Sentenza 27 settembre 1995
Massime • 5
Ai fini della restituzione della cosa sequestrata e non confiscata, è necessaria la prova rigorosa di un diritto legittimo e giuridicamente apprezzabile su di essa, non potendo ipotizzarsi, in questa materia, un "favor possessionis" che prescinda dal "jus possidendi".
L'obbligo della motivazione, imposto al giudice dagli artt. 111 Cost. e 125, comma terzo, cod. proc. pen. per tutte le sentenze, opera anche rispetto a quelle di applicazione della pena su richiesta delle parti. Tuttavia, in tal caso, esso non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento, rispetto alla quale, pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d'atto del patto concluso tra le parti, lo sviluppo delle linee argomentative della decisione è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione. Ne consegue che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell'enunciazione - anche implicita - che è stata compiuta la verifica richiesta dalle leggi e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..
Lo spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità è espressamente escluso dal campo di applicazione della disposizione di cui all'art. 2 D.L. 20 giugno 1994 n. 399, convertito nella legge 8 agosto 1994 n. 501, che ha introdotto l'art. 12 "sexies" D.L. 8 giugno 1992 n. 356, alla cui stregua "è sempre disposta la confisca del danaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza ..." anche per il caso di applicazione della pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in ordine a talune figure di reato tra le quali quella prevista dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, eccettuata, tuttavia, la fattispecie prevista dal comma quinto, riguardante, appunto, i fatti di lieve entità.
La facoltà di attivare i procedimenti di gravame non è assoluta e indiscriminata, ma è subordinata alla presenza di una situazione in forza della quale il provvedimento del giudice risulta idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e l'eliminazione o la riforma della decisione gravata rende possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso. Ne consegue che la legge processuale non ammette l'esercizio del diritto di impugnazione avente di mira la sola esattezza teorica della decisione, senza che alla posizione giuridica del soggetto derivi alcun risultato pratico favorevole, nel senso che miri a soddisfare una posizione oggettiva giuridicamente rilevante e non un mero interesse di fatto. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta la carenza d'interesse dell'imputato - che aveva patteggiato la pena per il delitto di spaccio di modica quantità di stupefacenti, vedendosi confiscare la somma ricavata dalla cessione - a impugnare il capo relativo alla confisca, sul rilievo che la questione relativa alla legittimità di quest'ultima era meramente teorica e astratta, una volta esclusa l'esistenza, per il cedente, in una cessione illecita per contrarietà a norme imperative, di un diritto a rientrare nella disponibilità del prezzo ricavato, e cioè la tutelabilità "jure civili" della sua pretesa, configurabile, pertanto, come interesse di mero fatto).
Il negozio di cessione a fine di consumo di sostanza stupefacente è un atto contrario a norme imperative, ma non anche al buon costume, in quanto, mentre la contrarietà di un atto al buon costume, deve essere necessariamente bilaterale, nel negozio in questione è penalmente illecita solo la condotta di chi vende, non anche quella di chi acquista per uso personale. Ne consegue che ad esso non può applicarsi il principio "in pari causa melior est condicio possidentis" che è proprio dei negozi contrari al buon costume, onde lo spacciatore non ha diritto di ritenzione delle somme ottenute dalla cessione. (Fattispecie in tema di confisca di somma ricavata dalla vendita di una dose di eroina).
Commentari • 27
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RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Genova ha applicato a Piercarlo B., per il reato di cui agli artt. 81 e 495 c.p., la pena di mesi tre e giorni dieci di reclusione, in continuazione con quelle già inflittegli in due precedenti occasioni, rideterminando per l'effetto la pena complessiva in anni uno, mesi nove, giorni dieci di reclusione. Il giudice ha contestualmente concesso la sospensione condizionale della pena, subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per quattrocento giorni e complessive sei ore settimanali, da svolgere presso il Comune di Bogliasco, ai sensi della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/09/1995, n. 10372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10372 |
| Data del deposito : | 27 settembre 1995 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 18
Dott. Guido GUASCO Presidente
1. Dott. IO BUOGO Componente REGISTRO GENERALE
2. " UN AN " N. 38671/94
3. " AN EL "
4. " IA IS "
5. " SE OS "
6. " IO ZI "
7. " Giovanni SILVESTRI (Rel.) "
8. " ON MO "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RA Marco, n. a Roma il 12/7/1964;
avverso la sentenza emessa del Tribunale di Roma in data 7/10/1994. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni SILVESTRI.
