Sentenza 22 novembre 2005
Massime • 1
In tema di ricorso per cassazione, non sussiste il vizio di mancata ammissione di prova decisiva quando si tratti di prova che debba essere valutata unitamente agli altri elementi di prova processualmente acquisiti, non per eliderne l'efficacia probatoria, ma per effettuare un confronto dialettico che in ipotesi potrebbe condurre a diverse conclusioni argomentative.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/11/2005, n. 2827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2827 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2005 |
Testo completo
282 7/06 REPUBBLICA ITALIANA er
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Presidente Udienza pubblica Dott. Aldo RIZZO
del 22/11/2005 1. Dott. Secondo Libero CARMENINI Consigliere
SENTENZA 2. Franco FIANDANESE Cons. Relatore
Consigliere N. 1282 3. " Francesco MONASTERO
Consigliere R.G.N..007558/2005 4. " ER DAVIGO
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di RU
EL, n. il 16.2.1931, avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, in data 23 novembre 2004, di rigetto della richiesta di revisione della sentenza della Corte di Appello di
Milano, in data 30 gennaio 1995; Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal consigliere dott. Franco Fiandanese;
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. Santi Consolo,
che ha concluso per il rigetto del ricorso;
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Udito il difensore, avv. Antonio Foti, il quale ha chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RU EL, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona, veniva tratto a giudizio davanti al Tribunale di Milano per rispondere dei seguenti reati:
a) art. 317 c.p., perché abusando della qualità,
induceva SU CA e BA
ND, amministratore e presidente della
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Finriviera s.p.a. ad erogare a favore di
RO RA, amica di esso imputato, un prestito di cinquanta milioni di lire, pur avendo in precedenza inquisito il SU ed avendo a carico di esso SU e del BA
altre segnalazioni della Questura di Savona
ed essendo i predetti imputati in un
procedimento per il reato di estorsione;
art. 323 c.p., perché abusava del suo b)
ufficio, al fine di procurare un ingiusto vantaggio alla RO, che aveva onorato
solo la prima delle cambiali del mutuo ed aveva richiesto un ulteriore finanziamento,
disponendo indagini a mezzo del Comandante la stazione Carabinieri ed emettendo alcuni
-
2 decreti di perquisizione e sequestri in danno della Finriviera;
c) art. 317 c.p., perché abusando della sua
qualità e dei connessi poteri, approfittando del fatto che BA fosse indiziato di usura nell'ambito di un procedimento pendente presso il suo ufficio e fosse sottoposto ad indagini della G.d.F. da lui disposte,
convocava formalmente presso la Procura della
Repubblica di Savona per il giorno 13 aprile
1989 il BA stesso ed i suoi difensori di fiducia, pretendeva, poi, che questi non assistessero al suo colloquio a "quattrocchi"
con il medesimo e così induceva quest'ultimo,
prospettandogli il rischio di una condanna
per calunnia, a promettergli indebitamente di redigere ed inviargli una lettera di scuse
per l'esposto inviato al Procuratore della
Repubblica di Genova (esposto avente ad
oggetto i fatti di cui ai precedenti capi di imputazione), con la quale il Barbanti
avrebbe dovuto escludere la volontà di denunciarlo, ridimensionare la descrizione dei fatti e confermargli la personale stima.
Il Tribunale di Milano, con sentenza in data 23
3 dicembre 1991, assolveva il RU dal primo reato perché il fatto non sussiste, dal secondo costituisce reato, e loperché il fatto non condannava per il terzo fatto, ritenuta l'ipotesi del tentativo. La sentenza veniva
integralmente confermata dalla Corte di Appello
di Milano il 18 maggio 1993.
La sezione VI della Corte di Cassazione, con sentenza del 18 aprile 1994, in accoglimento del ricorso del p.m. ed in parziale accoglimento del ricorso dell'imputato, annullava con rinvio la
pronuncia della Corte di Appello di Milano, con
riferimento ai contestati reati di concussione,
al fine di verificare e motivare se potesse configurarsi in luogo del reato di concussione quello di abuso di ufficio.
sentenza in La Corte di Appello di Milano, con
data 30 gennaio 1995, passata in giudicato a seguito di pronuncia della sezione II della
Corte di Cassazione del 1 dicembre 1995,
confermava la responsabilità del RU in ordine al tentativo di concussione e riduceva la pena ad anni uno e mesi sei di reclusione.
