiarazioni del teste di riferimento" (f. 49) Inutile dire che, anche in questo caso, l'asserzione dei giudici di merito è fondata correttamente su una linea interpretativa di questa stessa Corte (per tutte, da ultima, Sez. 1, 22.1.08, Nunziata Rv. 238932). Il ragionamento sviluppato dai giudici di merito, per provare la piena utilizzabilità delle dichiarazioni dei testi Sa., C. e R., si conclude attraverso la giusta sottolineatura del fatto che, al caso in esame, non si attaglia neppure la disciplina di cui all'art. 195 c.p.p. una volta che si consideri che qui si va discettando di testimonianza su dichiarazioni rese da un soggetto che, nel frattempo, aveva acquisito la veste di indagato, prima, e di imputato, poi, sì che certamente egli, in tale veste, ben avrebbe potuto avvalersi di altre prerogative quali rifiutarsi di rendere dichiarazioni ovvero farle ma in piena libertà, anche di mentire.
3.3. - Data per pacifica la utilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali anche quando sono de relato, ciò che più conta, comunque, è dire che sono assolutamente infondate le censure che il ricorrente muove in punto di attendibilità dei testi (essenzialmente del teste Sa.).
Prima di entrare nello specifico degli argomenti sviluppati dalla Corte in proposito, corre l'obbligo di rammentare come sia costante e consolidato nel tempo (tra le ultime, Sez. 6, 17.10.06 Ouardass, n. 37270) l'orientamento di questa Corte secondo cui, nel controllo della motivazione, i giudici di legittimità non devono stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, nè condividerne la giustificazione, ma limitarsi a verificare se le argomentazioni addotte siano compatibili con il senso comune e con i limiti di una "plausibile opinabilità di apprezzamento". Ciò in quanto l'art. 606 c.p.p., lett. e) non consente a questa Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove.
In altri termini, il giudice di legittimità (che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge) non può divenire giudice del "contenuto della prova" non competendogli un controllo (riservato esclusivamente al giudice di merito) sul significato concreto di ciascun elemento probatorio.
L'unico apprezzamento consentito è sulla logicità della motivazione quale desumibile dal testo del provvedimento impugnato Va, infatti, sottolineato che la Corte Suprema non è chiamata a "sovrapporre" la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì a stabilire se detti giudici abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione;
se ne abbiano fornito una corretta valutazione dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti;
se i criteri logici seguiti nello sviluppo delle varie argomentazioni siano adeguati e coerenti alla definitiva selezione delle alternative decisorie.
Il vizio logico della motivazione, inoltre, nelle sue varie concrete espressioni - contraddittorietà, illogicità, omessa considerazione di circostanze decisive e, pur anche, travisamento di fatto - deve essere riscontrabile nel testo stesso della motivazione, attraverso un adeguato confronto tra le varie posizioni che vi si sono inserite, ma senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali.
Ed è a tal fine che il giudice di merito ha l'obbligo di indicare con puntualità, chiarezza e completezza tutti gli elementi di fatto e di diritto sui quali fonda la propria decisione, onde consentire all'interessato di formulare le più appropriate censure ed, alla Corte di Cassazione, di esercitare la funzione di controllo che le è propria.
Osservate tali regole ed accertato che il processo formativo del libero convincimento del giudice ha seguito il corretto percorso, senza subire gli effetti di una riduttiva indagine conoscitiva o di un'imprecisa ricostruzione del contenuto della prova, lo scrutinio di legittimità deve ritenersi completamente esaurito. Le puntualizzazioni che precedono devono costituire la "chiave di lettura" della motivazione dei giudici di appello alla luce delle censure che il ricorrente muove.
A tale stregua, è fin troppo agevole osservare che la motivazione della sentenza in esame risulta del tutto adeguata nello spiegare i motivi per i quali è stata annessa piena credibilità al teste Sa..
Innanzitutto, i giudici danno prova di avere attentamente valutato - e riportato anche se in maniera sintetica - tutte le doglianze che l'odierno ricorrente aveva rivolto alla sentenza di primo grado. Hanno, quindi, (v. ff 51 ss.) non solo condiviso - richiamandola in parte qua - la motivazione della sentenza del Tribunale (anch'essa corretta) ma hanno, a loro volta, soggiunto una serie di considerazioni consequenziali e, come tali, ineccepibili. Nulla da aggiungere, quindi, alla giusta evocazione, sia, del "percorso" affrontato dal teste in modo del tutto spontaneo (e che lo ha esposto a plurimi esami e controesami), sia, della coerenza delle dichiarazioni da lui fatte e della collaborazione prestata senza che sia emerso alcun dato obiettivo (al di là delle mere insinuazioni di S.) circa il fatto che la sua testimonianza fosse determinata da intenti diversi da quelli da lui dichiarati.
Scrivono, a riguardo, i giudici che: "sulla attendibilità di Sa. non possono non ricordarsi le motivazioni addotte dal teste per spiegare le ragioni che lo avevano determinato a denunciare, al ritorno del viaggio in (OMISSIS), il S. alla Polizia Postale, ribadite nel corso del lungo esame e controesame reso all'udienza del 24.10.06; desiderio di giustizia, volontà di evitare che abusi sessuali venissero compiuti ai danni di bambini dell'età di sua figlia e non certo motivi di astio, rancore, interesse personale, essendo meramente allegata la commissione di reati da parte di Sa. in (OMISSIS), non essendoci agli atti alcuna documentazione in tal senso, non risultando Sa. indagato ne' in Italia ne' all'estero e valutando che il teste si è recato in (OMISSIS) anche in epoca successiva al (OMISSIS), senza incorrere in alcuna sanzione o restrizione" (f. 52). Gli sforzi del ricorrente di denigrare il teste Sa. e porre in discussione le sue accuse e quanto da lui riportato si sono, invece, spinte al punto di teorizzare una sorta di "complotto" - che egli avrebbe posto in essere anche grazie alla collaborazione acquisita dell'ispettore C. - al quale avrebbe fornito materiale documentale (immagini pedopornografiche, asseritamente rinvenute nel P.C. dell'imputato) che sarebbe stato surrettiziamente caricato dal teste.
A prescindere dal rilievo che l'assurdità dell'ipotesi è evidenziata dalla considerazione che - a tutto concedere - di certo sarebbe immaginabile ipotizzare che anche C. e (persino) R. fossero "nemici personali" S., va detto che la risposta che la Corte fornisce a tale insinuazione è del tutto logica e convincente avendo valutato che " Sa. non era a conoscenza dell'intenzione degli operanti di ricopiare i file e ne ignorava il contenuto, sapendo solo che la PG doveva procedere alla manutenzione delle apparecchiature per le intercettazioni". In ogni caso, bene si sottolinea come la tesi della "manovra concordata" sia irrilevante anche in considerazione del fatto che, al S., non sono state rinvenute solo le immagini in questione ma "a riprova dei suoi interessi e preferenze sessuali" anche "numerosissimo materiale sequestrato in rogatoria in (OMISSIS), le foto sulla chiavetta USB, 9 filmati, video autoprodotti raffiguranti lo stesso S. mentre ha rapporti sessuali con minorenni, prove documentali tutte esaminate dai periti e dai consulenti ( G., C., s.) che hanno certificato l'assoluta corrispondenza tra l'originale e le copie fatte dalla Polizia Postale".