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale dott. Claudio APONTE che ha concluso per il rigetto del ricorso. OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1.- A seguito di concorde richiesta delle parti a norma dell'art.444 cod. proc. pen., il Tribunale di Roma applicava a NO Marco,
con sentenza dei 7 ottobre 1994, la pena di otto mesi di reclusione e di lire tre milioni di multa per il reato di cui all'art.73 dei D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ritenuta l'ipotesi dei fatto di lieve entità prevista dal quinto comma dello stesso art. 73, disponendo la confisca di quanto in sequestro.
L'imputato proponeva ricorso per cassazione censurando la sentenza sotto il duplice profilo della inadeguatezza della motivazione in ordine al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e della violazione dell'art.445, comma 1 cod. proc. pen. per la ragione che la somma di denaro ricavata dalla cessione della sostanza stupefacente non poteva costituire oggetto di confisca in quanto, rappresentando il profitto e non il prezzo dei reato, era riconducibile nella previsione dei primo e non dei secondo comma dell'art.240 cod. pen..
Il ricorso, assegnato alla Sesta Sezione Penale di questa Corte, veniva rimesso alle Sezioni Unite a norma dell'art.618 cod. proc. pen. per la risoluzione dei contrasto di giurisprudenza vertente sulla questione relativa all'assoggettabilità o meno a confisca dei denaro ricevuto dallo spacciatore quale corrispettivo della cessione della sostanza stupefacente.
2. - È manifestamente infondato il primo motivo di gravame con cui è stata denunciata la carenza di motivazione in ordine all'omesso proscioglimento dell'imputato a norma dell'art.129 cod. proc. pen.. È opinione unanime in giurisprudenza e in dottrina che l'obbligo della motivazione, imposto al giudice dagli artt.111 Cost. e 125, comma 30 cod. proc. pen. per tutte le sentenza, è operante anche rispetto alle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, di talché non è posto in dubbio che tale provvedimento giurisdizionale deve essere rispondente al modello di sentenza prefigurato dall'art.546, che prevede al primo comma lett. e) "la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata". Nella giurisprudenza di questa Corte è stato, tuttavia, precisato che l'obbligo della motivazione non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza pronunciata ai sensi dell'art.444, comma 2 cod. proc. pen. e che, in particolare, pur non potendo ridursi il compito dei giudice ad una funzione di semplice presa di atto dei patto concluso dalle parti, lo sviluppo delle linee argomentative della decisione è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione. Muovendo da tale prospettiva interpretativa, le Sezioni Unite di questa Corte hanno delineato una compiuta analisi strutturale della motivazione della sentenza prevista dall'art.444, comma 2 cod. proc. pen., individuando i vari punti che devono formare oggetto dell'argomentata valutazione dei giudice e chiarendo, per quanto interessa 'in questa sede, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'art.129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Cass., Sez. Un., 27 marzo 1992, Di Benedetto). Alla luce di tali principi, recepiti dalla uniforme giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. V, 18 marzo 1994, Visconti, rv.199.807), la censura di inadeguatezza della motivazione risulta palesemente inconsistente, atteso che il Tribunale di Roma, prima di applicare la pena patteggiata, ha controllato la insussistenza delle condizioni indicate nell'art.129 cod. proc. pen., precisando che dagli atti dei fascicolo dei P,M. e dalle dichiarazioni dello stesso imputato non emergevano elementi che potessero giustificare una pronuncia di proscioglimento. Ne consegue che la sentenza impugnata è immune dal denunciato vizio di motivazione, come è, dei resto, confermato dalla circostanza che le deduzioni nelle quali si compendia il motivo di