Sentenza 11 dicembre 2007
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Anche le sentenze irrevocabili di proscioglimento per prescrizione sono acquisibili ex art. 238-bis cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/12/2007, n. 1397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1397 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 11/12/2007
Dott. DI IORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 1254
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 020274/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ET IO, N. IL 18/03/1959;
avverso SENTENZA del 15/03/2004 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASUCCI GIULIANO;
sentiti: il Procuratore Generale, Dott. PASSACANTANDO G. che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione della pena per l'omessa riduzione per le attenuanti generiche prevalenti;
il difensore del ricorrente, Avv. PAPA RO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, in subordine per l'annullamento senza rinvio per prescrizione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 15 marzo 2004, la Corte d' Appello di Napoli, 5^ sezione penale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Benevento appellata da TA NN, lo assolveva dal delitto di estorsione in danno di IT AR per insussistenza del fatto;
rideterminava la pena, in ordine alla residue ipotesi di estorsione, con le riconosciute attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e con la diminuente del rito, a due anni quattro mesi di reclusione ed Euro 300,00 di multa con revoca delle statuizioni civili, confermando nel resto la decisione impugnata, con la quale era stato dichiarato colpevole di estorsione continuata in danno di LL RO, LL VA, EL PI, NO IN, SC AR, De LI OC, ON OR, IT AR e IE MA, fatti commessi in Telese e Benevento fino al 1993. La Corte territoriale, premesso che per i delitti di usura in relazione ai quali era stata pronunciata improcedibilità per prescrizione si era formato il giudicato sicché doveva ritenersi sussistente il presupposto della illiceità delle pretese, riteneva provata la responsabilità dell'imputato in ordine alle estorsioni contestate in considerazione della valutazione di attendibilità delle persone offese (le cui dichiarazioni erano risultate autonome e coerenti) e dell'insussistenza del paventato complotto. La pena Veniva determinata per effetto delle compiuta valutazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. e tenuto conto delle riconosciute attenuanti generiche nonché della continuazione.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l'imputato, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi:
1) a mezzo dell'avv. Roberto Di Santo - erronea applicazione dell'art. 129 c.p.p. perché la sentenza avrebbe dovuto tenere conto della, sentenza emessa nel 1987 con la quale il Giudice Istruttore del Tribunale di Benevento aveva ritenuto il ricorrente estraneo dai fatti denunciati da De LI OC, il quale al dibattimento ha riferito che dopo il 1907 non ebbe più rapporti con TA NN;
- erronea applicazione dell'art. 81 cpv. c.p. per aver ritenuto la continuazione tra reati contenuti in capi d'imputazione riguardanti lo stesso fatto;
- manifesta illogicità della motivazione in ordine all'accertamento dei fatti per i quali non è indicata neppure l'epoca di commissione, individuazione indispensabile stante le modifiche introdotte all'art. 629 c.p. il 31 dicembre 1991; - mancanza di motivazione perché formulala soltanto con una serie di generiche ed apodittiche affermazioni anche in relazione all'estorsione in danno di IT AR per il quale il Tribunale ha formulato giudizio di responsabilità senza che fosse stata riferita minaccia alcuna, come accertato in sede di gravame, non sembrando sufficienti le sole affermazioni delle persone offese;
- erronea interpretazione dell'art. 133 c.p. in relazione all'art.537 c.p.p. in tema di divieto di reformatio in peius per essere state le attenuanti generiche ritenute dalla sentenza impugnata equivalenti laddove il Tribunale le aveva valutate prevalenti;
2) a mezzo dell'avv. RO Papa: - violazione degli artt. 601, 606 e 405 c.p.p. per irregolarità della costituzione del rapporto processuale per non essere state citatele parti lese per l'udienza del 15.3.2003, come era già avvenuto per l'udienza del 13.11.2003; - violazione degli artt. 157 e 183 c.p., perché la sentenza impugnata ha ritenuto come dichiarazione di affermazione di responsabilità per il reato di usura la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione;
- inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 531 e 530 c.p.p. perché la sentenza di improcedibilità per estinzione del reato non contiene alcuna indicazione di responsabilità e perché per le usure dichiarate prescritte non vi era contestazione dello stato di bisogno e l'art.644 bis c.p. al momento di pronuncia della sentenza era stato abrogato. Difetta in conseguenza del presupposto dell'ingiustizia del profitto;
