Sentenza 2 aprile 2012
Massime • 2
In tema di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati, l'operatività dell'art. 11 cod. proc. pen. è subordinata alla condizione che il magistrato, nel procedimento penale, assuma formalmente la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato.
La speciale competenza stabilita dall'art. 11 cod. proc. pen. per i procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di indagato, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato ha natura funzionale, e non semplicemente territoriale, con conseguente rilevabilità, anche di ufficio, del relativo vizio in ogni stato e grado del procedimento.
Commentario • 1
- 1. Art. 11 c.p.p. Competenza per i procedimenti riguardanti i magistratihttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/04/2012, n. 13182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13182 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 02/04/2012
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 521
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 23625/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VI Wilfredo, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza in data 13/04/2011 del G.I.P. del Tribunale di Firenze;
esaminati gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Giacomo Paoloni;
lette le requisitore del Procuratore Generale in sede (sost. P.G. dott. Fausto De Santis), che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
FATTO E DIRITTO
1. Con denuncia in data 510.2007 inviata al Procuratore della Repubblica di Firenze l'avv. Wilfredo LO, convenuto unitamente al fratello CL in una causa civile promossa dal dott. Giancarlo RM, magistrato del distretto di Roma all'epoca della citazione (prima sostituto Procuratore della Repubblica, poi Procuratore della Repubblica di Viterbo), lamentava comportamenti omissivi ed irrituali assunti dal giudice istruttore della causa civile romana dr.ssa OS CI e dalla difesa del dott. RM nel corso dell'udienza di precisazione delle conclusioni, fissata senza esaminare e decidere le eccezioni preliminari dello stesso avv. LO di estinzione del giudizio civile (per irregolarità dell'atto di riassunzione della causa dell'attore RM) e di incompetenza funzionale ex art. 30 bis c.p.c., essendo competente il giudice civile del Tribunale di Perugia, avuto riguardo alla qualità professionale dell'RM, salvo ulteriore spostamento di competenza, essendo nelle more il dott. RM divenuto Procuratore Generale della Repubblica di Perugia. Iscritto procedimento penale nei confronti della sola dr.ssa CI OS per il reato di cui all'art. 323 c.p., il procedente pubblico ministero presso il Tribunale di Firenze in data 11.3.2008 formulava richiesta di archiviazione degli atti. Il g.i.p. di quello stesso Tribunale con decreto emesso de plano ai sensi dell'art. 410 c.p.p., comma 2 il 12.9.2008 disponeva l'archiviazione del procedimento, ignorando l'opposizione alla richiesta di archiviazione del p.m. interposta dall'avv. LO.
2. L'avv. LO impugnava per cassazione il decreto di archiviazione del g.i.p., deducendo violazione dei propri diritti di persona offesa e delle regole del contraddittorio camerale. Con memoria integrativa del ricorso l'avv. LO segnalava, a dimostrazione dei conflittuali rapporti intercorrenti tra il dott. RM e i fratelli CL e Wilfredo LO (sottesi ai vari procedimenti, penali e civili, di cui essi erano parti), come in un separato procedimento penale iscritto nei confronti del dott. RM, denunciato per la testimonianza da lui resa nel giudizio penale svoltosi a Perugia contro tale NN ON (condannata in via definitiva per falsa testimonianza avente per oggetto i rapporti di inimicizia esistenti tra il dott. RM e i fratelli LO), il g.i.p. del Tribunale di Firenze (competente ex art.11 bis c.p.p.) avesse respinto, con ordinanza del 20.10.2009 la richiesta di archiviazione del p.m., restituendo gli atti allo stesso p.m. ai sensi dell'art. 409 c.p.p., comma 5 per la formulazione dell'imputazione per i reati di falsa testimonianza e di favoreggiamento personale ascrivibili al dott. RM.
3. Questa Corte di Cassazione con sentenza in data 2.12.2009 (n. 48300/2009), accogliendo l'impugnazione dell'avv. LO, ha annullato senza rinvio il decreto di archiviazione del 12.9.2008 del g.i.p. del Tribunale di Firenze, cui ha trasmesso gli atti per l'ulteriore corso di giustizia.
