Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 8 dicembre 2005 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 30 novembre 2006 |
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RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata nell'interesse di Sandro F. volta a ottenere la rideterminazione della pena inflitta con quattro sentenze, in ragione della sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle parole «è obbligatorio» contenute nell'art. 99, comma quinto, c.p., evidenziando che, ad eccezione della sentenza del Tribunale di Torino del 3 novembre 2004, nella quale non era stata contestata la recidiva obbligatoria, in tutti gli altri titoli oggetto del procedimento di esecuzione i giudici di merito …
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Giurisprudenza • +500
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- 2. Cass. pen., SS.UU., sentenza 05/06/2025, n. 20989Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari nel procedimento a carico di CH GE, nato ad [...], l'[...] avverso la sentenza del 01/02/2024 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Vincenzo Siani; udito il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale aggiunto Alfredo Pompeo VI, che, richiamando la memoria rassegnata, ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Penale Sent. Sez. U Num. 20989 Anno 2025 Presidente: CASSANO MARGHERITA Relatore: SIANI VINCENZO Data Udienza: 12/12/2024 …Leggi di più...
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- 5. Cass. pen., SS.UU., sentenza 13/12/2022, n. 47182Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da: IN US, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/11/2020 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Salvatore Dovere; udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla riduzione della pena disposta per il rito abbreviato, da rideterminare nella misura di legge; udito l'avv. Giovanni Cimino, quale sostituto processuale dell'avv. Davide Visidori, difensore di fiducia di US IN che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. 1. L' articolo 62-bis del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 62-bis - (Circostanze attenuanti generiche). - Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell'articolo 62, puo' prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell'applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale puo' anche concorrere con una o piu' delle circostanze indicate nel predetto articolo 62.
Ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto dei criteri di cui all'articolo 133, primo comma, numero 3), e secondo comma, nei casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, in relazione ai delitti previsti dall' articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale , nel caso in cui siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni".
2. All' articolo 416-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "da tre a sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "da cinque a dieci anni";
b) al secondo comma, le parole: "quattro" e "nove" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "sette" e "dodici";
c) al quarto comma, le parole: "quattro" e "dieci" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "sette" e "quindici" e le parole: "cinque" e "quindici" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "dieci" e "ventiquattro".
3. All' articolo 418, primo comma, del codice penale , le parole: "fino a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "da due a quattro anni".
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota al titolo:
- La legge 26 luglio 1975, n. 354 , reca: (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'.).
Note all'art. 1:
- Per completezza d'informazione si riporta il testo degli articoli 62 e 133 del codice penale :
«Art. 62 (Circostanze attenuanti comuni). - Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:
1. l'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale;
2. l'aver reagito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui;
3. l'avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'autorita', e il colpevole non e' delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza;
4. l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuita' ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'avere agito per conseguire o l'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuita', quando anche l'evento dannoso e pericoloso sia di speciale tenuita';
5. l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;
6. l'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'art. 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato.».
«Art. 133 (Gravita' del reato: valutazione agli effetti della pena). - Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravita' del reato, desunta:
1. dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalita' dell'azione;
2. dalla gravita' del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;
3. dalla intensita' del dolo o dal grado della colpa.
Il giudice deve tener conto, altresi', della capacita' a delinquere del colpevole, desunta:
1. dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;
2. dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;
3. dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;
4. dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.».
- Per il testo dell' art. 99 c.p. si veda l'art. 4 della legge qui pubblicata.
- Per completezza d'informazione si riporta il testo dell' art. 407 del codice di procedura penale :
«Art. 407 (Termini di durata massima delle indagini preliminari). - 1. Salvo quanto previsto all'art. 393, comma 4, la durata delle indagini preliminari non puo' comunque superare diciotto mesi.
2. La durata massima e' tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:
a) i delitti appresso indicati:
1) delitti di cui agli articoli 285 , 286 , 416-bis e 422 del codice penale , 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 ;
2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale ;
3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall' art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo;
4) delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche' delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306, secondo comma, del codice penale ;
5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse quelle previste dall' art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 ;
6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , e successive modificazioni;
7) delitto di cui all' art. 416 del codice penale nei casi in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza;
7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600, 600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1, 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall' art. 609-ter , 609-quater , 609-octies del codice penale ;
b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicita' di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese;
c) indagini che richiedono il compimento di atti all'estero;
d) procedimenti in cui e' indispensabile mantenere il collegamento tra piu' uffici del pubblico ministero a norma dell'art. 371.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 415-bis, qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati.».