Avverso la sentenza della Corte di Appello di
Milano divenuta irrevocabile, il RU
4 presentava istanza di revisione, che veniva dichiarata inammissibile dalla Corte di Appello
di Brescia, con ordinanza in data 28 dicembre
2001.
La sezione VI della Corte di Cassazione, con sentenza del 16 dicembre 2002, annullava quest'ultima ordinanza, che "pare confondere la novità del tema probatorio, elemento del tutto estraneo alla revisione penale, con l'attitudine dimostrativa di una soluzione liberatoria delle nuove prove dedotte". La Corte di Appello di Venezia, in sede di
rinvio, espletata l'attività istruttoria ammessa con ordinanza 27 gennaio 2004, decideva, con
sentenza 23 novembre 2004, il rigetto della istanza di revisione.
La Corte di Appello riteneva:
a) valutate le dichiarazioni rese da LA,
sostituto presso la Procura della Repubblica di Savona all'epoca dei fatti, che doveva
escludersi l'ipotesi di una convocazione del
BA come esito naturale dell'esercizio,
corretto, dei poteri tipici del Procuratore
della Repubblica;
b) valutate le dichiarazioni rese : :
dell'ispettore FA, che si trovava
nell'anticamera del RU il giorno del fatto contestato, dal dirigente di Polizia Bonagura
e del pregiudicato agli arresti domiciliari
Filossi, nonché la documentazione prodotta,
finalizzata a provare l'impossibilità della presenza del IL ai fatti contestati, che escludersi la partecipazione deldoveva
BA e degli avvocati TT e Mentil
nei ad un complotto, pur ipotizzabile,
-
confronti del RU;
c) acquisito l'esposto del BA del 28 marzo
1989, diretto al Procuratore Generale di
Genova e raffrontato con la risposta del
RU allo stesso Procuratore Generale con nota del 6 aprile 1989, che era sussistente
l'interesse del RU ad ottenere, da parte del convocato BA, una rettifica dell'esposto da questi presentato.
Propone ricorso per cassazione il difensore del
RU, deducendo:
e manifesta illogicità dellaa) mancanza motivazione, per avere la sentenza
impugnata omesso di valutare i documenti prodotti e per avere comunque svolto 7
. argomentazioni illogiche con riferimento alle prove valutate. In particolare:
1) sull'esistenza del potere di
convocazione del BA da parte del
RU, la Corte si sarebbe limitata a la deposizione LA, valutare di apprezzare la omettendo documentazione prodotta (un decreto
emesso dal RU a carico del BA,
la richiesta di indagini alla Guardia di
Finanza, la individuazione del numero del procedimento a carico del BA),
dalla quale emergerebbe la sussistenza detto potere;
mentredel altra documentazione, dalla quale si
desumerebbe l'urgenza per il RU di interrogare persone arrestate nella notte del 13 aprile 1989, spiegherebbe perché il RU, pur avendo convocato il
BA per sentirlo in merito alle tante inchieste in corso, dopo un
colloquio privato, omise di
interrogarlo;
2) sarebbero, comunque, illogiche le valutazioni della deposizione di
7
এ 3)
4)
LA e delle dichiarazioni rese dallo stesso Russo, poiché non
0 sarebbero spiegabili sussisterebbero contraddizioni rilevate dalla Corte le di Appello;
in merito all'esistenza di un complotto ai danni del RU, la Corte di Appello
avrebbe erroneamente ritenuto, a causa
di una "negligente lettura degli atti",
che il teste FA non rimase per tutta la mattinata nell'anticamera del
RU, avrebbe, altresì,
irragionevolmente affermato
- omettendo che la documentazione di valutarla
-
prodotta era inidonea ad escludere la
presenza del IL a Savona al momento dei fatti di cui si parla, mentre la
prova del suddetto complotto emergerebbe da una serie di documenti prodotti ed ammessi senza obiezioni;