Quasi superfluo ribadire che l'avere in precedenza già affrontato, e risolto positivamente, il tema della piena utilizzabilità degli atti della rogatoria elimina motivi per discutere oltre anche sulla piena utilizzabilità di tutto il materiale così appena elencato dalla Corte (e ciò vale anche per quello procurato presso un terzo - tale F. - dopo l'arresto di S.) dal momento che esiste documentazione a riguardo puntualmente evocata dalla Corte così come le spiegazioni fornite dal teste C. (ampiamente richiamate a f. 46).
Come si vede, la "terzietà" di Sa., nella sua qualità di teste, viene illustrata con un pluralità di argomenti indiscutibili sul piano logico che, per converso, rendono ancora più evidente la inconsistenza delle obiezioni del ricorrente e che, sebbene molteplici, sono, però, sostanzialmente tutte improntate all'obiettivo di indurre ad una diversa lettura di circostanze o dichiarazioni, senza che ciò sia assolutamente possibile in sede di legittimità.
Pertanto, nulla da eccepire sulla conclusione dei giudici secondo cui "stante la piena attendibilità di Sa., la sua testimonianza costituisce prova diretta dei comportamenti tenuti da S. alla presenza di Sa." e ciò si afferma, in particolare con riferimento:"
- alle molestie sessuali nei confronti dei bambini frequentatori della piscina avendo l'albergo "una piscina grande, una piscina dell'idromassaggio, una piscina per bambini".
- all'episodio di S. sull'acquisto dei DVD pedopornografici;
- alla festa per l'elezione, nel centro commerciale (OMISSIS), di (OMISSIS), nel corso della quale S. gli aveva raccontato di un rapporto orale fattogli dal bambino, inizialmente scambiato per una bambina;
- allo spezzone di filmato visto tramite MSN Explorer, raffigurante S. con una minorenne, poi individuato in uno di quelli recuperato da Sa. in (OMISSIS) e consegnato alla Polizia Postale".
Nessun "errore logico" - come lamentato dal ricorrente - può ravvisarsi nel predetto argomentare, non solo, perché esso non è affatto irragionevole, e tantomeno semplicistico, ma anche perché il tutto viene confutato con considerazioni di scarso rilievo esclusivamente in fatto (come, ad esempio, per censurare la "verosimiglianza" di un contesto di genitori occidentali che non controllano a vista i propri figli mentre giocano in una piscina per bambini di un grande albergo) che qui non competono e che sono state più che adeguatamente apprezzate dalla Corte secondo regole di comune conoscenza e sentire.
Una volta affermata, poi, sulla base di molteplici altri argomenti, la credibilità del teste Sa. non vi era ragione alcuna per non credergli (vista anche la sua esperienza di persone di nazionalità asiatica - precisamente tailandese - per esser marito di una donna di tale nazione e padre, con la stessa, di una bimba di circa 9 anni) quando ha affermato che la minorenne con la quale vide l'imputato compiere atti sessuali in collegamento via MSN Explorer aveva certamente meno di 15 anni. Di tale asserzione Sa. - come evidenziato dalla Corte attraverso l'evocazione degli atti dibattimentali (v. nota 6 f. 52) ha dato ampie ed esaurienti spiegazioni senza tralasciare di considerare che la certa riferibilità di tali immagini all'imputato discende dalla presenza in esse di sue immagini, nudo.
Ad ogni buon conto, sul tema dell'"età" si avrà modo di tornare più avanti.
Per concludere in punto di attendibilità del teste Sa., non si può fare a meno di constatare che la Corte affronta tutti i temi sistematicamente, con scrupolo e con argomentare consequenziale e rispondente a criteri di sillogismo tali da rendere le conclusioni inattaccabili.
Tra l'altro, non è superfluo evocare che la giustezza dell'operato di entrambi i giudici di merito (dovendosi prendere in considerazione anche la decisione del Tribunale integralmente richiamata per relationem da quelli di appello), a proposito dei criteri seguiti nel valutare le dichiarazioni testimoniali acquisite, è confermata da quell'orientamento espresso ripetutamente da questa S.C. (da ultima, sez. 4, 10.10.06, Montefusco, Rv. 234830) secondo cui, in tema di valutazione della prova testimoniale, il giudice, "pur essendo indubbiamente tenuto a valutare criticamente, verificandone l'attendibilità, il contenuto della testimonianza, non è però certamente tenuto ad assumere come base del proprio convincimento l'ipotesi che il teste riferisca scientemente il falso, salvo che sussistano specifici e riconoscibili elementi atti a rendere fondato un sospetto di tal genere. In assenza, quindi, di siffatti elementi, il giudice deve presumere che il teste, fino a prova contraria, riferisca correttamente quanto a sua effettiva conoscenza e deve perciò limitarsi a verificare se sussista o meno incompatibilità fra quello che il teste riporta come vero, per sua diretta conoscenza, e quello che emerge da altre fonti di prova di eguale valenza".
Da tutto quanto fin qui detto, è indubitabile che - in particolare - le dichiarazioni del teste Sa. siano state vagliate sotto ogni angolazione possibile, in rapporto alle varie eventualità che il caso concreto prospettava, pervenendo, quindi, in modo più che ragionevole, alla conclusone della sua affidabilità. Tutte le altre alternative - alquanto esasperate - suggerite dal ricorrente rientrano nell'ambito dell'"astrattamente possibile", ma, così come è per la quasi totalità degli eventi terreni, per il resto, essendo anche sfornite di riscontri e basandosi su mere congetture e proposte di lettura "alternativa" degli eventi, devono qui essere disattese risolvendosi solo in uno sforzo di pervenire ad una "ri"valutazione della prova al fine di giungere alla soluzione che si ritiene più adeguata alla ricostruzione dei fatti.
Quasi superfluo ribadire come questa Corte abbia reiteratamente escluso che, in sede di legittimità sia possibile discutere nuovamente l'attendibilità dei testi (come pure delle conclusioni di periti o consulenti tecnici) (sez. 4, 17.9.04 n. 36769). Le conclusioni raggiunte in punto di incensurabilità della motivazione della Corte, a proposito della piena credibilità del teste Sa., rendono quasi superfluo soffermarsi oltre sulla consequenziale credibilità tanto dell'ispettore C., agente provocatore - che non ha fatto altro che svolgere il proprio il proprio compito - e di R. il cui ruolo - assolutamente terzo e casuale in questa vicenda - è stato bene evidenziato dalla Corte, quasi per tabulas, attraverso la riproduzione (da f. 54 a 58) di alcuni brani delle conversazioni intercettate che lo vedono interloquire con l'imputato e la cui - assolutamente inquietante - chiarezza di contenuti non merita ulteriori commenti. Del resto, è la stessa Corte a dare conto del fatto che l'attendibilità di C. e R., come testimoni, non è
stata posta in discussione neanche dalla difesa dell'imputato. Ed allora, è ancor più significativo - ad esempio - il dettaglio emerso proprio dalla testimonianza di R. circa l'incredibile celerità con la quale, nel giro di pochissime ore S. era riuscito a procurargli un "incontro" con una "ragazzina di (OMISSIS) anni" (f. 57). Tale era stata la rapidità, a fronte della richiesta (chiaramente giustificata da intenti di reportage) da cogliere alla sprovvista lo stesso giornalista che non aveva potuto documentare un aspetto sul quale egli - come dichiarato in dibattimento - ha però deciso di fornire ugualmente testimonianza, sia pure precisando lealmente di poterlo fare solo attraverso il proprio racconto. 4. - Le critiche del ricorso in esame alla congruità della motivazione della sentenza di condanna passano anche attraverso una sorta di "scansione" delle singole imputazioni.
