Sentenza 13 dicembre 1995
Massime • 1
L'interesse richiesto dall'art. 568, quarto comma, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente; pertanto, qualora il pubblico ministero denunci, al fine di ottenere l'esatta applicazione della legge, la violazione di una norma di diritto formale, in tanto può ritenersi la sussistenza di un interesse concreto che renda ammissibile la doglianza, in quanto da tale violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole. (In applicazione di detto principio la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del gravame del pubblico ministero che, mostrando di condividere la decisione di merito con la quale il giudice del dibattimento aveva pronunciato, nel corso degli atti preliminari, sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto, aveva tuttavia denunciato la violazione dell'art. 469 cod. proc. pen., sostenendo che tale disposizione, la quale indica i casi di proscioglimento prima del dibattimento, non consente di pronunciare sentenze assolutorie con la formula predetta).
Commentari • 16
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 13/12/1995, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 1995 |
Testo completo
Composta dai signori N. 42
1. Dottor Piero CALLÀ Presidente
2. Dottor Giorgio BUOGO Componente
3. Dottor Giuseppe CONSOLI Componente
4. Dottor Giovanni D'URSO Componente
5. Dottor Paolino DELL'ANNO Componente
6. Dottor Santo BELFIORE Componente
7. Dottor Giuseppe COSENTINO Componente
8. Dottor Giovanni SILVESTRI Componente
9. Dottor Adalberto ALBAMONTE Componente
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Torino avverso la sentenza emessa dal pretore di Torino nei confronti di NI IN ES, HE RO e RI MA;
Udita la relazione svolta dal consigliere Paolino Dell'Anno;
Letta la requisitoria del procuratore generale con la quale si è concluso per l'annullamento del provvedimento con rinvio alla pretura di Torino.
OSSERVA
1. Con decreto del 31 gennaio 1994 il procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Torino rinviò a giudizio NI IN ES, HE RO e RI MA per rispondere del reato di cui all'articolo 21 - comma 1 - del decreto del Presidente della Repubblica numero 175 del 17 maggio 1988 perché, essendo responsabili della divisione "Inox" e dello stabilimento "Laminati piani speciali" della società "ILVA", avevano omesso di fare pervenire, entro il 30 ottobre 1991, alle competenti autorità la notifica prescritta per i fabbricanti, esercenti le attività indicate nel decreto ministeriale 20 maggio 1991, nei casi di immagazzinamento di sostanze pericolose, consistenti, nella concreta fattispecie, in acido fluoridrico in quantitativo superiore a quello massimo tollerato.
2. Con sentenza del 15 novembre 1994, emessa in udienza pubblica e nella fase degli atti preliminari al dibattimento, il pretore assolse gli imputati per insussistenza del fatto loro addebitato, argomentando che era risultato che gli stessi avevano adempiuto all'onere, normativamente imposto, entro l'1 giugno 1994, termine ultimo utile per l'effettuazione della comunicazione, come da proroga accordata per l'assolvimento dell'obbligo, essendosi modificato per tale parte il precetto normativo originario con decreti-legge successivamente intervenuti e reiterati, e, alla data della pronuncia, con quello 7 novembre 1994 numero 618, a sua volta ulteriormente riprodotto, tanto che in atto è ancora in vigore la stessa disciplina provvisoria contenuta, per ultimo, nel decreto 8 novembre 1995 numero 461.
3. Contro la decisione ha interposto ricorso il procuratore della Repubblica che ha denunciato la violazione dell'articolo 469 del codice di rito penale consentendo questo la definizione anticipata dei giudizio con proscioglimento dell'imputato nelle sole ipotesi, tassativamente indicate, di estinzione del reato e di improcedibilità dell'azione penale.
4. La terza sezione penale di questa Corte, con ordinanza del 10 luglio 1995, premesso che la decisione sulla Questione di diritto sottoposta al suo esame avrebbe potuto essere difforme rispetto al principio, che si pone in senso conforme alla tesi sostenuta nell'atto d'impugnazione, costantemente affermato sul punto dal giudice di legittimità, e quindi si sarebbe potuto dare luogo a un contrasto giurisprudenziale, ha rimesso il ricorso a queste sezioni unite ai sensi dell'articolo 618 dei codice di procedura penale.
