Sentenza 4 luglio 2008
Massime • 1
La richiesta di differimento dell'udienza per concomitante impegno professionale del difensore deve essere corredata anche dalla giustificazione della mancata nomina di un sostituto, come è desumibile, oltreché da ragioni d'ordine sistematico, dall'ultimo periodo dell'art. 420 ter comma quinto c.p.p..
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Integra il reato di sostituzione di persona la creazione ed utilizzazione un "account" ed una casella di posta elettronica o l'iscrizione su un sito e-commerce servendosi dei dati anagrafici di un diverso soggetto. In tema di reati contro il patrimonio, qualora l'elemento dell'ingiusto profitto sia costituito dall'accreditamento di una somma di denaro su una carta di pagamento ricaricabile (nella specie "postepay") dell'agente, il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto alla ricarica, atteso che tale operazione, in ragione della sua irrevocabilità, realizza contestualmente l'effettivo conseguimento della somma - e non di un mero …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/07/2008, n. 44299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44299 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 04/07/2008
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 3099
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - N. 010846/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) SC IN, N. IL 26/03/1955;
2) UP CE, N. IL 19/09/1953;
avverso SENTENZA del 16/11/2007 CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CARROZZA ARTURO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Cedrangolo, che chiede l'annullamento senza rinvio perché estinto il reato di cui al capo B, prescrizione, rigetto nel resto.
FATTO E DIRITTO
1.- La Corte di Appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Siracusa che aveva dichiarato MI CE colpevole del reato di cui alla L. Fall., art. 216, n. 1 e L. Fall., art. 223 e lo stesso MI insieme a SA EL del reato di cui alla L. Fall., art. 117, L. Fall., art. 216, n. 3 e L. Fall., art. 223 e condannati alla pena ritenuta di giustizia.
2.- Il MI e il SA, a mezzo del comune difensore, propongono ricorso per Cassazione, deducendo:
A. - Entrambi:
Nullità, con riferimento all'art. 420 ter c.p.p., n. 5 e artt. 178 e 179 c.p.p., del giudizio di primo grado e della sentenza, per avere la Corte territoriale disatteso la richiesta di rinvio del difensore di fiducia, perché impegnato lo stesso giorno, avanti al tribunale monocratico di Siracusa, in altro procedimento, come documentato e prontamente comunicato.
B.- MI CE:
a.- Inosservanza della legge penale con riferimento alla violazione della L. Fall., art. 216, n. 1, e L. Fall., art. 223, nonché inosservanza delle norme processuali penali stabilite a pena di nullità con riferimento agli artt. 516, 521 e 522 c.p.p. per avere ritenuto che il reato di bancarotta per distrazione è sorretto dal dolo generico;
b.- Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla valutazione delle prove in ordine all'avvenuto pagamento del compenso.
C.- MI e SA:
a.- Inosservanza della legge penale con riferimento all'art. 117 cpv. c.p., L. Fall., art. 216, comma 3, e L. Fall., art. 223 per avere qualificato bancarotta patrimoniale l'originaria contestazione relativa ad un pagamento in via preferenziale.
b.- Violazione della legge penale per difetto di contestazione dell'aggravante di cui alla L. Fall., art. 219 e conseguente violazione dei rilievi di graduazione della pena.
3.- Il primo motivo comune agli imputati, relativamente alla censura in rito, è infondato. Questa Corte ha avuto modo di affermare che "la concomitanza dell'impegno professionale assunto dal difensore in un altro procedimento può essere riconosciuto quale legittimo impedimento a comparire all'udienza (art. 420 ter c.p.p., comma 5)....... quando il difensore dimostri l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 c.p.p. sia nel procedimento al quale il difensore intende partecipare, sia in quello del quale si chiede il rinvio, per assoluta impossibilità a comparire. In particolare, la necessità per il difensore di dare giustificazione anche della mancata nomina di un sostituto è chiaramente desumibile, oltre che da ragioni di ordine sistematico, dall'ultimo periodo dell'art. 420 ter c.p.p., comma 5 (Cass., sez. 5, 17 ottobre 2007, n. 44883)". Nella specie il difensore avrebbe dovuto dimostrare l'impossibilità di avvalersi di un sostituto, tanto più che come lo stesso ammette, altri legali hanno il domicilio presso il suo studio. 4.- Sono, anche, infondati i motivi relativi alla posizione esclusiva del MI. La contestazione al MI consisteva nel fatto di aver operato un pagamento a proprio favore, immediatamente prima della cessazione dell'attività ed in stato di insolvenza, distraendo la somma di L. 67.900.233.
E la Corte territoriale ha posto in rilievo come il MI avesse prelevato tali somme, risultanti dalle ricevute sottoscritte, senza il supporto di un atto deliberativo, per presunti compensi per l'attività svolta in favore della società, del tutto sproporzionati, tenuto conto che la relativa attività riguardava solo il periodo di circa sei mesi dal giugno al dicembre 1994, e che la gestione aveva ad oggetto la vendita di materiale fotografico di modesta entità.
Orbene, per quanto riguarda il MI l'appropriazione di tali somme, integra il reato di bancarotta per distrazione dato che il denaro è stato destinato ad attività estranee ai fini sociali. Tale appropriazione prova anche la consapevole volontà (dolo generico) di dare al patrimonio sociale una destinazione a favore dell'amministratore diversa da quella sua propria (Cass., sez.fer., 01 agosto 2006, n. 27868). 5.- Per quanto riguarda le somme erogate dal MI al SA la Corte ha ritenuto anche tale fatto reato di bancarotta per distrazione. Tuttavia, la contestazione era quella di bancarotta preferenziale ritenuta dal giudice di primo grado per la quale nessuna impugnazione era avvenuta.
Pertanto, il fatto deve essere riportato sotto la fattispecie di bancarotta preferenziale.
Il reato relativo, però è estinto per prescrizione.
Quella applicabile nella specie è la prescrizione prevista dall'art.157 c.p., nella formulazione previgente, che prevede il decorso del tempo di cinque anni, prorogabile ex art. 160 c.p. della metà, più favorevole, prevedendo la L. Fall., art. 216, comma 3, la pena sino a cinque anni ed essendo state concesse le attenuanti generiche prevalenti.
La prescrizione è iniziata a decorrere il 17 novembre 1995, data della sentenza dichiarativa di fallimento, ed alla data odierna era già maturata.
Di conseguenza, va annullata senza rinvio la sentenza impugnata nella parte relativa al reato di bancarotta preferenziale di cui al capo B della rubrica attribuito a tutte due gli imputati.
Per quanto riguarda il MI, in seguito all'estinzione del reato di bancarotta preferenziale per prescrizione non va ridotta la pena inflitta, per il solo reato di bancarotta per distrazione, perché, atteso che le attenuanti generiche erano già state ritenute prevalenti sull'aggravante contestata la pena era stata già fissata in anni due di reclusione.
Pertanto, va annullata senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di entrambi gli imputati in relazione al reato di cui al capo B) perché estinto per intervenuta prescrizione e va rigettato nel resto il ricorso del MI.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnataci confronti di entrambi gli imputati in relazione al reato sub capo B), perché estinto per intervenuta prescrizione.
Rigetta nel resto il ricorso del MI.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2008