sull'assenza dell'interesse del RU
alla rettifica del contenuto dell'esposto presentato dal BA, la
Corte avrebbe omesso di motivare in merito alle critiche difensive, secondo
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le quali sarebbe inspiegabile che il
RU avesse chiesto al BA la rettifica di quei fatti che lo stesso
ammesso nella loro RU aveva materialità con la nota inviata al
Procuratore Generale di Genova;
la stessa Corte avrebbe illogicamente e per negligente lettura degli atti disatteso le argomentazioni difensive, secondo le quali fu il BA ad avvertire quanto l'opportunità di parlare con il meno quando capì che le sue RU insinuazioni contenute nell'esposto da
lui presentato avrebbero potuto costargli un qualche addebito penalmente rilevante;
infine, la Corte di Appello
sarebbe incorsa in vistose illogicità
derivanti dalla omessa valutazione critica delle dichiarazioni del
BA, dalle quali, secondo l'interpretazione difensiva, non emergerebbe quanto contestato nel capo e che, anzi, di imputazione rivelerebbero la della mancanza intimidazione, necessario elemento del
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delitto di concussione;
b) violazione dell'art. 606 lett. c) c.p.p. in relazione agli artt. 546, comma 3, e 125,
comma 3, c.p.p., per omissione di enunciazione e/o di valutazione delle prove documentali prodotte;
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violazione dell'art. 630 lett. c) c.p.p., c)
con le omissioni denunciate, la in quanto,
Corte di Appello avrebbe praticamente reso impossibile il proficuo ingresso nel
giudizio di revisione di gran parte delle prove nuove ritualmente prodotte;
violazione dell'art. 606 lett. d) c.p.p. d)
per non avere ammesso, con motivazione inesistente ed illogica, le prove orali e
documentali dedotte con nota del RU del
6 marzo 2003 e con memoria del difensore del 20 marzo successivo, in particolare una lettera privata del Procuratore Generale di
Genova e la deposizione del dott. Ielo, il giudice che aveva redatto la sentenza di
primo grado a carico del RU.
Il ricorrente conclude chiedendo l'annullamento senza rinvio o, in subordine, con rinvio alla
Corte di Appello di Trento della sentenza
10 impugnata.
Il difensore ricorrente ha depositato, con due
memorie in date successive, motivi nuovi, con i quali, ad illustrazione di quelli già
presentati, insiste nella denuncia di omessa documenti prodotti,valutazione dei in
particolare con riferimento al potere del RU di convocare il Barbanti il giorno 13 aprile
1989 e all'interesse dello stesso alla rettifica dell'esposto presentato contro di lui;
illogica,
inoltre, sarebbe la valutazione della
deposizione del LA e delle dichiarazioni rese dal RU, mentre non sarebbero state apprezzate le vistose illogicità e
contraddizioni delle dichiarazioni BA
IL e sarebbero state travisate le dichiarazioni del BA e del TT.
Infine, con riferimento alla denunciata inosservanza dell'art. 630 lett. c) c.p.p., il ricorrente afferma che la Corte di Venezia
avrebbe assunto la sua decisione senza avere acquisito l'intero fascicolo del processo di
cognizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso sono infondati e devono essere
11 rigettati.
Con riferimento ai primi tre motivi di ricorso,
come sopra elencati, che, per questo aspetto,
possono essere esaminati congiuntamente, occorre ribadire alcuni principi basilari formulati da
questa Suprema Corte in tema di controllo di
legittimità sulla motivazione della sentenza
impugnata.