Sebbene una parte delle risposte a quegli argomenti sia già stata anticipata fin qui per altra via, sembra giusto proseguire nell'ordine espositivo adottato ab initio anche perché, per alcuni capi, sono stati posti in discussione altri profili che meritano approfondimento.
4.1. (capo 1) - Le censure a riguardo (così come riassunte in precedenza, v. retro p.
1. f. 4) sono agevolmente superabili richiamando le considerazioni svolte circa la "oggettività" delle asserzioni di S. perché mai smentite dallo stesso, perché ascoltate nelle intercettazioni ed, infine, perché riportate da più testi separatamente.
È, quest'ultimo, un aspetto da sottolineare una volta di più proprio a tale proposito considerando che S. ha parlato, della ragazzina con cui aveva convissuto per qualche tempo, a due soggetti ( Sa. e R.) che non si conoscevano tra di loro in tempi e contesti totalmente diversi: il tutto ad ulteriore conferma del fatto che ciò che egli andava raccontando non era un parto della propria fantasia (ipotesi, quest'ultima, ancor più inverosimile alla luce di dettagli quasi irrilevanti - ma che ripeteva ogni volta - con cui condiva tali racconti come, ad esempio il fatto che la ragazza fosse "probabilmente orfana").
Inutile ricordare che, di tale convivenza, l'imputato ha parlato anche a C..
Ancora una volta deve dirsi che la decisione di merito è immune da censure quando rammenta che: "è S. a fornire particolari, sia a C., sia a R., indicando l'età ((OMISSIS) anni), la vita ritirata condotta con la ragazza, le richieste fattegli dagli amici di avere rapporti sessuali, pur dandogli del pedofilo e la sua risposta negativa, indignata e volgare - il testo di tali dichiarazioni è riportato a metà f. 55 della sentenza -, Con la riaffermazione esclusiva del possesso del corpo della minorenne, la fine del rapporto con la ragazza, probabilmente orfana, per timore di intervento della polizia, le remunerazioni anche in denaro fatte dalla ragazza e l'utilizzo fatto da questa delle somme, a volte spese per lo stesso sfruttatore" (f. 59).
Ferme restando le notazioni già svolte in precedenza per evidenziare, in generale, la peculiare valenza di credibilità che assumono le parole di S., sia in sè che per i contesti, bene fa la Corte a sottolineare come, ad ulteriore riscontro della continuità ed abitualità del tipo di condotta che gli si contesta in questo capo, vi siano ulteriori dettagli quali:
- il fatto che, nelle intercettazioni e nel filmato de Le NE (del giornalista R.), l'imputato racconti di avere adescato la ragazzina, della cui convivenza si va dicendo, con le stesse modalità che poi suggerisce ai propri interlocutori;
- il fatto che in uno dei video in atti si veda il S.,
all'interno di un appartamento, con una ragazzina intenta a svolgere faccende domestiche, "a riprova delle preferenza accordata dall'appellante a vivere con giovani tailandesi (f. 59) - valutazione quest'ultima, certamente logica e compatibile con l'intero contesto esaminato -;
- il fatto che, a proposito della "remunerazione" offerta alla ragazzina in cambio di tale convivenza, lo stesso imputato abbia sviluppato delle considerazioni tali da "tradire" il vero spirito di quelle elargizioni. Ed infatti, puntuale, in proposito, è il rilievo della Corte che, a smentire la tesi difensiva che il denaro dato alla ragazzina avrebbe rappresentato mera regalia, "è intervenuto proprio l'imputato che, nel raccontare la sua relazione con la minore, ha fatto un esplicito confronto tra i costi, molto contenuti, sopportati per averla a sua disposizione, quelli - altrettanto se non più modesti - affrontati in cambio di rapporti sessuali occasionali con altri bambini ed i prezzi - più elevati - richiesti dalle prostitute maggiorenni che lavoravano nei locali, con ciò, espressamente collegando la dazione di denaro alla prestazione sessuale" (ff. 60 e 61).
Non vi è, quindi, ragione di dubitare che S. abbia effettivamente convissuto per breve tempo con una ragazzina di età inferiore ai sedici anni o che, comunque, abbia intrattenuto con lei, ripetutamente, atti sessuali per un certo arco di tempo. A fronte della molteplicità di elementi convergenti in tal senso deve considerarsi, quindi, del tutto irrilevante la mancata identificazione della ragazzina e, conseguentemente, l'accertamento della sua età sulla base di dati anagrafici risultando più che sufficienti, in proposito, le reiterate attestazioni in tal senso fatte e - soprattutto, ripetesi, nuovamente - riportate da differenti soggetti tra loro scollegati ma, sempre nei medesimi termini e contenuti (Il tutto senza mai tralasciare di dimenticare il quadro più generale in cui la narrazione di questa convivenza si è inserita).
La contestazione del capo in esame riguarda l'art. 600 bis c.p., comma 2, conseguentemente irrilevanti sono le considerazioni del ricorrente secondo cui il concetto di prostituzione dovrebbe essere oggettivo e non "soggettivo". Nella specie, infatti, com'è proprio del capoverso della disposizione in esame, si contesta a S. solo il fatto di "avere compiuto atti sessuali" (esattamente come raccontato dallo stesso imputato in termini la cui sguaiataggine è tale da esimere da una loro riproduzione in questa sede - rinviando alle citazioni della sentenza impugnata a f. 55); va anche rimarcato come la stessa contestazione risulti piuttosto dettagliata nella descrizione del tipo di condotte, anche e proprio grazie alla ricchezza di dettagli su cui S. si diffondeva nei propri racconti ad un pubblico indiscriminato.
Quanto al profilo della "utilità economica" offerta alla ragazzina in cambio delle prestazioni sessuali, dice bene la Corte quando pone l'accento sul fatto che, in un contesto sociale ed ambientale così povero e degradato, come notoriamente è quello che affligge buona parte della popolazione tailandese, il solo fatto di offrire un tetto e del cibo ad una ragazzina (di cui si sospetta anche che sia orfana) è "utilità, non solo economicamente valutabile, ma direttamente economica" (f. 60).
Per altro, come si accennava in precedenza, è risultato anche (in dibattimento) che S. abbia dato "alla sua piccola convivente somme di denaro certo molto modeste ma per lei importanti", il che esclude ulteriori dubbi sulla sussistenza di tutte le componenti oggettive della fattispecie contestata. Quest'ultima, per altro, risulta pienamente integrata anche sotto il profilo soggettivo risultando eloquente, dell'atteggiamento psichico (e della consapevolezza della illegalità della propria condotta), la ragione fornita dal S. - senza nemmeno esserne richiesto - circa la fine di tale convivenza: "per timore di intervento della polizia". 4.3. (capo 2) - L'analisi di questa imputazione è, in parte, iniziata già retro (nei par.