5. Il procuratore generale ha osservato che, essendo stata emessa la decisione in udienza pubblica e a dibattimento iniziato in una situazione di macroscopica evidenza della prova a favore dei prevenuti, sono prive di consistenza le censure del ricorrente, ma che, ciò nonostante, si impone l'annullamento della stessa in quanto non preceduta dal parere del pubblico ministero sulla fondatezza della richiesti difensiva, derivandone il verificarsi della nullità di ordine generale prevista dalla lettera b) dell'articolo 178 del codice di rito penale.
6. Le argomentazioni del requirente sono totalmente infondate in punto di fatto e non offrono alcun ausilio per la soluzione della questione sottoposta all'esame di queste sezioni unite. E invero, risulta dai verbali di udienza in atti che, alla prima di esse del 7 luglio 1994, il pretore, immediatamente dopo avere controllato la regolare costituzione delle parti e dichiarato la contumacia di due degli imputati, rinviò a quella del 15 novembre del 1994 nella quale, prima che il dibattimento fosse dichiarato formalmente aperto, secondo quanto disposto dall'articolo 492 del codice, e che poi si desse luogo alla esposizione introduttiva e all'indicazione delle prove da ammettersi, il difensore formulò la richiesta di proscioglimento da pronunciarsi ai sensi dell'articolo 129, allegando le ragioni a sostegno e producendo documentazione. Intervenne quindi il pubblico ministero, che (si confronti alla fine del foglio 23 ) inizialmente dichiarò che non intendeva formulare conclusioni ma, immediatamente dopo, si espresse nel senso che il giudice voglia pronunciare sentenza ex articolo 129 c.p.p. Il giudice si ritirò quindi nella camera di consiglio e, fatto ritorno, diede lettura del dispositivo con il quale si assolsero gli imputati, ai sensi dell'articolo 129 c.p.p. dal reato di cui al punto 1) per insussistenza del fatto e si dichiarò di non doversi procedere a loro carico per altro, oggetto di un diverso capo di imputazione ed estraneo al ricorso, per intervenuta oblazione, accogliendosi, per entrambi, le istanze formulate dalla difesa e, sempre per entrambi, su conformi pareri dei pubblico ministero. Ne consegue, da un lato, che la sentenza venne emessa nella fase predibattimentale, e non a dibattimento iniziato, e, dall'altro, che il pubblico ministero non solo fu posto nelle condizioni di interloquire ma anzi espressamente non si oppose alla definizione anticipata dei giudizio invocata nell'interesse degli incriminati.
7. Tanto premesso, deve osservarsi che la inammissibilità dell'impugnazione, rilevabile sotto un duplice profilo, impedisce alla Corte di affrontare il problema che ha indotto alla rimessione del ricorso alle sezioni unite.
8. Il ricorrente non avanza alcuna critica sulla esattezza giuridica della conclusione raggiunta dal giudice di merito - conclusione che anzi pare. anche se implicitamente condividere, incontrandosi la doglianza esclusivamente sulla violazione delle disposizioni che regolano la possibilità, per il giudice del processo, di un proscioglimento dell'imputato per ragioni di merito prima del dibattimento di primo grado, sostenendosi che, in questa fase, il loro ambito di applicabilità, in deroga al principio generale dettato dall'articolo 129 del codice di rito, subirebbe, per effetto di quanto disposto dall'articolo 469, una limitazione perché circoscritto alle sole ipotesi della declaratoria di cause di estinzione del reato o di improcedibilità o improseguibilità dell'azione penale, sicché, si sostiene nella sostanza, il pretore, correttamente applicando il disposto normativo, sarebbe stato tenuto a procedere al dibattimento e, solo una volta esauritosi questo, avrebbe dovuto assolvere gli imputati con sentenza da emettersi ai sensi dell'articolo 530.
Orbene, così come già prevedeva l'articolo 190, comma quarto del codice di procedura penale del 1930, il comma 4 dell'articolo 568,
esige che per proporre l'impugnazione la parte sia titolare di un interesse Sa essa, interesse che si pone come un indefettibile requisito soggettivo dello stesso diritto di impugnazione. Abbandonatasi da tempo la teoria secondo la quale il concetto di interesse a impugnare potesse fondarsi esclusivamente sulla teoria della soccombenza, si è pervenuti a ricondurre questo alla presenza di un'utilità che la parte si prefigga di ottenere dall'esercizio del diritto di impugnazione.