ricorso risultano formulate in termini del tutto astratti e senza il minimo riferimento ad elementi concreti che imponessero al giudice una più diffusa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto per le quali non potevano applicarsi le disposizioni di cui all'art.129 cod. proc. pen.. 3. - Col secondo motivo di ricorso è stata sollevata la questione su cui verte il contrasto di giurisprudenza che ha giustificato la rimessione dei ricorso alle Sezioni Unite, posto che il ricorrente ha sostenuto che, a norma dell'art.445, comma 1 cod. proc. pen., le somme percepite dallo spacciatore di droga non possono essere confiscate con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, facendo, con ciò, richiamo all'indirizzo largamente maggioritario nella giurisprudenza di legittimità secondo cui dette somme corrispondono al profitto e non al prezzo dei reato, onde non sono suscettibili di confisca ai sensi dei combinato disposto del citato art. 445, comma 1 e dell'art.240, comma 20 cod. pen. (Cass., Sez., IV, 7 febbraio 1995, Medefai, rv. 200898; Cass., Sez. VI, 22 marzo 1994, Sellem, rv. 198525; Cass., Sez. IV, 8 marzo 1993, Tallone, rv.193880; Cass., Sez. VI, 29 maggio 1992, Ayari, rv.193006 - in senso contrario, a favore della confisca delle somme in esame, qualificate come prezzo del reato, v. Cass., Sez. VI, 9 luglio 1993, Persichetti, rv.195717; Cass., Sez. VI, 28 ottobre 1992, Levote rv.193590). E' opportuno, peraltro, precisare che la tematica dei rapporti tra patteggiamento e confisca resta influente nel caso di specie dal momento che all'imputato è stato addebitato il reato di spaccio di lieve entità (art. 73, comma l'3 e 50 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) e che tale fattispecie è espressamente esclusa dal campo di applicazione della disposizione di cui all'art.2 D.L. 20 giugno 1994, n. 399, convertito nella I. 8 agosto 1994, n. 501, che ha introdotto l'art.12 sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella L. 7 agosto 1992, n. 356, alla cui stregua "è sempre disposta la confisca dei denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza..." anche per il caso di applicazione della pena a norma dell'art.444 cod. proc. pen. in ordine a talune figure di reato tra le quali è compresa quella di cui all'art.73 dei D.P.R. 309/90, eccettuata, tuttavia, la fattispecie prevista dal comma 5° riguardante, appunto, i fatti di lieve entità.
4. - Prima dell'esame della questione dedotta col secondo motivo, questa Corte deve porsi il problema della configurabilità dell'interesse del ricorrente ad impugnare il capo di sentenza concernente la confisca della somma da lui ricavata a seguito della cessione della sostanza stupefacente.
Premesso che l'interesse è espressamente richiesto dall'art.568, comma 4° cod. proc. pen. ("per proporre impugnazione è necessario avervi interesse"), che riproduce la disposizione contenuta nell'art.190, comma 40 del codice abrogato, deve osservarsi che l'interesse stesso rappresenta una condizione di ammissibilità dell'esercizio del diritto di impugnazione, distinto dal contenuto della medesima (cfr. Cass., Sez. Un., 12 ottobre 1993, Biscione), e che esso deve essere connotato dai requisiti della concretezza e dell'attualità (Cass., Sez. Un., 11 maggio 1992, Amato). In particolare, in coerenza col carattere dispositivo delle impugnazioni, la cui proposizione è rimessa all'iniziativa delle parti, la facoltà di attivare i procedimenti di gravame non è considerata assoluta e indiscriminata, ma è subordinata alla presenza di una situazione in forza della quale il provvedimento del giudice risulta idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e l'eliminazione o la riforma della decisione gravata rende possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso: con la conseguenza, ripetutamente posta in evidenza dalla giurisprudenza, che la legge processuale non ammette l'esercizio del diritto di impugnazione avente di mira la sola esattezza teorica della decisione, senza che alla posizione giuridica del soggetto derivi alcun risultato pratico favorevole (Cass., Sez. Un., 24 marzo 1995, P.M. in proc. Boido;