2.3. f. 13) ove, commentando il terzo motivo di ricorso, si è già avuto modo di precisare che (come bene interpretato già dai giudici di primo grado) il raggio di questa contestazione è stato circoscritto implicitamente nel momento in cui il P.M., in udienza preliminare, integrò le imputazioni con l'accusa sub 5). Stante l'evidente incompatibilità tra le due ipotesi (l'art.600 ter c.p.p., comma 3, contiene una clausola di esclusione rispetto ai commi precedenti), il sopraggiungere della nuova contestazione di cui al capo 5) non poteva che determinare un restringimento dell'ambito di operatività dell'imputazione contenuta nel presente capo 2) alle sole condotte volte a "distribuire o divulgare informazioni o notizie" finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori.
Trattandosi di interpretazione giuridicamente corretta, ed in bonam partem, risulta veramente ultroneo diffondersi ancora sul punto e deve, perciò, escludersi che possa aver determinato confusione o incertezza circa l'accusa da cui S. era chiamato a difendersi. La questione su cui si diffonde il ricorrente - nel criticare la sostenibilità della presente imputazione - è, però, anche relativa alle imprecisioni linguistiche del capo laddove si usa il verbo "fornire" anziché "distribuire" o divulgare" (come usato dal legislatore) e si critica, comunque, la sussistenza della condotta attribuita per difetto dei requisiti che "la notizia" deve possedere. Sotto il primo profilo puramente lessicale (uso del verbo "fornire" anziché "distribuire" o divulgare"), in difetto di precedenti giurisprudenziali specifici (trattasi di disposizione piuttosto recente), ci si deve rifare a criteri ermeneutici generali. È così, allora, che si deve rammentare che il significato letterale della parola "distribuire" è quello di "assegnare a ciascuno" (un "qualcosa" ma anche un "qualcuno" - es. distribuire le truppe -), "secondo determinati criteri", più o meno capillari (come ad esempio, distribuire i libri negli scaffali ovvero, distribuire l'acqua o il gas)- alias "erogare" o anche "fornire"; il verbo "divulgare" rappresenta, invece, il fatto di chi "rende noto a tutti" (in maniera più generalizzata rispetto al fatto di distribuire). Già questa premessa sgombra il campo da dubbi ulteriori (ove ne residuassero) circa la chiarezza della contestazione in esame (che, sicuramente, non è posta in dubbio dall'uso del verbo "fornire") e circa la correttezza dell'accusa che, facendo ricorso ad un sinonimo in senso lato, resta aderente al dettato normativo che intende punire chi "distribuisce" ovvero "diffonde". È bene dire subito, infatti che tale ultima parola, a sua volta, è sinonimo, in senso figurato, di "divulgare" sì da doversi ritenere che la sua introduzione - nel testo della prima parte dell'art. 600 ter c.p.p. (avvenuta con la L. n. 38 del 2006) - sia, più che altro, espressione da parte dei legislatore di un rafforzamento della volontà verso una prevenzione generalizzata, una vera propria '"opera dissuasiva" contro qualsiasi forma di messa in circolazione di un qualcosa vietato. Era quindi subito opportuna questa puntualizzazione lessicale comparativa per prevenire il rischio che il metodo descrittivo casistico cui e' ricorso il legislatore (per intuibili e lodevoli intenti) rischi di essere foriero di contrasti interpretativi.
Tornando, quindi, all'esame del capo 2), pur convenendosi con una certa ineleganza - o, sarebbe meglio dire, imprecisione - linguistica del redattore del capo di imputazione sia nell'uso del verbo "diffondere" che in quello del verbo "divulgare" (quest'ultimo, con riferimento specifico a Sa. e C.) si deve concludere che la censura è sterile perché nulla toglie alla chiarezza e, soprattutto, corrispondenza sostanziale della rubrica sub 2) al dettato normativo: quanto al verbo "fornire", come visto, è sinonimo (concetto desumibile dai più diffusi dizionari della lingua italiana) del verbo "distribuire" usato nella norma;
a proposito delle informazioni e notizie date a Sa. e C., invece,
sarebbe stato, forse, più appropriato parlare di distribuzione (piuttosto che di divulgazione) ma la imprecisione è sostanzialmente irrilevante perché il concetto è specificato dalla descrizione del contenuto della condotta;
e poi, visto che il più contiene il meno, avendo, il verbo "divulgare" - come sopra evidenziato - un raggio di azione più ampio e generalizzato, a fortiori comprende la distribuzione (ammesso e non concesso che si possa dire, nello specifico, che S. avesse "distribuito" a Sa. e
C. le informazioni e notizie in suo possesso "secondo criteri determinati").
All'esito di questa dissertazione terminologica, è, comunque, certo che l'eventuale lettura "restrittiva" e, come tale in bonam partem, dell'imputazione nulla toglie alla sua sostanza che è quella di accusare S. di avere distribuito (se si vuole presumere che l'abbia fatto seguendo un qualche criterio) o, comunque, divulgato (e cioè, in modo indiscriminato), comunicandole in diverse occasioni - a R., C. e Sa. - numerose informazioni e notizie sulla prostituzione minorile del posto nonché sui luoghi, le possibilità o modalità per adescare minori di 14 anni. - Il ricorrente sostiene, altresì che, perché abbia rilevanza penale la divulgazione di cui trattasi, la notizia deve essere "nuova e vera".
Va, innanzitutto, premesso che - stante la scarsità di pronunzie giurisprudenziali su questa norma e, soprattutto, l'assenza di decisioni specifiche sul punto - l'assunto del ricorrente è il risultato di una sua interpretazione, non certo di un consolidato orientamento interpretativo.
È, quindi, certamente opportuno - oltre che doveroso - riflettere su tale argomento ma, di certo, va subito chiarito che, in ogni caso, la soluzione interpretativa adottata dalla Corte non potrebbe essere tacciata di contraddittorietà solo perché si pone in contrasto con una premessa che è vera solo perché assunta come tale dal ricorrente;
di certo, non si sarebbe potuto pretendere che lo fosse anche per la Corte che, in difetto di parametri giurisprudenziali, ha utilizzato quelli ritenuti più opportuni.
Pertanto, il compito, in questa sede, non è di valutare l'eventuale contraddittorietà o illogicità della motivazione dei giudici con riferimento alla premessa asserita dal difensore ma con riferimento ai parametri obiettivi della logica.
E ciò, anche perché l'asserzione del ricorrente, pur interessante nel suo intento interpretativo, merita qualche precisazione. Nell'ermeneutica di una norma, al di là del suo tenore letterale, di sicuro aiuto è la tecnica, così detta, teleologica: porsi, cioè, nello spirito dei creatori della disposizione per cogliere quale fosse l'obiettivo cui essi miravano nel dare vita ad una certa (come nel caso in esame) fattispecie incriminatrice.
È chiaro allora che, nel sanzionare chi "distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate allo sfruttamento sessuale di minori o al loro adescamento" si è avuto di mira un comportamento propedeutico al più grave delitto di cui al comma 1. Esso, infatti, punisce il "pericolo di un altro pericolo", vale a dire, l'adescamento.
Evidente, quindi, in ciò, l'intento di approntare una linea di difesa più "avanzata" avverso condotte brutali di approfittamento ignominioso (da parte di adulti) dell'ingenuitas di ragazzini/e se non proprio bambini/e.
A ben vedere, nell'enfasi normativa (che ha caratterizzato gli interventi legislativi in questa materia negli ultimi tempi) si finisce, perfino, per sanzionare, a livello semplicemente di pericolo, una condotta che, in sè, se realizzata - e cioè l'adescamento - non trova una sanzione autonoma come tale (anche se potrebbe essere ricondotta nell'alveo del tentativo di sfruttamento o induzione alla prostituzione).