In quest'ottica, al fine di accertare la presenza, nel caso concreto, dell'interesse a richiedere l'ulteriore grado di giudizio, appare indispensabile procedersi al confronto tra due dati processuali, e cioè tra la sentenza impugnata e quella che l'impugnante tenderebbe a conseguire attraverso l'impugnazione. Sussiste cioè l'interesse a impugnare quando la decisione del giudice sia stata pregiudizievole per la parte e, denunciandosi la sua ingiustizia o la sua illegittimità, quella che, all'esito dell'ulteriore grado del giudizio, potrebbe intervenire, secondo le aspettative dell'impugnante, cancelli o riduca il pregiudizio lamentato.
Insomma, per ritenersi ammissibile, il gravame deve tendere in concreto all'eliminazione della lesione di un diritto o di un interesse giuridico dell'impugnante, non essendo prevista nell'ordinamento processuale, la possibilità di proporre un'impugnazione che si risolva in una mera pretesa teorica, mirando all'esattezza giuridica della decisione, che di per sé non è sufficiente a integrare il vantaggio pratico in cui si compendia l'interesse normativamente stabilito che sottende l'impugnazione di ogni provvedimento giurisdizionale.
L'interesse richiesto dall'articolo 568, quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere cioè correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l'impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente.
E, proprio con riferimento alla posizione del pubblico ministero, queste sezioni unite hanno reiteratamente affermato che, nella ipotesi in cui lo stesso denunci, attraverso l'impugnazione proposta al fine di ottenere l'esatta applicazione della legge, la violazione di una norma di diritto formale, in tanto può ritenersi la sussistenza di un interesse concreto che renda ammissibile la doglianza, in quanto dalla violazione sia derivato un reale pregiudizio dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (udienza 24 marzo 1995, Boido;
ud. 11 maggio 1992, dep.23 giugno 1992, Amato, in Cass. pen., 1993, p. 2808, n. 1654 ), prospettazione totalmente assente nell'atto di gravame all'esame della Corte.
9. Ma anche da altro punto di vista, e strettamente correlato alle osservazioni che precedono, il ricorso si presenta come inammissibile. E invero, anche a volere ammettere che la disposizione processuale dettata dall'articolo 469 debba leggersi nel senso propugnato dal procuratore della Repubblica presso la pretura di Torino, è incontestabile che la violazione denunciata non possa costituire causa di nullità relativa non essendo questa specificamente comminata.
Nè giammai potrebbe essa ritenersi causa di nullità assoluta per una presunta incapacità generica del giudice ai sensi del combinato disposto degli articoli 178 - lettera a) - e 33 del codice di procedura penale, dovendo tenersi conto che il giudice del dibattimento è lo stesso avanti al quale si svolge la fase preliminare a questo, diversificandosi esclusivamente i due momenti temporali essendo destinato quello che precede il dibattimento vero e proprio al controllo della regolarità della costituzione delle parti e alla trattazione delle questioni preliminari. Nullità di ordine generale potrebbe esclusivamente ipotizzarsi per il caso in cui il giudice provveda nel mancato rispetto della partecipazione dei pubblico ministero o dell'intervento, assistenza o rappresentanza dell'imputato, e cioè quando l'uno o l'altro non abbiano interloquito sulla possibile definizione anticipata del giudizio o non abbiano dato il loro assenso, il che non si è verificato nella concreta fattispecie avendo entrambi manifestato il loro accordo sullasoluzione alla quale il pretore addivenne. In definitiva, si sarebbe trattato di una mera violazione, alla quale concorse a dare luogo lo stesso ufficio ricorrente, sfornita di sanzione dalla quale nessun pregiudizio conseguì dovendo ritenersi conforme a giustizia - a tale proposito convengono, espressamente, il procuratore generale presso questa Corte e, anche se implicitamente, lo stesso ricorrente - il proscioglimento dei prevenuti.
P.Q.M.
Visto l'articolo 611 c. p. p., dichiara inammissibile il ricorso. Roma, 13 dicembre 1995.