2. Sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla liberta' personale e le sentenze, salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell'articolo 28.
3. Il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce. Se la legge non distingue tra le diverse parti, tale diritto spetta a ciascuna di esse.
4. Per proporre impugnazione e' necessario avervi interesse. ((285)) 4-bis. Il pubblico ministero propone impugnazione diretta a conseguire effetti favorevoli all'imputato solo con ricorso per cassazione.
5. L'impugnazione e' ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta. Se l'impugnazione e' proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente.
--------------- AGGIORNAMENTO (285)
La Corte Costituzionale, con sentenza 5 aprile - 9 maggio 2022, n. 111 (in G.U. 1ª s.s. 11/05/2022, n. 19), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 568, comma 4, del codice di procedura penale , in quanto interpretato nel senso che e' inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato."