Sentenza 22 aprile 2008
Massime • 1
In tema di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati, l'operatività dell'art. 11 cod. proc. pen. è subordinata alla condizione che il magistrato, nel procedimento penale, assuma formalmente la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato.(Nella specie, la Corte ha escluso l'applicabilità' dell'art. 11 cod. proc. pen. in quanto il reato di minaccia nei confronti del magistrato, emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale, non risultava essere stato contestato formalmente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/04/2008, n. 35218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35218 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 22/04/2008
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 726
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI GI - Consigliere - N. 031412/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TR AN N. IL 21/07/1970;
2) TR RO N. IL 29/02/1964;
3) TR AN N. IL 11/03/1966;
4) TR VI N. IL 24/01/1965;
5) TR ZI N. IL 06/11/1972;
avverso SENTENZA del 20/12/2006 CORTE ASSISE APPELLO di POTENZA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MILO NICOLA;
udito il P.G. in persona del Dott. MONETTI TO, che ha concluso per l'annullamento della sentenza nei confronti di RO AN, con rinvio alla Corte d'Assise s'Appello di Potenza e per il rigetto degli altri ricorsi.
non è comparso il difensore di p.c..
uditi i difensori Avv.ti NARDELLI C., anche per delega dell'avv. TITO V. (per RO NU e RO AN), Avv. COLONNA U. (per RO CC), Avv. ROBIONY G. (per RO TO), che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi;
non è comparso il difensore di RO TO.
FATTO
1- La Corte d'Assise di Potenza, con sentenza 20/10/2004, dichiarava RO CC, RO TO, RO TO e RO NU colpevoli dei delitti, commessi il 13/2/1996, di omicidio volontario premeditato in danno di Di CC PP (capo B), di detenzione e porto abusivi di due pistole, di cui una cal. "9x21" corto utilizzata per eseguire l'omicidio, con le aggravanti di cui all'art. 61 c.p., n. 2 e L. n. 203 del 1991, art. 7 (capo D), e, unificati gli illeciti dal vincolo della continuazione, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante della premeditazione, ritenuto più grave il reato sub B), condannava RO CC ad anni trenta di reclusione, RO TO ad anni 27 di reclusione, RO TO e RO NU ad anni 24 di reclusione ciascuno, tutti all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, all'interdizione legale durante l'esecuzione della pena e alla sospensione dalla potestà genitoriale, nonché al risarcimento dei danni - da liquidarsi in separata sede - in favore della costituita parte civile, Di CC IN;
dichiarava altresì non doversi procedere nei confronti dei predetti e di RO AN in relazione al delitto di occultamento di cadavere, aggravato ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7 (capo C), commesso in epoca antecedente e prossima all'agosto-settembre 1996, perché estinto per prescrizione.
2 - A seguito di gravame proposto dagli imputati, la Corte d'Assise d'Appello di Potenza, con sentenza 20/12/2006, dichiarava inammissibile l'appello di RO AN e confermava la decisione di primo grado nei confronti degli altri imputati. 2a - Il Giudice distrettuale, preliminarmente, prendeva in esame molteplici questioni in rito sollevate dalle difese degli imputati in ordine alla irregolare costituzione del Collegio giudicante di primo grado, alla incompetenza funzionale del primo giudice ex art. 11 c.p.p., alla inutilizzabilità degli esiti della intercettazione ambientale del 28/11/1996, alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da RO CC, RO TO e RO TO, alla violazione del D.Lgs. n. 271 del 1989, art. 146bis, comma 2 e della L. n. 11 del 1998, all'inutilizzabilità delle sentenze cc.dd. "Epilogo" e "Isola Felice", alla nullità del decreto di citazione per il giudizio di primo grado. Tutte tali eccezioni, all'esito di una approfondita analisi, venivano disattese. 2b- Procedendo quindi all'esame del merito, la Corte territoriale inquadrava la vicenda nell'ambito di un forte e insanabile conflitto venutosi a determinare tra emergenti consorterie malavitose, che operavano in ER e provincia e si contendevano il controllo del territorio e delle varie attività illecite su di esso praticate (estorsioni, rapine, danneggiamenti a mezzo di ordigni esplosivi, traffico di stupefacenti). I componenti della famiglia RO erano inseriti nella più vasta associazione di tipo mafioso facente capo a TO AT di Montescaglioso, che aveva come suo principale referente in ER RO CC.
L'esistenza, l'operatività di tale associazione e l'adesione ad essa dei RO erano state già acclarate con le sentenze irrevocabili n. 358/'96 della Corte d'Appello di Potenza (cd. processo "Isola Felice") e n. 2/'03 della Corte d'Assise d'Appello di Potenza (cd. processo "Epilogo"), che avevano evidenziato gli interessi della consorteria e, quindi, dei fratelli RO nella gestione del traffico di stupefacenti, nel settore delle estorsioni in danno di operatori economici, nella perentoria determinazione a contrastare - anche attraverso la consumazione di omicidi e tentati omicidi- chiunque ostacolava la tendenziale gestione monopolistica di tali attività illecite. A tale gruppo si contrapponeva quello facente capo a Di CC IN, padre della vittima dell'omicidio in esame. Al gruppo Di CC avevano aderito i componenti della famiglia GO di ER, che in precedenza erano associati con i RO. La pretesa del Di CC di inserirsi prepotentemente nel mercato della droga in ER e provincia, già appannaggio dei RO, aveva determinato un forte antagonismo tra i due gruppi, evolutosi - attraverso un'allarmante escalation- in una vera e propria guerra di mafia.
Ed invero, il 6/2/1996, le Forze dell'ordine avevano sequestrato un arsenale di armi in danno dei RO, operazione attribuita da costoro ad una "soffiata" di GO AT MA, sodale del Di CC.
L'8/2/1996, era seguita l'esplosione di alcuni colpi d'arma da fuoco contro la porta dell'abitazione di RO AN, fatto questo attribuito all'iniziativa di Di CC PP.
Il 10 febbraio successivo, era stato posto in essere da RO CC, RO TO e Di CC LE, con chiaro intento ritorsivo e vendicativo, un sanguinoso agguato in danno di GO AT MA, attinto da numerosi colpi di pistola e rimasto gravemente ferito. In questo contesto altamente conflittuale, era maturata la decisione dei RO di eliminare i Di CC, in quanto pericolosi concorrenti nel controllo del territorio. Trattavasi di delitto voluto dall'associazione, perché funzionale alla realizzazione degli scopi di questa, onde riaffermarne il predominio sul territorio e difenderla dagli attacchi del gruppo avverso. Il movente dell'omicidio di cui si discute era, peraltro, coerente, secondo i giudici di merito, con la costante operativa del gruppo RO, che, ogniqualvolta si era visto insidiare il controllo del territorio o aveva constatato il tradimento di qualche suo affiliato, aveva reagito sempre in modo deciso e violentissimo: a) attentato 20/1/1992 in danno di OZ TO, dipendente di banca, che non aveva consentito l'apertura di un conto corrente all'affiliato BR AN;
b) 9/1/1993, uccisione di BR AN e SO MA, a seguito di un forte conflitto insorto tra il primo e TO AT;
c) 22/6/1995, uccisione di ST PP, amico di GO AT MA, ormai in conflitto con i RO;
d) 17/7/1995, uccisione di IT AN, sospettato di essere responsabile della cattura del latitante TO AT;
e) 23/10/1995, attentato in danno di UG IN, titolare dell'Istituto di Vigilanza "Lazazzera" di ER, perché non aveva inteso aderire a richieste estorsive, nè cedere il proprio ruolo direttivo a tale OR GI, affiliato del clan.
2c- La programmazione dell'omicidio, seguita da diversi appostamenti rivelatisi infruttuosi, aveva trovato concreta esecuzione il 13/2/1996, giorno in cui Di CC PP, armato di pistola, si era recato presso il quartiere generale dei RO, sito in contrada Serra Rifusa di ER, per avere chiarimenti sulle ragioni dell'attentato di qualche giorno prima in danno di GO AT MA.
Tale propizia occasione aveva agevolato la realizzazione del piano illecito, già da tempo deliberato dal gruppo dei RO. Il Di CC, al suo arrivo, si era imbattuto in RO AN e Di CC LE, puntando alla tempia di quest'ultimo la pistola di cui disponeva. RO AN aveva subito allertato il fratello CC e si era quindi allontanato definitivamente dalla zona. Appena giunto RO CC, gli altri componenti del gruppo familiare RO TO, NU e TO avevano provveduto a tenere sotto controllo la zona, presidiando la strada di principale accesso da eventuali intrusioni esterne. L'ulteriore evoluzione dei fatti aveva visto la presenza sul posto anche di PA AL, sodale dei RO, di tale IS AN e di TU IU, amico del Di CC. L'IS F., su sollecitazione di uno dei RO, era stato immediatamente allontanato dalla zona. Anche il TU G., intervenuto su sollecitazione del Di CC, era stato allontanato, per andare a rifornire l'auto di benzina, ed a lui si era accompagnato RO NU con l'evidente fine di impedirne l'intempestivo ritorno e garantire così libertà di azione agli altri per la soppressione della vittima designata. L'omicidio di Di CC PP era stato eseguito, subito dopo l'allontanamento del TU G., dietro l'abitazione dei RO: era stato RO CC ad attingere la vittima con più colpi di pistola alla testa.
A tale conclusione il Giudice distrettuale perveniva, partendo dal nucleo essenziale delle propalazioni degli stessi protagonisti della vicenda e sviluppando, sulla base dei dati di fatto acquisiti, una serie di considerazioni, ritenute univoche, logiche e convergenti. Riteneva lo stesso Giudice che la diversa versione dei fatti fornita dai propalanti era chiaramente finalizzata ad escludere la premeditazione e ad accreditare la tesi dell'omicidio d'impeto, se non addirittura quella della legittima difesa.
2d- L'aggravante della premeditazione era insita nel fatto che l'omicidio era stato programmato, meditato e ricercato per un apprezzabile lasso di tempo e non era esclusa dalla circostanza che era stata la stessa vittima a determinare la condizione più favorevole per la relativa esecuzione, condizione della quale gli imputati avevano immediatamente approfittato, assumendo, quasi per automatismo, il ruolo loro imposto dal concreto contesto. 2e- La prova in ordine al reato di occultamento di cadavere era offerta dalle convergenti dichiarazioni rese dal RO CC, RO TO, RO TO e Di CC LE, nonché dal dato oggettivo del ritrovamento del cadavere su indicazione di RO TO.
2f- L'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 era desumibile dalla accertata adesione dei RO all'associazione ex art. 416bis c.p., dalle modalità operative dei singoli imputati, dalla sinergia con la quale gli stessi avevano operato nel perseguimento del loro obiettivo, dall'ammonimento perentorio e minaccioso rivolto da CC e TO RO a TU IU, la stessa sera dell'omicidio, a tenere la bocca chiusa su quanto verificatosi.
2g- non ricorrevano le condizioni per accordare la speciale attenuante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 8, in quanto il contegno procedimentale e processuale degli imputati e, in particolare, di RO CC non era stato affatto lealmente collaborativo, ma aveva addirittura assunto aspetti depistanti in relazione sia alla esatta ricostruzione dei fatti che alla individuazione dei veri responsabili.
3- Hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori, gli imputati, che hanno censurato la sentenza di merito sotto diversi profili, attraverso motivi che, per ragioni di sintesi, verranno di seguito indicati a margine della verifica che degli stessi sarà fatta.
DIRITTO
1- RO AN ha dedotto, in via preliminare, la violazione dell'art. 568 c.p.p., comma 5, in quanto l'appello da lui proposto avverso la sentenza di primo grado non poteva essere dichiarato inammissibile, ma doveva essere convertito in ricorso per cassazione, e ciò in aderenza all'orientamento più che consolidato sia della dottrina che della giurisprudenza di legittimità nel suo più alto Consesso (S.U. 31/10/2001, Bonaventura). Ha censurato, poi, l'impugnata sentenza in relazione sia ad aspetti concernenti l'asserita violazione di numerose norme processuali che a profili attinenti alla ricostruzione del fatto e all'addebitabilità soggettiva dello stesso, sollecitando comunque l'annullamento senza rinvio della decisione per non avere egli commesso il fatto. 1a- Osserva la Corte che il Giudice a quo, nel momento in cui ha esaminato la posizione processuale dell'imputato, correttamente ha dichiarato, sia pure con sentenza piuttosto che con ordinanza, così come previsto dalla L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 2, l'inammissibilità del gravame dal predetto proposto, nella forma all'epoca prevista, prima dell'entrata in vigore della citata legge (cfr. pg. 7 sentenza). Ha fatto seguito il ricorso per cassazione di cui innanzi, da ritenersi attivato anche ai sensi della L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 3. È accaduto, però, che, nelle more, la Corte
costituzionale, con sentenza n. 85 del 31-3/4-4-2008, a superamento di una palese dissimmetria nel sistema delle impugnazioni, specie dopo la ripristinata facoltà di appello del pubblico ministero (sentenza n. 26/'07 C. Cost.), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale: a) della L. n. 46 del 2006, art. 1, nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 c.p.p.,
esclude che l'imputo possa appellare contro le sentenze di proscioglimento relative a reati diversi dalle contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603 c.p.p., comma 2 del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva;
b) della citata L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 2, nella parte in cui prevede che l'appello proposto prima dell'entrata in vigore della medesima legge dall'imputato, a norma dell'art. 593 c.p.p., contro una sentenza di proscioglimento, relativa a reato diverso dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, sia dichiarato inammissibile.
Tale pronuncia del Giudice delle leggi ha diretta incidenza sulla posizione processuale in esame, nel senso che, essendo la stessa ancora sub indice, la dichiarazione d'inammissibilità dell'appello e il successivo ricorso per cassazione di RO AN risultano privi di fondamento normativo, con l'effetto che deve essere annullata senza rinvio l'impugnata sentenza, nella parte corrispondente, deve essere dichiarato inammissibile il successivo ricorso per cassazione e gli atti devono essere trasmessi alla Corte d'Assise d'Appello di Potenza per il giudizio di appello in base ai motivi a suo tempo presentati.
2- I ricorsi degli altri imputati non sono fondati e devono essere rigettati. Le relative doglianze, opportunamente accorpate se comuni a più ricorrenti, vengono esaminate nell'ordine di priorità logica che le contraddistingue.
2a- Inosservanza della legge processuale, con riferimento all'art. 33 c.p.p., art. 178 c.p.p., lett. a), art. 179 c.p.p., L. n. 287 del 1951, art. 8 e art. 25 Cost., e conseguente nullità della sentenza di primo grado e di tutta l'attività processuale successiva, per non essere stato il Presidente della Corte d'Assise di primo grado nominato con decreto del Presidente della Repubblica (motivo dedotto da RO NU e RO TO).
La censura, già proposta in sede di merito, non è fondata e gli argomenti su cui fa leva, illustrati - in verità - nel ricorso del solo RO NU, sono stati correttamente disattesi dalla Corte territoriale.
Deve ribadirsi, infatti, che, in tema di capacità e costituzione del giudice, alla luce delle innovazioni introdotte dal R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 7 bis (inserito dal D.P.R. n. 449 del 1988, art.3), che ha eliminato, sotto il profilo organico, l'autonomia delle
Corti d'Assise rispetto all'ufficio di appartenenza, abrogando così implicitamente la L. n. 287 del 1951, art. 8, il decreto di nomina dei magistrati ad esse destinati non riveste natura costitutiva della loro specifica capacità di esercizio della funzione giurisdizionale. Conseguentemente non integra una nullità di ordine generale di carattere assoluto, ex art. 178 c.p.p., lett. a) e art. 179 c.p.p., l'inosservanza delle norme in tema di destinazione dei magistrati alle Corti d'Assise, per il profilo della partecipazione al Collegio di un giudice del Tribunale o della Corte d'Appello non ricompreso tra quelli che ne fanno parte ai sensi del richiamato art. 7bis, nonché per quello della sostituzione di un giudice con altro dello stesso ufficio giudiziario - anche fuori delle ipotesi previste - con modalità diverse da quelle consentite. Pertanto, anche alle Corti d'Assise si applica la disposizione di cui all'art. 33 c.p.p., comma 2, che stabilisce che i provvedimenti di destinazione dei giudici alle sezioni e di assegnazione dei processi non sono attinenti alla capacità del giudice (cfr. Cass. sez. 1^, 21/10/2003 n. 24538; sez. 126/2/2004 n. 25096).
Nel caso specifico, peraltro, a causa della situazione d'incompatibilità venutasi a determinare per i magistrati addetti alla Corte d'Assise di Potenza che si erano in precedenza già occupati della presente vicenda giudiziaria, la scelta di destinarvi altri magistrati, sulla base delle tabelle di organizzazione dell'ufficio, si era imposta come obbligata.
2b- Violazione dell'art. 11 c.p.p. e incompetenza funzionale della Corte d'Assise di Potenza a conoscere del presente procedimento, strettamente connesso a quello cd "Epilogo" nel quale era emerso un episodio di minacce gravi ad opera dei fratelli RO in danno del dr. ER, magistrato in servizio, all'epoca dei fatti, presso la Procura della Repubblica di ER (motivo dedotto da RO NU e RO TO).
Anche tale motivo ripropone una questione già dedotta e correttamente disattesa in sede di merito.
Deve ribadirsi il principio già affermato da questa Corte (cfr. sentenza 9/5/2005 n. 40984), secondo cui, in tema di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati, l'operatività dell'art. 11 c.p.p. è subordinata alla condizione che il magistrato assuma formalmente, nel procedimento penale, la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, "attraverso le iniziative formali previste dall'ordinamento giuridico spettanti all'organo del pubblico ministero".
Nel procedimento al quale fanno riferimento i ricorrenti e, in qualche maniera, connesso al presente, il dr. ER non ha mai assunto una delle qualifiche formali anzidette e ciò vale, si legge nella richiamata sentenza di questa Suprema Corte, "sia per il progetto di attentato in suo danno... che... neppure risulta avere raggiunto... la soglia del reato tentato... sia per il reato di minacce (nelle sentenze sempre definite anonime), ancorché emerse nella sede dibattimentale..., non essendo fondata la tesi del difensore in forza della quale il reato di minaccia dovrebbe ritenersi formalmente e sostanzialmente contestato, perché nel processo penale esistono solo strumenti formali per contestare un fatto-reato".
Non sussiste, quindi, la denunciata violazione della regola sulla speciale competenza per territorio prevista dal citato art. 11 c.p.p.. 2c- Violazione della legge processuale sulla individuazione del Giudice competente ad occuparsi della presente vicenda, dopo l'annullamento da parte della Corte d'Assise d'Appello di Potenza della prima pronuncia della Corte d'Assise di primo grado (motivo dedotto da RO TO).
