Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/06/1996, n. 8314
CASS
Sentenza 25 giugno 1996

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Nella valutazione della prova il giudice deve prendere in considerazione ogni singolo fatto ed il loro insieme non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio verificando se essi, ricostruiti in sè e posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante che consenta, attraverso la valutazione unitaria del contesto, di attingere la verità processuale, cioè la verità limitata, umanamente accertabile e umanamente accettabile del caso concreto. Viola tale principio il giudice che, dovendo giudicare in tema di maltrattamenti da parte di un insegnante nei confronti degli alunni, abbia smembrato i singoli episodi sottoposti alla sua valutazione rinvenendo per ciascuno giustificazioni sommarie od apodittiche e omettendo di considerare se nel loro insieme la condotta non fosse tale da realizzare un metodo educativo fondato sull'intimidazione e la violenza. L'abuso dei mezzi di correzione da parte di un insegnante è sicuramente integrato dall'uso di sanzioni corporali, vietato espressamente dal R.D. 26 aprile 1928 n. 1297, e da qualunque condotta di coartazione fisica o morale che renda dolorose e mortificanti le relazioni tra l'insegnante e la classe attuata consapevolmente, foss'anche per finalità educative astrattamente accettabili.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/06/1996, n. 8314
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8314
Data del deposito : 25 giugno 1996

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