- Si riporta il testo dell' art. 416-bis del codice penale come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 416-bis (Associazione di tipo mafioso). - Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o piu' persone, e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la reclusione da sette a dodici anni.
L'associazione e' di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omerta' che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attivita' economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a se' o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
Se l'associazione e' armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilita', per il conseguimento della finalita' dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Se le attivita' economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla meta'.
Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.».
- Si riporta il testo dell' art. 418 del codice penale come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 418 (Assistenza agli associati). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, da' rifugio o fornisce vitto, ospitalita', mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione e' punito con la reclusione da due a quattro anni.
La pena e' aumentata se l'assistenza e' prestata continuamente.
Non e' punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.». - Art. 2. 1. Al primo comma dell'articolo 644 del codice penale , le parole: "da uno a sei anni e con la multa da euro 3.098 a euro 15.493" sono sostituite dalle seguenti: "da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000".
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' art. 644 del codice penale come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 644 (Usura). - Chiunque, fuori dei casi previsti dall'art. 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per se' o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilita', interessi o altri vantaggi usurari, e' punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.
Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilita' facendo dare o promettere, a se' o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.
La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresi' usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalita' del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilita', ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficolta' economica o finanziaria.
Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.
Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla meta':
1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attivita' professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprieta' immobiliari;
3) se il reato e' commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
4) se il reato e' commesso in danno di chi svolge attivita' imprenditoriale, professionale o artigianale;
5) se il reato e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui e' cessata l'esecuzione.
Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell' art. 444 del codice di procedura penale , per uno dei delitti di cui al presente articolo, e' sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilita' di cui il reo ha la disponibilita' anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni.». - Art. 3. 1. Il quarto comma dell'articolo 69 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, nonche' dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi e' divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato".
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell' art. 69 del codice penale come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 69 (Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti). - Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si tien conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti.
Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tien conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti.
Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi previsti dall'art. 99, quarto comma, nonche' dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi e' divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato.».
- Per il testo dell' art. 99 del codice penale si veda l'art. 4 della legge qui pubblicata.
- Per completezza d'informazione si riporta il testo degli articoli 111 e 112 del codice penale :
«Art. 111 (Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile). - Chi ha determinato a commettere un reato una persona non imputabile, ovvero non punibile a cagione di una condizione o qualita' personale, risponde del reato da questa commesso, e la pena e' aumentata. Se si tratta di delitti per i quali e' previsto l'arresto in flagranza, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'.
Se chi ha determinato altri a commettere il reato ne e' il genitore esercente la potesta', la pena e' aumentata fino alla meta' o, se si tratta di delitti per i quali e' previsto l'arresto in flagranza, da un terzo a due terzi.».
«Art. 112 (Circostanze aggravanti). - La pena da infliggere per il reato commesso e' aumentata:
1. se il numero delle persone, che sono concorse nel reato, e' di cinque o piu' salvo che la legge disponga altrimenti;
2. per chi, anche fuori dei casi preveduti dai due numeri seguenti, ha promosso od organizzato la cooperazione nel reato, ovvero diretto l'attivita' delle persone che sono concorse nel reato medesimo;
3. per chi nell'esercizio della sua autorita', direzione o vigilanza ha determinato a commettere il reato persone ad esso soggette;
4. per chi, fuori del caso preveduto dall'art. 111, ha determinato a commettere il reato un minore di anni 18 o una persona in stato di infermita' o di deficienza psichica, ovvero si e' comunque avvalso degli stessi nella commissione di un delitto per il quale e' previsto l'arresto in flagranza.
La pena e' aumentata fino alla meta' per chi si e' avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o qualita' personale, nella commissione di un delitto per il quale e' previsto l'arresto in flagranza.
Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si e' avvalso di altri nella commissione del delitto ne e' il genitore esercente la potesta', nel caso previsto dal numero 4 del primo comma la pena e' aumentata fino alla meta' e in quello previsto dal secondo comma la pena e' aumentata fino a due terzi.
Gli aggravamenti di pena stabiliti nei numeri 1, 2 e 3 di questo articolo si applicano anche se taluno dei partecipi al fatto non e' imputabile o non e' punibile.».