Articolo 9 del Codice del processo amministrativo
Articolo 8Articolo 10
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16 settembre 2010
Art. 9


Difetto di giurisdizione

1. Il difetto di giurisdizione e' rilevato in primo grado anche d'ufficio. Nei giudizi di impugnazione e' rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione.
Entrata in vigore il 16 settembre 2010
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