Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 23.
(Annullamento e sospensione delle deliberazioni).
Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero.
L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
Il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell'associazione, puo' sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed e' notificato agli amministratori.
L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume puo' essere sospesa anche dall'autorita' governativa.
(Annullamento e sospensione delle deliberazioni).
Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero.
L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
Il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell'associazione, puo' sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed e' notificato agli amministratori.
L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume puo' essere sospesa anche dall'autorita' governativa.
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- 1. Rivista di Diritto SocietarioGiappichelli Editore · https://www.rivistadirittosocietario.com/HomePage · 341.13565
[…] da ottenere attraverso l'art. 23 e non anche ex art. 700 c.p.c. Associazione non riconosciuta – Delibera nulla – Procedimento ex art. 23 c.c. – Applicabilità (Art. 23 c.c.) Sostenere che il procedimento dell'art. 23 c.c. si applica alla sola ipotesi di annullabilità della delibera contrasta con la recente normativa in materia di invalidità delle delibere assembleari di società introdotta dalla riforma del 2003 ed applicabile anche alle associazioni (ic). 27 febbraio 2012 – Dell'Orfano Giudice Unico RG 57166/11 Società – Società in accomandita semplice – Clausola arbitrale – Difformità dal modello previsto dal d.lgs. n. 5/2003 – Inefficacia (art. 34, 2° comma, […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Roma, sentenza 17/11/2022, n. 17039Provvedimento: […] Tribunale adito, in accoglimento dei motivi sopra esposti e dell'istanza ex art. 23 c.c. formulata dall'attore: […] L'art. 23, primo comma, c.c., dispone che le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero. […] Ebbene, l'applicabilità della procedura di cui all'art 23 c.c. anche alle ipotesi di deliberazioni nulle rende superflua, in questa sede, ogni verifica da parte del Tribunale in ordine alla qualificazione (in termini di annullabilità ovvero di nullità) del vizio che, a dire del ricorrente, inficia il provvedimento impugnato.Leggi di più...
- sanzione disciplinare·
- abuso dello strumento processuale·
- sospensione cautelare·
- art. 23 c.c.·
- danno all'immagine·
- giurisdizione civile·
- art. 96 c.p.c.·
- diritto di associazione·
- responsabilità associativa·
- annullamento delibera associativa