- violazione di legge e mancanza di motivazione per non aver dato risposta ai motivi di appello che chiedevano di accertare la responsabilità in relazione a ciascuno dei casi contestati con esame delle varie posizioni dei denuncianti, in particolare dell'episodio in danno di IE M., ovvero senza dare conto del fatto che ON V. aveva indicato di aver avuto rapporti soltanto con TA DO (poi deceduto) e che con SC C. i rapporti erano stati tenuto solo tramite l'avv. Peleppa;
che per LL RO e VA vi era stato il fallimento con l'accertamento dell'esistenza di numerosi creditori sì da minare la credibilità del denunciante;
per NO M. e EL era stata dimostrata la strategia congiunta di sottrazione di danaro a TA DO. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ricorso a mezzo avv. Roberto Di Santo:
1.1. il primo motivo di ricorso, che denuncia violazione dell'art.129 c.p.p. per non avere la sentenza tenuto conto del proscioglimento per i medesimi fatti, pronunciato con sentenza del G.I. del Tribunale di Benevento, relativamente all'estorsione in danno di De LI OC è manifestamente infondato, perché nell'atto di appello si è fatto di riferimento a provvedimento di archiviazione n. 45/986 pronunciato dal Giudice Istruttore in data 23.2.1987 ed ovviamente non venne chiesto il proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p.. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato, in quanto la riunione ha determinato solo la simultaneità del processi ma non una duplicazione di pronunce in relazione ai medesimi fatti e la sovrapposizione dei fatti oggetto di due denunce da parte di EL e NO M. è proposta in termini dubitativi e quindi generici, come tali inammissibili perché in violazione dell'art. 581 c.p.p., lett. c) che impone che ogni richiesta sia fondata su motivi che in maniera specifica indichino le ragioni in diritto e gli elementi di fatto a sostegno della stessa, violazione sanzionata dal successivo art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c).
1.3. Il terzo motivo di ricorso, che denuncia mancanza di motivazione in relazione alla individuazione della data di commissione dei reati di estorsione, rilevante ai fini di stabilire se furono commessi prima del 31 dicembre 1991 (coincidente con la modifica dell'art. 629 c.p.), è infondato perché lo stesso ricorrente da atto che l'ultima condotta estorsiva in danno di NO M. si è consumata nel 1992 (nel periodo compreso tra il febbraio e il luglio 1992, secondo quanto contestalo al capo B del procedimento riunito n. 124/94 RGT), sicché questo è il fatto più grave sul quale è stata calcolata la pena base.
1.4. Il quarto motivo di ricorso, che denuncia mancanza di motivazione per assenza dei necessari passaggi argomentativi per rendere evidente l'iter logico seguito dai giudice, è infondato perché la sentenza impugnata ha compiutamente giustificato il convincimento di attendibilità delle dichiarazioni accusatorie delle persone offese, attraverso valutazione che, ancorché sintetica, da conto del ragionamento svolto e dei criteri adottati, che hanno trovato l'indicazione di sintesi nell'individuazione dell'autonomia delle denunce e delle confluenza delle stesse nel descrivere un collaudato modo di operare dell'imputato, concordanza valorizzata proprio in funzione delle rilevata autonomia.
1.5. L'ultimo motivo di ricorso, che denuncia violazione dell'art.133 c.p. in relazione all'art. 597 c.p.p. per avere la Corte
territoriale violato il divieto di reformatio in peius è infondato, perché, come risulta dal dispositivo, le attenuanti generiche sono state indicate come prevalenti (in conformità a quanto già ritenuto dal tribunale), giudizio di prevalenza ribadito anche in motivazione. Sicché l'unico passaggio della motivazione in cui si indicano le "attenuanti generiche equivalenti" (tre righe dopo avere ribadito che esse dovevano ritenersi prevalenti) è frutto di errore materiale, errore reso evidente dalla constatazione che la pena, sulla quale è stato effettuato l'aumento per la continuazione, è stata quantificata in tre anni e sei mesi di reclusione, inferiore di un anno e sei mesi rispetto al minimo edittale della pena detentiva stabilita dall'art. 629 c.p. in cinque anni di reclusione.
2. Ricorso a mezzo dell'avv. RO Papa:
2.1 il primo motivo di ricorso, che denuncia irregolarità del rapporto processuale per mancata citazione delle "parti lese" è inammissibile per carenza di interesse e comunque manifestamente infondato perché lo stesso ricorrente da atto della rinuncia alla costituzione da parte dei difensori delle parti civili;
2.2. il secondo motivo di ricorso, che denuncia violazione dell'art.531 c.p.p., artt. 157 e 183 c.p. per avere la sentenza impugnata ritenuto provati i fatti di usura contestati per essere divenuta definitiva la sentenza che ne ha dichiarato la prescrizione, è anch'esso infondato, sia pure con le precisazioni in diritto di seguito indicate, necessarie ex art. 619 c.p.p., comma 1. A norma dell'art. 238 bis c.p.p. le sentenze irrevocabili sono utilizzabili "ai fini della prova di fatto in esse accertate e sono valutate a norma dell'art. 187 c.p.p. e art. 192 c.p.p., comma 3". A questi fini anche la sentenza di proscioglimento per prescrizione è acquisibile ai fini di prova.
