Art. 469. Proscioglimento prima del dibattimento 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 129 comma 2, se l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita ovvero se il reato e' estinto e se per accertarlo non e' necessario procedere al dibattimento, il giudice, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l'imputato e se questi non si oppongono, pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo.
(( 1-bis. La sentenza di non doversi procedere e' pronunciata anche quando l'imputato non e' punibile ai sensi dell' articolo 131-bis del codice penale , previa audizione in camera di consiglio anche della persona offesa, se compare. ))
(( 1-bis. La sentenza di non doversi procedere e' pronunciata anche quando l'imputato non e' punibile ai sensi dell' articolo 131-bis del codice penale , previa audizione in camera di consiglio anche della persona offesa, se compare. ))