E' costante l'indirizzo che configura l'obbligo della motivazione in termini tali da ritenerlo adempiuto allorché il giudice di merito abbia dato atto delle ragioni del suo convincimento, senza che sia necessario l'esame di tutte le deduzioni risultanzedifensive delle parti e delle
processuali che siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. In particolare, per quanto riguarda il ragionamento probatorio, è stato
precisato che, ai fini della correttezza e della
logicità della motivazione, non occorre che il
giudice di merito abbia dato conto della
valutazione di ogni deposizione assunta e di ogni
prova, come di altre possibili ricostruzioni dei fatti che possano condurre ad eventuali soluzioni diverse da quella adottata, egualmente fornite di coerenza logica, ma è sufficiente che lo stesso
F
12 giudice abbia indicato le fonti di prova di cui ha tenuto conto per la formazione del suo convincimento e, quindi, della decisione,
ricostruendo il fatto in modo plausibile con ragionamento logico e argomentato.
L'adozione di un simile modello di motivazione spiega le ragioni per le quali si è ritenuto che non costituisce vizio della motivazione qualsiasi omissione concernente l'analisi di determinati elementi probatori, in quanto la rilevanza dei
singoli dati non può essere accertata
estrapolandoli dal contesto in cui essi sono
inseriti, ma devono essere posti a confronto con il complesso probatorio, dal momento che soltanto una valutazione globale e una visione di insieme permettono di verificare se essi rivestano realmente consistenza decisiva oppure se risultino la compattezza logicainidonei a scuotere
dell'impianto argomentativo, dovendo intendersi, in quest'ultimo caso, implicitamente confutati Orbene, con riferimento al potere di convocazione del BA da parte del RU, la sentenza
impugnata afferma che la tesi difensiva cerca di dare "a quella che, a tutto voler concedere, può
essere stata una semplice occasione. il valore di una causa necessitante". Il giudice di merito ritiene che gli elementi processualmente emersi conducano logicamente alla conclusione che "la convocazione del BA, autore dell'esposto, e
il suo ascolto, senza difensori, senza uno straccio di verbalizzazione о una nota di presenza in un elementare brogliaccio, e con l'intenzionale allontanamento della segretaria, spiegano, con assoluta ragionevolezza, che la logica che
presiedeva quell'incontro e quel colloquio nulla aveva a che fare con procedimenti penali, in corso o da instaurare nei confronti del BA oppure nei quali il BA potesse assumere la veste di testimone". E' evidente, pertanto, che la
produzione documentale di cui il ricorrente lamenta la omessa valutazione e che dovrebbe dimostrare l'esistenza in capo al RU del potere di
convocazione del BA, appare inidonea a
scalfire il ragionamento della sentenza impugnata,
che ha ritenuto sussistente un abuso nell'esercizio concreto dei poteri connessi alla qualità di
Procuratore della Repubblica, anche nel caso in cui la convocazione del BA fosse da ricondurre ad una occasione legittima, ed ha indicato le fonti di prova di cui ha tenuto conto per la formazione del ī
•
14 suo convincimento e, quindi, della decisione,
ricostruendo il fatto con argomentazioni corrette dal punto di vista logico e giuridico.
Per quanto riguarda, poi, il vizio di illogicità
denunciato con riferimento alla valutazione di alcuni elementi probatori (deposizioni dei testi e dichiarazioni rese dal RU), occorre ribadire,
alla luce della costante giurisprudenza di questa
Suprema Corte, che tale illogicità deve essere
"manifesta", nel senso che le fratture del discorso giustificativo e l'assenza dei necessari passaggi logici del ragionamento probatorio devono essere di evidenza tale da essere immediatamente percepibili,
dovendo il sindacato di legittimità essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza e il vizio deve risultare dal testo del provvedimento impugnato. La
deduzione del vizio logico in sede di legittimità,
non può risolversi nell'opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di diversa ricostruzione, magarimerito una
altrettanto logica (Sez. Un., 19 giugno 22
ottobre 1996, n. 16, Di Francesco, rv. 205617); la verifica, pertanto, deve essere limitata alla
coerenza strutturale della sentenza, in sé e per sé considerata, alla stregua degli stessi parametri
15 :
valutativi cui essa è "geneticamente" informata,
ancorché questi siano ipoteticamente rimpiazzabili con altri non meno validi e congruenti (Sez. Un.,
23 giugno 2000, n. 12, Jakani, rv.31 maggio 216258). E' proprio questo, invece, che il
ricorrente intende ottenere con la formulazione dei motivi di ricorso: la sostituzione delle proprie valutazioni a quelle del giudice di merito,
chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete;
e ciò risulta manifesto là dove il ricorso lamenta espressamente una
+
"negligente lettura degli atti", inammissibilmente pretendendo che la Corte valuti le illogicità
desumibili dagli atti al di fuori, quindi, del
testo della sentenza impugnata, in violazione del disposto dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p..
