Articolo 47 della Legge 16 dicembre 1999, n. 479
Articolo 46Articolo 48
Versione
2 gennaio 2000
Art. 47. 1. L' articolo 33-sexies del codice di procedura penale , introdotto dall'articolo 170. del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 5 1 , e' sostituito dal seguente:
"ART. 33-sexies - (Inosservanza dichiarata nell'udienza preliminare) - 1. Se nell'udienza preliminare il giudice ritiene che per il reato deve procedersi con citazione diretta a giudizio pronuncia, nei casi previsti dall'articolo 550, ordinanza di' trasmissione degli atti al pubblico ministero per l'emissione del decreto di citazione a giudizio a norma dell'articolo 552.
2. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 424, commi 2 e 3, 553 e 554".
2. L' articolo 33-septies dei codice di procedura penale , introdotto dall' articolo 170 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 , e' sostituito dal seguente:
"ART. 33 -septies. - (Inosservanza dichiarata nel dibattimento di primo grado) -1. Nel dibattimento di primo grado instaurato a seguito dell'udienza preliminare, il giudice, se ritiene che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione diversa, trasmette gli atti, con ordinanza, al giudice competente a decidere sul reato contestato.
2. Fuori dai casi previsti dal comma 1 se il giudice monocratico ritiene che il reato appartiene alla cognizione dei collegio, dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
3. Si applica la disposizione dell'articolo 420-ter, comma 4".
3. Al comma 1 dell'articolo 60 del codice di procedura penale le parole: "nel decreto di citazione a giudizio emesso a norma dell'articolo 555" sono sostituite dalle seguenti: "nel decreto di citazione diretta a giudizio".
4. All' articolo 516 del codice di procedura penale , come modificato dall' articolo 186 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 , e' aggiunto il seguente comma:
"1-ter. Se a seguito della modifica risulta un reato per il quale e' prevista l'udienza preliminare, e questa non si e' tenuta, l'inosservanza delle relative disposizioni e' eccepita, a pena di decadenza, entro il termine indicato dal comma 1- bis".
5. Il comma 1-bis dell'articolo 517 del codice di procedura penale , introdotto dall' articolo 187 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 , e' sostituito dal seguente:
"1-bis. Si applicano le disposizioni previste dall'artitolo 516, commi 1-bis e 1-ter".
6. Al comma 1 dell'articolo 521 del codice di procedura penale , come sostituito dall' articolo 188 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 , sono aggiunte, in fine, le parole: "ovvero non risulti tra quelli per i quali e' prevista l'udienza preliminare e questa non si sia tenuta".
7. Il comma 1 dell'articolo 521 bis del codice di procedura penale , introdotto dall' articolo 189 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 , e' sostituito dal seguente:
"1. Se, in seguito ad una diversa definizione giuridica o alle contestazioni previste dagli articoli 516, commi 1-bis e 1-ter, 517, comma 1-bis e 518, il reato risulta tra quelli attribuiti alla cognizione del tribunale per cui e' prevista l'udienza preliminare e questa non si e' tenuta, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero".
Entrata in vigore il 2 gennaio 2000
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