4. Così nuovamente investito del procedimento iscritto nei confronti del giudice romano dr.ssa Rosalia CI, il g.i.p. del Tribunale di Firenze ha disposto ex art. 409 c.p.p., comma 4 l'espletamento da parte del p.m. di attività di indagine. Espletate tali indagini, il p.m. ha avanzato nuova richiesta di archiviazione degli atti, avverso la quale l'avv. LO ha proposto opposizione, evidenziando che la sua originaria denuncia investiva contegni penalmente apprezzabili non del solo giudice dr.ssa CI, ma anche di altre persone, tra cui lo stesso dott. RM, divenuto nel frattempo Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Perugia. A tale scopo l'opponente ha richiamato (memoria al g.i.p.) la decisione della Cassazione civile, adita per regolamento di competenza dal dott. RM in relazione a sentenza della Corte di Appello di Perugia del 24.9.2007, che - nel procedimento risarcitorio instaurato dall'avv. LO (ai sensi della L. 13 aprile 1988, n. 117) contro il dott. RM e la Presidenza del Consiglio dei Ministri per danni cagionatigli dallo stesso RM nell'esercizio delle funzioni giudiziarie inquirenti (avv. LO attinto da provvedimento cautelare carcerario richiesto dal dott. RM e poi prosciolto nel giudizio di merito dalle accuse con ampia formula liberatoria) - aveva declinato la propria competenza, dichiarando la competenza territoriale e funzionale della Corte di Appello di Firenze. Decidendo ai sensi dell'art. 43 c.p.c. sulla competenza di cui alla L. n. 177 del 1988, art. 4, comma 1 la Corte di Cassazione (Sez. 3 civile, 5.11.2009 n.
27666/2009), rigettando il ricorso dell'RM, ha statuito che correttamente la Corte di Appello di Perugia aveva rimesso la trattazione della regiudicanda risarcitoria alla competente Corte di Appello di Firenze.
5. All'esito dell'udienza camerale di cui all'art. 410 c.p.p., comma 3 il g.i.p. del Tribunale di Firenze con ordinanza in data 13.4.2011,
emessa ai sensi dell'art. 22 c.p.p., ha dichiarato la propria incompetenza territoriale ex art. 11 c.p.p., trasmettendo gli atti al p.m. in sede per l'ulteriore invio al p.m. presso il Tribunale di Perugia.
6. Avverso tale ordinanza propone oggi rituale ricorso per cassazione la persona offesa Wilfredo LO, denunciandone la violazione di legge sotto duplice profilo.
Per un verso il provvedimento viola il combinato disposto degli artt.21 e 491 c.p.p.. Invero l'art. 21 c.p.p., comma 2 stabilisce che l'incompetenza per territorio è rilevata o eccepita a pena di decadenza prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'art. 491 c.p.p., comma 1. Tale disposizione prevede che le questioni preliminari, inclusa quella concernente la competenza per territorio, sono precluse se non proposte subito dopo il primo accertamento della costituzione delle parti. Deve inferirsi che nel procedimento scandito da apposita udienza da svolgersi nel contraddittorio delle parti, quale quello disciplinato dall'art. 409 c.p.p., comma 6 e art. 410 c.p.p., comma 3, l'incompetenza per territorio possa essere rilevata o eccepita solo in apertura dell'udienza. Nel procedimento in cui si inscrive l'impugnata ordinanza l'udienza del 13.4.2011 è stata preceduta da altra udienza, nella quale soltanto avrebbe potuto rilevarsi e decidersi la questione della competenza territoriale. Per altro verso l'ordinanza del g.i.p. fiorentino viola l'art. 25 disp. att. c.p.p., atteso che la decisione con cui la Cassazione ha annullato il precedente decreto di archiviazione emesso de plano dal g.i.p. del Tribunale di Firenze ha individuato in tale autorità giudiziaria quella deputata alla prosecuzione del procedimento, ivi radicando la competenza in difetto di fatti sopravvenuti virtualmente indicativi di una diversa competenza per territorio.
