Cass. pen., sez. II, sentenza 11/06/2008, n. 25754
CASS
Sentenza 11 giugno 2008

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In tema di impedimento del difensore a comparire per concomitante impegno professionale, costituisce preciso onere del difensore medesimo motivare circa l'impossibilità di nominare un sostituto e non può peraltro ritenersi legittimo l'impedimento conosciuto e preesistente all'accettazione della nomina.

Commentario1

  • 1Corte di cassazione
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    RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28 settembre 2016 la Corte di appello di Messina confermava la sentenza del 16 marzo 2015 del Tribunale di Patti, con la quale T. Francesco era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 349 c.p. e condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 500,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione T. Francesco, a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, e 530, commi 1 e 2, c.p.p. e …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 11/06/2008, n. 25754
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25754
Data del deposito : 11 giugno 2008

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