Tale imprecisione normativa è, tuttavia, ulteriormente emblematica dell'animus con cui la disposizione è stata predisposta (e che costituisce, appunto, ciò che qui si vuole far emergere). Altro motivo di riflessione in tal senso viene offerto dalla constatazione della sostanziale sinonimia esistente tra le parole "notizia" ed "informazione" quasi che la maggior specificazione garantisse contro il rischio che talune delle condotte ignobili che si voleva sanzionare potessero sfuggire alla incriminazione. Ciò detto, non si può neppure ignorare l'elevato tasso di indeterminatezza che caratterizza in generale questa previsione, come a confermare ulteriormente che il comportamento incriminato si caratterizza per il suo ampio spettro informativo.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, lo sforzo del ricorrente di circoscrivere in qualche modo i caratteri della notizia è del tutto coerente con l'ottica nella quale esso viene svolto ma è, evidentemente, in contrasto con gli opposti intenti dei legislatori.
Nè si dubiti, a questo punto, del fatto che la disposizione, per la sua ampiezza, possa essere contraria a principi di legalità perché eccessivamente generica: sicuramente non è questo il punto. Si obietta, da parte del ricorrente che avere detto a Sa. che presso il centro commerciale "(OMISSIS) di (OMISSIS)" si sarebbero potuti incontrare "molti bambini di scuola che venivano a passare pomeriggi da soli", non sarebbe una notizia riconducibile nella previsione della disposizione contestata perché generica e non necessariamente vera.
L'asserzione si giustifica solo se la notizia viene estrapolata dal contesto.
Come l'esperienza giudiziaria insegna, siffatta tecnica "parcellizzante" è molto diffusa da parte delle difese e la si rinviene, ad esempio, molto frequentemente, nell'interpretazione delle conversazioni telefoniche intercettate ove non è insolito che si punti il dito sul fatto che un certo indagato/imputato figuri come interlocutore di una sola conversazione (o addirittura venga semplicemente nominato) in termini che, in è e per sè, avulsi dall'insieme, potrebbero apparire neutri. Come, però, ripetutamente precisato da questa Corte, se ricorrono termini o espressioni che trovano una loro spiegazione proprio con riferimento al contesto ipotizzato nella formulazione dell'accusa e se ne può trarre ragionevolmente un significato univoco, le conseguenze che se ne traggono, in quanto logiche, sono scevre da vizi (sez. 5, 14.7.97, Ingrosso Rv. 209620).
E ciò è logico e doveroso posto che, nell'esempio fatto, l'interpretazione del linguaggio (anche di quello criptico) utilizzato dagli interlocutori di una conversazione telefonica costituisce valutazione di merito insindacabile in Cassazione. Come già si è avuto modo di sottolineare, la censura di diritto può riguardare soltanto la logica della chiave interpretativa. E deve essere altrettanto chiaro che in tale verifica, gli elementi procedimentali (e, tra questi, quelli accusatori) non possono che essere presi in considerazione nella loro complessità esistendo anche la possibilità di una prova logica che discende dalla interpretazione dei dati emergenti dalle indagini. Non è superfluo rammentare che, sia pure a fini diversi (e cioè allo scopo di interpretare la portata della recente novella legislativa che ha riguardato l'art. 606 c.p.p., lett. e) ma compatibili il profilo del quale qui si sta discutendo (illogicità o contraddittorietà della motivazione), questa S.C. ha ripetutamente affermato la necessità di una "valutazione complessiva" di tutto il materiale probatorio disponibile (sez. 5, 6.6.06, Rv 234493; sez. 5, 5.6.06, Rv 234493). Tornando, quindi, alla censura specifica mossa dal ricorrente, non si può fare a meno di constatare nuovamente la puntualità e correttezza della risposta data dalla Corte all'analoga doglianza mossa dal ricorrente in sede di appello.
Innanzitutto, si è fatto giustamente notare che "Il carattere di "novità" (....delle notizie o informazioni) non è richiesto dalla norma" (ff. 69-70) si che circoscrivere l'ambito di operatività della disposizione in tal senso sarebbe del tutto arbitrario e, comunque, in netto contrasto con la "finalità della normativa che tende a prestare una tutela penale anticipata della libertà del minore reprimendo quei comportamenti prodromici che... ne mettono a repentaglio il libero sviluppo personale con la mercificazione del suo corpo e l'immissione nel circuito perverso della pedofilia" (f. 70).
Si può qui soggiungere che la giustezza di siffatto ragionamento può essere rafforzata anche riflettendo sul concetto di novità a seconda che lo esamini da un punto di vista oggettivo o soggettivo. Ciò è quanto, sostanzialmente, dicono anche i giudici d'appello quando affermano che "sarebbe notizia non nuova l'affermazione che in (OMISSIS) è diffusa la prostituzione minorile, ma non certo l'informazione sui luoghi in cui incontrare bambini soli o sulle modalità di approccio" (f. 70). Peraltro, non va dimenticato che, nello specifico, le notizie ed informazioni che S. è accusato di aver fornito erano corredate di indicazioni solo all'apparenza generiche non essendo certo patrimonio di comune conoscenza del turista o della persona che non viva in (OMISSIS) sapere che i bambini da adescare si trovano (persino) alle fermate degli autobus. Chiaro, cioè che il concetto di notizia o informazione non può essere cristallizzato o ingabbiato all'interno di caratteri che, peraltro, neanche la norma richiede ma va soppesato, caso per caso, in relazione al contenuto concreto della notizia, al contesto in cui essa viene fornita, alle conoscenze della persona che la fornisce ed a quelle dei destinatari.
Chiaro, infatti, che, se l'informazione o notizia di cui qui si va trattando fosse stata data da una persona che aveva messo piede in (OMISSIS) per la prima volta in vita sua avrebbe realmente potuto risultare generica così come se, invece, fosse stata indirizzata a soggetto perfetto conoscitore dei luoghi cui la vaghezza di una simile indicazione avrebbe potuto far sorridere (sì che il fornirla, da parte del soggetto agente, ben avrebbe potuto risultare inidoneo a dal luogo alla violazione della norma in esame).
Ma, nella specie, e cioè, "contestualizzando", va rammentato che il soggetto da cui provenivano le informazioni - vale a dire, l'odierno imputato - era un indubbio conoscitore dei luoghi per il fatto di trascorrere dieci mesi all'anno in (OMISSIS); per contro, a parte Sa. (al quale, non a caso, è stata data un'informazione più dettagliata con il nome del centro commerciale) gli altri, C. e R., erano meno che turisti e le informazioni loro fornite, come dagli stessi riferite (non si dimentichi che l'imputazione costituisce solo un riassunto sommario) erano da considerare più che valide per l'obiettivo con cui essere erano state date. Ed è, appunto, per tale ragione che anche l'asserzione secondo cui - come vorrebbe il ricorrente - la notizia deve avere l'ulteriore prerogativa della "verità" va "calibrata" per l'indubbio carattere "relativo" di tale attributo;
diversamente, postulando la verità della notizia in maniera "assoluta", si rischierebbe di limitare l'ambito di operatività della norma e renderla quasi inapplicabile;
è, infatti, chiaro che anche il controllo della giustezza della notizia data deve essere rapportato al contesto e non ad una pretesa di "verifica concreta" con difficoltà probatorie inimmaginabili (specie per ipotesi come quelle in esame commesse all'estero) ed a rischio di affidare la sanzione alla pura casualità (considerato anche che - per la "scivolosità" delle materie di cui trattasi - la notizia, pur vera, potrebbe in concreto, a seconda delle situazioni, rivelarsi non verificabile e come tale non perseguibile). Diversamente opinando, si andrebbe chiaramente contro una volontà del legislatore tanto determinata nella direzione opposta da premurarsi - per assicurare maggiore incisività nel perseguire fatti come quelli in esame - di innovare anche l'art. 604 c.p. prevedendo, cioè, un'incondizionata punibilità per i fatti commessi all'estero da cittadino italiano.