Cass., Sez. Un., 16 marzo 1994, Rusconi;
Cass., Sez. Un., 11 maggio 1992, Amato). È appena il caso di precisare che collegare l'interesse ad impugnare alla lesione della sfera giuridica e, correlativamente, al vantaggio concreto che deve derivare dalla rimozione o dalla modificazione del provvedimento gravato significa necessariamente attribuire all'impugnazione la configurazione di rimedio a disposizione delle parti per la tutela di posizioni soggettive giuridicamente rilevanti e non di meri interessi di fatto. Alla luce dei principi testé esposti appare evidente la mancanza dell'interesse dell'imputato ad impugnare il capo di sentenza con cui è stata disposta la confisca della somma di denaro da lui percepita in cambio della cessione della dose di eroina per la quale, su sua richiesta, gli è stata applicata la pena ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. invero, l'unico risultato pratico, valutabile in termini di vantaggio idoneo a giustificare l'interesse al gravame, non può che consistere nel riacquisto della disponibilità della somma per effetto della caducazione della misura di sicurezza patrimoniale derivante dall'accoglimento del ricorso, di guisa che deve trarsi il corollario, di lineare consequenzialità logica, che in tanto può sussistere un interesse a formulare la doglianza circa l'illegittimità della confisca in quanto il provvedimento abbia pregiudicato una situazione soggettiva, protetta dall'ordinamento, reintegrabile mediante la restituzione del denaro. Nel caso in esame è da escludere che ricorrano tali condizioni. Non è controverso che l'imputato ha ricevuto la somma sequestrata al momento dell'arresto in fragranza di reato quale corrispettivo di una dose di eroina, onde è indubbio che egli ha conseguito il denaro sulla base di un atto negoziale che, ai sensi dell'art.1418, comma 1° cod. civ., è affetto da nullità ed è, quindi, improduttivo di effetti in modo assoluto perché contrario alla norma di carattere certamente imperativo, assistita, per di più, dal presidio della sanzione penale, che vieta la vendita di sostanze stupefacenti. Il che equivale ad affermare che l'imputato è privo di un diritto sulla somma e che non può vantare alcun titolo legittimo al riacquisto della disponibilità di essa.
Pertanto, va riconosciuto che il provvedimento di confisca, anche se realmente dovesse essere non conforme alla disposizione contenuta nell'art.445, comma 1° cod. proc. pen., non ha pregiudicato un interesse giuridicamente protetto ma l'interesse di mero fatto a restare nel possesso di quanto illecitamente ottenuto: ond'é che l'eventuale annullamento della confisca risulterebbe sprovvisto di qualsiasi risultato pratico per l'imputato, il quale non potrebbe comunque pretendere la restituzione della somma ricevuta per lo spaccio di sostanze stupefacenti.
La soluzione, condivisa in dottrina, rappresenta la puntuale applicazione della disciplina posta dall'art.262, comma 1° cod. proc. pen., che, attraverso il testuale riferimento alla persona che
"ne abbia diritto", prescrive, ai fini della restituzione delle cose sequestrate e non confiscate, la prova rigorosa di un diritto legittimo e giuridicamente apprezzabile, non potendo ipotizzarsi in questa materia un "favor possessionis" che prescinda dallo "jus possidendi" (Cass., Sez. II, 24 marzo 1994, Angelillo -, Cass. Sez. II, 14 dicembre 1990, Ferretti). In conclusione, una volta ritenuto che l'imputato non ha titolo per pretendere la restituzione della somma ottenuta in esecuzione di un contratto nullo, corrispondente ad una fattispecie delittuosa, la legittimità o meno della confisca si riduce ad una questione meramente teorica ed astratta, dalla cui soluzione, in un senso o nell'altro, non può comunque derivare alcun vantaggio concreto a favore di chi ha proposto l'impugnazione.
