Sentenza 20 febbraio 2001
Massime • 2
L'obbligo di usare la lingua italiana si riferisce agli atti da compiere nel procedimento, non agli atti, già formati, da acquisire al procedimento medesimo. (Fattispecie in cui il ricorrente, cittadino italiano di lingua tedesca, aveva dedotto inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità per omessa traduzione in lingua italiana degli atti e documenti acquisiti al processo e redatti in tedesco).
In tema di procedimento a carico di imputati appartenenti a minoranze linguistiche riconosciute presenti nella regione Trentino-AltoAdige, il requisito del bilinguismo del giudice -che non può essere inteso come condizione di sua capacità- non opera nei procedimenti trattati da organo giurisdizionale costituito fuori dal territorio della predetta regione, anche se una prima fase processuale si è svolta in tale ambito territoriale. (Fattispecie relativa a giudizio di rinvio, celebrato innanzi a giudice non sedente nella regione Trentino-AltoAdige, a seguito di sentenza di annullamento da parte della Corte di Cassazione). (Corte cost. sent. n. 213 del 1998 e n. 406 del 1999)
Commentari • 2
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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 23 febbraio 2024, la Corte di assise di appello di Brescia ha confermato la sentenza del 30 giugno 2023, con la quale la Corte di assise di Bergamo aveva condannato E. M. H. alla pena di anni ventitre di reclusione in quanto ritenuto responsabile dell'omicidio di C. A., attinto il 19 aprile 2022, mentre si trovava presso la sua abitazione di D. M. G., da plurimi colpi di martello sferratigli al capo, fatto aggravato dall'avere l'imputato agito per motivi abietti e futili, ossia per ragioni correlate alle esigenze economiche legate al vizio del gioco ed all'assunzione di sostanze stupefacenti e per avere preteso la restituzione di una somma di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/02/2001, n. 21952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21952 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUNO FOSCARINI - Presidente - del 20/02/2001
1. Dott. PIERFRANCESCO MARINI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIULIANA FERRUA - Consigliere - N. 420
3. Dott. ANGELO DI POPOLO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO - Consigliere - N. 45346/2000
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ER TE PA, n. il 20.7.1967 a Bolzano;
avverso:
sentenza in data 20.5.2000 della Corte di Assise di Appello di Brescia;
visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Pierfrancesco Marini;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi, per le parti civili DN AS, DN ND e DN XA FR, l'Avv.to Beniamino Migliucci del foro di Bolzano, e per le parti civili DN FR, DN RT e IC EC FI, l'Avv.to Paolo Fava, del foro di Bolzano, che hanno entrambi concluso per il rigetto del ricorso;
uditi i difensori dell'imputato Avv.to Giuseppe Frigo del foro di Brescia, ed Avv.to Franco Coppi del foro di Roma, che hanno entrambi chiesto l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Nel tardo pomeriggio del 17.2.1997, agenti della Questura di Bolzano rinvennero, all'interno di un ufficio retrostante il bancone della "reception" del residence "Castel Guncina", il corpo senza vita, attinto da colpì di arma da fuoco, di DN HR, consigliere provinciale e gestore del detto residence.
Le prime indagini di polizia indirizzarono a sospettare del delitto tale ER TE PA che, raggiunto da provvedimento di fermo, la mattina del 21.2.1997, alla presenza del difensore di fiducia, rese ampia confessione, specificando l'ora e le modalità dell'omicidio, nonché fornendo informazioni utili al recupero dell'arma utilizzata, quindi rinvenuta nella stessa mattinata, insieme a munizionamento, in una discarica abbandonata sita nella zona di Castel Firmiano;
in esito ad esame del consulente del P.M., l'arma - identificata per una carabina alterata e clandestina a ripetizione, semiautomatica, marca CO cal.22 matr. 514123, di fabbricazione cinese, con canna tagliata e smontabile in due pezzi - venne riconosciuta come quella utilizzata per l'omicidio, ma non con altrettale certezza per quella dalla quale lo stesso ER sosteneva di avere esploso dei colpi, nella sede del partito "Freiheitlichen", nel dicembre 1996. Nel corso di ulteriori interrogatori innanzi il Pubblico Ministero, il ER - raggiunto da misura custodiale in carcere - ripetette per tre volte la confessione, arricchendola di particolari rilevanti sia quanto al movente - forte disaccordo circa il possibile rientro del DN nel partito politico cui entrambi avevano appartenuto, minaccia del DN di rivelare pubblicamente che il ER aveva ottenuto l'iscrizione universitaria producendo un falso diploma di maturità - sia quanto alle modalità della condotta omicidiaria, riferendo egli di avere esploso i colpi mortali qualche minuto prima del mezzogiorno del sabato 15 febbraio dopo la discussione seguita alla redazione di un comunicato da trasmettersi via fax, avente per oggetto il problema della gestione degli zingari sul territorio;
il ER si mostrò altresì capace di riferire particolari, circa la condotta di fuga dal teatro dell'omicidio, che trovarono corrispondenza nelle prime acquisizioni testimoniali - l'auto del ER, nel discendere da Castel Guncina verso Bolzano, aveva incrociato con difficoltà, in un punto più stretto della carreggiata della via Beato Arrigo, l'auto di due giovani provenienti in senso opposto, tanto da provocare una leggera collisione fra gli specchietti retrovisori dei mezzi - oltre che nel casuale rinvenimento, in una scarpata della strada verosimilmente percorsa nella via di fuga, di alcuni fogli per fotocopiatrice con tracce di sangue, dattiloscritti in lingua tedesca, l'un d'essi recante l'intestazione del raggruppamento consiliare cui aveva ultimamente aderito la vittima, ed infine di frammenti di vetro ricollegabili alla rottura di un bicchiere riscontrata sul luogo del delitto;
per di più, risultò sostanzialmente coincidente l'ora di collocazione degli spari con quella della morte dichiarata dal consulente del Pubblico Ministero che, nell'indicare la causa del decesso in "arresto cardiaco conseguente a grave lesione emorragica cerebrale per colpi d'arma da fuoco", affermò che "i dati tanatologici non contrastano con quelli circostanziali, nel collocare il decesso nella tarda mattinata del giorno 15.2.1997".
Il ER, successivamente, previa autorizzazione del P.M. e con il consenso del difensore di fiducia, rilasciò al TG3 una duplice intervista (in lingua italiana ed in lingua tedesca), nel corso della quale riconfermò la confessione in ogni sua parte.
In esito alle indagini preliminari, il ER venne quindi tratto a giudizio per rispondere di omicidio volontario premeditato ed aggravato, nonché di detenzione e porto abusivo del fucile (arma clandestina) e di una pistola, e relativo munizionamento, con la quale egli, come confessato, si era ugualmente esercitato nella sede del partito "Freiheitlichen".
Al dibattimento, costituitisi nel frattempo parti civili i prossimi congiunti della vittima, l'imputato ritrattò integralmente le plurime confessioni;
spiegò che la prima era stata resa in condizione di profonda prostrazione derivatagli dallo stress dell'interrogatorio prolungatosi per l'intera nottata, e giustificò che le successive erano state tutte dettate dal timore che gli inquirenti, verso cui nutriva sfiducia, si sarebbero indotti, ove egli avesse ritrattato le prime ammissioni di responsabilità, a impegnarsi in nuove indagini, allungando i tempi della definizione del procedimento che egli, invece, confidava essere la più sollecita possibile, nella convinzione di potersi completamente scagionare innanzi un giudice imparziale.
Il ER, dunque, ammise si di avere effettuato una visita al residence verso le ore 10,30 il 15 febbraio per cercare il DN, ma aggiunse di non averlo reperito, tanto da ripartirsene una decina di minuti dopo per portarsi in Bolzano, dapprima presso una biblioteca e, poi, all'albergo IN in cui, in compagnia di altri, aveva invano atteso il DN fin verso le ore 13,30; negò altresì la paternità del fucile sequestrato, sostenendo che altro e diverso egli aveva collocato nello stesso luogo già nel gennaio di quell'anno e, ancora, spiegò che proprio per essere stato veduto in Castel Guncina il mattino del 15 febbraio, e potendo quindi temere di essere ingiustamente coinvolto nell'omicidio, egli si era indotto il successivo 19 febbraio, in assoluta "buona fede", ad accettare un alibi propostogli dall'amico ES (presenza nella sede degli Schutzen) per le ore della tarda mattinata del 15/2 ma, aggiunse, lo stesso 19 febbraio egli aveva pure confidato al segretario del partito Freiheilichten, IU NE, di avere incontrato il DN solamente la sera prima del delitto presso la birreria Forst e di essersi secolui portato in Castel Guncina per predisporre il comunicato stampa sul problema di gestione dei nomadi. La Corte di Assise di Bolzano, con sentenza resa in data 15.11.1997, ritenne il ER responsabile del delitto di omicidio volontario - esclusa peraltro la premeditazione - nonché di detenzione abusiva di arma e porto di armi (pistola e carabina Norinco) e munizionamento, ed inflisse la complessiva pena di anni 22 e mesi 6 di reclusione e L.
1.000.000 di multa, di cui anni 20 per l'omicidio (con esclusione dell'aggravante dei futili motivi, del nesso teleologico e della premeditazione, nonché concesse le attenuanti generiche), statuendo infine in ordine alle richieste delle parti civili;
il ER venne invece assolto per non aver commesso il fatto dall'addebito di importazione di arma clandestina, e con formula perché il fatto non costituisce reato quanto all'addebito di cessione per uso temporaneo del fucile CO e della pistola.
