Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/04/2012, n. 13182
CASS
Sentenza 2 aprile 2012

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In tema di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati, l'operatività dell'art. 11 cod. proc. pen. è subordinata alla condizione che il magistrato, nel procedimento penale, assuma formalmente la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato.

La speciale competenza stabilita dall'art. 11 cod. proc. pen. per i procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di indagato, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato ha natura funzionale, e non semplicemente territoriale, con conseguente rilevabilità, anche di ufficio, del relativo vizio in ogni stato e grado del procedimento.

Commentario1

  • 1Art. 11 c.p.p. Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/04/2012, n. 13182
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13182
Data del deposito : 2 aprile 2012

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