Ancora una volta, quindi, deve valere la conclusione che l'aggiunta astratta, ed in termini assoluti, di qualsiasi connotazione alla notizia o informazione di cui parla l'art. 600 ter c.p., comma 3, seconda parte, sia assolutamente arbitraria e la situazione vada, invece, soppesata, in concreto, nell'ottica di valutare l'idoneità della notizia, o informazione, a consentire alla persona informata di raggiungere lo scopo cui la notizia stessa era diretta. In altri termini, ciò che qualifica la notizia o informazione nella disposizione in esame è, come richiede la norma stessa, la sua concreta potenzialità a consentire il verificarsi di episodi si sfruttamento sessuale di minori o adescamento.
Tale potenzialità deve essere valutata dal giudice, non sulla base di pretesi e non previsti attributi astratti (quali la verità, la novità, la riscontrabilità ecc), bensì apprezzando, nello specifico, le caratteristiche dell'informazione, la fonte, il destinatario e l'intero contesto.
Vi è da dire, peraltro, che, nel caso in esame il problema è agevolmente risolto essendosi acquisito anche un sostanziale riscontro della capacità di S. di fornire suggerimenti idonei.
Come, infatti, evidenziano i giudici di merito (che in tal modo danno puntuale risposta all'analogo motivo di appello), "il fatto che i confidenti di S. non abbiano avuto la possibilità di
"sperimentare" direttamente la bontà delle informazioni ricevute è contraddetto dal fatto di segno contrario (e la circostanza appare risolutiva) che la prima volta in cui il prevenuto ha avuto occasione di provare con i fatti la verità dei racconti, lo ha fatto riuscendo ad organizzare - in poche ore - un incontro a pagamento tra R. N. ed una bambina di (OMISSIS). Se l'incontro non ha avuto luogo è solo perché il giornalista ha preso tempo rinviando tutto all'indomani" (f. 70).
4.4. (capo 3) - Con il presente capo si contesta a S. di avere compiuto assi sessuali con minori degli anni 14 ed in particolare con quella indicata dalla sigla "(OMISSIS)" nella c.t. a firma del dr. Br..
Le critiche con le quali il ricorrente cerca di contrastare la fondatezza dell'accusa si risolvono, essenzialmente, nell'asserire che la prova dell'esistenza del fatto sarebbe desunta dal racconto seriale dell'imputato e dalla mera affermazione - non riscontrata - secondo cui la foto della ragazza di cui al "(OMISSIS)" sarebbe stata scattata da S.. Il ricorrente, taccia infine di contradditorietà ed illogicità la motivazione della Corte nel momento in cui, a fronte delle conclusioni del perito nominato dal Tribunale, la dott.ssa Ca., si è ugualmente pervenuti all'affermazione, indimostrata, della minore età della ragazza della foto citata.
Il tema della valenza probatoria delle dichiarazioni di S. è stato già ampiamente sviluppato. Analogamente, è stato già detto come sia destituito di fondamento ogni dubbio sulla validità del materiale informatico acquisito dall'isp. C., tra cui rientrano le immagini della chiavetta USB di S..
Venendo, poi, allo specifico, non si ravvisa alcun vizio di motivazione nel percorso logico svolto dalla Corte che prende le mosse proprio da un attento esame della perizia fatta svolgere dal Tribunale che si era trovato a valutare le conclusioni divergenti del c.t. del P.M. e quelle del consulente della difesa. Essa, da atto del materiale esaminato consistente in un gruppo di immagini riconducibili alla chiavetta USB "che rappresentano soggetti femminili o nudi o comunque durante atti sessuali e filmati che rappresentano 8 soggetti femminili che hanno atti sessuali con la persona identificata come S.G." (f. 62).
Dato, quindi, conto della scarsa risoluzione delle immagini - che più volte viene evocata per giustificare la impossibilità di formulare conclusioni più certe sullo stadio pubico ("in quanto non si comprende se le ragazze sono rasate... e perché...lo sviluppo delle donne asiatiche si arresta molto spesso al terzo stadio pubico anche nelle donne mature" - f. 63) - la Corte riporta i brani salienti del ragionamento del perito e sottolinea che "Il terzo stadio pubico....dalle tabelle inserite nella perizia, corrisponde, per le (OMISSIS) ad un'età media di 13,1 (12,1 - 14,1)" (f. 63)...."seppur in termini di probabilità, tuttavia, la dott. Ca., con riferimento alla foto "(OMISSIS)" ha affermato che il carattere sessuale è valutabile intorno allo stadio Tanner PH3 collocabile, quindi, per le tailandesi, nella fascia di età che va dal 12,1 al 14,1 anni di età e fermo restando che la pubertà nelle tailandesi si presenta tra gli 8 ed i 13 anni e, cioè, in media a 10/11 anni" (f. 64).
Le considerazioni estremamente caute del perito dott.ssa Ca. conducono, quindi, la Corte a concludere che "dalla perizia, come rileva il primo Giudice, non emergono elementi per affermare che la minore della foto "(OMISSIS)" abbia più di 14 anni".
La mancata affermazione, in positivo, sulla base della perizia circa la minore età (14 anni) della ragazza della foto in discussione non ha, tuttavia, impedito alla Corte di sviluppare oltre il ragionamento.
Prendendo le mosse dal rilievo che il concetto, se non affermato, non era stato neanche escluso ha ritenuto di "integrare" la conclusione peritale con le risultanze dell'istruttoria dibattimentale pervenendo così ad una conclusione di certezza circa il fatto che la ragazzina della foto di cui trattasi fosse inequivocabilmente infraquattordicenne. In particolare, ed in sintesi, gli argomenti richiamati dalla Corte sono rappresentati:
- dal contenuto delle intercettazioni e delle trascrizioni del filmato de "le NE" in cui S., parlando con C.,
Sa. o R. afferma "in tempi e circostanze diverse, in modo reiterato e costante, di avere avuto rapporti sessuali con ragazze che avevano al più 15/16 anni, differenziando i tipi di rapporto a seconda dell'età: vaginali o anali con le più grandi, di altro tipo con le più piccole";
- dal fatto che la foto della ragazzina di cui al "(OMISSIS)" fosse contenuta nella chiavetta USB portata da S. al ritorno dalla (OMISSIS), duplicata da C. che, con Sa., era andato a prenderlo all'aeroporto;
- dal fatto che tali immagini sono state trasferite sul cartaceo dal consulente del P.M. e la loro conformità all'originale è stata attestata dal perito del Tribunale, inoltre "sono le stesse che S. commenta in macchina non sapendo di essere intercettato" (f. 64).