La doglianza, pur nella sua cripticità, fa chiaro riferimento alla sentenza 10/11/1999 della Corte d'Assise d'Appello di Potenza, che dichiarò la nullità di quella emessa il 26/10/1998 dal Giudice di primo grado, per irregolare composizione del Collegio giudicante. Il motivo è inammissibile perché generico.
Ed invero, esso ripropone le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal Giudice a quo. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non soltanto per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso, non potendo questo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a norma dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità.
Non è, peraltro, superfluo sottolineare che il potere di annullamento, riservato eccezionalmente al giudice di appello, della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 179 c.p.p. (ipotesi verificatasi nella specie) implica, in base alla previsione di cui all'art. 604 c.p.p., comma 4, il rinvio degli atti "al giudice che procedeva quando si è verificata la nullità", e ciò a differenza dei casi di nullità di cui al cit. art. 604 c.p.p., comma 1, per i quali gli atti vanno trasmessi "ad altra sezione della stessa Corte o dello stesso Tribunale ovvero, in mancanza, alla Corte o al Tribunale più vicini" (art. 604 c.p.p., comma 8). 2d- Violazione della legge processuale, con riferimento agli artt.267, 268, 271 c.p.p., per non essere stati adeguatamente motivati i decreti autorizzativi, di proroga ed esecutivi dell'espletata attività d'intercettazione di conversazioni (motivo dedotto da RO NU).
Il motivo, nonostante occupi ben trenta pagine dell'atto di ricorso, è generico, perché si limita ad una approfondita rassegna degli interventi giurisprudenziali e delle posizioni della dottrina in materia, ma non prende in considerazione i singoli decreti che sarebbero affetti dal denunciato vizio motivazionale e, soprattutto, nessun cenno fa agli specifici esiti dell'attività captativa, asseritamente inutilizzabili, che avrebbero assunto un rilievo centrale e decisivo nell'apparato motivazionale della sentenza impugnata.
2e- Nullità delle dichiarazioni rese da RO CC, TO e TO, che avrebbero dovuto assumere la veste di testimoni assistiti ed essere, quindi, inseriti nelle liste testimoniali ex art. 468 c.p.p. (motivo dedotto da RO NU). Il motivo è infondato.
La sua illustrazione, contenuta in circa 40 pagine del ricorso, è distonica rispetto all'enunciazione, nel senso che si dilunga su tutta la problematica dell'imputato-testimone, che rende dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, e finisce con l'oscurare l'eccepita questione di inammissibilità ex art. 468 c.p.p., senza cogliere la ratio sottesa a tale norma. Questa prevede che, fra le persone che rendono dichiarazioni su fatto altrui, debbono essere citate solo quelle indicate nell'art. 210 c.p.p. (imputati in procedimento connesso, nei confronti dei quali si procede o si è proceduto separatamente), a pena d'inammissibilità ove non inserite nelle liste del Pubblico Ministero da depositarsi nel previsto termine di decadenza, e devono essere indicate anche le circostanze di fatto su cui deve vertere l'esame. Ciò perché trattasi di persone che hanno reso dichiarazioni in un separato e diverso procedimento, onde tali dichiarazioni possono essere ignorate dall'imputato chiamato in correità e dal suo difensore, sicché la preparazione di una difesa adeguata potrà essere pregiudicata ove l'interessato e il suo difensore non siano posti nella condizione di conoscere anticipatamente le circostanze sulle quali l'imputato in separato giudizio dovrà rispondere.
Ben diverso è il caso, coincidente con quello in esame, del coimputato nel medesimo procedimento. Costui, proprio perché imputato, è già in giudizio, può essere sottoposto ad esame ex art. 503 c.p.p. su fatti che concernono la sua responsabilità e ben potrà riferire sulla responsabilità di altri, a nulla rilevando che, a tal fine, non abbia ricevuto la citazione come testimone e non sia stato inserito nella relativa lista. In questa ipotesi, non può parlarsi di lesione del diritto di difesa, perché, trattandosi di soggetto che ha già reso dichiarazioni in precedenza nello stesso procedimento, i coimputati, anche per effetto dell'avvenuta discovery, non potranno certo avere dubbi in ordine alle circostanze sulle quali il primo dovrà essere sentito.