7. Il ricorso è infondato.
7.1. Il secondo tema di censura concernente l'inosservanza dell'art.25 c.p.p. è privo di pregio, perché la decisione con cui questa
Corte di legittimità ha annullato il decreto di archiviazione 12.9.2008 del g.i.p. del Tribunale di Firenze non ha enunciato alcuna statuizione in materia di competenza territoriale (rectius funzionale) in ordine all'apprezzamento degli eventuali fatti di rilievo penale ascrivibili, giusta l'originaria denuncia 5.10.2007 dell'avv. LO, ad un magistrato romano. La sentenza di annullamento si è limitata a rilevare l'illegittimità dell'impugnato decreto di archiviazione per violazione della disciplina sul contraddittorio camerale ex art. 127 c.p.p. in relazione all'art. 409 c.p.p., comma 6. È d'altro canto pacifico che l'art. 25 c.p.p., laddove definisce gli effetti delle decisioni di questa Corte sulla competenza territoriale, qualificandoli con il carattere della "vincolatività" per l'intera durata del processo (salvi eventuali fatti sopravvenuti modificativi della competenza di un giudice "superiore" rispetto a quello che proceda), abbia riguardo unicamente alle decisioni di legittimità investite ex professo di questioni sulla competenza (v. da ultimo: Cass. Sez. 1, 29.4.2011 n. 20992, conflitto competenza in proc. De Vito Piscicelli, rv. 250117).
7.2. Destituiti di fondamento sono i rilievi in punto di tempestività della decisione con cui il g.i.p. del Tribunale di Firenze ha denegato la propria competenza ai sensi dell'art. 11 c.p.p. in ordine ai contegni del giudice romano ipotizzati come illeciti nella denuncia dell'avv. LO.
Il presupposto fattuale di detta decisione è costituito dalla avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato da parte del procedente p.m. di Firenze della sola dr.ssa CI OS, giudice civile del Tribunale di Roma, e non anche di altre persone o del dott. RM, intanto divenuto Procuratore Generale della Repubblica di Perugia. Dato, questo, che avrebbe implicato la progressiva competenza funzionale ex art. 11 c.p.p. dell'autorità giudiziaria di Firenze, pur dopo l'avvenuta cessazione dalle funzioni giudiziarie del dott. RM per pensionamento. Il decidente g.i.p. ha osservato sul punto che, per scelta di esclusiva pertinenza del p.m., il procedimento è stato instaurato nei riguardi della sola dr.ssa CI. Scelta che il g.i.p. può "compulsare" soltanto in presenza di elementi indicativi della palese erroneità della omessa iscrizione di altri soggetti nel registro ex art. 335 c.p.p.;
elementi che nel caso di specie sono del tutto carenti. Tali considerazioni del g.i.p. sono, in vero, corrette e avvalorate dalla lettura dell'originaria denuncia 510.2007 dell'avv. LO, allegata all'odierno ricorso, nella quale le doglianze del denunciante riguardano esclusivamente le condotte assunte dal giudice istruttore della controversia civile RM - LO. Ne discende, allora, che fondatamente il g.i.p., in applicazione dell'art. 11 c.p.p., ha ritenuto la competenza funzionale dell'A.G. di Perugia, atteso che la "aleggiatile presenza" del dott. RM "non iscritto a registro degli indagati", che pur permea la vicenda processuale, non può essere sufficiente (in quanto persona non indagata ne' persona offesa) a radicare la competenza dell'autorità giudiziaria di Firenze (cfr.: Cass. Sez. 6. 22.4.2008 n. 35218, Trolio, rv. 241373; Cass. Sez. 2, 22.1.2011 n. 15583, Aiello, rv. 249877: "In tema dì competenza per procedimenti riguardanti magistrati la operatività dell'art. 11 c.p.p. è subordinata alla condizione che il magistrato, nel procedimento penale, assuma formalmente la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato").