Già a questo punto del ragionamento della Corte occorre evidenziare come non vi sia alcun salto logico e vada rammentato il concetto già evidenziato nel corso di questo provvedimento secondo cui, in sede di legittimità, non è possibile discutere nuovamente ne' l'attendibilità dei testi ne' le conclusioni di periti o consulenti tecnici (sez. 4, 17.9.04 n. 36769). Al massimo, può essere censurato il percorso argomentativo sviluppato dai giudici nel trarre le proprie conclusioni ma, come si vede, fino ad ora esso risulta corretto ed aderente alla realtà processuale via via delineatasi attraverso le varie prove e mezzi di prova.
Nessuna illogicità, quindi, da parte della Corte, nell'aver "disatteso" le conclusioni del perito Ca. visto che, lungi dall'averle ignorate, la Corte le ha semplicemente interpretate sulla base delle ulteriori risultanze.
È, infatti, innegabile che l'encomiabile cautela delle affermazioni finali del perito va letta anche alla luce del lungo percorso illustrativo delle ragioni per le quali era impossibile fare affermazioni di certezza sì che, al contempo, l'assenza di certezza in positivo si è risolta anche in assenza di certezza nel senso opposto.
Di qui, il giusto coniugare, da parte della Corte, tali conclusioni "aperte" con quelle acquisite aliunde.
In uno con tutte le già menzionate caratteristiche di attendibilità delle parole di S. (con riferimento a quelle profferite prima del processo e riportate dai testi), va poi detto che, in questo caso, è S. stesso, attraverso le intercettazioni a dire "molto di più" di quanto il contenuto stesso delle parole lasci intendere, anche con riferimento all'età della ragazzina di cui trattasi.
Ed infatti, in modo assolutamente appropriato, la sentenza impugnata evidenzia, non solo, il "significato univoco ed indiscutibile" dei commenti alle foto fatti da S. ma, anche e soprattutto, come essi siano "spontanei, sinceri e veritieri" sì da legittimare il convincimento che quanto egli afferma a proposito dell'età delle bambine/ragazzine ritratte nelle foto, che ha portato con sè al proprio rientro dalla (OMISSIS), sia proprio quella che egli dichiara.
E ciò è lecito desumere anche per un ulteriore argomento concorrente rappresentato dal fatto che, come lo stesso S. racconta, le foto sulla chiavetta USB "erano destinate a costituire una sorta di catalogo per il "pacchetto turistico" che S. si proponeva di formare per i turisti sessuali interessati ad avere relazioni con i minori e che aveva già predisposto una prima volta in passato e poi 'perso' a causa di una inavvertita cancellazione o resettazione del computer" (f. 64) - per incidens, si rammenti che a f. 55 della sentenza sono riportati i brani specifici con le affermazioni di S. ove dichiarava di fare le foto al preciso intento di "archiviare" tutte le ragazzine "metto gli asterischi.. tre stelle, il prezzo che voleva.... le prestazioni" e dove parla dell'"archivio di 200 film" di cui "magnifica, nei dettagli, i contenuti" concludendo di avere "involontariamente cancellato tutto". A f. 65, la sentenza impugnata riproduce, quindi, brani delle conversazioni che si svolgono tra S. e C. in cui,
quest'ultimo, illustra i contenuti delle foto e, S., asserisce trattarsi di una "bambina di (OMISSIS) anni" e che "è tutta roba giovane".
Non va dimenticato che il convincimento del giudice deve formarsi attraverso la valutazione di tutti gli elementi di fatto e di conoscenza acquisiti legittimamente. A tale stregua, ineccepibile è l'ulteriore passaggio definitivamente convincente sul piano logico della motivazione in esame.
La Corte, infatti, come "chiusura del cerchio" elenca la molteplicità di dati emersi nel corso del processo a proposito degli atti sessuali da lui posti in essere con ragazzini di età inferiore a 14 anni.
Tali sono:
- il racconto fatto sia da Sa. che da R. circa il bambino "avrà avuto (OMISSIS) anni, c'aveva un visetto da bambina", scambiato per una femminuccia, che nel bagno di un centro commerciale gli aveva praticato un coito orale;
- la trascrizione integrale di video della trasmissione "(OMISSIS)" avendo S. parlato, sia dei 20 giorni passati in (OMISSIS), con il settantenne e dei rapporti sessuali avuti con ragazze dai 7 ai 14 anni (quando ne hai tre...arrivi si e no a 35 anni...se ne trombano due o tre alla volta... dai sette si parte.. dai 7 ai 14), sia avendo candidamente affermato: mi sono sempre piaciute le ragazze giovani, ma non pensavo di arrivare a 12-13 anni, questo lo faccio qua");
- gli atti compiuti con la dodicenne poi offerta a R.: "con questa qua sono andato a casa sua e...sua madre mi faceva i massaggi, per modo di dire... ed io intanto palpavo il fighino della tatina. Poi ho deciso di scoparla era vergine e voleva 20 Bath" (cfr. trascrizione (OMISSIS));
- il rimpianto per la cancellazione delle fotografie fatte con le minori e la consolazione di avere almeno qualche filmato: "avevo addirittura messo l'asterisco, la stellina qua e là, chi era brava, chi voleva cento, chi duecento chi mille..mi sono cancellato tutto Tutte le foto che avevo fatto...della dodicenne c'ho il filmetto..." filmato della dodicenne non potuto vedere da R. per il guasto della telecamera di S.;
- la possibilità di assecondare "esigenze particolari" di R.: "io qualche movimento ce l'ho, costa un po' di più
naturalmente...per ora c'ho due o tre ragazzine.. dodici-tredici, undici-dodici anni" (ff. 65-66)".
- Possibile aggiungere a questo elenco anche l'episodio riferito tra i primi da Sa. di cui egli era stato testimone in piscina quando aveva notato S. toccare più bambini, con gesto rapido e furtivo, nelle loro parti intime.
A fronte di tutto ciò l'affermazione di responsabilità cui perviene la Corte per questo capo risulta incensurabile.
4.4. (capo 4) - Le questione sollevate dal ricorrente con riferimento alla presente imputazione, afferente la detenzione del materiale pedopornografico (rinvenutogli qui in Italia) sono ridotte al massimo attesa la sostanziale evidenza del fatto e, per quel che attiene ai dubbi insinuati circa una manovra ordita da Sa. che avrebbe artatamente inserito i dati nel p.c. di S., si è già
replicato in precedenza nel p. 3.3.
(f.24). Quanto alla oggettività del contenuto "indiscutibilmente pedopornografico" (f. 61) la Corte giustamente evoca, descrivendole, le immagini cartacee in atti che non lasciano margine a dubbi. 4.4. (capo 5) - Come più volte già accennato l'imputazione sub 5) contiene la contestazione di cui all'art. 600 ter c.p., comma 1, di aver sfruttato giovani ragazze (OMISSIS), inferiori agli anni 18 ed, in una occasione, inferiore ad anni 14, al fine di realizzare e produrre per la vendita materiale pedopornografico. Le censure mosse a questo capo, come visto, sono state molteplici ma, in parte, già risolte (v. retro 2.2., ff. 11 e 12 e 3.3. f. 25). Data, quindi, per pacifica l'utilizzabilità e la legittima acquisizione del materiale ed esaminando, quindi, la contestazione sotto il profilo della motivazione offerta dalla Corte, si deve nuovamente concludere che nessun vizio si ravvisa sul piano della adeguatezza, congruità, coerenza e logicità.