5. - I risultati dell'indagine sin qui condotta, univocamente convergenti nell'escludere che possa configurarsi un interesse dei ricorrente ad impugnare il capo di sentenza relativo alla confisca, non possono essere posti in discussione adducendo che l'atto causativo del trasferimento della somma di denaro dal consumatore allo spacciatore di droga è contrario non solo ad una norma imperativa ma anche al buon costume, di talché dovrebbe ammettersi il diritto dell'imputato di trattenere la somma in virtù della disposizione di cui all'art.2035 cod. civ. che ha attribuito efficacia normativa al principio espresso dall'antico brocardo "in pari causa turpitudinis melior est condicio possidentis". L'argomento non ha pregio. Deve premettersi che, secondo la giurisprudenza civile di questa Corte, la categoria dei negozi illeciti perché contrari a norme imperative non coincide con quella dei negozi turpi, connotati dalla contrarietà ai fondamentali principi etici presenti nella coscienza collettiva di un determinato ambiente sociale e di un dato momento storico, onde la regola della "soluti retentio", sancita dal citato art. 2035, va valutata come tassativa eccezione alla disciplina generale della ripetizione delle prestazioni eseguite in base ad un titolo nullo (cfr. Cass. civ., Sez. III, 18 giugno 1987, n. 5371; Cass. civ., Sez. II, 28 gennaio 1987, n. 783). Nell'ottica della distinzione tra negozio illegale e negozio immorale, le Sezioni Unite Civili hanno precisato che, poiché la causa turpe deve essere apprezzata in relazione al momento in cui il negozio è stato compiuto, deve escludersi che sia contrario ai buon costume un contratto diretto a violare norme imperative non più sanzionate penalmente allorché l'atto è stato concluso, in quanto lo stesso legislatore, coi negare la rilevanza penale dei fatto, ha attenuato la valutazione negativa di esso anche sotto il profilo etico e sociale (Cass. civ., Sez. Un., 17 luglio 1981, n. 4414). Tali principi offrono lo spunto per proficue notazioni perfettamente riferibili alla fattispecie in esame. invero, poiché è pacifico che la persona che acquistò dall'imputato la dose di un grammo di eroina, corrispondendo la somma oggetto dei sequestro prima e della confisca poi, intendeva destinarla al consumo personale, va sottolineato che il solo fatto dell'acquisto della sostanza stupefacente, quando sia finalizzato all'uso personale, non costituisce più illecito penale per effetto del D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171, emanato a seguito dell'esito positivo dei referendum con cui sono stati abrogati gli artt.72, comma 1 e 75, comma 1 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il mutamento del quadro di riferimento normativo fa sorgere seri e motivati dubbi sulla possibilità di qualificare l'acquisto di droga per uso personale quale atto contrario al buon costume ai sensi e per gli effetti dell'art.2035 cod. civ., dovendosi argomentare che la depenalizzazione, pur non avendo eliso l'illegalità dei fatto, che resta tuttora colpito da sanzioni amministrative, ne ha affievolito il disvalore etico, tanto più che l'abrogazione della norma incriminatrice è intervenuta in attuazione della volontà popolare manifestatasi attraverso la consultazione referendaria e, quindi, in piena sintonia con le valutazioni attualmente prevalenti nella società civile. Deve trarsene la conseguenza che, poiché la contrarietà dell'atto al buon costume deve essere necessariamente bilaterale, nel senso che deve essere comune alle parti e non può riguardare una sola di esse, deve escludersi la sussistenza di una situazione che, a termini dei menzionato art. 2035, possa privilegiare la posizione dello spacciatore di droga rispetto a quella dei consumatore legittimando il primo a riottenere la disponibilità della somma sequestrata e successivamente confiscata. I precedenti rilievi confermano che, anche sotto tale particolare profilo, non è ravvisabile un interesse dei ricorrente, giuridicamente rilevante, a far dichiarare l'illegittimità della confisca, dal cui eventuale annullamento non potrebbe ritrarre alcun risultato concreto a suo favore.
6. - La manifesta infondatezza del primo motivo e la mancanza di interesse ad impugnare accertata con riguardo al secondo motivo giustificano la pronuncia di inammissibilità dei ricorso, cui consegue la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una congrua somma alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di lire 500.000 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 27 settembre 1995.