Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/01/1999, n. 7924
CASS
Sentenza 5 gennaio 1999

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Massime2

Il rinvio in prosecuzione del processo ad altra udienza non comporta l'obbligo di notificare all'imputato ritualmente citato e non comparso il relativo avviso, essendo egli rappresentato in giudizio dal suo difensore, anche se nominato d'ufficio.

Le norme antinfortunistiche sono poste a tutela non di qualsivoglia persona che si trovi fisicamente presente sul luogo ove si svolge l'attività lavorativa, magari per curiosità o addirittura abusivamente, ma di coloro che versino quanto meno in una situazione analoga a quella dei lavoratori e che si siano introdotti sul luogo del lavoro per qualsiasi ragione purché a questo connessa. (Fattispecie di ingresso abusivo di tre ragazzi in un'area recintata).

Commentario1

  • 1"Volume insufficiente" per l'etilometro, ma non per il giudice (Cass. 33421/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 luglio 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/01/1999, n. 7924
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7924
Data del deposito : 5 gennaio 1999

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