Articolo 512 bis del Codice di procedura penale
Articolo 566Articolo 595
Versione
8 agosto 1992
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Versione
2 gennaio 2000
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Versione
16 giugno 2023
Art. 512-bis.
(( (Lettura di dichiarazioni rese da persona residente all'estero).
1. Il giudice, a richiesta di parte, puo' disporre, tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti, che sia data lettura dei verbali di dichiarazioni rese da persona residente all'estero anche a seguito di rogatoria internazionale se essa, essendo stata citata, non e' comparsa e solo nel caso in cui non ne sia assolutamente possibile l'esame dibattimentale)).
Entrata in vigore il 16 giugno 2023
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