Sentenza 17 dicembre 2009
Massime • 1
Il necessario requisito della specificità dei motivi pone a carico della parte impugnante non soltanto l'onere di dedurre le censure che intenda muovere su uno o più punti determinati della decisione gravata, ma anche quello di indicare con chiarezza e precisione gli elementi fondanti, sì da consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi proposti ed esercitare quindi il proprio sindacato. (Nella specie il ricorrente si era limitato a sollevare "seri interrogativi" in merito alla competenza territoriale del giudice a quo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/12/2009, n. 5020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5020 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 17/12/2009
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 1699
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 29520/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL BE nato il [...] res.te in (Ndr: testo originale non comprensibile) (Bo) fraz. Bevilacqua Via M. Fiocchi, n. 29;
Avverso la ordinanza resa dal Tribunale di Brescia, sezione del riesame, in data 30/06/09;
Visti gli atti, la ordinanza ed il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dott. GAZZARA Santi;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale, Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, il quale ha concluso per il rigetto.
Osserva:
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Brescia, sezione per il riesame, chiamato a pronunciarsi sull'appello interposto dalla difesa di NI RO, indagato del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.73, (importazione dall'Olanda di grammi 482 di cocaina), con ordinanza del 30/06/09, ha confermato il provvedimento di prime cure, impositivo degli arresti domiciliari.
Propone ricorso per cassazione la difesa del prevenuto, con i seguenti motivi:
- il Tribunale ha omesso di argomentare a riscontro delle doglianze avanzate dalla difesa sia in merito al lungo lasso di tempo decorso dal commisso delitto, sia con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza, nonché riguardo alla attualità delle esigenze cautelari;
ne' possono richiamarsi, a supporto della conferma della misura restrittiva ulteriori emergenze istruttorie, in quanto nella specie inesistenti;
- il giudice di merito ha omesso di fornire doveroso ed adeguato ulteriore riscontro alla eccezione di incompetenza territoriale, ritualmente avanzata dalla difesa del NI: nell'atto di appello, infatti, si era evidenziato che l'episodio attribuito al prevenuto risultava commesso in Francia e in Bardonecchia, per cui, di certo, non poteva riconoscersi competenza alcuna al Gip di Brescia, bensì al Gip di Torino.
RILEVATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La ordinanza si appalesa sorretta da una argomentazione motivazionale logica, corretta ed esaustiva.
Il Tribunale afferma, con specifici richiami alle emergenze probatorie, che il fatto è grave, in quanto trattasi di importazione di una significativa quantità di sostanza stupefacente dall'Olanda, anche, se la posizione del NI appare, sì, di secondario aspetto in rapporto a quella degli altri indagati, coinvolti nel traffico internazionale illecito di droga.
Le conversazioni telefoniche, frutto delle intercettazioni poste in essere, richiamate nel provvedimento impugnato, hanno determinato il decidente a ritenere l'indagato coinvolto in detto traffico, e non mero soggetto acquirente di sostanza stupefacente che attende l'arrivo della droga in Italia per il soddisfacimento del proprio bisogno personale.
Si osserva sul punto che in tema di misure cautelari personali, la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre sono inammissibili, viceversa, le censure, che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto decidente (Cass. 4/12/02, p.m. in c. Granata). In merito alla eccezione di incompetenza territoriale si rileva che essa, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, non è stata ritualmente formulata nei motivi di appello: infatti in detto atto la difesa del prevenuto si limitava ad osservare che "l'episodio risulta commesso in Francia e Bardonecchia, il che pone seri interrogativi in merito alla competenza territoriale".
Tale riflessione non può di certo rappresentare un motivo di impugnazione, per la formale inadeguatezza che la riveste, con la conseguenza che, così come avanzata, non poteva essere validamente considerata dal decidente quale motivo di gravame a cui dare adeguato riscontro.
Infatti, in tema di impugnazioni, il requisito della specificità dei motivi, richiesto espressamente dall'art. 581 c.p.p. a pena di inammissibilità, implica a carico della parte impugnante non solamente l'onere di dedurre le censure che intenda muovere su uno o più punti determinanti della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi e le ragioni che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al decidente della impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Cass. 16/1/03, Salerno). Peraltro, il requisito della specificità dei motivi, previsto dall'art. 581 c.p.p., lett. c), trova la sua ragion d'essere nella necessità di porre il giudice della impugnazione in grado di individuare i punti e i capi del provvedimento impugnato oggetto delle censure: inerisce al concetto stesso di "motivo" di impugnazione la individuazione di questi punti ai quali la censura si riferisce (Cass. 6/4/04, Maviglia). Quanto alla adeguatezza della misura cautelare applicata, il decidente fornisce corretta argomentazione, col rilevare come gli arresti domiciliari siano pienamente proporzionati alla entità del fatto ed alla pena che si ritiene potrà essere irrogata con la sentenza;
essa misura, peraltro, appare l'unica allo stato satisfattiva al contenimento delle esigenze cautelari riscontrate:
esse sono rinvenibili nella circostanza, ampiamente rivelata, che l'indagato aveva coltivato contatti con persone di spessore criminale non modesto, dedite al trasporto internazionale di quantità significative di stupefacente, così da fare ritenere al Tribunale che misure più blande, di natura non custodiale, appaiono inidonee alla tutela delle esigenze cautelari, non permettendo il continuativo controllo sull'indagato e non sono in grado di scongiurare il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede, anche perché il NI potrebbe riprendere, in qualsiasi momento, indisturbato, lo svolgimento di attività criminali.
A completamento della valutazione sulle osservazioni formulate dalla difesa del prevenuto, il giudice di merito specifica, altresì, che dalla applicazione della misura restrittiva è trascorso un periodo di tempo non elevato, sia in relazione alla gravità del reato, che alla pena che potrà essere irrogata.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2010