7.3. Deve altresì inferirsi, quindi, che i precetti fissati dall'art. 21 c.p.p., comma 2 e art. 491 c.p.p., comma 1 sono in modo improprio richiamati nel caso di specie, specificamente disciplinato (versandosi nella fase delle indagini preliminari) dall'art. 22 c.p.p., commi 1 e 2, a causa dell'errore od equivoco in cui appaiono incorrere sia il ricorrente che lo stesso decidente g.i.p. fiorentino nel qualificare la competenza delineata dall'art. 11 c.p.p. come semplice competenza per territorio e non, quale essa è, come speciale competenza funzionale derogatoria delle ordinarie regole di competenza territoriale. Con l'effetto che le questioni afferenti a tale competenza speciale, ricadente nel più ampio genus della competenza ratione materiae, possono essere eccepite e rilevate anche di ufficio in qualsiasi stato e grado del procedimento ai sensi dell'art. 21 c.p.p., comma 1. Erroneamente nell'impugnato provvedimento il g.i.p. richiama una decisione di questa Corte a sostegno del carattere territoriale e non funzionale della regola di competenza dettata dall'art. 11 c.p.p. (Cass. Sez. 1, 3.3.2009 n. 15160, Giordano, rv. 244003). Richiamo formulato in base alla lettura della sola massima della decisione, che non pone in alcun modo in discussione la natura funzionale della competenza per i procedimenti riguardanti magistrati. La sentenza in parola attiene, infatti, alla peculiare competenza fissata per il giudizio di revisione dall'art. 633 c.p.p., comma 1 (ultima parte), che richiama il disposto dell'art. 11 c.p.p. ai fini dell'individuazione del giudice competente per il giudizio revisorio.
7.4. Del resto che la competenza stabilita dall'art. 11 c.p.p., in deroga agli ordinali criteri determinativi della competenza per territorio, assuma esclusivo e peculiare carattere funzionale è principio stabilito dalle Sezioni Unite di questa S.C., secondo cui la speciale competenza delineata dall'art. 11 c.p.p. per i procedimenti nei quali un magistrato riveste la qualità di indagato, di imputato o di persona offesa o danneggiata dal reato ha natura funzionale e non semplicemente territoriale, con conseguente rilevabilità, anche di ufficio, del relativo vizio in ogni stato e grado del procedimento (Cass. S.U., 15.12.2004 n. 292/05, Scabbia, rv. 229633). Principio ribadito dalla successiva giurisprudenza di legittimità, che ha evidenziato come detta competenza speciale deroghi ai normali criteri territoriali anche nel caso in cui si verifichi il sopravvenuto trasferimento del magistrato nella sede del giudice già individuata in base all'art. 11 c.p.p., comma 1, determinando - sempre in applicazione di tale norma - l'ulteriore spostamento della competenza di merito nel Tribunale capoluogo del viciniore distretto giudiziario (Cass. Sez. 6, 8.1.2008 n. 16984, Siccardi, rv. 239639). Nel caso oggetto dell'odierno ricorso dell'avv. LO l'evenienza per cui il dott. RM, nelle more del procedimento instaurato a Firenze, sia stato chiamato ad esercitare le funzioni giudiziarie nel distretto di Perugia non riveste alcuna incidenza ai fini della competenza funzionale ex art.11 c.p.p., atteso che - come ampiamente precisato - nel procedimento de quo iscritto nei confronti del magistrato romano CI il dott. RM non riveste la posizione di indagato o di persona offesa o danneggiata.
È appena il caso di aggiungere per completezza che la natura funzionale della competenza ex art. 11 c.p.p., sia pure in rapporto al peculiare giudizio per la responsabilità civile di un magistrato (L. 13 aprile 1988, n. 117) e all'ancellare corrispondente competenza prevista dalla L. n. 117 del 1998, art. 4, è stata affermata, all'esito di una penetrante esegesi sistematica del combinato disposto della L. n. 117 del 1998, art. 4, artt. 11 e 30 bis c.p.c., anche dalle sezioni civili di questa S.C. proprio nell'ambito dì altra vicenda processuale concernente l'azione risarcitoria promossa dall'avv. LO nei confronti del dott. RM a norma della citata L. n. 117 del 1988 (Cass. Sez. 3 civile, 30.12.2009 n. 27666, regolamento di competenza RM - LO, rv. 611160). Al rigetto dell'impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2012