Articolo 26 del Codice civile
Articolo 25Articolo 27
Versione
19 aprile 1942
Art. 26.

(Coordinamento di attivita' e unificazione di amministrazione).

L'autorita' governativa puo' disporre il coordinamento dell'attivita' di piu' fondazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto e' possibile, la volonta' del fondatore.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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