Alla pronuncia di condanna, la Corte pervenne considerando che certamente la morte del DN doveva collocarsi in ora assai prossima alle 12,00 del sabato 15/2 e di poco preceduta dalla redazione ed invio per fax del comunicato stampa, e che le plurime testimonianze (DO, BE, ER) avevano consentito di escludere ogni fondatezza all'assunto difensivo che il ER avesse potuto predisporre il comunicato la sera del venerdì 16/2, essendo risultato che, quella stessa sera, l'incontro con il DN, avvenuto nella birreria Forst, aveva occupato un tempo ridottissimo ed insufficiente all'espletamento dello incombente in Castel Guncina, da dove certamente il documento era stato diffuso;
diversamente, in senso accusatorio vennero valorizzate le testimonianze di IU NE (non creduto attendibile in un tentativo di smentita) e di MA Liselotte, avendo il primo riferito a terzi, e poi confermato al Pubblico Ministero, che il ER gli aveva confidato di avere redatto il comunicato insieme al DN la mattina del 15/2, e la seconda esposto che proprio quella stessa mattina, dopo le ore 11,00, il DN le aveva domandato la disponibilità ad inviare dei fax e l'aveva poi convocata con urgenza a Guncina dopo avere ricercato l'agenzia Ansa e la Rai, a conferma evidente che intendesse diffondere un documento appena formato.
La presenza del ER in Castel Guncina in ora più lontana dal fatto omicidiario, venne ritenuta smentita proprio dai testi (tali sorelle VA) pur chiamati a confermarla;
le motivazioni psicologiche inquinanti la genuinità delle pur reiterate confessioni vennero considerate inattendibili, e vennero invece particolarmente apprezzati i riscontri obiettivi (ritrovamento del comunicato stampa nella scarpata, rinvenimento dell'arma nel nascondiglio indicato dallo imputato, compatibilità delle resultanze tanatologiche circa l'ora del decesso del DN, del quale si era persa ogni traccia dopo le ore 12,00); le dichiarazioni testimoniali circa la presenza in vita del DN nelle ore pomeridiane di quel sabato 15 febbraio vennero giudicate non credibili o perché evidente frutto di errore o perché confuse o perché, da ultimo, fra loro stesse contraddittorie.
Avverso la sentenza proposero appello il Pubblico Ministero - dolendosi dell'esclusione delle aggravanti del nesso teleologico e della premeditazione - le parti civili - quanto alla liquidazione del danno e ad un errore materiale riscontrato nel dispositivo - ed infine l'imputato, lamentando costui l'eccessività della pena quanto ai reati in tema di armi e chiedendo l'assoluzione in ordine all'omicidio.
In esito al giudizio di secondo grado - nel corso del quale venne parzialmente rinnovata l'istruttoria dibattimentale - la Corte di Assise di Appello di Trento, con pronuncia 2.12.1998, assolse il ER dall'imputazione di omicidio e, invece, confermò il giudizio di colpevolezza in relazione ai delitti concernenti le armi;
dispose, pertanto, la rimessione in libertà dell'imputato.
Motivò la pronuncia, per la parte assolutoria, qualificando la confessione dell'imputato come non genuina:
a) sotto il profilo intrinseco per essere stata resa in una condizione di completa prostrazione, indotta da deprivazione del sonno e sotto l'effetto di un sedativo, nonché confermata dall'esito della perizia psichiatrica svolta nel grado, conclusasi nel senso che il ER fosse in quel momento affetto da "disturbi di ansia del tipo attacchi di panico con reazione depressiva secondaria in personalità con tratti paranoici ed ossessivi", oltre che dal fatto che la stessa confessione, ora allegata nella sua integralità (e non più in forma riassuntiva) risultava connotata da una frammentarietà di informazioni che mal si conciliavano con una piana e non condizionata narrazione;
b) sotto il profilo estrinseco, perché confliggente con numerosi elementi di generica e di specifica, con riguardo all'ora della morte, risultando maggiormente credibile che il decesso, immediatamente prodotto dai colpi di arma da fuoco, fosse sopravvenuto nel tardo pomeriggio, in considerazione di una più approfondita valutazione dei dati tanatologici, delle testimonianze in punto alla presenza del DN in vari punti della città dopo il mezzogiorno, della sostanziale insignificanza dell'assenza di costui all'appuntamento all'albergo IN fissato per le ore 12,00, dell'impossibilità che il DN avesse potuto compiere la ricca serie di operazioni confessate post omicidio nel breve spazio di tempo intercorso fra le ore 11,55, quando il DN era stato visto nel residence, e le ore 12,15 allorché il ER si era presentato in perfetto ordine al IN, oltre che contraddetta da vari elementi in punto di modalità di esecuzione del delitto e di compatibilità narrativa delle circostanze di luogo esposte in ordine al fatto di fuga dal teatro omicidiario.
La confessione venne altresì giudicata non riscontrata in punto di verifica dell'arma omicidiaria, perché il fucile, rinvenuto nel nascondiglio indicato dall'imputato non era stata riconosciuto dal consulente del P.M. per quello che aveva esploso i colpi nella sede del partito (e certamente i colpi erano partiti da armi di diverso tipo), si era presentato in uno stato tale da escludere la dichiarata risalenza della collocazione in situ, e, infine, era risultato perfettamente efficiente in palese conflitto con l'assunto dell'imputato di difettosità della carabina (come confermato dal venditore della medesima).
Ancora, la valenza accusatoria del falso alibi circa i movimenti del ER nell'ora più prossima alle ore 12,00, venne disattesa nella considerazione che l'imputato aveva semplicemente aderito ad una proposta del ES di favorirlo;
venne altresì creduta attendibile la motivazione di ordine strategico sostenuta dall'imputato in ordine alle ulteriori confessioni e, quanto all'intervista televisiva, la medesima venne apprezzata come utilizzabile a fini probatori, ex art.234 cod.proc.pen. quale mera dichiarazione spontanea proveniente dall'imputato.
Giudicò, poi, non convincente il dedotto movente omicida, sul rilievo che era rimasto indimostrato quale pregiudizio avrebbe realmente riportato il ER dalla divulgazione della notizia del falso diploma e, nel contempo, valutando che l'esecuzione della minaccia avrebbe danneggiato la stessa immagine del DN, non certamente giovandogli la divulgazione di una notizia scottante su un fatto che lo vedeva comunque coinvolto. Ancora, ritenne sufficiente alla predisposizione del comunicato stampa il pur breve arco temporale occupato la sera del venerdì 14 febbraio dal ER e dal DN prima che il secondo lasciasse il primo, e conclusivamente escluse, sul punto, che il comunicato potesse essere stato predisposto il mattino successivo, posto che era risultato che ancora alle ore 11,00 di tal giorno, i due si trovavano in centro di Bolzano.
Avverso detta sentenza proposero ricorso il Procuratore Generale ed il difensore delle costituite parti civili denunciando erronea applicazione della legge in tema di valutazione della prova, nonché manifesta illogicità della motivazione in relazione a plurimi punti della decisione;
propose ricorso anche l'imputato, a mezzo dei propri difensori, in merito al giudizio di colpevolezza per le armi. La Suprema Corte, con sentenza in data 29.11.1999 annullò la pronuncia della Corte Trentina, limitatamente ai delitti di detenzione e porto del fucile e di omicidio nonché, quanto alla detenzione e porto di pistola e munizioni, limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Assise di Appello di Brescia;
quanto all'omicidio, in particolare, enunciò la necessità che il giudice di rinvio ripercorresse un percorso logico tenendo conto di tutti gli elementi probatori acquisiti "da valutarsi in un contesto unitario", considerando che la sentenza impugnata fosse incorsa, nell'utilizzo degli elementi di prova, in evidente vizio della motivazione, denunciato dall'accesso ad una serie di ipotesi alternative risolventisi in mere congetture nonché frutto di un evidente difetto metodologico costituito dalla "mancanza di raccordi reciproci" fra i singoli elementi stessi, ovvero di una sistematica demolizione dei riscontri con argomentazioni o manifestamente illogiche o di nessuna significatività o, ancora, di trascurata verifica del complessivo compendio probatorio;
quanto poi alle armi, rilevò l'evidente contrasto fra l'assoluzione dall'imputazione di omicidio commessa con il fucile CO e la condanna per detenzione e porto di tale arma.
La Corte di Assise di Appello di Brescia, con sentenza 20.5.2000, ha riaffermato la responsabilità del ER in ordine a tutti i reati a lui ascritti e, concessa quanto all'omicidio l'ulteriore attenuante della provocazione, ha rideterminato complessivamente la pena in anni 20 e mesi 6 di reclusione e L.
1.000.000 di multa (di cui anni 18 di recl. per l'omicidio), disponendo l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.