2f- Inutilizzabilità delle chiamate di correo, non costituendo le stesse prova dei fatti per cui si procede, ma meri indizi, che, per assurgere a dignità di prova, devono essere puntualmente riscontrati e sotto il profilo dell'attendibilità intrinseca dei dichiaranti e sotto quello della esistenza di altri elementi esterni di conferma puntuale e specifica: le chiamate in correità di RO NU da parte dei fratelli CC, TO e TO sono assolutamente inattendibili, pilotate, concordate, non genuine. La censura è inammissibile, perché, in maniera assertiva, urta contro la diversa valutazione, argomentata ed immune da vizi logici, fatta dai Giudici di merito, valutazione che, peraltro, non viene neppure presa in esame dal ricorrente, sicché il vizio denunciato rimane su un piano di astrattezza, inidoneo ad attivare sul punto la verifica di legittimità.
2g- Inosservanza della legge processuale prevista a pena di inutilizzabilità, con riferimento alla L. n. 82 del 1991, art.16quater, come modificata dalla L. n. 45 del 2001, e all'art. 106 c.p.p., comma 4bis, per non essere stato redatto il verbale illustrativo della collaborazione e per avere uno stesso difensore assunto la difesa di più collaboratori (motivo dedotto da RO NU).
La prima doglianza, già proposta in sede di merito, è generica, non tenendo conto di quanto sul punto argomentato dalla Corte territoriale.
Con specifico riferimento alla seconda doglianza, illustrata attraverso impropri e non sempre pertinenti richiami di dottrina e di giurisprudenza, rileva la Corte, in aderenza a quanto statuito dalle Sezioni Unite (sentenza 22/2/2007 n. 21834), che l'inosservanza del disposto di cui all'art. 106 c.p.p., comma 4bis, secondo cui non può essere assunta da uno stesso difensore la difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento ovvero in procedimento connesso o probatoriamente collegato, non costituisce causa di nullità o di inutilizzabilità di dette dichiarazioni, comportando essa (oltre l'eventuale responsabilità disciplinare del difensore) soltanto la necessità, da parte del giudice, di una verifica particolarmente incisiva relativamente alla loro attendibilità. La censura, pertanto, è priva di consistenza e va disattesa, avendo il giudice di merito apprezzato e valutato positivamente, con motivazione adeguata e logica, l'attendibilità dei due collaboratori (RO TO e Di CC LE), difesi in primo grado dallo stesso difensore.
2h- Violazione dell'art. 146bis disp. att. c.p.p., comma 2, per essere stata disposta, in corso di dibattimento, la videoconferenza dal Presidente della Corte e non dal Collegio (motivo dedotto da RO NU).
Il motivo è inammissibile, non tenendo conto di quanto al riguardo esplicitato nella sentenza impugnata.
2i- Inosservanza della legge processuale, con riferimento all'art.500 c.p.p., in quanto non potevano essere acquisiti al fascicolo del dibattimento i verbali delle dichiarazioni rese in precedenza dai collaboratori e utilizzati per le contestazioni e, in ogni caso, le pregresse dichiarazioni non potevano essere utilizzate come prova dei fatti in esse rappresentati, ma soltanto ai fini della credibilità del dichiarante (motivo dedotto da RO NU).
Il motivo, in quanto generico, è inammissibile sia perché non tiene conto di quanto argomentato dalla Corte di merito circa la legittimità dell'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni utilizzate per le contestazioni, sia perché non chiarisce i termini del contrasto tra le dichiarazioni rese dai collaboratori in sede di indagini e quelle rese a dibattimento ne' precisa entro quali limiti le prime dichiarazioni sarebbero state assunte a prova dei fatti di cui è processo.
2l- Violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 179 c.p.p., essendosi disposto l'esame a distanza dei collaboratori, pur non essendo gli stessi in stato di detenzione (motivo dedotto da RO NU).
Il motivo, come correttamente rilevato dal Giudice di merito, è infondato, considerato che l'art. 147bis disp. att. c.p.p. consente l'esame a distanza delle persone che collaborano con la giustizia e degli imputati di reato connesso anche se non detenuti. 2m- Violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 c.p.p.), essendo stato RO NU condannato per concorso materiale nell'omicidio, laddove gli era stato contestato il solo concorso morale (motivo dedotto da RO NU). Il motivo è generico, è dedotto per la prima volta in questa sede (si tratterebbe - in astratto - non di nullità assoluta, ma a regime intermedio) ed è comunque infondato.
Al RO NU è stato addebitato un ruolo particolare nella dinamica dell'omicidio (tenere lontano il TU G. dalla zona) e in relazione a tale ruolo l'imputato è stato posto nella condizione, nel corso dell'iter processuale, di spiegare ampiamente la sua difesa. Non può parlarsi, quindi, di immutazione del fatto, i cui elementi costitutivi non hanno subito modifica alcuna in sede di decisione, ma di qualificazione giuridica del fatto sul quale l'imputato si è difeso.
