Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 511. Letture consentite 1. Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura, integrale o parziale, degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento.
2. La lettura di verbali di dichiarazioni e' disposta solo dopo l'esame della persona che le ha rese, a meno che l'esame non abbia luogo.
3. La lettura della relazione peritale e' disposta solo dopo l'esame del perito.
4. La lettura dei verbali delle dichiarazioni orali di querela o di istanza e' consentita ai soli fini dell'accertamento della esistenza della condizione di procedibilita'.
5. In luogo della lettura, il giudice, anche di ufficio, puo' indicare specificamente gli atti utilizzabili ai fini della decisione. L'indicazione degli atti equivale alla loro lettura. Il giudice dispone tuttavia la lettura, integrale o parziale, quando si tratta di verbali di dichiarazioni e una parte ne fa richiesta. Se si tratta di altri atti, il giudice e' vincolato alla richiesta di lettura solo nel caso di un serio disaccordo sul contenuto di essi.
6. La facolta' di chiedere la lettura o l'indicazione degli atti, prevista dai commi 1 e 5, e' attribuita anche agli enti e alle associazioni intervenuti a norma dell'articolo 93.
2. La lettura di verbali di dichiarazioni e' disposta solo dopo l'esame della persona che le ha rese, a meno che l'esame non abbia luogo.
3. La lettura della relazione peritale e' disposta solo dopo l'esame del perito.
4. La lettura dei verbali delle dichiarazioni orali di querela o di istanza e' consentita ai soli fini dell'accertamento della esistenza della condizione di procedibilita'.
5. In luogo della lettura, il giudice, anche di ufficio, puo' indicare specificamente gli atti utilizzabili ai fini della decisione. L'indicazione degli atti equivale alla loro lettura. Il giudice dispone tuttavia la lettura, integrale o parziale, quando si tratta di verbali di dichiarazioni e una parte ne fa richiesta. Se si tratta di altri atti, il giudice e' vincolato alla richiesta di lettura solo nel caso di un serio disaccordo sul contenuto di essi.
6. La facolta' di chiedere la lettura o l'indicazione degli atti, prevista dai commi 1 e 5, e' attribuita anche agli enti e alle associazioni intervenuti a norma dell'articolo 93.
Commentari • 158
- 1. Acquisizione delle letture in relazione alla provaFrancesca Carrozzo · https://www.diritto.it/ · 11 maggio 2023 · 238.11342
[…] Le letture si distinguono, pertanto, in due categorie: quelle relative agli atti presenti nel fascicolo per il dibattimento (ex art. 511 c.p.p.) e quelle relative agli atti presenti nel fascicolo del pubblico ministero (ex artt. 512, 512 bis e 513 c.p.p.). […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 26/10/2022, n. 40374Provvedimento: […] comma 5, cod. proc. pen. In ogni caso, il Collegio intende dare seguito alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui la violazione dell'obbligo sancito dall'art. 511 cod. proc. pen. di dare lettura degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento ovvero di indicare quelli utilizzabili ai fini della decisione non è causa di nullità, non essendo specificamente sanzionata in tal senso e non essendo inquadrabile in alcuna delle cause generali di nullità previste dall'art. 178 cod. proc. pen.; né può dare luogo a inutilizzabilità, poiché sia l'art. 191 che l'art. 526 cod. proc. pen. sanzionano l'illegittimità dell'acquisizione della prova, […]Leggi di più...
- nullità o inutilizzabilità degli atti·
- violazione dell'obbligo di lettura o di indicazione·
- esclusione·
- ragioni·
- conseguenze·
- letture consentite·
- istruzione dibattimentale·
- indicazione degli atti utilizzabili·
- giudizio