Avverso detta sentenza, nonché avverso l'ordinanza 16.5.2000 che ha disatteso l'eccezione relativa ai requisiti di capacità del giudice del dibattimento, l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo:
1) inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità, in riferimento agli artt. 178 comma 1 lett. A e 606 comma 1 lett. C cod.proc.pen., sul rilievo che la sentenza sarebbe stata emessa da giudice incapace, perché privo del requisito del bilinguismo fissato dal DPR 15.7.1988 n. 574 (norma di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige); tale principio - insuperabile attraverso la mera traduzione degli atti aventi rilevanza probatoria (nella specie, peraltro, soltanto parziale), e richiamato, quanto alla composizione degli organi giudiziari, dall'art. 19 - troverebbe applicazione anche nella presente fattispecie, perché ben dovrebbe ricomprendersi il giudizio di rinvio in quello di "rimessione" espressamente previsto dall'art. 22; diversamente, ove intesa nei rigorosi termini di territorialità affermati dalla Corte Bresciana, la norma si esporrebbe al sospetto di incostituzionalità, per violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza. 2) inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità, individuata nell'art. 25 DPR n. 574/1988: l'omessa traduzione integrale in lingua italiana degli atti e documenti redatti in lingua tedesca, infatti, produrrebbe vera e propria nullità del giudizio, atteso che, seppure la norma speciale non risulti letteralmente presidiata, in ipotesi di sua violazione, da alcuna sanzione processuale, tuttavia questa stessa si trarrebbe dal coordinamento sistematico con le norme di cui all'art. 109 cod.proc.pen., che prevede a pena di nullità il compimento degli atti anche in lingua italiana, e quelle di cui agli artt. 526, 546 comma 1 lett. E), 627 stesso codice, che impongono al giudice la valutazione delle prove formate in tale lingua;
3) inosservanza di norma processuale stabilita a pena di inutilizzabilità, individuata nell'art. 14 DPR n. 574/1988 con riferimento all'art. 191 cod.proc.pen., e ciò con riferimento: a) all'interrogatorio del ER innanzi il Pubblico Ministero, in sede di fermo, in quanto compiuto in lingua italiana, pure essendo l'indagato di madrelingua tedesca, nonché utilizzato nella forma sintetico-riassuntiva, pure essendosene operata la fono-registrazione e la trascrizione in sede di appello (questa sola ormai utilizzabile ex art. 141 bis cod.proc.pen.); b) all'intervista televisiva, parimenti viziata e, comunque, niente più dimostrativa del fatto storico della dichiarazione e non anche della genuinità del suo contenuto;
4) omessa rinnovazione parziale del dibattimento su prove "rilevanti per la decisione", sul rilievo che sarebbero state immotivatamente disattese le richieste di perizia medico legale finalizzata ad accertare l'ora della morte del DN, di esperimento giudiziale in ordine ai tempi che sarebbero occorsi all'autore dell'omicidio per compiere le molteplici attività immediatamente successive "confessate" dall'imputato e precedenti la comparsa dell'imputato stesso all'albergo IN, di nuovi esami testimoniali (Feuer, MA);
5) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ovvero vizio di motivazione, carente ovvero manifestamente illogica, in ordine al giudizio di colpevolezza per l'omicidio; sotto tale profilo, il ricorrente, premessi alcuni rilievi critici circa la conduzione delle prime indagini e le modalità del primo interrogatorio innanzi il Pubblico Ministero, ha elencato i numerosi vizi motivazionali consistenti, in sintesi, in: A) esame parziale ed incompleto degli elementi di prova, nonché valutazione falsata e frammentaria dei medesimi;
B) mancata valutazione globale degli elementi di prova, in violazione del dictum della Suprema Corte;
C) manifesta illogicità valutativa del deposto del teste DO;
D) manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta insufficienza temporale alla redazione del comunicato già la sera del 14/2; E) travisamento del fatto quanto alla testimonianza HE ER;
F) manifesta illogicità valutativa della testimonianza IU NE;
G) manifesta illogicità della motivazione in ordine agli elementi ritenuti significativi della redazione del comunicato stampa il mattino del 15/2; H) manifesta illogicità della motivazione in ordine al collegamento del momento di redazione del comunicato con quello omicidiario;
I) travisamento del fatto e manifesta illogicità della motivazione quanto alla svalutazione delle prove testimoniali circa l'esistenza in vita del DN dopo le ore 12,00 del 15/2; L) mancanza di motivazione e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla collocazione della morte alle ore 12,00 del 15/2; M) vizio logico in riferimento alla ritenuta compatibilità dei dati tanatologici con il postulato accusatorio circa l'ora del decesso, nonché al rigetto della richiesta di rinnovazione dibattimentale per istituzione di una perizia sul punto;
N) vizio logico in ordine alla ritenuta presenza dell'imputato sul luogo del delitto e nella pretesa ora di sua commissione;
O) travisamento del fatto in ordine a giudizio di mendacio assegnato alle giustificazioni dell'imputato sul ritardo all'appuntamento all'albergo IN;
P) travisamento del fatto e vizio di motivazione in ordine all'ora dell'omicidio; Q) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta genuinità della confessione;
R) motivazione illogica e contraddittoria quanto al movente omicidiario;
S) vizio logico nella valutazione delle modalità di rinvenimento del comunicato stampa;
T) vizio logico in ordine alla svalutazione delle prove a discarico;
U) illogica conclusione che il DN non fosse presente in Bolzano per gran parte del mattino del 15/2, e che fosse nel residence poco prima delle 12,00; V) omessa considerazione delle evidenti incongruenze della confessione;
Z) vizio di motivazione in ordine alla genuinità della versione in sede di ritrattazione della confessione;
X) vizio logico per omessa valutazione della perizia psichiatrica TT (denunciante vera patologia nel momento della confessione), del contenuto integrale degli interrogatori ER (denunciante una narrazione ne' spontanea ne' genuina) e dei deposti testimoniali AN, GE, ER, YE, OF, TI);
6) inosservanza di norma processuale penale attinente ai limiti del giudizio di rinvio ed alla preclusione del giudicato, in relazione alla conferma della condanna in tema di armi, come confliggente con la pronuncia di annullamento senza rinvio, sul ricorso del solo imputato, della condanna per il capo A) relativamente al secondo dei due fucili ivi descritti;
7) inosservanza della legge penale, nonché mancanza di motivazione e manifesta illogicità della stessa, in ordine alla determinazione della pena, confermata nel massimo edittale e "modestamente" ridotta per le riconosciute attenuanti;
8) inosservanza della legge civile in materia di determinazione del risarcimento del danno, con riferimento alla liquidazione del danno in favore delle parti civili senza tenere conto della condotta provocatoria della vittima.
In data 14.2.2001, le parti civili hanno depositato una memoria difensiva.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Premesso che è sicuramente improprio qualificare il bilinguismo come requisito di capacità del giudice, non rientrando esso fra quelli richiesti dall'ordinamento giudiziario - perché non rileva quanto alla nomina ed all'ammissione alle funzioni giudiziarie - ne' inducendo cause di incompatibilità o, in qualche modo, incidendo sulla regolare composizione del collegio giudicante, deve sicuramente escludersi che il DPR 15.7.1988 n. 574 abbia previsto come obbligatoria per il giudice la conoscenza della lingua tedesca nei procedimenti che, pur coinvolgendo cittadini facenti parte delle minoranze di lingua tedesca (e ladina), siano trattati da organo giurisdizionale costituito fuori del territorio della Regione Trentino-Alto Adige, seppure una prima fase processuale siasi svolta in tale ambito regionale.
La natura territoriale del DPR - già palesemente preannunciata dal titolo - si trae agevolmente dall'intero impianto normativo che, sostanzialmente in ogni articolo che lo compone, ancora la necessità di salvaguardia della identità linguistica delle minoranze alla dislocazione sul territorio dell'organo pubblico cui il cittadino facente parte della minoranza debba necessariamente relazionarsi;
in tal senso, è già decisiva la norma di apertura (art. 1), in cui viene fatto preciso e generale riferimento ai rapporti con organi ed uffici, giurisdizionali e non, "situati" nella provincia di Bolzano e, per la parte che qui specificamente interessa, ai rapporti "con la corte d'appello, la corte di assise d'appello, la sezione della Corte d'Appello per i minorenni, la Procura Generale presso la Corte d'Appello, il Tribunale per i minorenni, il Tribunale di sorveglianza e l'ufficio di sorveglianza, il commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, nonché con ogni altro ufficio giudiziario ed organo giurisdizionale ordinario, amministrativo o tributario, con sede in provincia di Trento ma con competenza anche in provincia di Bolzano" (comma 1 lett. c).
La dichiarata finalità di tutela delle minoranze linguistiche sul territorio risulta particolarmente evidente nella parte che disciplina il rapporto con l'organo giudiziario quello più propriamente "processuale", con sostanziale richiamo alla distinta condizione del cittadino come indagato o come imputato. Negli articoli 14-15-16 e 17, infatti, è delineato un sistema di salvaguardia del diritto del cittadino "della provincia di Bolzano" a che gli atti vengano raccolti nella lingua da lui dichiarata ovvero, per sua espressa volontà resa con atto scritto, che il processo prosegua "nell'altra lingua"; negli articoli successivi, è coerentemente descritto un sistema che assicura 1) all'indiziato o indagato, l'interrogatorio nella lingua sostanzialmente prescelta ed il bilinguismo orale o scritto (mediante traduzione) degli atti, laddove siano coinvolti, nelle diverse vesti processuali, soggetti appartenenti a gruppi linguistici diversi (art. 18); 2) il requisito del bilinguismo per i giudici popolari chiamati a costituire i collegi d'assise in provincia di Bolzano e i collegi d'assise d'appello in provincia di Trento (limitatamente, per quanto riguarda questi ultimi, agli appelli avverso sentenze di corti d'assise con sede in provincia di Bolzano) (art. 19); 3) la facoltà per il cittadino, nel processo civile, parte o testimone che sia, di scegliere la lingua degli atti processuali, nonché il diritto alla traduzione degli atti in lingua diversa, così rispettata la garanzia, ove necessario, del processo bilingue (con specificazioni che meno rilevano ai fini che qui interessano), ed una "adesione per attrazione", da parte della pubblica amministrazione all'uso della lingua usata dalla controparte (rispettivamente, artt. 20 e 21); 4) il rispetto della minoranza linguistica anche in ipotesi di competenza devoluta ai sensi dell'art. 25 cod.proc.civ. e nei giudizi di rimessione previsti dal codice penale (art. 22); 5) la salvezza del diritto a rendere dichiarazioni o deposizioni in lingua tedesca per il cittadino appartenente a tal gruppo linguistico, e residente nella provincia di Bolzano, nei procedimenti innanzi organi non situati secondo previsione dell'art. 1 (art. 24); 6) l'obbligo di traduzione in lingua italiana sia degli atti processuali e dei documenti in lingua tedesca contenuti nel fascicolo d'ufficio che devono essere trasmessi o depositati ad organi giurisdizionali situati fuori della Regione Trentino-Alto Adige, sia degli atti compiuti dagli organi giurisdizionali della provincia di Bolzano, in lingua tedesca, su richiesta delle autorità giudiziarie site fuori della provincia stessa (artt. 25 e 26).