Ma nel caso non occorreva perché le prove erano state acquisite nel medesimo procedimento e la sentenza del Tribunale aveva affermato la responsabilità per estorsione nel presupposto dell'accertamento delle prove della sussistenza dei delitti di usura, attraverso la valutazione dei relativi dati probatori.
La Corte territoriale, nonostante la premessa (non condivisibile) secondo la quale le usure devono ritenersi sussistenti nei termini contestati dall'accusa stante il giudicato sul punto a seguito della sentenza di improcedibilità per prescrizione, ha comunque precisato che "gli elementi di prova già valutati dal giudice di prime cure siano dotati di consistenza probatoria del tutto prevalente ed assorbente sulle contrarie deduzioni dell'appellante" per poi soffermarsi in dettaglio sulle critiche mosse con l'atto di appello tendenti a rilevare la natura calunniosa e strumentale delle dichiarazioni accusatorie.
La sentenza impugnata, ancorché erroneamente torni ad insistere sul concetto che la natura usuraria dei prestiti scaturisca della definitività della pronuncia sul punto, ha poi provveduto ad un autonoma, ancorché sintetica valutazione, dell'attendibilità delle persone offese, in conformità quindi alle regole interpretative consolidate in materia (cfr. Cass. Sez. 1, 20.5-17.6.1997 n. 5894;
argomenta da Cass. Sez. Un. 12.7-20.9.2005 n. 33740).
2.3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'imputazione di cui al proc. n. 33/94, per come riportata in sentenza, vi è espressa contestazione dell'approfittamento dello stato di bisogno, in conformità a quanto richiesto dall'art. 644 c.p. vigente all'epoca di commissione dei fatti.
Quanto all'assunto secondo il quale, relativamente all'imputazione di cui al procedimento 124/94, non sarebbe configurabile il delitto di cui all'art. 644 c.p. tenuto conto che NO M. si sarebbe dichiarato "commerciante in serie difficoltà economiche", si osserva che la deduzione è inammissibile, perché sollecita un controllo degli atti non consentito, non essendo la doglianza dedotta sotto il profilo di mancata risposta a richiesta formulata con l'appello (in presenza di doppia conforme) e comunque, anche a voler ritenere applicabile al caso la disciplina di cui alla nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) per genericità della deduzione per non essere stato indicato in maniera specifica l'atto del processo dal quale tale dichiarazione risulterebbe.
2.4. il quarto motivo di ricorso, che denuncia omessa motivazione in relazione a specifiche circostanze di fatto, risultanti da prove documentali in atti, tese a dimostrare l'inattendibilità delle dichiarazioni di ON OR, SC AR e LL RO, è anch'esso infondato perché per implicito la Corte territoriale le ha disattese attraverso la valutazione complessiva di attendibilità desunta dall'esame esaustivo che sul punto è stato compiuto dal Tribunale, dal motivato convincimento di inesistenza della denunciata macchinazione in danno dell'imputato, di autonomia delle denunce e uniformità nella descrizione delle modalità di condotta del ricorrente. In quanto motivazione non manifestamente illogica, non può essere oggetto di censura in questa sede.
Per altro verso tale quarto motivo di ricorso è inammissibile laddove, al fine di rilevare la dedotta mancanza e manifesta illogicità della motivazione per gli episodi relativi a NO M. e EL fa ancora riferimento a quanto "si evince dagli atti", genericamente indicati. Sulla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni di queste due ultime persone offese, vale quanto più sopra esposto per le altre dichiarazioni accusatorie.
3. All'odierna udienza il difensore ha instato per la declaratoria di prescrizione, nel presupposto, illustrato con memoria difensiva scritta, che i reati siano stati commessi fino al 1991 per come risultante "dagli effetti cambiari e assegni" ovvero da "atti giudiziari" non specificati, con formulazione generica, come tale inammissibile, a fronte di contestazione che colloca gli ultimi episodi di estorsione, in danno di NO IN, nel periodo compreso tra il febbraio e il luglio 1992, sicché, tenuto conto dei periodo di sospensione conseguenti a rinvii su istanza della difesa non giustificate da esigenze istruttoria (dal 25 marzo al 24 giugno 1996; dal 19 maggio 1997 al 26 gennaio 1998 e da quest' ultima udienza al 18 maggio 1998; dal 25 febbraio al 10 giugno 1999; dal 18 novembre 1999 al 24 febbraio 2000; dal 24 febbraio al 23 ottobre 2000 e da quest' ultima udienza al 12 dicembre 2000), i reati non sono prescritti (cfr. Cass. Sez. Un. 28.11.2001, ric. Cremonesi).
4. I ricorsi debbono in conseguenza essere rigettati, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2008