Non va sottaciuto, peraltro, che impropriamente i Giudici di merito hanno parlato di concorso "anche materiale" di RO NU nell'omicidio (cfr. sentenza di primo grado pg. 66), laddove il suo concorso, sulla base di quanto accertato in fatto, va ricondotto nello schema di quello morale, essendo pacifica la sua estraneità all'esecuzione materiale del delitto. Il concorso del predetto nel reato, infatti, va ravvisato nella condivisione del progetto di "eliminare" il Di CC e nella condotta posta in essere per garantire, nel concreto contesto, un maggior senso di sicurezza all'esecutore materiale del delitto, rafforzando così in costui il proposito criminoso e la decisione di darvi esecuzione in quello stesso contesto. Deve ravvisarsi, invero, il concorso morale di chi condivida l'accordo criminoso e, con la sua condotta, s'inserisca a sostegno dell'altrui attività esecutiva.
2n- Violazione della legge penale, con riferimento all'art. 110 c.p., e vizio di motivazione sul ritenuto concorso di RO NU e RO TO.
La doglianza si risolve sostanzialmente in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui riposa la sentenza impugnata, che, in stretta aderenza alle emergenze processuali, contestualizzate storicamente, interpretate nel rispetto dei canoni logici e depurate dei tentativi inquinanti a fini difensivi, da conto delle ragioni che giustificano la conclusione alla quale perviene, vale a dire il concorso dei fratelli RO CC, TO, TO e NU nei reati loro addebitati.
Sulla base delle dichiarazioni rese dagli stessi ricorrenti e da Di CC LE, la Corte territoriale, cogliendo realisticamente la logica operativa del gruppo malavitoso, ritiene raggiunta la prova della deliberazione adottata dal medesimo di uccidere i Di CC e dei ripetuti appostamenti fatti in questa prospettiva. La situazione favorevole venutasi a determinare la sera del 13/2/1996, per effetto della non prevista presenza in casa RO di Di CC PP, aveva visto immediatamente attivarsi il gruppo e ciascun componente di esso assumere il ruolo che le circostanze concrete imponevano, in modo da dare esecuzione a quanto già deliberato: intervento immediato di RO CC, che si era appartato sul retro dell'abitazione con la vittima designata;
RO TO, TO e NU avevano provveduto a tenere costantemente sotto controllo la zona, presidiandola in un punto strategico, in modo da coprire le spalle al fratello CC;
RO NU, dopo il sopraggiungere del TU G., aveva preso in consegna il medesimo per tenerlo lontano dai luoghi, circostanza oggettiva - questa - interpretata nel suo reale significato, con logica ineccepibile, dalla sentenza impugnata (cfr. pgg. 50 e 51); comportamento successivo all'omicidio tenuto dai germani RO, i quali tutti concorsero nelle operazioni di occultamento del cadavere, in logica continuità con la più grave condotta posta in essere in precedenza.
Anche la ricostruzione della dinamica dei fatti, ancorata a precisi dati oggettivi, anch'essi interpretati e valutati con senso realistico e secondo logica, si sottrae a qualunque censura rilevante sul piano della legittimità.
2o- Violazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta aggravante della premeditazione (motivo comune a RO CC, NU, TO e TO).
La censura è priva di fondamento.
La sentenza di merito sottolinea: a) l'omicidio di Di CC PP era stato un "delitto dell'associazione", funzionale cioè alla difesa di questa e a garantire la realizzazione dei suoi scopi e il suo predominio territoriale, insidiato "dal pesante attacco sferrato dal gruppo avverso"; b) L'omicidio era stato deliberato dai RO, animati dalla ferma volontà di "eliminare" i Di CC, senza preconcette distinzioni circa l'individuazione delle singole persone e secondo la logica - peraltro - della cd. guerra di mafia, anche se gli obiettivi principali erano Di CC IN e Di CC PP;
c) erano stati predisposti appostamenti a tal fine, che però avevano sortito esito negativo;
d) tutti gli appartenenti al clan erano stati allertati per segnalare la presenza di Di CC PP in luoghi che potessero consentirne la uccisione;
e) la favorevole occasione presentatasi la sera del 13/2/1996 aveva immediatamente attivato l'organizzazione del gruppo e la coordinazione operativa dei suoi componenti, che avevano così dato esecuzione alla deliberazione criminosa già da tempo adottata. È agevole cogliere in tali dati fattuali e nella loro successione cronologica gli estremi della premeditazione.
Questa, consistendo in un fatto interiore di non agevole verifica, deve essere necessariamente desunta da elementi estrinseci, dotati di sicuro valore sintomatico, tra i quali possono collocarsi la causale, l'anticipata manifestazione del proposito delittuoso, la ricerca dell'occasione più favorevole, l'adeguamento delle modalità esecutive, ogni altra circostanza dalla cui valutazione possano trarsi sicuri elementi circa la finalità che l'agente si proponeva di conseguire.