Pertanto, è il criterio della territorialità che informa tutta la speciale disciplina, avendo il legislatore chiaramente inteso assicurare al massimo grado il cittadino - facente parte della minoranza linguistica e residente nella regione a Statuto speciale, nella quale è pur lingua ufficiale dello Stato quella italiana (art. 1 comma 1) - nella più ampia gamma dei suoi rapporti con gli organi pubblici, posto che l'incomprensione della lingua ufficiale, parlata o scritta, lo esporrebbe irragionevolmente a situazioni di disagio o, addirittura, al rischio di grave pregiudizio indotto da possibili errori se non anche abusi;
detto criterio - peraltro già affermato dal giudice di legittimità con riferimento al precedente DPR 3.1.1960 n. 103 (vv. Cass. Sez. 1^, 14.2.1978 n. 1684, Freidl, in tema di traduzione di atti da notificare ai cittadini italiani residenti nella provincia di Bolzano quando il procedimento giudiziario si svolga innanzi a giudici aventi sede fuori di tale provincia;
Cass. Sez. 1^, 11.10.1972 n. 6588, Steger, in tema di bilinguismo nei procedimenti di impugnazione innanzi ufficio giudiziario non avente sede in Bolzano) - è ulteriormente rinvenibile nelle pronunce della Corte Costituzionale che, chiamata a pronunciarsi della costituzionalità della disciplina speciale come inestensibile ai rapporti con gli uffici e gli organi giurisdizionali militari, ha ricordato che la protezione delle minoranze linguistiche si fonda su un principio di territorialità (sent. 213/98), ovvero ha escluso che dalle norme statutarie (DPR 31.8.1972 n. 670) possa desumersi "una normativa attuativa di tutela anche oltre l'ambito territoriale" (sent. 395/98), ed ancora, in tema di legittimità dell'art. 109 cod.proc.pen.pen., per la parte in cui questo non si applica anche nel procedimento penale che si svolge dinanzi ad un'autorità giudiziaria non avente sede nel territorio ove è insediata una minoranza linguistica riconosciuta, ha affermato che la garanzia apprestata dall'impugnata disposizione è ispirata a criterio di territorialità (sent. 406/99). La natura territoriale della norma, a tal punto, vale anche ad assegnarle l'impronta di eccezionalità che non consente interpretazioni estensive del tipo di quella pretesa dal ricorrente. Anzitutto, infatti, è erroneamente richiamato l'art. 19 del DPR come attestativo del necessario requisito del bilinguismo anche per il giudice del rinvio.
La lettera della norma è sufficientemente chiara, invero, nel senso che il requisito in parola è richiesto, come già sopra accennato, per i soli giudici popolari dei collegi d'assise in provincia di Bolzano e d'assise di appello in provincia di Trento (limitatamente, per quanto riguarda questi ultimi, agli appelli avverso sentenze di corti d'assise con sede in provincia di Bolzano), e non anche per i componenti togati dei collegi d'assise di appello operanti nella provincia autonoma di Trento, come ha del resto ritenuto il giudice di legittimità (Cass. Sez. 1^, 14.10.1999 n. 2334, Dander ed altro), che ha anche ricordato l'espressa previsione, nel D.P.R. 26.7.1972 n.572 (art. 1), che, per gli uffici giudiziari con competenza regionale aventi sede in Trento, venga destinato un determinato contingente di magistrati a conoscenza delle due lingue;
l'espresso sconfinamento del requisito soggettivo secondo un criterio correlato alla "regionalità" dell'organo, è riconferma, piuttosto, della connotazione territoriale della norma, sul presupposto di competenza del giudice "naturale".
Non diversamente, è errato trarre l'obbligatorietà del requisito del bilinguismo per il giudice di rinvio, designato ex artt. 623 cod.proc.pen. e 175 disp. att. stesso codice, dalla previsione dell'art. 22 DPR 15.7.1988 n. 74, laddove si fa specifico riferimento "ai giudizi di rimessione previsti dal codice di procedura penale". La lettera della norma, infatti, già di per sè non autorizza simile estensiva interpretazione, atteso il suo proprio carattere assolutamente eccezionale come derogativa del principio costituzionale del giudice naturale e, sotto tale profilo, non assimilabile alle ipotesi di designazione di nuovo giudice ex art.623 comma 1 lett. c) cod.proc.pen. per l'ipotesi di sostanziale
"mancanza" di un tal giudice;
ma, in ogni caso, appare palese che la previsione disciplina l'ipotesi in cui la competenza viene devoluta all'organo giurisdizionale "situato" in Trento e Bolzano, e non l'ipotesi inversa in cui il procedimento "esca" dai confini regionali ed approdi presso organo giurisdizionale costituito in diversa regione del territorio nazionale.
Ed infatti, poiché l'articolo in questione indubitabilmente estende l'applicazione della normativa caratterizzata dalla territorialità, il richiamo in un unicum all'art. 25 cod.proc.civ. - contenente una regola preferenziale per l'Amministrazione dello Stato che si pone come eccezionale rispetto al principio del foro generale del convenuto - ed ai casi di spostamento territoriale della funzione giurisdizionale ex art. 45 cod.proc.pen., anch'esso di carattere eccezionale, assicura che "il rispetto del bilinguismo" è richiesto proprio, ed anche, per le ipotesi in cui le regole ordinarie di competenza per territorio vengono eccezionalmente, appunto, derogate. Priva di pregio, pertanto, è l'equiparazione, ai fini de quibus, del giudizio di rimessione con quello di rinvio, e "l'accostamento" fra le due ipotesi, già improprio per la diversità genetica e strutturale dei due procedimenti, non è minimamente recuperabile per farne derivare una difformità di trattamento che verrebbe riservato al cittadino appartenente alla minoranza linguistica, pur sempre riconosciuta e specificamente tutelata nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige.
Il ricorrente ha eccepito che la disciplina del menzionato DPR 752/1988, ove ritenutone il carattere squisitamente territoriale, si presterebbe a dubbi di costituzionalità per violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza, non recuperabili attraverso il meccanismo di traduzione degli atti nella lingua italiana. L'eccezione - che già in radice pecca della necessaria specificità, atteso che abbraccia in un unicum la totalità degli articoli dei quali la legge si compone e che, ove diversamente riferibile alla personale lettura dell'art. 22, sarebbe addirittura irrilevante - è manifestamente infondata
Ed invero - premesso che neppure il ricorrente deduce una violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.) - nessun trattamento deteriore o comunque diverso subisce l'imputato appartenente ad una minoranza linguistica se la sua responsabilità viene giudicata sulla base degli atti tradotti nella lingua italiana perché la corrispondenza dei medesimi all'originale, assicurata dalla traduzione, garantisce che il giudice privo del requisito del bilinguismo è posto perfettamente in grado di esaminare l'intero compendio probatorio;
la situazione che si riproduce, dunque, in nulla è diversa da quella che pone il giudice di sola lingua italiana di fronte a dichiarazioni che abbisognano di un interprete o di atti che abbisognano di traduzione, come avviene per lo straniero non italoglotta che venga giudicato nel nostro paese, cosicché, il tema restando estraneo per il cittadino di sola lingua italiana, nessuna sperequazione è effettivamente riconoscibile.
Non è poi irragionevole che non si richieda il requisito del bilinguismo ai giudici che, componendo uffici dislocati oltre i confini territoriali delineati dalla normativa speciale, non necessitano del patrimonio di conoscenza linguistica con il quale si debbono quotidianamente misurare i magistrati che operano sul territorio sul quale vive la minoranza, traendo la limitazione territoriale da una scelta del legislatore che non potrebbe condizionare l'accesso alle funzioni giurisdizionali ovvero l'esercizio delle medesime in tutto il territorio nazionale al possesso di un requisito soggettivo che non è previsto nell'ordinamento giudiziario e che, invece, ragionevolmente viene richiesto unicamente a tutela di quelle minoranze linguistiche che sono notoriamente radicate nella Regione altoatesina e che, per la particolarità di coinvolgere un rilevantissimo numero di cittadini, necessitano di riconoscimento e di speciale disciplina garantista. È altresì infondato il secondo motivo.
Impropriamente il ricorrente ricava la violazione dell'art. 109 cod.proc.pen. dall'omessa traduzione in lingua italiana degli atti e documenti redatti nella lingua tedesca.
L'obbligo di usare la lingua italiana, previsto al comma 1 dell'articolo, invero, si riferisce agli atti da compiere nel procedimento e non a quelli già formati (v. Cass. Sez. 6^, 27.2.1995 n. 758, Ascione) e, nella specie, non è minimamente in discussione che il giudice di rinvio abbia compiuto in lingua italiana gli atti del procedimento.
