Articolo 469 del Codice di procedura penale
Articolo 450Articolo 450
Versione
24 ottobre 1989
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Versione
21 aprile 2015
Art. 469. Proscioglimento prima del dibattimento 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 129 comma 2, se l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita ovvero se il reato e' estinto e se per accertarlo non e' necessario procedere al dibattimento, il giudice, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l'imputato e se questi non si oppongono, pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo.
(( 1-bis. La sentenza di non doversi procedere e' pronunciata anche quando l'imputato non e' punibile ai sensi dell' articolo 131-bis del codice penale , previa audizione in camera di consiglio anche della persona offesa, se compare. ))
Entrata in vigore il 21 aprile 2015
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