L'aggravante in esame è integrata dal concorso di due elementi:
quello cronologico, consistente nell'apprezzabile intervallo di tempo che deve intercorrere tra risoluzione ed azione, durante il quale l'agente può riflettere sulla decisione presa e recedere dalla stessa, per il prevalere in lui di motivi inibitoli su quelli a delinquere;
quello ideologico o psicologico, consistente nel perdurare, nell'animo del soggetto, senza soluzione di continuità, della risoluzione criminosa, che - anzi - si consolida e si rafforza. L'aggravante, inoltre, se collegata a una precisa causale, rivelatrice del proposito criminoso mantenuto inalterato nel tempo, non è esclusa dall'occasionalità, non prevista, del momento di consumazione del delitto, a meno che tale occasionalità assuma una valenza così preponderante da neutralizzare, sul piano dell'efficienza causale, gli elementi sintomatici della premeditazione.
Nel caso in esame, tenuto conto del contesto in cui il delitto maturò, sono ravvisabili tutti gli indici della premeditazione: a) l'azione era stata decisa e preventivamente programmata dal gruppo malavitoso (i cui componenti ne erano stati messi a parte e l'avevano condivisa), quale precisa scelta strategica per riaffermare il predominio sul territorio e contrastare i tentativi d'inserimento su questo del clan rivale;
b) il radicamento e la persistenza nel tempo del proposito omicida erano desumibili dalle ricercate occasioni ed opportunità per dare attuazione a quanto programmato;
c) la circostanza favorevole verificatasi per l'iniziativa della vittima aveva semplicemente agevolato l'esecuzione del delitto e, in continuità con la risoluzione in precedenza adottata, gli imputati si erano limitati ad adeguare le relative modalità esecutive, sicché nessuna cesura della premeditazione si era verificata;
d) assenza di qualunque elemento probatorio che possa accreditare la tesi dell'omicidio d'impeto o addirittura della legittima difesa. D'altra parte, non può essere sottaciuto che, nella cd. "guerra di mafia", qual è quella venutasi a determinare tra il clan RO e il clan Di CC, la deliberazione omicidiaria adottata da un determinato gruppo in danno di un altro è - di norma - irrevocabile, perché trova la sua causale in irrinunciabili propositi di vendetta, funzionali alla sopravvivenza stessa del sodalizio, ed è affermazione positiva dell'aggravante della premeditazione, soprattutto se questa trova conferma nella lucidità e nel perfetto governo del comportamento tenuto dagli agenti in sede esecutiva, a prescindere - come si è detto - dall'eventuale occasionalità del momento di consumazione del delitto.
La premeditazione, infine, non può essere esclusa neppure dal rilievo che l'uccisione di Di CC PP era stata condizionata alla previa uccisione di Di CC IN, considerato che tale condizione, in quanto dipendente esclusivamente o almeno prevalentemente dalla volontà degli agenti, non è concettualmente incompatibile con l'aggravante.
2q- Violazione di legge e vizio di motivazione sull'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 (motivo dedotto da RO NU). La censura, articolata in maniera meramente assertiva, non è idonea a porre in crisi l'iter argomentativo seguito dalle due sentenze di merito a dimostrazione della sussistenza dell'aggravante in questione.
2r- Violazione del D.L. n. 152 del 1991, art. 8 e vizio di motivazione per la denegata concessione della cd. attenuante della collaborazione (motivo dedotto da RO CC, TO e TO).
Anche tale censura non è idonea a scalfire la valenza degli argomenti in fatto sui quali la Corte territoriale fa leva, senza incorrere in vizi di manifesta illogicità, per negare l'invocata attenuante.
Non si vede come possa parlarsi, con riferimento ai fatti specifici di cui è processo, di concreta e fattiva collaborazione da parte degli imputati, limitatisi ad ammettere circostanze oggettive non contestabili e ad aggiungere (è il caso di RO CC) riferimenti assolutamente depistanti per l'esatta ricostruzione dei fatti.
2s- Inammissibile, infine, è la doglianza di RO NU in ordine al formulato giudizio di comparazione ex art. 69 c.p. (attenuanti generiche - aggravante della premeditazione) e all'entità della pena inflittagli.
La scelta sanzionatoria, in quanto sorretta - come nella specie - da adeguata e logica motivazione, deve rimanere prerogativa esclusiva del giudice di merito e non può essere oggetto di censura sotto il profilo della legittimità.
3- Al rigetto dei ricorsi di RO CC, RO TO, RO TO e RO NU, consegue la condanna di costoro al pagamento in solido delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nella parte in cui ha dichiarato inammissibile l'appello di RO AN;
dichiara inammissibile il ricorso del medesimo e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'Assise d'Appello di Potenza per il giudizio. Rigetta i ricorsi degli altri imputati, che condanna in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2008