Parimenti estranea alla fattispecie è la disciplina di cui al comma 2 dell'articolo - peraltro applicabile ai procedimenti di primo grado o di appello "su un territorio ove è insediata una minoranza linguistica riconosciuta" e, pertanto, irriferibile al giudice di rinvio nella specie designato - nella previsione di una prima prescrizione che attiene all'obbligo di interrogatorio od esame in madre lingua (e formazione del relativo verbale), dopo la richiesta di doppia valorizzazione, nella specie espressamente derogata dalla scelta dello stesso imputato (e di cui si dirà in appresso), e nella seconda, che riguarda l'omessa traduzione nella madrelingua degli atti indirizzati, per nulla dedotta dal ricorrente (che, piuttosto, si duole di una carenza di traduzione degli atti redatti nella madrelingua).
La prospettata nullità, del resto, neppure sussiste con riferimento alla previsione dell'art. 25 del DPR 574/1988, in cui è prescritto che gli atti processuali ed i documenti in lingua tedesca contenuti nel fascicolo d'ufficio che devono essere trasmessi ad organi giurisdizionali situati fuori della Regione vengano tradotti in lingua italiana;
la norma, infatti, non prevede alcuna sanzione di nullità per l'ipotesi di violazione della prescrizione e, se si pone mente al fatto che simile sanzione è dallo stesso DPR riservata agli atti nel momento di loro formazione ed in violazione dei diritti linguistici riconosciuti alla minoranza (artt. 14/18), risulta evidente che l'omessa traduzione nella lingua italiana è ritenuta logicamente "immeritevole" di tanto penalizzante risposta processuale per il fatto stesso dell'inequiparabilità degli effetti che la diversa violazione produce, nel primo caso irrimediabili per l'irripetibilità dell'atto, e nel secondo caso perfettamente recuperabili mediante fedele traduzione da parte dell'organo giurisdizionale a quo.
Il thema decidendum, piuttosto, va ricondotto a quello di incompletezza della traduzione che, secondo assunto del ricorrente, avrebbe negato ai giudici di rinvio la necessaria valutazione di ogni elemento di prova.
Orbene, sul punto, già la Corte territoriale, con ordinanza 16.5.2000, ha rilevato da un lato che gli atti essenziali vennero tutti tempestivamente fatti tradurre dal giudice del rinvio "nelle more del procedimento" (ordinanza 16.5.2000) e, dall'altro, che il difensore - cui non sarebbe stato precluso di provvedere egli stesso ad integrare la traduzione per gli atti ritenuti essenziali o anche solo utili - non ha mai indicato quali atti non tradotti sarebbero rilevanti ai fini della decisione, per essere gli stessi dotati di uno specifico peso probatorio;
la stessa genericità del richiamo a "tutti gli atti del procedimento" non assolve, pertanto, alla funzione di denuncia di un vizio inducente ipotesi di nullità e, del resto, i motivi con i quali si censura l'omessa o illogica valutazione del compendio probatorio "ben si guardano" dall'enunciare che tanto dipenda dalla sconoscenza del contenuto di atti non tradotti nella lingua italiana.
Infondato è anche il terzo motivo, con cui viene dedotta l'inosservanza di norma processuale stabilita a pena di inutilizzabilità, individuata nell'art. 14 DPR n. 574/1988 con riferimento all'art. 191 cod.proc.pen., sul duplice rilievo che a) l'interrogatorio del ER è stato compiuto in lingua italiana, pure essendo l'indagato di madrelingua tedesca;
b) il relativo verbale è stato utilizzato nella forma sintetico-riassuntiva, pure essendosene operata la fonoregistrazione e la trascrizione in sede di appello (questa sola ormai utilizzabile ex art. 141 bis cod.proc.pen.). Al primo rilievo - che omette di considerare sia la necessità di raccordo della norma speciale alla disciplina successivamente introdotta dal cod.proc.pen., approvato con DPR 22.9.1988 n. 447 laddove (art. 109 cod.proc.pen.) attribuisce al cittadino italiano, appartenente alla minoranza linguistica riconosciuta, il diritto ad essere interrogato nella madrelingua come attivabile a sua richiesta, sia la circostanza che l'interrogatorio "denunziato" è stato reso nella lingua italiana per espressa richiesta dell'indagato (che ha poi riconfermato, e sostanzialmente riversato" il contenuto del medesimo in ogni altro successivamente reso e non fatto oggetto di analoga denunzia) - deve infatti opporsi che la fattispecie prospetta in realtà una ipotesi di nullità, ex comma 4 dello stesso art. 14 del DPR n. 574/1988, non più rilevabile dal giudice di rinvio, per effetto della preclusione fissata al comma 4 dell'art. 627 cod.proc.pen., e coerentemente indeducibile quale motivo di nuovo ricorso per cassazione o come mezzo di annullamento della sentenza resa in tal sede, poiché la sentenza di annullamento pronunciata dalla Corte, ex lege inoppugnabile, copre il dedotto ed il deducibile (Cass. Sez. 1^, 9.4.1999 n. 5766, Pelliccio e altri;
Cass. Sez. 5^, 9.7.1992 n. 1419, Frattini). Quanto al secondo rilievo, il generico assunto che sarebbe stata utilizzata non già la trascrizione del primo interrogatorio, bensì il verbale in forma sintetico-riassuntiva, si traduce in una mera enunciazione che non trova corrispondenza ovvero "conferma" alcuna nel testo dell'impugnata sentenza e che, in ogni caso, non è minimamente conducente, posto che l'inutilizzabilità è dedotta per pretesa violazione dell'art. 141 bis cod.proc.pen. che, ben diversamente, disciplina le formalità di verbalizzazione dell'interrogatorio di persona detenuta, prevedendo un obbligo di documentazione integrale, che nel caso non viene minimamente posta in discussione.
Quanto alla censura circa l'efficacia probatoria dell'intervista televisiva rilasciata dall'imputato, è sufficiente prendere atto che l'assunto di inutilizzabilità è già stato disatteso dalla Corte che, nella pronuncia di annullamento con rinvio, ha riconosciuto all'intervista l'essenziale connotazione di documento riguardante una dichiarazione spontanea resa dall'imputato ad un terzo, utilizzabile come indizio (comunque ed altresì contenendo una vera notizia criminis), perfettamente acquisibile agli atti dibattimentali ex artt. 234 comma 1 e 237 cod.proc.pen.; essendo stato richiesto al giudice di rinvio, con riferimento all'omicidio, di "pervenire alle conclusioni di giustizia attraverso un percorso logico... di tutti gli elementi probatori acquisiti, da valutarsi in un contesto unitario", è evidente che la censura, infondata laddove genericamente riprospetta una sorta di divieto probatorio, rimanda al tema di logicità e congruità della motivazione proposto con i successivi motivi.
È altresì infondato il quarto motivo di ricorso, con cui viene dedotta l'inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità, in relazione al rifiuto della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (art. 603 commi 2 e 3 cod.proc.pen.), e la mancata assunzione di prova decisiva, nonché difetto di motivazione in proposito.
Premesso che il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria non impone al giudice l'adozione di un apposito provvedimento negativo (Cass. Sez. 1^, 6.5.1994 n. 9351, Fanciullini) - sicché può bene essere trasfuso in sentenza ovvero da questa agevolmente ricavarsi - la censura in punto di "prova decisiva negata" ai sensi dell'art. 606 lett. d) cod.proc.pen., non è deducibile con riguardo alla perizia intesa "... a stabilire con la maggiore approssimazione possibile l'ora della morte del DN", atteso che la stessa va qualificata come mezzo di prova neutro, oltreché sottratto al potere dispositivo delle parti e, invece, rimesso essenzialmente al potere discrezionale del giudice la cui valutazione, se assistita da adeguata motivazione, è insindacabile in sede di legittimità (v., fra le tante: Cass. Sez. 5^, 6.4.1999 n. 1027, Mandalà; Cass. Sez. 3^, 28.10.1998 n. 13086, Patrizi;
Cass. 10.12.1997 n. 1476, Illiano ed altri;
Cas. Sez. 6^, 26.11.1996 n. 275, Tornabene); nella specie, l'impugnata sentenza ha fatto preciso riferimento all'impossibilità di individuare l'ora della morte proprio sulla base delle valutazioni (fondate sul tardo rinvenimento del cadavere) sostanzialmente concordi dei consulenti di parte e, pertanto, la motivazione sul punto è incensurabile.
Non diverso apprezzamento va riservato alla censura incentrata sul diniego dell'esperimento giudiziale - inteso a verificare la compatibilità temporale delle condotte tutte descritte dall'imputato nelle confessioni - e dell'assunzione dei testi Feuer e MA;
sotto il primo profilo, l'impugnata sentenza ha preso atto della pronuncia di annullamento della Suprema Corte che ha escluso la denunciata incompatibilità fra i tempi impiegati per la commissione dell'omicidio e la cancellazione di alcune tracce e la ricomparsa dell'imputato all'hotel IN, dal momento che nel calcolo dei tempi erano state inserite operazioni non compiute dal ER;
quanto alle testimonianze, le medesime, non dedotte come nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il primo giudizio, sono state evidentemente ritenute per nulla indispensabili ai fini della decisione e tanto meno rilevanti, come richiede esplicitamente il comma 2 dell'art. 627 cod.proc.pen., nella configurazione di poteri del giudice di appello,
in sede di rinvio, sostanzialmente identici a quelli di cui disponeva il giudice la cui sentenza è stata annullata e, dunque, anche di quello di rifiutare ulteriori prove nell'ipotesi di piena decidibilità allo stato degli atti.
