Cass. pen., sez. III, sentenza 05/03/2009, n. 15927
CASS
Sentenza 5 marzo 2009

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Non integrano nullità per violazione del principio di determinatezza nella contestazione né l'omessa indicazione dei dati anagrafici delle persone offese, né l'omessa indicazione del luogo e dell'ora di consumazione della condotta contestata. (Fattispecie in materia di pedopornografia minorile nella quale i fatti, commessi all'estero in un ampio arco temporale, risultavano da immagini fotografiche o riprese video in cui il reo veniva rappresentato nell'atto di commettere gli abusi ai danni di minori stranieri non identificati).

In tema di pornografia minorile, ai fini della configurabilità del reato di distribuzione o divulgazione di notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori di anni diciotto (art. 600 ter, comma terzo, cod. pen.), le "notizie" od "informazioni" non devono rivestire in generale né il carattere della verità nè quello della novità, ma è sufficiente che le stesse abbiano una concreta potenzialità a consentire il verificarsi di episodi di sfruttamento sessuale o adescamento di minori. (In motivazione la Corte, nell'enunciare tale principio, ha precisato che spetta al giudice valutare tale potenzialità in base alle caratteristiche dell'informazione, alla fonte, al destinatario ed all'intero contesto).

L'omesso deposito "immediato" in cancelleria del decreto che dispone il giudizio non determina la nullità della citazione a giudizio dell'imputato, in quanto la "vocatio in ius" si perfeziona o con la lettura del decreto all'imputato presente ovvero con la notifica del decreto medesimo in caso di sua contumacia. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha precisato che, in ogni caso, per giustificare una legittima doglianza, l'eventuale ritardo nel successivo rilascio di copia del decreto deve aver causato un effettivo danno).

L'inosservanza da parte del giudice dell'obbligo di sentire le parti prima di adottare la decisione di procedere "a porte chiuse" non è causa di nullità assoluta ai sensi dell'art. 178, lett. c) cod. proc. pen., ma determina una nullità relativa che, se verificatasi alla presenza della parte, è da ritenersi sanata se non eccepita immediatamente dopo il compimento dell'atto ai sensi dell'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen..

In tema di reato continuato, non sussiste alcun obbligo per il P.M. di procedere ad una formale contestazione del vincolo della continuazione tra i reati ipotizzati, in quanto compete al giudice l'apprezzamento discrezionale in ordine all'identità del disegno criminoso.

In tema di udienza preliminare, la modifica dell'imputazione o la nuova contestazione ai sensi dell'art. 423 cod. proc. pen. non comporta la concessione di un termine a difesa, sia nel caso in cui l'imputato sia presente sia nel caso in cui questi risulti assente o contumace.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 05/03/2009, n. 15927
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15927
Data del deposito : 5 marzo 2009

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