In particolare, per quanto riguarda la presenza del
IL al momento dei fatti di cui si parla, non è
censurabile la valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni del teste FA e di non decisività
della documentazione prodotta al fine di escludere tale presenza, avendo dato il giudice di merito valore prevalente agli elementi probatori emergenti dalle deposizioni di TT e di BA e dalle contraddittorie dichiarazioni dello stesso RU. 5
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16 Per quanto concerne la ipotesi difensiva del
complotto ai danni del RU, la censura di omessa valutazione della documentazione prodotta non può
essere accolta, in quanto si tratta, nella ricostruzione dei fatti effettuata dal giudice di merito, di documenti non idonei ad intaccare le conclusioni valutative fondate su un preciso apprezzamento di specifici elementi probatori e,
comunque, irrilevanti nel contesto della sentenza impugnata, che afferma la mancanza di "alcuna prova che, quand' anche sussistente un complotto di persone coordinate dal EL per calunniare il
RU, ad esso abbiano in qualche modo, anche
indirettamente, partecipato il BA e i suoi
difensori”.
Per quanto riguarda l'interesse del RU alla
rettifica del contenuto dell'esposto presentato dal
BA, ancora una volta il ricorrente formula letturaun'inammissibile censura di "negligente degli atti" e attraverso la denuncia di pretese illogicità pretende da questa Corte di legittimità, una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è,
in via esclusiva, riservata al giudice di merito,
senza che possa integrare il vizio di legittimità i e per il la mera prospettazione di una diversa, ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.
I1 Collegio osserva, inoltre, che la censura,
contenuta nei motivi nuovi, di omessa acquisizione dell'intero fascicolo del processo di cognizione, è
inammissibile, in quanto priva dei requisiti di specificità prescritti dall'art. 581, comma 1,
lett. c) c.p.p., non essendo indicati gli atti che non sarebbero stati trasmessi.
Con riferimento alla denunciata violazione dell'art. 606, lett. a), c.p.p. per non essere
state ammesse le prove orali e documentali consistenti in una lettera privata del Procuratore
Generale di Genova e nella deposizione del dott.
Ielo, il giudice che aveva redatto la sentenza di primo grado a carico del RU, il Collegio osserva che le indicate prove non hanno il carattere di
decisività richiesto dalla citata norma. Infatti,
il vizio di mancata ammissione di prova decisiva per il giudizio non può sussistere quando si tratti di prova che deve essere valutata unitamente agli altri elementi di prova processualmente acquisiti,
non per eliderne l'efficacia probatoria, bensì per effettuare un confronto dialettico che potrebbe in i
18 ipotesi consentire di pervenire a diverse
conclusioni argomentative. Del resto, lo stesso
ricorrente ammette che la citata lettera del P.G.
di Genova sarebbe stata "rilevante a sostegno della prova logica" della tesi difensiva, ma non spiega perché la tesi della sentenza impugnata, fondandosi comunque sulla specifica valutazione di elementi probatori, avrebbe perso la sua intrinseca
logicità. Per quanto concerne, poi, la deposizione del dr. Ielo, deve osservarsi anche che non appare prova ammissibile in giudizio quella "circa
l'ammissione di essersi sbagliato nel redigere la sentenza di primo grado", in quanto il testimone deve essere esaminato su fatti e non su apprezzamenti personali (art. 194 c.p.p.).
Il ricorso, dunque, deve essere rigettato con la conseguenza della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 20 ottobre 2005. L'estensor Il Presidente
Janco Mandary DEPOSITATO IN CALELLER
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