Del resto, e conclusivamente sul punto, il ricorrente ha nuovamente prospettato un capitolato di prova assolutamente generico, nonché, quanto alla testimonianza Feuer, su circostanza de relato e già direttamente appresa presso l'originaria fonte informativa, e quanto alla testimonianza MA - teste già abbondantemente escusso, come risulta dal testo della sentenza - su circostanze successive al fatto omicidiario.
Il quinto motivo di ricorso denuncia una pluralità di argomentazioni come affette da vizio di manifesta illogicità.
Come superiormente ricordato per via della completa elencazione delle specifiche censure, il motivo è interamente articolato movendo dal più generale rilievo critico secondo cui il giudice di rinvio, in violazione del dictum chiaramente espresso dalla pronuncia di annullamento della Suprema Corte, avrebbe operato una valutazione assolutamente frammentaria degli elementi di prova nonché avrebbe utilizzato passaggi argomentativi assolutamente inadeguati sui punti essenziali ovvero maggiormente qualificanti, con riferimento alle dichiarazioni difensive dell'imputato, alla collocazione temporale del fatto omicidiario, alla presenza dell'imputato sul luogo del delitto nell'ora di sua commissione, alle plurime testimonianze capaci di gettar luce in proposito, alle dichiarazioni confessorie, all'adeguatezza del ritenuto movente omicidiario. Compito della Corte è dunque quello di accertare se al dictum della pronuncia di appello il giudice di rinvio abbia prestato ossequio, verificando se la nuova motivazione siasi liberata del difetto di disorganica e scoordinata valutazione degli elementi indizianti e delle pecche argomentative già rilevate e sanzionate. Orbene, sotto il primo e più generale profilo la censura si rivela manifestamente infondata, atteso che ogni elemento rilevante risulta esaustivamente trattato in una visione unitaria e coordinata, sicché la Corte Bresciana si è perfettamente uniformata allo schema argomentativo esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento nel giustificare il proprio convincimento.
Ed invero, seguendo un ordine prioritario assegnabile alle singole questioni, va anzitutto rilevato che il giudice del rinvio ha riconosciuto la piena valenza probatoria della prima confessione, in esito ad esame che non ha trascurato ne' gli oggettivi e puntuali riscontri alla narrazione (il rinvenimento delle cose gettate durante il percorso di fuga e dell'arma omicidiaria nei luoghi indicati) - essi stessi a loro volta considerati in una lettura unitaria della vicenda e trovati perfettamente in linea con la narrazione stessa - nè le reiterate ammissioni di responsabilità riconferme espresse nelle successive confessioni e nell'intervista spontaneamente rilasciata al giornalista del TG3, le une e l'altra di contenuto costantemente autoaccusatorio;
il quesito di genuinità della prima confessione risulta poi positivamente risolto considerando l'infondatezza dell'assunto di supino adeguamento dell'imputato alla tesi accusatoria in quanto contraddetto da una autonoma selezione e di quello ulteriore che l'indagato delle risposte intendesse accelerare la conclusione delle indagini per potersi il più presto possibile difendersi innanzi un giudice imparziale, logicamente opponendo la singolarità di una tale strategia difensiva e, soprattutto, il dato decisamente configgente dell'oggettivo rafforzamento, in termini di assoluta gravità, del quadro indiziario.
La Corte Bresciana ha poi respinto l'assunto dell'imputato di avere redatto il comunicato stampa in compagnia del DN la sera del 14/2 (presso una birreria del centro) anziché nel "residence" il successivo 15/2 - assunto sostenuto nell'evidente consapevolezza della valenza accusatoria della circostanza e, quindi, dalla necessità di dirottare l'indizio ad un momento non significativo assoggettandolo, al tempo stesso, ad una verifica leggibile in chiave liberatoria - mediante corretto apprezzamento del ridottissimo tempo in cui il ER ed il DN si trattennero a discutere nella birreria, ricavato da un completo excursus dei deposti testimoniali HE ER, Lun e Mattews, nonché, recuperati su rilievo specifico della pronuncia di annullamento, BE e ER - da tutti ricavandosi che l'imputato, rientrando da una gita fuori Bolzano, raggiunse il DN in birreria non prima delle 21,15 e con lui si trattenne non oltre le ore 21,00 per poi recarsi da un'amica - completato dal richiamo alla dichiarazione extraprocessuale dello stesso imputato, confermata dal teste DO (cui l'imputato ebbe a confidare di essersi intrattenuto con il DN, la sera del venerdì, soltanto per un breve colloquio), conforme a tale ricostruzione del fatto.
Quanto alla presenza dell'imputato nel mattino del 15/2, risultano riconsiderate le testimonianze ER e ER, cui IU NE aveva riferito la confidenza del ER, fattagli il 19/2, di essersi recato in Castel Guncina per redigere il comunicato proprio la mattina del sabato 17/2, rapportando le medesime alla narrazione in tal senso resa dal NE stesso al Pubblico Ministero e soltanto successivamente modificata nell'assunto di un errore o di un equivoco mai chiarito e veramente inspiegabile considerando (logicamente, quanto meno come normale) la capacità del teste di comprendere l'importanza della dichiarazione richiestagli.
Ha poi tratto certezza che il comunicato stampa - la cui paternità l'imputato non ha mai disconosciuto e che è stato sicuramente trasmesso poco prima delle ore 12,00 dal "residence" - sia stato redatto nella stessa occasione, fondando il proprio convincimento su incontestabili riscontri oggettivi - la macchina da scrivere ed il fax erano stati rinvenuti ancora accesi all'atto della scoperta del cadavere, sì da credere che, indiscussa la diffusione del comunicato via fax nella tarda mattinata di quel giorno, i due apparecchi fossero stati usati in sequenza - nonché logici, atteso che il documento era risultato datato 15/2 e, siccome diffuso nella tarda mattinata, doveva ritenersi che, ove formato la sera precedente, sarebbe stato diversamente datato e comunque spedito in ora meno tarda (anche in ragione degli impegni già presi dal DN per le ore 12,00 presso l'hotel IN).
Ha ritenuto, poi, indiscutibilmente provata la presenza dell'imputato in Castel Guncina in ora assai prossima al mezzogiorno, riferendosi infatti sicuramente al ER la formazione del comunicato inviato dal fax del residence, ed essendo stato egli stesso identificato dai testi BA e OF per il conducente dell'auto da essi incrociata sulla via Beato Arrigo percorribile da Castel Guncina per raggiungere l'hotel IN;
ha giudicato poi dimostrativi del significativo interesse dell'imputato a distanziare l'ora della morte da quella di propria presenza in loco - dichiarata per le ore 10,30 e in effetti riscontrata (avendo trovato conferma la sua dichiarazione di avere ivi incontrato una donna ungherese, tale VA, nel mentre caricava i bagagli sulla propria auto fra le ore 10,30 e le ore 10,45) - sia il fatto che egli aveva reso il mendacio sostenendo di essere giunto in ritardo all'hotel IN perché era appena tornato da una gita sul lago di Garda (verificato, invece, come avvenuta il 14/2), sia il fatto del falso alibi concordato, per il mezzogiorno del 15/2, con l'amico ES.
Quanto all'ora della morte, ha valorizzato coerentemente il dato che il DN, ancora sicuramente in vita alle 11,40 (allorché telefonò alla collaboratrice MA) è risultato uscito letteralmente di scena in ora immediatamente successiva alle 12,00 del 15/2 - non essendo stato più reperito telefonicamente già alle ore 12,15 dalla ridetta collaboratrice ne' da alcun altro, non giungendo all'appuntamento al IN con tali GO e LI fissato per le ore 11,30 (pur dopo avere loro annunciato alle ore 11,32 che sarebbe arrivato in ritardo), non presentandosi ad un convegno, in Milano, cui pure era atteso per quella stessa sera - nonché ha disatteso le testimonianze PE, LA, TO e ER circa la presenza del DN nelle prime ore pomeridiane in centro di Bolzano, rilevando per ciascuna di queste i decisivi profili di inattendibilità o di insufficienza;
ha considerato, inoltre, che l'indicazione delle ore 12,00 come quelle della morte, pressoché istantanea, è stata dichiarata dal consulente del Pubblico Ministero compatibile, in linea con la confessione dell'imputato, con le risultanze tanatologiche in forza di un giudizio non seriamente contestato, ma anzi sostanzialmente condiviso, dal consulente della difesa.
Quanto alla presenza del DN in centro di Bolzano nelle ore immediatamente precedenti l'omicidio, ha negato credito ai deposti IS, HA, UE o perché generici o perché contraddetti dal dato certo che l'autovettura dell'imputato fu veduta in Castel Guncina già verso le ore 10,30 nonché dalla testimonianza Stuppner, secondo cui la posta del residence venne consegnata al DN proprio quel mattino.
Ha considerato, ancora, prova insuperabile in senso accusatorio l'indicazione del luogo di nascondimento dell'arma omicidiaria, negando ogni credito alla tesi di un diverso "collocatore" dell'arma stessa previa sostituzione con altra asseritamente ivi posta dal ER in epoca precedente, nonché ha rivalorizzato il movente omicidiario esposto nelle confessioni come pienamente idoneo a suscitare il crollo dei freni inibitori la commissione di un delitto evidentemente di impeto.
