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2 gennaio 2000
2 gennaio 2000
Art. 47. 1. L' articolo 33-sexies del codice di procedura penale , introdotto dall'articolo 170. del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 5 1 , e' sostituito dal seguente:
"ART. 33-sexies - (Inosservanza dichiarata nell'udienza preliminare) - 1. Se nell'udienza preliminare il giudice ritiene che per il reato deve procedersi con citazione diretta a giudizio pronuncia, nei casi previsti dall'articolo 550, ordinanza di' trasmissione degli atti al pubblico ministero per l'emissione del decreto di citazione a giudizio a norma dell'articolo 552.
2. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 424, commi 2 e 3, 553 e 554".
2. L' articolo 33-septies dei codice di procedura penale , introdotto dall' articolo 170 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 , e' sostituito dal seguente:
"ART. 33 -septies. - (Inosservanza dichiarata nel dibattimento di primo grado) -1. Nel dibattimento di primo grado instaurato a seguito dell'udienza preliminare, il giudice, se ritiene che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione diversa, trasmette gli atti, con ordinanza, al giudice competente a decidere sul reato contestato.
2. Fuori dai casi previsti dal comma 1 se il giudice monocratico ritiene che il reato appartiene alla cognizione dei collegio, dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
3. Si applica la disposizione dell'articolo 420-ter, comma 4".
3. Al comma 1 dell'articolo 60 del codice di procedura penale le parole: "nel decreto di citazione a giudizio emesso a norma dell'articolo 555" sono sostituite dalle seguenti: "nel decreto di citazione diretta a giudizio".
4. All' articolo 516 del codice di procedura penale , come modificato dall' articolo 186 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 , e' aggiunto il seguente comma:
"1-ter. Se a seguito della modifica risulta un reato per il quale e' prevista l'udienza preliminare, e questa non si e' tenuta, l'inosservanza delle relative disposizioni e' eccepita, a pena di decadenza, entro il termine indicato dal comma 1- bis".
5. Il comma 1-bis dell'articolo 517 del codice di procedura penale , introdotto dall' articolo 187 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 , e' sostituito dal seguente:
"1-bis. Si applicano le disposizioni previste dall'artitolo 516, commi 1-bis e 1-ter".
6. Al comma 1 dell'articolo 521 del codice di procedura penale , come sostituito dall' articolo 188 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 , sono aggiunte, in fine, le parole: "ovvero non risulti tra quelli per i quali e' prevista l'udienza preliminare e questa non si sia tenuta".
7. Il comma 1 dell'articolo 521 bis del codice di procedura penale , introdotto dall' articolo 189 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 , e' sostituito dal seguente:
"1. Se, in seguito ad una diversa definizione giuridica o alle contestazioni previste dagli articoli 516, commi 1-bis e 1-ter, 517, comma 1-bis e 518, il reato risulta tra quelli attribuiti alla cognizione del tribunale per cui e' prevista l'udienza preliminare e questa non si e' tenuta, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero".
"ART. 33-sexies - (Inosservanza dichiarata nell'udienza preliminare) - 1. Se nell'udienza preliminare il giudice ritiene che per il reato deve procedersi con citazione diretta a giudizio pronuncia, nei casi previsti dall'articolo 550, ordinanza di' trasmissione degli atti al pubblico ministero per l'emissione del decreto di citazione a giudizio a norma dell'articolo 552.
2. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 424, commi 2 e 3, 553 e 554".
2. L' articolo 33-septies dei codice di procedura penale , introdotto dall' articolo 170 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 , e' sostituito dal seguente:
"ART. 33 -septies. - (Inosservanza dichiarata nel dibattimento di primo grado) -1. Nel dibattimento di primo grado instaurato a seguito dell'udienza preliminare, il giudice, se ritiene che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione diversa, trasmette gli atti, con ordinanza, al giudice competente a decidere sul reato contestato.
2. Fuori dai casi previsti dal comma 1 se il giudice monocratico ritiene che il reato appartiene alla cognizione dei collegio, dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
3. Si applica la disposizione dell'articolo 420-ter, comma 4".
3. Al comma 1 dell'articolo 60 del codice di procedura penale le parole: "nel decreto di citazione a giudizio emesso a norma dell'articolo 555" sono sostituite dalle seguenti: "nel decreto di citazione diretta a giudizio".
4. All' articolo 516 del codice di procedura penale , come modificato dall' articolo 186 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 , e' aggiunto il seguente comma:
"1-ter. Se a seguito della modifica risulta un reato per il quale e' prevista l'udienza preliminare, e questa non si e' tenuta, l'inosservanza delle relative disposizioni e' eccepita, a pena di decadenza, entro il termine indicato dal comma 1- bis".
5. Il comma 1-bis dell'articolo 517 del codice di procedura penale , introdotto dall' articolo 187 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 , e' sostituito dal seguente:
"1-bis. Si applicano le disposizioni previste dall'artitolo 516, commi 1-bis e 1-ter".
6. Al comma 1 dell'articolo 521 del codice di procedura penale , come sostituito dall' articolo 188 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 , sono aggiunte, in fine, le parole: "ovvero non risulti tra quelli per i quali e' prevista l'udienza preliminare e questa non si sia tenuta".
7. Il comma 1 dell'articolo 521 bis del codice di procedura penale , introdotto dall' articolo 189 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 , e' sostituito dal seguente:
"1. Se, in seguito ad una diversa definizione giuridica o alle contestazioni previste dagli articoli 516, commi 1-bis e 1-ter, 517, comma 1-bis e 518, il reato risulta tra quelli attribuiti alla cognizione del tribunale per cui e' prevista l'udienza preliminare e questa non si e' tenuta, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero".
Commentario • 1
- 1. Quando si determinano gli effetti della connessione sull'attribuzione monocratica o collegialeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 4 dicembre 2019 · 0.91062415
(Dichiarata la competenza del Tribunale di Genova in composizione monocratica a cui è stata disposta la trasmissione degli atti) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 33-quater) Il fatto Il Tribunale di Genova in composizione collegiale aveva, con ordinanza del 17 maggio 2018, sollevato conflitto ai sensi dell'art. 28, comma 2, cod. proc. pen. in riferimento al provvedimento in data 22 febbraio 2018 con il quale lo stesso Tribunale in composizione monocratica aveva ritenuto che la cognizione del procedimento nei confronti degli imputati dei reati loro rispettivamente contestati, commessi nella gestione della discarica di S. – appartenesse al Tribunale in composizione collegiale …
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Giurisprudenza • 12
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