Sentenza 15 ottobre 2008
Massime • 1
In tema di pene accessorie, quando la durata di una pena accessoria temporanea è determinata dalla legge nella misura minima ed in quella massima, non trova applicazione il principio dell'uniformità temporale tra pena accessoria e pena principale previsto dall'art. 37 cod. pen., ma spetta al giudice determinarne in concreto la durata applicando i parametri di cui all'art. 133 cod. pen..
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Cassazione penale sez. I 03/12/2019, n, 3290. depositata il 27 gennaio 2020 “È consentito anche al giudice dell'esecuzione procedere alla nuova determinazione della durata delle pene accessorie, previste dalla L. fallimentare, art. 216 u.c., quando siano state inflitte in misura pari a dieci anni e sia richiesto di adeguarlo al nuovo testo della norma come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 222/2018, che prevede una durata variabile con il solo limite massimo insuperabile di dieci anni”. Volume consigliato Sommario: 1. Il caso. – 2. Sent. n. 6240/2014: rideterminazione in executivis, senza discrezionalità, delle pene accessorie. – 3. Dichiarazione di …
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(Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Cod. pen. art. 133) Il fatto Con sentenza in data 19 febbraio 2014, la Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria del 22 gennaio 2013, esclusa la circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 del convertito dalla L. n. 203 del 1991, confermava il giudizio di responsabilità formulato a carico degli imputati S.D., M.A. e A.S.A. in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta per distrazione, documentale e preferenziale, loro contestati al capo B) ai sensi del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 223, in relazione all'art. 216, comma …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/10/2008, n. 42889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42889 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2008 |
Testo completo
42889/0 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 15/10/2008
SENTENZA
N. 02064 /2008
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. ALTIERI ENRICO PRESIDENTE
CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE 1. Dott. CORDOVA AGOSTINO
"I N. 009184/2008 2. Dott. AMOROSO GIOVANNI
3. Dott.SENSINI MARIA SILVIA "
4. Dott. GAZZARA SANTI 11
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO
CORTE D'APPELLO di ANCONA
nei confronti di:
1) DI NC AT N. IL 02/03/1945
avverso SENTENZA del 06/07/2007
TRIB.SEZ.DIST. di SAN BENEDETTO DEL TRONTO
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
SENSINI MARIA SILVIA
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Udit i difensor Avv.
del dott.G. Izzo
Cou Eivevio ווירזיו החייל
Svolgimento del Processo
1- Il Tribunale di Ascoli Piceno - Sezione Distaccata di S. Benedetto del Tronto -
con sentenza in data 6/7/2007, dichiarava Di EN OR colpevole dei 7
reati di cui all'art. 2 D.Lgs. n. 74/2000 e 640 comma 2 n. 1 c.p. e, per l'effetto, riconosciuta la continuazione tra i reati e valutata più grave la fattispecie di cui al capo a) della rubrica, lo condannava alla pena di anni due e mesi sei di reclusione.
In S. Benedetto del Tronto, fino al 9/11/2001. 2- Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore
Generale presso la Corte di Appello di NC, deducendo inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale con riguardo alla omessa irrogazione delle pene accessorie previste dalla normativa di riferimento (art. 12 D. Lgs. citato). Chiedeva,
pertanto, l'annullamento in parte qua della sentenza. 4
Motivi della Decisione
3- Il ricorso è fondato e va accolto.
La questione proposta è molto dibattuta in dottrina ed in giurisprudenza e concerne la concreta determinazione della durata della pena accessoria allorché il Legislatore
abbia contemplato l'irrogazione della misura con riferimento ad un minimo e ad un massimo. La questione assume particolare rilevanza proprio nella disciplina penale tributaria in quanto, fatta eccezione per la pena accessoria dell'interdizione dall'ufficio di componente delle commissioni tributarie, tutte le altre pene accessorie possono essere irrogate da un minimo ad un massimo. Il problema consiste nello stabilire se in questi casi la pena accessoria debba essere determinata
1 : dal Giudice con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p. ovvero possa trovare applicazione il principio dell'uniformità temporale tra pena accessoria e pena principale, di cui all'art. 37 c.p. In base a tale norma, il principio della parità
temporale opera soltanto quando la durata non sia stata dalla legge espressamente determinata. La soluzione del problema dipende, quindi, dal significato da attribuire alla suddetta espressione e, per quanto concerne la fattispecie, consiste nello stabilire se nell'espressione di cui all'art. 37 c.p. siano comprese anche le pene accessorie per le quali la legge contempli un minimo ed un massimo.
Ad avviso del Collegio, allorché la pena accessoria sia determinata nel minimo e nel massimo, deve essere il Giudice di merito, nell'ambito del descritto intervallo temporale, a stabilirne la durata concreta.
Siffatta interpretazione sembra preferibile, poiché l'art. 37 c.p. è applicabile soltanto quando la legge non indichi né una misura fissa, né un minimo ed un massimo (cfr.,
in senso conforme, Cass. Sez. 3, sentenza n. 25229/2008, Ravara).
Nella fattispecie, sono state omesse le pene accessorie di cui all'art. 12 D. Lgs. n.
74 del 2000, il quale prevede pene interdittive per le quali il Legislatore ha stabilito un minimo ed un massimo. Compete, pertanto, al Giudice di merito determinare in concreto la loro durata, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p.
4- La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio alla Corte di Appello
di NC (ex art. 569 comma 4 c.p.p.), limitatamente alla omessa irrogazione delle pene accessorie
P.Q.M.
2 ÷
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di
Appello di NC, limitatamente alla omessa irrogazione delle pene accessorie. Roma, 15/10/2008 11 presidam Il Presidente
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Il cons. est.
Silvie Sens.
DEPOSIVATA IN CANCELLERIA il 1 A NOV. 2008
FUNZIONARK IL CANCELLIERENSELLERIA
Paolo Mens
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