Non ha poi mancato, il giudice di rinvio, di rendere compiuta motivazione circa ogni altro aspetto della vicenda sottopostole dalla pronuncia di annullamento, con particolare riguardo e al movente omicidiario - l'insofferenza maturata verso la vittima che, interessata al rientro nel partito da cui era stato espulso pretendeva dall'imputato un appoggio in tal senso minacciando di pubblicizzare il fatto di un falso diploma di maturità (servito all'imputato per fruire di un miglior trattamento economico quale impiegato, per il passato, presso altra compagine politica) - ed all'alibi offerto dal ES - ammesso come falso dallo stesso imputato, circa la sua presenza, in ora coincidente con quella dell'omicidio, nella sede degli Schutzen in Bolzano, e dimostrativo di una excusatio non petita perché congegnato con esso ES ancor prima che fosse conosciuta quella della morte del DN - nonché all'assoluta inattendibilità dei testi quanto alla presenza in vita del DN nelle ore pomeridiane del 17/2; da ultimo, ha escluso ogni credibilità alla tesi del "complotto" - che attribuirebbe al vero omicida il prelievo del fucile CO e la ricollocazione nel nascondiglio, con inconcepibile consapevolezza precorrente l'evento, in forza di una sorta di "preveggenza", che del fatto di sangue sarebbe stato accusato proprio il ER.
La motivazione, quale risulta dal testo della decisione impugnata, non presenta alcun vizio di illogicità o contraddittorietà, e, a tal punto, l'apparato argomentativo viene contestato con le numerose censure enunciate nell'ambito del quinto motivo, unicamente mediante la prospettazione di una diversa, e per il ricorrente, valutazione delle risultanze processuali;
tale prospettazione risulta veicolata attraverso una palese rivisitazione dell'intero compendio probatorio, sottoposto ad una lettura critica che, formalmente transitando da denuncia di travisamento del fatto ad altre di manifesta illogicità od omessa valutazione degli elementi di prova, in realtà non rende affatto manifestamente illogica quella resa dall'impugnata sentenza ed invece si presenta - peraltro viziata da quello stesso errore di frammentarietà della valutazione sanzionata dalla pronuncia di annullamento della sentenza assolutoria - come meramente alternativa ed unicamente ipotizzabile.
Il vizio originale di tutte tali censure è del resto maggiormente evidente laddove le stesse, a sostegno dell'assunto di travisamento del fatto, rimandano ad una diversa lettura di frasi estrapolate dal contesto della narrazione ed esclusivamente ricavabili dagli atti del dibattimento - in tal modo abdicandosi al principio che il travisamento del fatto è deducibile in sede di legittimità come vizio della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, sicché non possono essere prese in considerazione censure che tendano ad infirmare la correttezza delle proposizioni inserite nella motivazione attraverso il diretto riferimento alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti processuali" (Cass. Sez. 2^, 5.3.1999 n. 4442), onde evitare che il giudizio di legittimità si trasformi in un terzo grado di merito (Cass. Sez. 2^, 26.6.2000 n. 9864) - e, a sostegno dell'assunto di illogicità manifesta, richiedono un nuovo giudizio di attendibilità o, addirittura, di "interpretazione" dei singoli deposti testimoniali. In tal senso vanno apprezzati tutti i rilievi superiormente elencati, con riferimento:
- alle dichiarazioni dell'imputato circa il momento di narrazione a terzi di avere redatto il comunicato stampa la sera del 14/2, perché simile circostanza non è neppure specificamente trattata in sentenza e, comunque, risulta "superata" dalle prove contrarie;
- ai deposti ER ed GE - perché vengono recuperati agli atti dibattimentali ed in ogni caso illustrati in termini niente affatto dimostrativi della contemporanea uscita del DN e del ER dalla birreria, in tempo utile a formare il comunicato stampa in altra zona della città - ER - cui si addebita una narrazione inverosimile circa la solitaria uscita dell'imputato dal locale sulla mera ipotesi che egli dovesse anche in tal momento conservare la compagnia dell'amico - DO - che si sostiene non credibile, laddove ha riferito la confidenza dell'imputato di avere soltanto brevemente colloquiato con il DN sera del 14/2, unicamente ipotizzando che gli stessi non si sarebbero mai separati all'interno del locale (circostanza comunque irrilevante rispetto alla tesi del comune trasferimento in Castel Guncina), ovvero opponendo alla coerenza della narrazione gli incontrollabili ed inverosimili assunti in fatto che l'imputato avrebbe taciuto di avere quella sera favorito il DN nella redazione del documento "per non mancargli di rispetto" e per semplice imbarazzo e che, infine, egli non avrebbe percepito l'importanza di riferire un particolare di assoluto rilievo "non pensando" di potere essere accusato dell'omicidio;
- al giudizio di insufficienza temporale a redigere il comunicato stampa la stessa sera del 14/2, perché censurato mediante personale ricostruzione degli spostamenti dei soggetti, nonché raffrontando fra loro elementi - i tempi delle presunte operazioni di trasferimento e quelli disponibili all'omicida post delictum - non sicuramente omologhi (per la diversità, anche psicologica, dei due momenti, per la diversità delle condotte, per l'incertezza dei percorsi seguiti); - alla testimonianza HE ER, che si sostiene equivocata circa l'ora in cui questi ricevette dal DN la notizia del "ritardo" con cui l'imputato si sarebbe presentato nel locale, perché la pretesa difformità in nulla immuta il dato oggettivo del "ritardo" già acquisito in sentenza;
- alla testimonianza NE, recuperata alla seconda versione, favorevole all'imputato, mediante personale interpretazione della giustificazione dell'errore nell'originario narrato;
- alla valorizzazione dei riscontri oggettivi rappresentati dal rinvenimento degli apparecchi di battitura e trasmissione del comunicato ancora accesi (ritenuti perciò utilizzati in sequenza), perché censurata soltanto enunciando "possibile" una dimenticanza o un dato consuetudinario, ovvero desumendo dal tipo di carta il frazionamento temporale fra le due operazioni sulla base di semplice ipotesi che la sera del 14/2 il redattore non disponesse di quella intestata;
- alle testimonianze TA ed GO, circa l'avviso del DN che li avrebbe raggiunti entro breve tempo, perché le medesime vengono lette come dimostrative dell'assenza dell'imputato per mera presunzione tratta dall'uso del singolare da parte della vittima ("... ti raggiungo..."), circostanza evidentemente per nulla decisiva nel contesto della vicenda come descritto;
- alla svalutazione delle prove testimoniali circa l'esistenza in vita del DN ancora nelle ore pomeridiane del 15/2, perché si oppone una personale opera di riaccreditamento dei testi (PE), o l'enunciazione che sarebbe "possibile" che il DN avesse unicamente ricevuto telefonate rimaste senza traccia sul cellulare, ovvero avesse raggiunto Bolzano, con altra sua auto ovvero con la medesima rinvenuta ancora parcheggiata nell'area del residence, prima di rientrare al residence (LA, TO) o, infine, qualificando l'accertata incapacità del teste di descrivere l'abbigliamento del DN come effetto possibilmente indotto dalla "normalità" dell'abbigliamento medesimo (ancora LA);
- alla svalutazione di prove testimoniali, sulla presenza in vita del DN alle 12,30, perché si oppone il dissenso circa l'attendibilità del teste fondato sull'apprezzamento di dati fattuali e sul richiamo a dichiarazioni in termini che non risultano conformi a quelli ricavabili dal testo della sentenza (teste Pradlwater);
- alla motivazione circa la collocazione dell'ora della morte, "contestata" mediante una personale lettura degli elementi comunque indiscutibilmente convergenti a delineare una "scomparsa di scena" del DN dopo le ore 12,00 del 15/2;
- alla ritenuta compatibilità dei dati tanatologici con il postulato accusatorio circa l'ora della morte, perché censurata trascurando il giudizio reso su un dato di esperienza medica nonché sostanzialmente condiviso dai consulenti e, piuttosto, valorizzando come idonee ad una miglior verifica, capace di fornire risposta diversa circostanze di fatto (tempo e luogo di rinvenimento del cadavere) già considerate dagli stessi consulenti;
- alla ritenuta presenza dell'imputato sul luogo del delitto e nell'ora di commissione del medesimo, perché contrastata attraverso il tentativo di rilettura degli elementi di prova in punto all'identificazione nell'imputato del conducente dell'auto in fuga da Castel Guncina, peraltro valorizzando aspetti già abbondantemente trattati (incrocio difficoltoso con l'auto dei testi OF e Kershbaumer, improduttivo di danni agli specchietti perché riscontrati di tipo flessibile), ovvero prospettando un esito incerto o "viziato" dell'immediato riconoscimento che non risulta dal testo della sentenza o, infine, riproponendo l'assunto di incompatibilità dei tempi essa pure già adeguatamente trattata dal giudice di merito;
- a preteso travisamento del fatto in ordine alle giustificazioni dell'imputato sulle ragioni del ritardo all'appuntamento all'hotel IN (il faticoso rientro da una gita fuori Bolzano), rivelatesi un mendacio, ed all'alibi ES, rivelatosi falso, perché sostenuto mediante rinvio a dichiarazioni del teste (GO) che non risultano dal testo della sentenza, ovvero attraverso una personale lettura della scelta dell'imputato di non fornire in un primo momento la "vera" giustificazione, o, infine, ricavando l'assenza dell'imputato dalla testimonianza Stuppner, laddove costei ha riferito di non avere veduto l'auto dell'imputato parcheggiata di fronte all'ingresso del residence, per mera formulazione dell'ipotesi che non che non fosse possibile all'imputato stesso il parcheggio del mezzo in zona di non diretta visuale;
