Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/2010, n. 20254
CASS
Sentenza 6 maggio 2010

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Massime1

La regola di cui all'art. 526, comma primo-bis, cod. proc. pen. impedisce al giudice di fondare la decisione su una prova dichiarativa acquisita mediante il meccanismo di recupero di cui all'art. 512 stesso codice: (a) soltanto ai fini dell'affermazione di colpevolezza dell'imputato; (b) soltanto se il dichiarante si sia sottratto all'esame per libera scelta; (c) soltanto nelle situazioni in cui detta prova costituisca il fondamento esclusivo o determinante dell'affermazione di colpevolezza.

Commentario1

  • 1Accusatore residente all'estero non compare: condanna impossibile? (Cass, 27918/11)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 luglio 2021

    I diritti della difesa sono limitati in modo incompatibile con le garanzie dell'art. 6 quando una condanna si basa, unicamente o in misura determinante, su deposizioni rese da una persona che l'imputato non ha potuto interrogare o fare interrogare né nella fase istruttoria né durante il dibattimento. La deroga al principio costituzionale della formazione della prova nel contraddittorio richiede che la persona sia effettivamente residente all'estero; che sia stata citata; e che tale citazione sia avvenuta nelle forme inderogabilmente prescritte dalla legge, non potendo aversi incertezza in ordine alla verifica rigorosa della sussistenza dei presupposti della deroga, collegata all'assoluta …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/2010, n. 20254
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20254
Data del deposito : 6 maggio 2010

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