Il vaglio della Corte muove dalla puntuale identificazione del materiale esaminato e che comprende anche i filmati acquisiti in rogatoria, sottolineando come la riferibilità di tale materiale al S. sia fuori discussione "atteso che l'uomo ritratto nel mentre ha rapporti vaginali ed anali con le giovani è l'odierno imputato che, come è emerso dalla visione di un video effettuata in aula d'udienza, durante gli amplessi curava il posizionamento della telecamera evidentemente per esser certo che riprendesse integralmente la scena" (f. 67).
Circa, poi, la riconducibilità dei fatti in esame alla fattispecie astratta descritta nell'art. 600 ter c.p., comma 1, l'argomentare della Corte è rigoroso e rispettoso delle enunciazioni della Corte di legittimità, a partire dall'importante pronunzia di queste Sezioni Unite (31.5.00, P.M. in proc. Bove, Rv. 216337) dalla quale si possono trarre importanti indicazioni interpretative per la "lettura" dei fatti in esame. È stato, infatti, affermato mediante il delitto di pornografia minorile di cui all'art. 600 ter c.p., comma 1 "l'ordinamento appresta una tutela penale anticipata della libertà sessuale del minore, reprimendo quei comportamenti prodromici che, anche se non necessariamente a fine di lucro, ne mettono a repentaglio il libero sviluppo personale con la mercificazione del suo corpo e l'immissione nel circuito perverso della pedofilia". Esso, pertanto, ha natura di "reato di pericolo concreto". Nell'occasione, la Corte ha, altresì, precisato che è compito del giudice accertare, di volta in volta, la configurabilità del predetto pericolo, facendo ricorso ad elementi sintomatici della condotta quali: "l'esistenza di una struttura organizzativa - anche rudimentale - atta a corrispondere alle esigenze di mercato dei pedofili, il collegamento dell'agente con soggetti pedofili potenziali destinatari del materiale pornografico, la disponibilità materiale di strumenti tecnici di riproduzione e/o trasmissione, anche telematica idonei a diffondere il materiale pornografico in cerchie più o meno vaste di destinatari, l'utilizzo contemporaneo o differito nel tempo di più minori per la produzione del materiale pornografico - dovendosi considerare la pluralità di minori impiegati non elemento costitutivo del reato ma indice sintomatico della pericolosità concreta della condotta -, i precedenti penali, la condotta antecedente e le qualità soggettive del reo, quando siano connotati dalla diffusione commerciale di pornografia minorile nonché gli altri indizi significativi suggeriti dall'esperienza". Sulla scorta di tali indicazioni le SS.UU. avevano, di conseguenza, escluso la ricorrenza del concreto pericolo di diffusione del materiale in un'ipotesi in cui l'agente aveva realizzato e detenuto alcune fotografie pornografiche che ritraevano un minorenne, consenziente, per uso puramente "affettivo" (anche se perverso). Orbene, traslando, invece i predetti parametri nella valutazione del caso in esame, non vi è dubbio che la situazione è ben diversa. La sistematicità e pluralità delle condotte di "sfruttamento" (dovendocisi rifare alla dizione normativa antecedente la riforma del 2006) di un numero imprecisato di minori sicuramente rilevante, anche in simultanea è testimoniata - e documentata - dalle immagini acquisite (oltre che dalle agghiaccianti frasi del tipo: "quando ne hai tre...arrivi si e no a 35 anni.. se ne trombano due o tre alla volta..." che confermano "l'utilizzo anche contemporaneo di più minori"). Indubbio e frequente è il ricorso da parte dell'imputato all'uso di strumenti informatici quali cineprese Super 8 o macchine fotografiche. Come ricorda opportunamente la Corte (f. 68) "Il materiale pedopornografico, analiticamente indicato nel capo di imputazione, è stato realizzato da S. fotografando con il cellulare minori nude, con genitali esposti, ovvero altre minori impegnate in atti sessuali e riprendendo con la sua cinepresa i rapporti vaginali ed anali che aveva con altre ragazzine, tutte minori degli anni 18 ed, in una circostanza, ampiamente esaminata nella valutazione del capo 3), infraquattordicenne". S., curava, altresì, il trasporto e l'archiviazione" di tali dati sul proprio personal computer ovvero su accessori, archiviatori di massa, quali le pen drive USB.
Indubbi erano i contatti che S. intratteneva, volentieri, con soggetti che si mostravano "interessati all'argomento", come testimonia emblematicamente il comportamento da lui tenuto con l'agente provocatore C. o anche con R..
Per quanto attiene all'utilizzo del materiale pornografico prodotto, non vi è dubbio che esso non fosse destinato esclusivamente al "proprio" ed "esclusivo" piacere vista la disponibilità a metterla in comune con C. e, soprattutto, visti i chiari intenti manifestati verso la realizzazione di un album fotografico con "annotazioni", "asterischi" o "stelline" illustrative delle "qualità" del "prodotto" e dei "costi" in vista di una, facilmente ipotizzarle, agevolazione del c.d. turismo sessuale (aveva persino preso contatti informali con un potenziale soggetto da utilizzare come tassista - v f. 10 sent). Come, poi, significativamente si sottolinea nella sentenza impugnata (f. 69): "che il materiale fosse destinato alla commercializzazione ed alla vendita è attestato dalla proposta ricevuta da S., e da questi comunicata a C."
(di cui all'intercettazione del (OMISSIS) ivi riportata in parte qua). A fronte di tutto ciò è quasi superflua la - per altro giusta - evocazione da parte della Corte - dell'affermazione di queste Sezioni Unite per cui "il concetto di 'sfruttamento' non è limitato a condotte con finalità imprenditoriali, commerciali o comunque di lucro" e che..."Il legislatore ha adottato il termine sfruttare nel significato di utilizzare a qualsiasi fine (non necessariamente di lucro), sicché sfruttare minori vuoi dire impiegarli come mezzo, anziché rispettarli come fine e come valore in sè: significa, insomma, offendere la loro personalità, soprattutto nell'aspetto sessuale, che è tanto più fragile e bisognosa di tutela quanto più è ancora in formazione e non è ancora strutturata. (Sezioni Unite, Bove)" (f. 68).
5. - Tirando le file di questo lungo discorso non resta che concludere con la constatazione di fatto che tutte le censure mosse dal ricorrente alla sentenza impugnata si sono rivelate, in parte, ai limiti dell'inammissibilità (per essersi risolte spesso in una mera riproposizione degli stessi argomenti svolti nei motivi di appello senza censure, men che generiche, alle risposte della Corte) ed, in parte, comunque, infondate. Le molteplici e, per taluni versi, pregevoli considerazioni critiche si sono, infatti, tutte risolte in un abile tentativo di sovvertire i tempi o i piani della valutazione ovvero di anteporre la forma alla sostanza pervenendo a definire, in modo suggestivo, come "probatio diabolica" (f. 20 ric.) la difficoltà di difendersi dalla accuse;
confondendo, in realtà, un'asserita privazione del diritto di difesa con la sostanziale impossibilità di negare l'evidenza. Di fronte alla chiarezza e pluralità di descrizioni, delle condotte criminose, promananti dallo stesso imputato e dei, non pochi ed assolutamente coerenti, riscontri acquisiti era, infatti, inevitabile la condanna.
Segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Visti l'art. 637 c.p.p. e ss.;
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 5 marzo 2009. Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2009