- a preteso travisamento del fatto e vizio della motivazione circa l'ora dell'omicidio, censure entrambe sostenute semplicemente dissentendo circa la ritenuta possibilità che l'omicida, esplosi i colpi mortali dopo le 11,58 (ora in cui la Stuppner lasciò il residence), compiere le operazioni di trascinamento del cadavere e di eliminazione delle tracce e quindi presentarsi all'hotel IN alle ore 12,17, ovvero negando l'assunto dell'alibi scopertamente miratò alle ore 12,00 mediante l'affermazione che tale ora fosse ormai di dominio pubblico, circostanza che non risulta dalla sentenza e che, in ogni caso, non influirebbe affatto sul giudizio di falsità dell'alibi;
- al vizio della motivazione circa la genuinità della confessione, sostenuto mediante richiamo ad una prima narrazione (in epoca non sospetta) che essa stessa non può assumere automatica valenza dimostrativa del vizio dedotto ed è stata comunque congruamente valutata come non credibile, ovvero riproponendo l'assunto, parimenti già trattato ed adeguatamente respinto, di una confessione pilotata (anche nei particolari) dagli inquirenti e sostanzialmente "strappata" ad un soggetto particolarmente stressato o, infine, attraverso il tentativo di ripresentare il nascondimento dell'arma omicidiaria da parte di un terzo (l'effettivo omicida), quale evento finale di una serie di passaggi (per i quali si fa richiamo ai rilievi descritti alle lettere cc/cc5) che, seppure non illogici - e comunque non a priori "rifiutabili" laddove finiscono per configurare una sorta di complotto, in danno dell'imputato, del quale lo stesso ricorrente non individua le ragioni e lo scopo - costruiscono una ipotesi puramente alternativa a quella ratificata dal giudice di merito e, dunque, si traducono nuovamente nella pretesa di rilettura degli elementi di fatto, richiedendo al giudice di legittimità un giudizio squisitamente di merito;
- alla ritenuta idoneità del movente, contestata mediante semplice espressione di dissenso sul punto ovvero richiamando la tesi di non genuinità della confessione, argomento già compiutamente trattato e comunque ininfluente quanto al giudizio di adeguatezza del movente nel contesto di un fatto per il quale all'imputato è stata riconosciuta la provocazione;
- all'attribuzione all'imputato dell'interesse all'eliminazione di copia del comunicato stampa (gettato in una scarpata lungo la via di fuga), perché censurata semplicemente supponendo nell'imputato il fermo convincimento che la trasmissione dell'originale avrebbe vanificato simile condotta;
- alla svalutazione delle prove a discarico, perché il ricorrente, per il deposto IS, oppone un argomento di certezza (riconoscimento del DN alle ore 11,00 in Bolzano) che non emerge dal testo della sentenza impugnata, ovvero un elemento del tutto opinabile e non sicuramente conducente (la "compatibilità" del tipo sportivo di abbigliamento, indossato dalla vittima con quello "scuro" del soggetto veduto in Bolzano); per il deposto HA, circa la presenza del DN nel suo locale il mattino del 15/2, assume valenza confermativa al deposto del cameriere NK, che l'ha invece esclusa, dichiarando possibile (ancora una volta) che altro cameriere avesse servito il DN;
per il deposto UE, contesta il giudizio di inattendibilità già congruamente espresso dal giudice di merito, ovvero rimprovera alla sentenza una "confusione" fra le testimonianze da cui comunque non si ricava che l'UE avrebbe sicuramente reso il vero;
- all'omessa considerazione delle evidenti incongruenze della confessione, rilevata attraverso la pretesa che si riconoscano come materialmente "impossibili" tutte le condotte confessate per il tramite di una nuova riconsiderazione dei dati fattuali (insufficienza temporale, impossibilità di manovra dell'arma e di perfetta eliminazione delle tracce secondo le descritte modalità), ovvero di "interpretazione" delle ammissioni di colpevolezza alla luce del modo di conduzione dell'interrogatorio.
- all'omessa valutazione e della perizia psichiatrica TT (denunciante vera patologia nel momento della confessione), sostenuta soltanto sulla pretesa che la stessa debba essere privilegiata a fronte dei numerosi elementi enunciati in sentenza come significativi di una condizione di sufficiente condizione psico-fisica (selezione delle risposte, in modo tale che non tutte risultano adesive alle "pressioni" dell'interrogante, costante presenza del difensore, precisione nella descrizione dei fatti, riconferma della originaria confessione sinanco in sede di intervista televisiva del tutto liberamente concessa), e, infine, dei deposti testimoniali AN, GE, ER, YE, OF, TI, perché questi vengono riferiti in termini che si rivelano assolutamente compatibili" con la ricostruzione in fatto incensurabilmente accolta dal giudice di merito ovvero riferibili a particolari del tutto secondari e, pertanto, non illogicamente esclusi dal novero degli elementi significativi.
Tutte le censure del quinto motivo di impugnazione, conclusivamente, prospettano alla Corte una non consentita rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e la inammissibile pretesa di una sovrapposizione di nuova valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, per il che incorrono, secondo monolitico insegnamento del giudice di legittimità che non è necessario specificare, nel vizio di indeducibilità.
Manifestamente infondato è il sesto motivo di ricorso. Nessuna pronuncia di annullamento senza rinvio, per i reati in tema di armi, è stata emessa dalla Suprema Corte con la sentenza 29.11.1999; il capo di imputazione sub A) riguarda la detenzione ed il porto non di due fucili bensì soltanto del fucile NK ritenuto arma omicidiaria, sicché la suprema Corte, disponendo l'annullamento della sentenza della Corte di Assise di Appello di Trento, con rinvio al Giudice Bresciano in ordine all'omicidio, ha analogamente disposto quanto alla detenzione ed al porto di detta arma - per la quale la sentenza annullata, pure assolvendo l'imputato dal fatto di sangue, aveva confermato la condanna espressa dal primo giudice, in tal modo creando un evidente contrasto motivazionale - e, in ordine al reato sub C), relativo alla detenzione e porto di pistola e munizioni, l'annullamento è stato disposto limitatamente alla determinazione della pena, rimessa all'esito del nuovo giudizio riguardante il reato sub A).
Deve pertanto escludersi che la pronuncia di annullamento abbia formato un "parziale" giudicato in ordine all'imputazione sub A), "violato" dal giudice di rinvio.
Neppure il settimo motivo di ricorso può trovare accoglimento. La scelta di sanzionare l'omicidio movendo da una pena base superiore al minimo edittale, infatti, risulta congruamente motivata, valorizzandosi in proposito sia "il dolo intensissimo, perdurato per un lasso di tempo non istantaneo, come è dimostrato sia dalla reiterazione dei colpi, sia dal fatto che il ER ha dovuto superare quelle controspinte inibitorie che, secondo la stessa confessione, lo portarono, prima di sparare, a smontare l'arma già predisposta per colpire", sia il deciso superamento di ogni remora pure in presenza di un comprovato rapporto di amicizia con la vittima;
in tali termini, il giudice di merito ha assolto all'onere motivazionale, per avere fatto egli riferimento ad elementi previsti dall'art. 133 cod.pen. (nn. 1 e 3 del comma primo) e ritenuti assumere un ruolo determinante nella decisione.
Quanto alla misura delle riduzioni per le generiche e la provocazione, il richiamo al dolo "intensissimo" del soggetto, seppur provocato, e a una personalità negativa in ragione di "freddezza d'animo e da insensibilità non comuni" espresse nella condotta immediatamente successiva all'esplosione dei colpi, giustifica la riduzione della pena in misura inferiore a quella consentita, ne' sul punto la sentenza è censurabile senza imporre un giudizio di merito che esula dai compiti della Corte.
Infondato, e per vero al limite dell'ammissibilità, infine, è anche l'ultimo (ottavo) motivo di ricorso.
La provocazione, invero, in relazione ai danni non patrimoniali - gli unici riconosciuti ai congiunti che, nella fattispecie, hanno agito iure proprio - non rileva come concorso di colpa ai sensi del comma 1 dell'art. 1227 cod.civ. (Cass. Sez. 5^, 13.5.1999 n. 7718), bensì
soltanto come elemento che può influire sulla liquidazione, necessariamente equitativa, di tal tipo di danni, affidata pur sempre al criterio discrezionale del giudice di merito;
sotto tal profilo, la superiore liquidazione in favore dei fratelli della vittima è assolutamente incensurabile, avendo la sentenza considerato la particolare sofferenza morale in riferimento ai preminenti parametri della convivenza, dello strettissimo vincolo di sangue, delle modalità con le quali venne provocata la morte del congiunto e, infine, della perdita di persona in ancor giovane età ed attendibilmente predestinato ad una brillante carriera politica, ritenuti tutti dal giudice di merito, implicitamente ma altrettanto evidentemente, "non toccati" sostanzialmente dal fatto provocatorio. La pretesa di un intervento correttivo, a fronte di tal congrua motivazione, si risolverebbe palesemente nell'applicazione di un nuovo giudizio di merito.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Il ricorrente è tenuto (art. 616 cod.proc.pen.) al pagamento delle spese del procedimento, nonché a quelle in favore della parte civile, liquidate in complessive L. 13.700.000, di cui L.
1.700.000 per spese vive, quanto a DN FR, DN RT e IK EC FI, ed in complessive L. 13.700.000 di per spese vive, quanto a DN AS, DN ND e DN XA FR.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché a quello delle spese delle parti civili, liquidate in complessive L. 13.700.000, di cui L.
1.700.000 per spese vive, quanto a DN FR, DN RT e IK EC FI, ed in complessive L. 13.700.000 di per spese vive, quanto a DN AS, DN ND e DN XA FR. Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2001